XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1933
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare il Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del
Protocollo stesso.
2. L'Italia si impegna a rispettare il contenuto del
Protocollo di cui all'articolo 1 e, in particolare, gli
obblighi previsti dall'articolo 3 del Protocollo, in accordo
con la previsione e la procedura contenute nell'articolo 4
dello stesso Protocollo, congiuntamente con l'Unione europea e
i suoi Stati membri. L'Italia si impegna altresì a rispettare
i relativi impegni di riduzione dei livelli di emissione in
conformità con quanto disposto dalle norme comunitarie.
Art. 3.
1. Fino alla approvazione del piano di azione nazionale
per la riduzione dei livelli di emissione di gas serra,
restano valide le misure contenute nella deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n.
137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1999.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, risultante dalle decisioni adottate dalla Sesta
Conferenza delle Parti, per la concessione di aiuti finanziari
ai Paesi in via di sviluppo, valutato in 65.153.654 euro a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.