XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1933




        Onorevoli Colleghi! - La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UN-FCCC) costituisce il primo strumento legale internazionale vincolante che si occupa direttamente del cambiamento del clima.
        La Convenzione è stata adottata il 9 maggio 1992 a New York e sottoscritta da 165 Paesi oltre alla Comunità europea. Entrata in vigore il 21 marzo 1994, è stata ratificata dall'Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 65. Obiettivo fondamentale della Convenzione è la stabilizzazione delle concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane con il sistema climatico. Per raggiungere questo obiettivo la Convenzione elenca una serie di impegni (ma ancora in termini generali e senza la definizione di vincolanti target quantitativi) che verranno periodicamente rivisti a seguito di nuove scoperte scientifiche e sulla base dell'efficacia dei programmi climatici nazionali.
        A questo scopo periodicamente si tiene una Conferenza delle Parti che ha il compito di promuovere e controllare l'applicazione della Convenzione.
        L'attività scientifica e di ricerca sulle variazioni climatiche è svolta, invece, dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Gruppo intergovernativo di esperti formato nel 1988 dall'UNEP (UN Envimnment Program) e dal WMO (World Meteorological Organization) - che ha il compito di redigere periodicamente rapporti dettagliati sullo stato di avanzamento della ricerca sul clima e sulle cause delle variazioni climatiche (fra le quali l'effetto serra). I Rapporti dell'IPCC vengono posti all'attenzione della Convenzione sul clima.
        I Paesi aderenti all'ONU, quando adottarono la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il 9 maggio 1992, riconobbero che essa avrebbe costituito un trampolino per un'azione più energica nel futuro. Istituendo un processo permanente di esame, di discussione e di scambio di informazioni, la Convenzione ha permesso l'adozione di impegni supplementari adattati all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della volontà politica.
        Il primo esame dell'adeguamento degli impegni assunti dai Paesi sviluppati si ebbe, come previsto, nella prima sessione della Conferenza delle Parti (CP-1), a Berlino, nel 1995. Le Parti decisero che l'impegno dei Paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell'anno 2000 ai livelli del 1990, non permetteva di perseguire l'obiettivo, a lungo termine, della Convenzione, di impedire "interferenze antropiche (attribuibili all'attività umana) pericolose per il sistema climatico".
        I Ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero adottando il "Mandato di Berlino" ed aprendo un nuovo giro di consultazioni per rafforzare gli impegni dei Paesi sviluppati. Il Gruppo speciale del Mandato di Berlino è stato istituito al fine di redigere una bozza di accordo; al termine di otto sessioni ha trasmesso alla CP-3 il testo per la negoziazione finale.
        Quasi 10 mila delegati, osservatori e giornalisti hanno partecipato alla Terza sessione della Conferenza, tenutasi a Kyoto, in Giappone, nel dicembre 1997, che ha portato all'approvazione di un Protocollo.
        Il Protocollo di Kyoto, firmato l'11 dicembre 1997, fissa limiti alle emissioni di gas ad effetto serra; non tutti gli Stati sono però impegnati per un eguale tasso di riduzione.
        Le nazioni industrializzate dovranno ridurre le proprie emissioni combinate di sei importanti gas serra di almeno il 5 per cento in media all'anno nel quinquennio 2008-2012. La riduzione nelle emissioni dei tre gas più importanti - anidride carbonica, metano e protossido d'azoto - viene inizialmente misurata in rapporto al 1990, prescelto come anno di riferimento.
        L'Unione europea si è impegnata per una riduzione globale delle emissioni dei sei gas serra pari all'8 per cento rispetto ai valori del 1990. L'articolo 4 del Protocollo le riconosce la facoltà di ridistribuire tra i suoi Stati membri gli obiettivi ad essa imposti, a condizione che rimanga invariato il risultato finale.
        L'accordo politico su tale ridistribuzione, noto come accordo sulla ripartizione degli oneri, è stato raggiunto nel 1998 e stabilisce le quote relative ai singoli Stati membri. Tale accordo prevede quote diverse per i singoli Paesi dell'Unione europea.
        A seguito del burden sharing concordato fra i 15 paesi UE, l'impegno complessivo europeo di riduzione dell'8 è ripartito secondo la seguente tabella:

