XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1938




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 16 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        " 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito un termine non maggiore di giorni novanta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;".


Art. 2.

        1. Al primo comma dell'articolo 33 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "entro un mese" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi".


Art. 3.

        1. Il secondo comma dell'articolo 93 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.


Art. 4.

        1. Il primo comma dell'articolo 95 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo trasmettendolo al curatore con le domande stesse. Questi esamina le domande e, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, predispone in base ad esse uno stato passivo provvisorio esaminato dal giudice delegato all'adunanza prevista dall'articolo 16, secondo comma, numero 5)".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 108 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Le vendite sono disposte dal giudice delegato con ordinanza e con le modalità fissate nella istanza predisposta dal curatore contenente tutti gli estremi degli immobili da porre in vendita. Esse hanno luogo innanzi al giudice delegato medesimo salvo quanto previsto dall'articolo 578 del codice di procedura civile".

        2. Il quarto comma dell'articolo 108 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Un estratto dell'istanza e dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti".


Art. 6.

        1. Al terzo comma dell'articolo 117 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        "Decorsi dieci anni dalla data del deposito senza che il creditore si sia presentato per incassare la somma depositata, l'istituto di credito è tenuto a versare all'erario la somma medesima maggiorata degli interessi legali maturati nell'intero periodo del deposito".



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