XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1930
Onorevoli Colleghi! - Il quadro normativo entro il
quale operano le case da gioco sul territorio nazionale è
caratterizzato dal codice penale, ed in particolare dagli
articoli da 718 a 722, che puniscono il gioco d'azzardo,
mentre il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui
al regio decreto n. 773 del 1931 elenca, all'articolo 110, i
giochi vietati. A questo principio generale fanno eccezione,
per espressa autorizzazione del Parlamento, le lotterie
nazionali, il lotto e in genere tutti i concorsi a pronostici.
Ultimi nati: il "gratta e vinci", il Totoscommesse, il Bingo e
i giochi automatici. Più ambigua è, invece, la situazione che
riguarda le case da gioco.
Tre decreti-legge hanno, infatti, autorizzato l'apertura
di quattro case da gioco, rispettivamente nelle città di
Sanremo (1927), Campione (1933), e Venezia (1936), mentre un
atto del presidente della giunta regionale della Valle D'Aosta
del 1946 ha autorizzato l'apertura del casinò di Saint
Vincent. Tutti e quattro i citati decreti sono stati adottati
senza un'espressa deroga al codice penale. Le autorizzazioni
sono state rilasciate in favore di organi amministrativi a cui
è stata concessa la facoltà dell'apertura di case da gioco in
singoli comuni.
Il caso di Taormina, dove il casinò è stato aperto e
chiuso (sentenza della Corte di cassazione n. 1964 del 1966),
conferma come la legislazione in materia di istituzione delle
case da gioco, nelle quali è autorizzato lo svolgimento del
gioco d'azzardo, sia fortemente restrittiva e non esista nel
nostro Paese una normativa generale che ne regolamenti
l'apertura, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi
dell'Unione europea.
D'altra parte, va rilevato come gli italiani siano un
popolo di giocatori, se si considera che nei giochi leciti
sono stati spesi un totale di lire 15.250 miliardi nel 1995,
17.800 nel 1996, 21.281 nel 1997, 23.114 nel 1998 e 34.435 nel
1999 (dati fonte ANIT), suddivisi tra Lotto, Superenalotto,
Totocalcio, Totogol, Totip, scommesse ippiche e Tris,
lotterie, gratta e vinci, Totosei, Bingo, scommesse sportive e
case da gioco, mentre il Ministero dell'interno ha stimato che
nel gioco clandestino (totonero, bische ed altri) siano stati
spesi oltre 27.000 miliardi di lire (secondo stime risalenti
al 1995).
In Europa le case da gioco legali erano complessivamente
680 nel 1996 e 693 nel 1997; attualmente sono complessivamente
702, il 67 per cento delle quali è localizzato nella parte
occidentale del continente.
E' interessante fare un paragone tra l'Italia, che ha
autorizzato l'apertura di quattro case da gioco, ed i
principali Paesi europei: in Francia sono 137 le case da gioco
autorizzate, in Gran Bretagna 124, in Germania 39, in Spagna
17.
E' utile altresì rilevare alcuni dati relativi ai
proventi, alle presenze ed ai dipendenti delle case da gioco
italiane (fonte ANIT), registrati nel periodo dal 1^ gennaio
1999 al 31 ottobre 1999:
a) Venezia: proventi 147 miliardi e 649 milioni di
lire, 282.890 presenze, 470 dipendenti;
b) Saint Vincent: proventi 206 e 797 milioni di
lire, 744.552 presenze, 920 dipendenti;
c) Campione: proventi 161 miliardi e 416 milioni
di lire, 653.220 presenze, con 630 dipendenti;
d) Sanremo: proventi 119 miliardi e 950 milioni di
lire, 287.890 presenze, 510 dipendenti.
Il totale dei proventi delle quattro case da gioco è stato
di 635 miliardi e 811 milioni di lire, le presenze 1.968.552,
mentre i dipendenti erano a quella data 2.530 (dati fonte
ANIT).
Nella presente legislatura sono state presentate alcune
proposte di legge, la stragrande maggioranza delle quali volte
a istituire singole case da gioco in determinati comuni, altre
volte a dettare norme generali per l'istituzione e l'esercizio
delle case da gioco. In ogni caso tutte le proposte di legge
presentate tendono al superamento dell'attuale regime
restrittivo in materia di apertura delle case da gioco per
pervenire ad una nuova regolamentazione del settore.