                Paese Target 2008-12
                (rispetto al 1990)

      Italia ......................... -6,5

      Belgio ......................... -7,5

      Danimarca ...................... -21,0

      Germania ....................... -21,0

      Grecia ......................... +25,0

      Francia ........................ 0

      Irlanda ........................ +13,0

      Lussemburgo .................... -28,0

      Olanda ......................... -6,0

      Austria ........................ -13,0

      Portogallo ..................... +27,0

      Finlandia ...................... 0

      Svezia ......................... +4,0

      Regno Unito .................... -12,5

      UE-15 .......................... -8,0
        Gli Stati Uniti si sono accordati per ridurre del 7 per cento i propri livelli di emissioni, e il Giappone ha concordato una diminuzione del 6 per cento. La Federazione russa si è limitata ad accettare una stabilizzazione delle proprie emissioni inquinanti ai livelli del 1990, mentre ad alcuni Paesi, quali l'Australia e l'Islanda, è stato consentito di aumentare le proprie emissioni.
        Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, essi generalmente si oppongono all'idea di un impegno formale, sia pure assunto su base volontaria, a porre un limite massimo alle loro emissioni di gas, sostenendo che le emissioni pro capite sono ancora basse rispetto a quelle delle nazioni industrializzate.
        Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Esso entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i Paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55 per cento della quantità totale emessa nel 1990 da questo gruppo di Paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti ai sensi della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.
        Il 29 aprile 1998 la Commissione delle Comunità europee ha firmato il Protocollo di Kyoto, firmato anche da tutti gli Stati membri individualmente.
        Fino ad ora soltanto Francia (legge 645 del 10 luglio 2000), Danimarca (29 maggio 2001) e Paesi Bassi hanno praticamente terminato il procedimento nazionale di ratifica. Altri Paesi hanno avviato già da tempo l'iter normativo per la ratifica.
        La Sesta Conferenza delle Parti si è svolta a L'Aja (13-24 novembre 2000) e Bonn (16-27 luglio 2001). Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui risultati della Conferenza.
        In particolare, il Parlamento europeo, in quella occasione:

            accoglie con favore l'intesa internazionale su una serie di decisioni volte ad accelerare l'azione relativa al cambiamento climatico, raggiunta a Bonn il 23 luglio 2001 da oltre 180 Paesi, tra cui il Giappone, l'Australia, il Canada e la Russia, ma con l'importante eccezione degli Stati Uniti;

            ritiene che tale accordo rilanci il Protocollo di Kyoto e rappresenti uno strumento essenziale per l'attuazione di una strategia mondiale contro il surriscaldamento del pianeta;

            è fermamente convinto del fatto che l'Unione europea debba mantenere un ruolo di guida quanto agli sforzi esplicati sul piano internazionale per contrastare i cambiamenti climatici;

            invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta di ratifica del Protocollo di Kyoto, prima della Conferenza di Marrakech;

            incoraggia altresì tutti i governi nazionali a sottoporre quanto prima ai rispettivi Parlamenti nazionali una proposta legislativa per la ratifica del Protocollo di Kyoto, al fine di rispettare i termini per l'entrata in vigore del Protocollo stesso prima della Conferenza di Rio + 10 prevista per il mese di settembre 2002;

            esorta la Commissione a presentare entro fine anno proposte di direttiva concrete sui meccanismi flessibili (sistema di commercio dei diritti di emissione) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e sul Programma europeo per il cambiamento climatico, contemplando misure settoriali per la riduzione di tali emissioni, soprattutto quelle legate ai trasporti, che stanno aumentando più rapidamente e chiede alla Commissione di prendere in considerazione un atto legislativo sui limiti delle emissioni di CO2 per tutti i tipi di veicoli;

