XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1938
Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno indubbiamente
costituito, per oltre cinquant'anni, valida disciplina delle
procedure concorsuali, organicamente trattate in un "corpus"
coerente ed efficace.
Peraltro il decorso di mezzo secolo ed il continuo
modificarsi delle "consuetudini" giudiziali, hanno fatto sì
che, in molte loro parti, le disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, "mostrino la corda", nel senso
che la normativa ormai esige una completa revisione o,
comunque, modifiche che, pur non mutando la sostanza della
legge, comunque siano rappresentative delle necessità emerse
dalla pratica quotidiana degli operatori e dal necessario
coordinamento con la normativa successivamente promulgata.
In attesa, pertanto, di un più organico lavoro di
riorganizzazione della intera normativa, pare ineludibile ed
indilazionabile, al presentatore della proposta di legge, la
necessità di intervenire per disciplinare in maniera adeguata
situazioni che appaiono ormai anacronisticamente fissate dalla
normativa del 1942.
L'articolo 16, secondo comma, numero 4), ad esempio,
prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento,
pronunciata in camera di consiglio, assegni ai creditori e ai
terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso
del fallito, un termine non maggiore di trenta giorni dalla
data di affissione della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande.
La pratica giudiziaria consente di affermare, senza ombra
di dubbio, che tale termine è evidentemente troppo breve.
Nell'arco dei trenta giorni previsti dal citato articolo,
infatti, non sempre i creditori vengono a conoscenza
dell'avvio della procedura fallimentare e dunque non sono
nelle condizioni di presentare la relativa domanda.
Che il termine in questione sia troppo breve è addirittura
riconosciuto - ancorché in forma implicita - dal testo
dell'articolo 96 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, che prevede, nell'ambito della
verificazione dello stato passivo, l'esame delle domande di
ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate
nell'adunanza stessa. Addirittura il terzo comma dell'articolo
96 prevede l'ipotesi, ormai non più eccezionale ma anzi
assolutamente normale, della impossibilità di esaurire in una
sola adunanza le operazioni di verifica dello stato passivo,
tanto che il giudice, che prenda atto di tale impossibilità,
rinvia la verificazione disponendo la prosecuzione
dell'adunanza medesima.
I termini di cui si tratta sono ormai praticamente
"saltati" e per essi, nella vita giudiziale di tutti i giorni,
si può parlare di vera e propria "desuetudine". Di qui la
evidente ed incontestabile necessità di prolungare il termine
previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 4), e, nel
contempo, al fine di evitare intralci ad una procedura già
normalmente lunga, complessa e laboriosa, di eliminare la
facoltà concessa dall'articolo 96 delle disposizioni approvate
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si ritiene di poter
indicare in novanta giorni il termine previsto dal citato
articolo 16.
Eguale ragionamento può essere svolto per quanto concerne
il termine previsto dall'articolo 33 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che
testualmente, al primo comma, recita: "Il curatore, entro un
mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al
giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita
privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del
fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini
dell'istruttoria penale". Il secondo comma del citato articolo
prevede altresì che il curatore debba "indicare gli atti del
fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli
intende impugnare".
Come se non bastasse, il ricordato secondo comma prevede
addirittura che il giudice delegato possa "chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto" e cioè prima dello spirare dei trenta giorni dalla
data di dichiarazione del fallimento.
Tali operazioni, con la tempistica prevista dalla norma,
potevano, forse, essere svolte agevolmente negli anni quaranta
ma, certamente, appaiono assolutamente impraticabili - in un
termine breve - nella società attuale con le sue forme di
organizzazione e con la molteplicità degli impegni che gravano
su tutte le parti che "gestiscono" il fallimento.
E' di tutta evidenza, infatti, che la relazione del
curatore, atto importantissimo per far comprendere al giudice
delegato ed alla massa dei creditori l'origine del fallimento,
le cause remote e prossime di esso, il comportamento del
fallito - rilevante anche ai fini della eventuale
contestazione delle fattispecie criminose di cui agli articoli
216, 217, 218, 219 e 220 della legge fallimentare - non può
essere stilata entro un mese: la relazione, infatti,
presuppone colloqui informativi con il fallito, atti di
indagine svolti dal curatore, esame accurato dei libri sociali
e di tutta la documentazione finanziaria, contabile ed
amministrativa del fallito. La necessità di "dilatare" il
termine al fine di far sì che la relazione riacquisisca un
ruolo di serietà e di rilevanza nell'ambito della procedura
fallimentare, è di tutta evidenza. Anche in questo caso si
ritiene congruo indicare il termine in tre mesi in luogo del
mese previsto dall'attuale normativa.
