XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1932
Onorevoli Colleghi e Colleghe! - La presente proposta
di legge si inserisce in un insieme di iniziative legislative
di portata apparentemente minore che si propone di rendere
operativo nel concreto il principio del diritto allo studio
sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 34.
Nel considerare la praticabilità concreta di questo
diritto non si può prescindere dai costi che ogni famiglia è
costretta a sostenere per far studiare i propri figli. Spese
tra le quali si inserisce il costo dei libri di testo.
L'incidenza dei costi dei libri di testo è una voce
considerevole soprattutto, ma non solo, a livello
universitario. A volte gli studenti cercano di sottrarsi
mediante l'uso delle fotocopie, anche parziali, dei testi
proprio all'eccessivo costo dei testi.
La nuova disciplina sulla tutela del diritto d'autore
introdotta con la legge n. 248 del 2000, che ha modificato la
legge n. 633 del 1941, ha introdotto, tra l'altro, la
previsione di un compenso per gli autori e gli editori di
opere che vengono riprodotte mediante fotocopie, xerocopie o
simili. La misura di detto compenso non può essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina
rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Questo ammontare
finisce per esercitare un peso eccessivo sia per gli studenti
sia per l'attività dei centri di riproduzione e fotocopie.
I parametri indicati dalla legge, infatti, rischiano di
determinare un compenso di entità troppo elevata.
La presente proposta di legge introduce un limite massimo
al compenso che le copisterie dovranno corrispondere
all'autore e all'editore per il tramite della SIAE e la
possibilità, per gli studenti, di usufruire di agevolazioni
quando le fotocopie sono richieste per motivi di studio.