            accoglie con favore l'istituzione di un chiaro meccanismo per controllare e favorire il rispetto, ad opera delle Parti firmatarie, dei rispettivi obiettivi per le emissioni; si rammarica, tuttavia, delle lacune dell'intesa per quanto riguarda le sanzioni, ma ritiene che il "ramo esecutivo", responsabile dell'accertamento di un eventuale mancato rispetto degli obiettivi, dovrebbe costituire la base per un futuro strumento giuridico efficace e più forte, accompagnato da sanzioni adeguate;

            esprime rammarico per lo squilibrio dell'intesa raggiunta a Bonn per quanto riguarda l'importanza attribuita ai rispettivi strumenti per una strategia contro i cambiamenti climatici (molti dubbi sono stati avanzati sui pozzi di carbonio).

        Il Commissario per l'ambiente Margot Wallstrom ha sostenuto che le soluzioni di compromesso approvate a Bonn costituiscono un piccolo sacrificio rispetto al fatto che il Protocollo di Kyoto è stato salvato.
        L'obiettivo attuale è quello di procedere alla ratifica del Protocollo e alla sua piena attuazione prima della prossima Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà nel settembre del 2002 a Johannesburg.
        Il 25 ottobre 2001 il Parlamento europeo ha approvato una ulteriore risoluzione sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Marrakech sui cambiamenti climatici.
        Parallelamente, il 23 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee ha presentato un pacchetto di misure relative al cambiamento climatico: esso dovrà essere adottato entro due anni.
        La prima proposta di decisione serve alla ratifica da parte dell'Unione europea del Protocollo di Kyoto: lo strumento di ratifica è necessario perché la ripartizione tra gli Stati membri delle azioni da effettuare affinché l'Unione europea raggiunga l'obiettivo prefissato (riduzione dell'8 per cento rispetto alle emissioni del 1990 tra il 2008 e il 2012) rende necessario il fatto che il Protocollo sia ratificato tanto dall'Unione, quanto dai singoli Stati membri. Se il Consiglio europeo approverà questa proposta, gli Stati dovranno procedere alle ratifiche entro il 14 giugno 2002.
        La VIII Conferenza delle Parti si è svolta a Marrakech in Marocco dal 29 ottobre al 9 novembre 2001. Era presente una delegazione di parlamentari italiani. Le conclusioni della Conferenza hanno confermato la necessità e l'urgenza della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Finora la Convenzione è stata ratificata da 186 Parti e il Protocollo da 42. Molte ratifiche sono in corso.
        Il Parlamento italiano ha approvato vari atti di indirizzo politico (da ultimo con la mozione del 4 luglio 2001) per la ratifica e l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con voti unanimi.
        A questo punto, considerato lo stato del negoziato internazionale, visto il condiviso quadro comunitario, valutato il tempo ristretto che ci separa dal 14 giugno 2002, è indispensabile avviare subito la procedura urgente di ratifica del Protocollo di Kyoto.


L'articolato del Protocollo di Kyoto.

        Il Protocollo di Kyoto indica all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), le politiche e misure che ogni Paese industrializzato, nell'adempiere agli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dovrà attuare:

            I) il miglioramento dell'efficacia energetica nei rilevanti settori dell'economia nazionale;

            II) la protezione e l'estensione dei pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal;

            III) la promozione di forme sostenibili di agricoltura;

            IV) la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggiore utilizzazione di fonti rinnovabili per la produzione di energia, di tecnologie per la riduzione dell'anidride carbonica e di tecnologie avanzate ed innovative ambientalmente compatibili;

            V) la progressiva riduzione, o eliminazione delle imperfezioni di mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e dei sussidi, che siano contrari all'obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra, e l'applicazione degli strumenti di mercato;

            VI) l'applicazione di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;

            VII) le misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti;

            VIII) la limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il recupero e l'uso nella gestione dei rifiuti, come pure nella produzione, nel trasporto e nella distribuzione di energia.

        Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le Parti coopereranno per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e misure adottate.
        Un ruolo particolare nel perseguimento degli impegni nazionali di riduzione viene attribuito alle attività agroforestali (cosiddette "sinks"). Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo di Kyoto, "Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da pozzi di assorbimento, risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all'imboschimento, al rimboschimento o al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo (...)".
        Inoltre, nel calcolo delle riduzioni le Parti potranno ricorrere ad attività antropiche addizionali come previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, il quale espressamente dispone che "Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione d'uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell'Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili (...)".
        Al fine di procedere alla stima delle emissioni antropiche e degli assorbimenti da parte dei sinks ogni Parte inclusa nell'Allegato I dovrà istituire un apposito "sistema nazionale per la stima delle emissioni antropiche dalle fonti e dall'assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal (...)" (articolo 5, paragrafo 1). Con la definizione "sistema nazionale" si intende il complesso dell'organizzazione istituzionale, degli aspetti legali e delle procedure all'interno di un Paese necessario per stimare le emissioni di gas ad effetto serra, per effettuare la trasmissione delle informazioni e per rendere più agevole la loro verifica.
        Tale sistema permetterà l'adempimento degli obblighi di reporting previsti dal Protocollo di Kyoto quali l'elaborazione dell'inventario annuale nazionale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal (articolo 7, paragrafo 1) e la comunicazione nazionale, contenente le informazioni supplementari necessarie per dimostrare l'adempimento degli impegni assunti (articolo 7, paragrafo 2).
        Le informazioni elaborate dalle Parti e contenute negli inventari e nelle comunicazioni nazionali saranno comunicate e saranno esaminate da gruppi di esperti, coordinati dal Segretariato e scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione ed eventualmente da organizzazioni intergovernative. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e dettagliata dell'applicazione del Protocollo. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti, nel quale valuteranno l'adempimento degli impegni assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati (articolo 8).
        Considerando che i cambiamenti climatici sono un fenomeno globale, e tenendo conto che ogni riduzione delle emissioni di gas serra è efficace indipendentemente dal luogo del pianeta nel quale viene realizzata, il Protocollo prevede che le misure nazionali per la riduzione delle emissioni potranno essere integrate da programmi di cooperazione tra più Paesi in modo da ottenere il massimo risultato di riduzione con il minore costo. Tali programmi, generalmente conosciuti come "meccanismi di Kyoto", sono previsti dagli articoli 6 (Applicazione congiunta), 12 (Meccanismo per uno sviluppo "pulito") e 17 (Commercio di emissioni).
        Il meccanismo di applicazione congiunta è finalizzato alla realizzazione di progetti comuni tra Paesi industrializzati (Allegato I della Convenzione) per la riduzione delle emissioni mediante la diffusione e l'impiego di tecnologie più efficienti, con l'accreditamento ad entrambe le Parti delle riduzioni ottenute.
        I programmi di cooperazione tecnologica di applicazione congiunta sono sostanzialmente indirizzati verso i Paesi con economia in transizione del centro-est Europa, che devono ristrutturare i loro sistemi produttivi e commerciali, poco efficienti e competitivi. Ciò permetterà di perseguire un triplice obiettivo:

            1) aumento dell'efficienza energetica con la riduzione del fabbisogno di combustibili fossili, ovvero con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

            2) crescita economica sostenibile nei Paesi del centro-est Europa;

            3) accreditamento, ai Paesi maggiormente sviluppati che hanno effettuato gli investimenti, delle quote di riduzione delle emissioni ottenute.