Ancora va preso in considerazione il secondo comma
dell'articolo 96 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Esso recita: "Se il creditore
non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la
domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel
comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si
fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale". Pur
muovendo dalla comprensibile ratio della norma, appare
evidente la incongruenza di un meccanismo per il quale se il
creditore risiede nel comune sede del tribunale esso può
essere informato direttamente, mentre, se il creditore
medesimo subisce già il disagio, rispetto alla procedura, di
essere domiciliato al di fuori del comune sede del tribunale,
deve subire l'ulteriore grave disagio di dover avere la
preoccupazione di non essere informato delle vicende
fallimentari atteso che, in pratica, la prevista notificazione
presso la cancelleria del tribunale è da considerarsi
tamquam non esset.
Il problema non è, evidentemente, nuovo: è stato
affermato, infatti, che la omissione della elezione di
domicilio, prevista dal secondo comma dell'articolo 93 non
produce sempre la conseguenza ivi indicata potendosi le
notizie di cui agli articoli 92, secondo comma, e 97, terzo
comma, essere date ai creditori residenti nel comune del luogo
dove è stato inviato loro l'avviso di cui all'articolo 92.
In tal senso, ad esempio, ragiona il Ferrara, in "Diritto
fallimentare", 1960, I, 25, ma in senso inverso si pronuncia
il Satta che preferisce mantenere il rigore della norma. Del
resto non può non osservarsi l'incongruenza complessiva del
precetto normativo perché, in effetti, posto che l'articolo 92
delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del
1942, al primo comma preveda la comunicazione ai creditori ed
agli altri interessati mediante raccomandata, senza
distinguere fra creditori domiciliati nel comune sede del
tribunale ove si è aperta la procedura fallimentare e
creditori domiciliati in altri comuni, non si comprende perché
debba essere preveduta la distinzione di cui al secondo comma
dell'articolo 93 che, per un verso, non genera una
facilitazione o semplificazione dell'attività del curatore, ma
dispiega soltanto l'effetto di creare un onere informativo
complicato e dispendioso per il creditore.
Il problema può essere risolto, in modo concreto ed
efficace, attraverso l'abrogazione del contestato secondo
comma dell'articolo 93 che, laddove rimosso, elimina sia
l'onere della elezione di domicilio sia la conseguente
"disparità di trattamento" di fatto imponendo al curatore le
comunicazioni ai creditori con eguaglianza di forma, così come
del resto, molto spesso, già in pratica avviene. Sotto tal
profilo, anzi, è possibile affermare che l'introduzione di
questo nuovo meccanismo costituirebbe, in buona sostanza, la
formalizzazione di una modalità già in uso da parte delle
curatele fallimentari.
Anche l'articolo 95 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, merita di essere emendato,
almeno nel suo ultimo comma che recita testualmente: "Lo stato
passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in
cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato
dall'articolo 16, numero 5). I creditori possono prenderne
visione".
Tutti gli operatori del diritto sanno che, di fatto,
l'esame preventivo delle domande di ammissione al passivo è
effettuato dal curatore. E dunque appare francamente una
fictio l'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo
in questione laddove prevede che l'esame delle domande venga
fatto dal giudice delegato, pur se con l'assistenza del
curatore.
Anche in questo caso si tratta semplicemente di tradurre
in norma ciò che, nei fatti, avviene quotidianamente. Non si
vuole certo "estromettere" il giudice delegato la cui
funzione, importantissima, è assolutamente fuori di ogni
discussione. Si tratta, invece, di organizzare il lavoro in
modo più razionale e di renderlo aderente a quella che è
l'attuale concreta strutturazione procedimentale del
fallimento.
Con la presente proposta di legge, pertanto, si assegna al
curatore del fallimento il compito di esaminare le domande di
ammissione al passivo, rinviando al momento dell'adunanza
prevista dall'articolo 16, secondo comma, numero 5), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il momento di controllo da
parte del giudice delegato dello stato passivo provvisorio
formato a seguito dell'esame effettuato dal curatore del
fallimento.
