XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1932




        Onorevoli Colleghi e Colleghe! - La presente proposta di legge si inserisce in un insieme di iniziative legislative di portata apparentemente minore che si propone di rendere operativo nel concreto il principio del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 34.
        Nel considerare la praticabilità concreta di questo diritto non si può prescindere dai costi che ogni famiglia è costretta a sostenere per far studiare i propri figli. Spese tra le quali si inserisce il costo dei libri di testo.
        L'incidenza dei costi dei libri di testo è una voce considerevole soprattutto, ma non solo, a livello universitario. A volte gli studenti cercano di sottrarsi mediante l'uso delle fotocopie, anche parziali, dei testi proprio all'eccessivo costo dei testi.
        La nuova disciplina sulla tutela del diritto d'autore introdotta con la legge n. 248 del 2000, che ha modificato la legge n. 633 del 1941, ha introdotto, tra l'altro, la previsione di un compenso per gli autori e gli editori di opere che vengono riprodotte mediante fotocopie, xerocopie o simili. La misura di detto compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Questo ammontare finisce per esercitare un peso eccessivo sia per gli studenti sia per l'attività dei centri di riproduzione e fotocopie.
        I parametri indicati dalla legge, infatti, rischiano di determinare un compenso di entità troppo elevata.
        La presente proposta di legge introduce un limite massimo al compenso che le copisterie dovranno corrispondere all'autore e all'editore per il tramite della SIAE e la possibilità, per gli studenti, di usufruire di agevolazioni quando le fotocopie sono richieste per motivi di studio.




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