XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1932
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al quarto periodo del quarto comma dell'articolo 68
della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 2
della legge 18 agosto 2000, n. 248, le parole: "tale compenso
non puņ essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
libri" sono sostituite dalle seguenti: "tale compenso non puņ
essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per
cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri. Per i testi scolastici ed universitari
ufficialmente adottati o consigliati il compenso da
corrispondere č ridotto in misura del 50 per cento rispetto a
quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni
delle categorie interessate. Per accedere alle agevolazioni lo
studente deve dimostrare con idonei attestati o con
autocertificazione di essere iscritto all'ente di istruzione
che adotta tale testo".