XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1938




        Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno indubbiamente costituito, per oltre cinquant'anni, valida disciplina delle procedure concorsuali, organicamente trattate in un "corpus" coerente ed efficace.
        Peraltro il decorso di mezzo secolo ed il continuo modificarsi delle "consuetudini" giudiziali, hanno fatto sì che, in molte loro parti, le disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, "mostrino la corda", nel senso che la normativa ormai esige una completa revisione o, comunque, modifiche che, pur non mutando la sostanza della legge, comunque siano rappresentative delle necessità emerse dalla pratica quotidiana degli operatori e dal necessario coordinamento con la normativa successivamente promulgata.
        In attesa, pertanto, di un più organico lavoro di riorganizzazione della intera normativa, pare ineludibile ed indilazionabile, al presentatore della proposta di legge, la necessità di intervenire per disciplinare in maniera adeguata situazioni che appaiono ormai anacronisticamente fissate dalla normativa del 1942.
        L'articolo 16, secondo comma, numero 4), ad esempio, prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in camera di consiglio, assegni ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di trenta giorni dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande.
        La pratica giudiziaria consente di affermare, senza ombra di dubbio, che tale termine è evidentemente troppo breve. Nell'arco dei trenta giorni previsti dal citato articolo, infatti, non sempre i creditori vengono a conoscenza dell'avvio della procedura fallimentare e dunque non sono nelle condizioni di presentare la relativa domanda.
        Che il termine in questione sia troppo breve è addirittura riconosciuto - ancorché in forma implicita - dal testo dell'articolo 96 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che prevede, nell'ambito della verificazione dello stato passivo, l'esame delle domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa. Addirittura il terzo comma dell'articolo 96 prevede l'ipotesi, ormai non più eccezionale ma anzi assolutamente normale, della impossibilità di esaurire in una sola adunanza le operazioni di verifica dello stato passivo, tanto che il giudice, che prenda atto di tale impossibilità, rinvia la verificazione disponendo la prosecuzione dell'adunanza medesima.
        I termini di cui si tratta sono ormai praticamente "saltati" e per essi, nella vita giudiziale di tutti i giorni, si può parlare di vera e propria "desuetudine". Di qui la evidente ed incontestabile necessità di prolungare il termine previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 4), e, nel contempo, al fine di evitare intralci ad una procedura già normalmente lunga, complessa e laboriosa, di eliminare la facoltà concessa dall'articolo 96 delle disposizioni approvate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si ritiene di poter indicare in novanta giorni il termine previsto dal citato articolo 16.
        Eguale ragionamento può essere svolto per quanto concerne il termine previsto dall'articolo 33 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che testualmente, al primo comma, recita: "Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale". Il secondo comma del citato articolo prevede altresì che il curatore debba "indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare".
        Come se non bastasse, il ricordato secondo comma prevede addirittura che il giudice delegato possa "chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto" e cioè prima dello spirare dei trenta giorni dalla data di dichiarazione del fallimento.
        Tali operazioni, con la tempistica prevista dalla norma, potevano, forse, essere svolte agevolmente negli anni quaranta ma, certamente, appaiono assolutamente impraticabili - in un termine breve - nella società attuale con le sue forme di organizzazione e con la molteplicità degli impegni che gravano su tutte le parti che "gestiscono" il fallimento.
        E' di tutta evidenza, infatti, che la relazione del curatore, atto importantissimo per far comprendere al giudice delegato ed alla massa dei creditori l'origine del fallimento, le cause remote e prossime di esso, il comportamento del fallito - rilevante anche ai fini della eventuale contestazione delle fattispecie criminose di cui agli articoli 216, 217, 218, 219 e 220 della legge fallimentare - non può essere stilata entro un mese: la relazione, infatti, presuppone colloqui informativi con il fallito, atti di indagine svolti dal curatore, esame accurato dei libri sociali e di tutta la documentazione finanziaria, contabile ed amministrativa del fallito. La necessità di "dilatare" il termine al fine di far sì che la relazione riacquisisca un ruolo di serietà e di rilevanza nell'ambito della procedura fallimentare, è di tutta evidenza. Anche in questo caso si ritiene congruo indicare il termine in tre mesi in luogo del mese previsto dall'attuale normativa.