        I programmi di cooperazione tecnologica di meccanismo per uno sviluppo "pulito" sono finalizzati alla realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica nei Paesi in via di sviluppo da parte di imprese private dei Paesi industrializzati, in modo tale da contribuire allo sviluppo sostenibile di questi Paesi.
        Il meccanismo per uno sviluppo "pulito" consentirà di trasferire e realizzare nei Paesi in via di sviluppo, a costi competitivi, tecnologie e sistemi di gestione ad alta efficienza energetica e ambientale, in grado di ridurre in modo consistente le emissioni che altrimenti sarebbero prodotte dall'utilizzazione di tecnologie obsolete e inefficienti.
        Questo meccanismo è strategico per introdurre nel mercato globale regole che favoriscano il trasferimento e la disseminazione di tecnologie e sistemi di gestione ambientale compatibili ed è la "chiave" per coinvolgere i grandi mercati emergenti nelle strategie per lo sviluppo sostenibile.
        Il Protocollo di Kyoto prevede il commercio dei permessi di emissione tra i Paesi industrializzati che hanno obblighi di riduzione o limitazione delle proprie emissioni (commercio di emissioni). Questo meccanismo consentirà di sostituire parte delle misure nazionali di riduzione con l'acquisto di emissioni presso quei Paesi che hanno livelli di emissione inferiori a quelli previsti dal Protocollo.
        L'articolo 11 del Protocollo prevede che nel contesto dell'attuazione dell'articolo 4 i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo inclusi nell'allegato II della Convenzione forniscano risorse finanziarie al fine di coprire la totalità dei costi concordati dai Paesi in via di sviluppo.
        L'attuazione di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso delle risorse sia adeguato e prevedibile, nonché di un'adeguata divisione tra tutti i Paesi sviluppati.
        L'articolo 15 richiama gli articoli 9 e 10 della Convenzione sui cambiamenti climatici, i quali istituivano l'organi sussidiario del Consiglio scientifico e tecnologico e l'Organo sussidiario di attuazione. Le disposizioni stabilite dalla Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al Protocollo.
        Per rendere più stringenti gli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto, l'articolo 8 prevede la possibilità di istituire un regime per l'osservanza di norme internazionali (compliance system).
        La procedura prevista per adottare emendamenti al Protocollo di Kyoto è disciplinata dall'articolo 20, il quale stabilisce che sarà la Conferenza delle Parti ad avere la competenza ad adottare modifiche al testo del Protocollo. Gli emendamenti se possibile dovranno essere adottati con il consenso di tutte le Parti, in caso contrario le decisioni possono essere adottate anche con la maggioranza dei tre quarti.
        La disciplina della firma, accettazione, ratifica, approvazione e adesione, è regolata dall'articolo 24.
        L'articolo 25 fissa i requisiti richiesti per l'entrata in vigore del Protocollo. In tale disposizione viene stabilito che lo stesso diventerà operativo, quando "almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali le Parti incluse nell'Allegato I le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55 per cento delle emissioni totali al 1990 dell'Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione".
        Il diritto di ritirarsi dal Protocollo può essere esercitato da ogni parte dopo tre anni dalla data di entrata in vigore, mediante notifica depositata al Depositario. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata contemporaneamente ritirata dal Protocollo (articolo 27).
        Alla sesta Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici, sono state, inoltre, adottate le decisioni L 14 FCCC/CP/2001/114 e FCCC/CP/2001/ L 15, che prevedono l'istituzione di 3 fondi per finanziare nei Paesi in via di sviluppo misure di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'ammontare complessivo dei fondi è di 410 milioni di dollari USA che dovranno essere ripartiti tra i Paesi industrializzati, secondo il principio "chi inquina paga".
        L'onere dello Stato italiano sulla base di questo principio è valutato in circa 65 milioni di euro (articolo 4 della proposta di legge). Altre misure e azioni per la riduzione delle emissioni di gas serra in Italia sono state programmate e avviate sulla base della delibera CIPE del novembre 1998, adottata meno di un anno dopo la firma del Protocollo di Kyoto e vanno oggi confermate fino all'approvazione di un vero e proprio piano d'azione nazionale (articolo 3 della proposta di legge).




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