XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1938
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 16 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, è sostituito dal seguente:
" 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito un
termine non maggiore di giorni novanta dalla data
dell'affissione della sentenza per la presentazione in
cancelleria delle domande;".
Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 33 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole:
"entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre
mesi".
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 93 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 95 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande
di ammissione al passivo trasmettendolo al curatore con le
domande stesse. Questi esamina le domande e, sentito il
fallito ed assunte le opportune informazioni, predispone in
base ad esse uno stato passivo provvisorio esaminato dal
giudice delegato all'adunanza prevista dall'articolo 16,
secondo comma, numero 5)".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 108 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Le vendite sono disposte dal giudice delegato con
ordinanza e con le modalità fissate nella istanza predisposta
dal curatore contenente tutti gli estremi degli immobili da
porre in vendita. Esse hanno luogo innanzi al giudice delegato
medesimo salvo quanto previsto dall'articolo 578 del codice di
procedura civile".
2. Il quarto comma dell'articolo 108 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente:
"Un estratto dell'istanza e dell'ordinanza che dispone la
vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori
ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile,
nonché ai creditori ipotecari iscritti".
Art. 6.
1. Al terzo comma dell'articolo 117 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Decorsi dieci anni dalla data del deposito senza che il
creditore si sia presentato per incassare la somma depositata,
l'istituto di credito è tenuto a versare all'erario la somma
medesima maggiorata degli interessi legali maturati
nell'intero periodo del deposito".