        Ancora va preso in considerazione il secondo comma dell'articolo 96 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Esso recita: "Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale". Pur muovendo dalla comprensibile ratio della norma, appare evidente la incongruenza di un meccanismo per il quale se il creditore risiede nel comune sede del tribunale esso può essere informato direttamente, mentre, se il creditore medesimo subisce già il disagio, rispetto alla procedura, di essere domiciliato al di fuori del comune sede del tribunale, deve subire l'ulteriore grave disagio di dover avere la preoccupazione di non essere informato delle vicende fallimentari atteso che, in pratica, la prevista notificazione presso la cancelleria del tribunale è da considerarsi tamquam non esset.
        Il problema non è, evidentemente, nuovo: è stato affermato, infatti, che la omissione della elezione di domicilio, prevista dal secondo comma dell'articolo 93 non produce sempre la conseguenza ivi indicata potendosi le notizie di cui agli articoli 92, secondo comma, e 97, terzo comma, essere date ai creditori residenti nel comune del luogo dove è stato inviato loro l'avviso di cui all'articolo 92.
        In tal senso, ad esempio, ragiona il Ferrara, in "Diritto fallimentare", 1960, I, 25, ma in senso inverso si pronuncia il Satta che preferisce mantenere il rigore della norma. Del resto non può non osservarsi l'incongruenza complessiva del precetto normativo perché, in effetti, posto che l'articolo 92 delle disposizioni approvate con regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma preveda la comunicazione ai creditori ed agli altri interessati mediante raccomandata, senza distinguere fra creditori domiciliati nel comune sede del tribunale ove si è aperta la procedura fallimentare e creditori domiciliati in altri comuni, non si comprende perché debba essere preveduta la distinzione di cui al secondo comma dell'articolo 93 che, per un verso, non genera una facilitazione o semplificazione dell'attività del curatore, ma dispiega soltanto l'effetto di creare un onere informativo complicato e dispendioso per il creditore.
        Il problema può essere risolto, in modo concreto ed efficace, attraverso l'abrogazione del contestato secondo comma dell'articolo 93 che, laddove rimosso, elimina sia l'onere della elezione di domicilio sia la conseguente "disparità di trattamento" di fatto imponendo al curatore le comunicazioni ai creditori con eguaglianza di forma, così come del resto, molto spesso, già in pratica avviene. Sotto tal profilo, anzi, è possibile affermare che l'introduzione di questo nuovo meccanismo costituirebbe, in buona sostanza, la formalizzazione di una modalità già in uso da parte delle curatele fallimentari.
        Anche l'articolo 95 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, merita di essere emendato, almeno nel suo ultimo comma che recita testualmente: "Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'articolo 16, numero 5). I creditori possono prenderne visione".
        Tutti gli operatori del diritto sanno che, di fatto, l'esame preventivo delle domande di ammissione al passivo è effettuato dal curatore. E dunque appare francamente una fictio l'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo in questione laddove prevede che l'esame delle domande venga fatto dal giudice delegato, pur se con l'assistenza del curatore.
        Anche in questo caso si tratta semplicemente di tradurre in norma ciò che, nei fatti, avviene quotidianamente. Non si vuole certo "estromettere" il giudice delegato la cui funzione, importantissima, è assolutamente fuori di ogni discussione. Si tratta, invece, di organizzare il lavoro in modo più razionale e di renderlo aderente a quella che è l'attuale concreta strutturazione procedimentale del fallimento.
        Con la presente proposta di legge, pertanto, si assegna al curatore del fallimento il compito di esaminare le domande di ammissione al passivo, rinviando al momento dell'adunanza prevista dall'articolo 16, secondo comma, numero 5), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il momento di controllo da parte del giudice delegato dello stato passivo provvisorio formato a seguito dell'esame effettuato dal curatore del fallimento.