Ed ancora appare meritevole di importanti ritocchi
l'articolo 108 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. Anche in questo caso è opportuno, per
snellire la procedura e renderla più aderente alla effettività
delle situazioni così come si è abituati a considerarle nella
pratica giudiziale quotidiana, responsabilizzare ulteriormente
il curatore che, evidentemente, conosce in modo più analitico
e "stringente" quali siano, e come siano individuabili, i beni
immobili da porre in vendita. Si propone, pertanto, che il
curatore inoltri domanda di autorizzazione alla vendita
contenente l'indicazione di tutti gli estremi riferibili ai
beni da alienare, in tal caso residuando al giudice delegato
l'ordinanza dispositiva della vendita con la quale saranno
semplicemente richiamati gli estremi individuanti i beni
immobili e le modalità della vendita, così come indicati dal
curatore fallimentare e sempre salvo, per definizione,
l'intervento correttivo del giudice delegato.
Infine non può sottacersi la situazione di paradossale
ingiustizia generata dall'attuale testo del terzo comma
dell'articolo 117 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, avente ad oggetto la
"ripartizione finale". E' opportuno, per una migliore
comprensione del problema, ricordarne il testo: "Per i
creditori che non si presentano o sono irreperibili, la somma
dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il
certificato di deposito vale quietanza".
Il deposito destinato ai creditori che non si presentano
deve essere nominativo, intestato, cioè, ai creditori stessi.
Si ritiene che il deposito importi il trasferimento della
disponibilità della somma in favore degli aventi diritto e,
correlativamente, la liberazione del fallimento da qualsiasi
obbligo e responsabilità. In tale prospettiva anche la
dottrina ha precisato che ogni rapporto ulteriore corre fra i
creditori interessati e l'istituto depositario. Anche se può
apparire strano, occorre precisare che l'ipotesi dell'inerzia
del creditore è molto più diffusa di quel che solitamente si
può pensare. A rendere frequente tale fattispecie incide,
spesso, il tempo medio, effettivamente troppo dilatato,
occorrente per l'adempimento di tutte le operazioni necessarie
per addivenire al riparto. Molto spesso il tempo trascorso
dispiega l'effetto di indurre il creditore a ritenere che la
procedura non abbia individuato la possibilità di un riparto a
lui utile. Nel momento in cui viene effettuato il deposito
presso l'istituto di credito, appare evidente che il
fallimento, e per esso la curatela, si è liberata da ogni
responsabilità nei confronti del creditore e, per altro verso,
appare altrettanto, ed anzi ancor più evidente che l'istituto
di credito depositario, non avendo alcun obbligo di effettuare
ricerche circa il domicilio o la residenza del debitore per
mettergli a disposizione la somma, preferisce silenziosamente
avvantaggiarsi del fatto che, in buona sostanza, tali somme, a
volte cospicue, resteranno per sempre nella propria
disponibilità.
In senso quanto meno atecnico si può comunque parlare di
una sorta di "indebito arricchimento" delle banche. Pur
tuttavia va considerato il fatto che, evidentemente, queste
situazioni si ripeteranno e che, dunque, le somme dovute in
sede di ripartizione finale e riferite a creditori, di cui si
è persa traccia, continueranno ad essere nella disponibilità,
quasi sempre definitiva, del depositario.
Non pare che questa situazione possa essere considerata
soddisfacente. Stabilito che il debitore inattivo ed inerte
(pur se tale sua passività - come si è detto - deriva spesso
dall'inammissibile lungaggine della procedura fallimentare) di
fatto "decide di perdere" il proprio credito nella misura
liquidata dal giudice delegato, sentite le proposte del
curatore, appare decisamente più opportuno eliminare questa
sacca di "utili" che gli istituti di credito continuano a
realizzare e, nei limiti della ordinaria prescrizione, sarà
invece più opportuno che dette somme, debitamente aumentate
degli interessi maturati nel corso del periodo di deposito,
vengano versate allo Stato.
Tutte le modificazioni che si intendono introdurre con la
presente proposta di legge, come è agevole verificare, sono
finalizzate alla eliminazione di termini anacronistici ed
impossibili da rispettare, alla maggiore celerità e speditezza
di una fra le più lente procedure che si offrono all'utente
del diritto e ad una maggiore giustizia sostanziale.
Il proponente, pertanto, confida nell'approvazione della
presente proposta di legge.