XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1932




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al quarto periodo del quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248, le parole: "tale compenso non puņ essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri" sono sostituite dalle seguenti: "tale compenso non puņ essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente adottati o consigliati il compenso da corrispondere č ridotto in misura del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. Per accedere alle agevolazioni lo studente deve dimostrare con idonei attestati o con autocertificazione di essere iscritto all'ente di istruzione che adotta tale testo".



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