        Ed ancora appare meritevole di importanti ritocchi l'articolo 108 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Anche in questo caso è opportuno, per snellire la procedura e renderla più aderente alla effettività delle situazioni così come si è abituati a considerarle nella pratica giudiziale quotidiana, responsabilizzare ulteriormente il curatore che, evidentemente, conosce in modo più analitico e "stringente" quali siano, e come siano individuabili, i beni immobili da porre in vendita. Si propone, pertanto, che il curatore inoltri domanda di autorizzazione alla vendita contenente l'indicazione di tutti gli estremi riferibili ai beni da alienare, in tal caso residuando al giudice delegato l'ordinanza dispositiva della vendita con la quale saranno semplicemente richiamati gli estremi individuanti i beni immobili e le modalità della vendita, così come indicati dal curatore fallimentare e sempre salvo, per definizione, l'intervento correttivo del giudice delegato.
        Infine non può sottacersi la situazione di paradossale ingiustizia generata dall'attuale testo del terzo comma dell'articolo 117 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, avente ad oggetto la "ripartizione finale". E' opportuno, per una migliore comprensione del problema, ricordarne il testo: "Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili, la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza".
        Il deposito destinato ai creditori che non si presentano deve essere nominativo, intestato, cioè, ai creditori stessi. Si ritiene che il deposito importi il trasferimento della disponibilità della somma in favore degli aventi diritto e, correlativamente, la liberazione del fallimento da qualsiasi obbligo e responsabilità. In tale prospettiva anche la dottrina ha precisato che ogni rapporto ulteriore corre fra i creditori interessati e l'istituto depositario. Anche se può apparire strano, occorre precisare che l'ipotesi dell'inerzia del creditore è molto più diffusa di quel che solitamente si può pensare. A rendere frequente tale fattispecie incide, spesso, il tempo medio, effettivamente troppo dilatato, occorrente per l'adempimento di tutte le operazioni necessarie per addivenire al riparto. Molto spesso il tempo trascorso dispiega l'effetto di indurre il creditore a ritenere che la procedura non abbia individuato la possibilità di un riparto a lui utile. Nel momento in cui viene effettuato il deposito presso l'istituto di credito, appare evidente che il fallimento, e per esso la curatela, si è liberata da ogni responsabilità nei confronti del creditore e, per altro verso, appare altrettanto, ed anzi ancor più evidente che l'istituto di credito depositario, non avendo alcun obbligo di effettuare ricerche circa il domicilio o la residenza del debitore per mettergli a disposizione la somma, preferisce silenziosamente avvantaggiarsi del fatto che, in buona sostanza, tali somme, a volte cospicue, resteranno per sempre nella propria disponibilità.
        In senso quanto meno atecnico si può comunque parlare di una sorta di "indebito arricchimento" delle banche. Pur tuttavia va considerato il fatto che, evidentemente, queste situazioni si ripeteranno e che, dunque, le somme dovute in sede di ripartizione finale e riferite a creditori, di cui si è persa traccia, continueranno ad essere nella disponibilità, quasi sempre definitiva, del depositario.
        Non pare che questa situazione possa essere considerata soddisfacente. Stabilito che il debitore inattivo ed inerte (pur se tale sua passività - come si è detto - deriva spesso dall'inammissibile lungaggine della procedura fallimentare) di fatto "decide di perdere" il proprio credito nella misura liquidata dal giudice delegato, sentite le proposte del curatore, appare decisamente più opportuno eliminare questa sacca di "utili" che gli istituti di credito continuano a realizzare e, nei limiti della ordinaria prescrizione, sarà invece più opportuno che dette somme, debitamente aumentate degli interessi maturati nel corso del periodo di deposito, vengano versate allo Stato.
        Tutte le modificazioni che si intendono introdurre con la presente proposta di legge, come è agevole verificare, sono finalizzate alla eliminazione di termini anacronistici ed impossibili da rispettare, alla maggiore celerità e speditezza di una fra le più lente procedure che si offrono all'utente del diritto e ad una maggiore giustizia sostanziale.
        Il proponente, pertanto, confida nell'approvazione della presente proposta di legge.




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