Per quanto riguarda la legislazione europea:
a) in Francia la prima norma risale al 1907 e ha
subìto aggiornamenti nel corso degli anni. L'autorizzazione
all'apertura dei casinò è rilasciata dal Ministro degli
interni dopo attente indagini ed in considerazione di un
capitolato d'oneri molto rigido. A sorvegliare il gioco
legale, così come a reprimere quello clandestino, provvede la
polizia dei giochi, una sorta di sotto-direzione della
Direzione generale del Ministero degli interni. E' presieduta
da un sotto-direttore, assistito da un commissario
divisionale, da 3 commissari e da 85 funzionari. I venti
circoli parigini, ma soprattutto i 137 casinò sparsi sul
territorio, costituiscono il primo campo d'intervento di
questo corpo di polizia speciale, ritenuto efficientissimo. Un
altro controllo viene esercitato da un ispettore del Ministero
delle finanze, al quale i casinò pagano regolarmente le
loro imposte ogni quindici giorni;
b) in Gran Bretagna, la patria della scommessa, il
Parlamento varò nel 1968 il "Gaming Act", una legge il
cui scopo era quello di ridurre drasticamente il numero delle
case da gioco. Nel 1960 ne funzionavano infatti ben 1.126, nel
settantacinque ne rimasero "soltanto" 187. Fu creato un
Ufficio per il gioco al quale ogni proprietario di
casinò doveva richiedere un certificato per poter poi
ottenere la licenza dalle autorità giudiziarie locali. Ogni
forma di pubblicità è vietata, e così anche le bevande
alcoliche, che sono consentite in determinati orari. Nei
club (tali sono i casinò inglesi) vige la regola
del cosiddetto "tempo di riflessione": un nuovo cliente, cioè,
può iniziare a giocare solo 48 ore dopo aver ricevuto la
tessera di ammissione;
c) in Austria sono dodici le case da gioco, tutte
gestite da Casinos Austria, una società mista composta
per un terzo dalla Zecca di Stato, per un terzo da banche
(alcune pubbliche) e compagnie finanziarie e per il resto da
piccoli azionisti. Opera in regime di concessione governativa
e mediamente paga tasse per circa il 74 per cento degli
introiti, suddivisi tra Governo federale, regioni e comuni. I
giochi autorizzati sono, oltre le slot machine, la
roulette, il black jack, il baccarà e il
poker. Il monopolio dei giochi d'azzardo, istituito con
leggi del 1960 e 1962, è riservato al Governo centrale;
d) in Spagna nel 1977, dopo 54 anni di divieto, il
Governo spagnolo liberalizzò il gioco e accordò 18 licenze.
Nel giro di qualche mese furono aperti 17 casinò,
distribuiti equamente su tutto il territorio nazionale. La
liberalizzazione fu dovuta non soltanto all'esplosione
turistica che il Paese conobbe a partire da quegli anni, ma
anche e soprattutto a causa delle somme considerevoli che gli
spagnoli dilapidavano sui tavoli da gioco stranieri. Prima
delle leggi restrittive varate durante il regime franchista
(1924), i casinò spagnoli erano più di 2.000. Le uniche
persone che non hanno accesso sono i minori di 18 anni e le
persone coinvolte nella gestione finanziaria dello Stato o di
un comune. Lo Stato pone a carico delle case da gioco tasse
che vanno dal 15 per cento al 50 per cento, secondo
l'ammontare delle entrate, e restituisce una parte dei tributi
alle amministrazioni locali. Inoltre, limita al 25 per cento
del capitale azionario la partecipazione di soggetti stranieri
alla gestione (dati fonte ANIT).
Anche in Italia lo Stato ha moltiplicato negli ultimi anni
le più varie forme di gioco, rinnovando lotto, lotterie e lo
stesso Totocalcio, e introducendo nuove forme di gioco per
trarne proventi finanziari.
E' d'altra parte controversa la questione se la presenza
delle case da gioco dia impulso alla criminalità organizzata,
come pare ritenere il Ministero dell'interno, visto che esiste
comunque una diffusa industria del gioco clandestino, che
costituisce un rilevante campo di attività per il crimine
organizzato e per il riciclaggio del denaro sporco collegato
ad operazioni illecite.
Non sarebbe dunque l'aumento del numero delle case da
gioco a portare di per sé all'aumento della criminalità e del
riciclaggio.
Certo va detto che la presenza di case da gioco comporta
un maggiore impegno delle forze dell'ordine sul territorio,
particolarmente in relazione a fenomeni quali quelli dei
cosiddetti "cambisti esterni" ovvero coloro che ad interessi
variabili, spesso usurari, praticano il cambio di assegni o
comunque accordano prestiti ai giocatori.
Anche per questo vanno combattute le proposte tendenti a
privatizzare la proprietà dei casinò, per i rischi
connessi alla probabile acquisizione degli stessi da parte
della criminalità organizzata. Inoltre, nell'opinione pubblica
il confine tra gioco d'azzardo, criminalità e riciclaggio del
denaro sporco è vissuto come oggettivamente tenue ed è fonte
di diffuse preoccupazioni.
Da quanto fin qui enunciato emerge la complessità di un
intervento legislativo, pur necessario. La posizione più
equilibrata e sostenibile è quella di quanti pensano ad una
legge di regolamentazione e non di incentivazione del gioco
d'azzardo: questo può e deve fare uno Stato che non rinunci a
princìpi e valori etici e, nel contempo, non finga
ipocritamente di non vedere che il gioco c'è, è diffuso, è per
la gran parte clandestino e su di esso si fanno affari leciti
e illeciti e si consumano altresì risorse e spesso drammi
umani.
Si tratta di dare vita a una normativa quadro che indichi
negli enti pubblici locali i soggetti ai quali per legge, può
essere concessa la facoltà di aprire una casa da gioco, mentre
gli stessi enti locali potrebbero avvalersi della facoltà di
affidare la gestione anche a soggetti privati, tramite gare
d'appalto europee.
Alcuni princìpi di riferimento possono essere rinvenuti
nella direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
resa esecutiva dal decreto legislativo n. 391 del 1991,
riguardo alle misure volte a favorire l'esercizio effettivo
del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi per una serie di attività tra le quali anche quelle
attinenti le case da gioco e che indica alcune caratteristiche
equipollenti tra gli Stati membri da applicare sia ai
lavoratori autonomi che ai dipendenti delle case da gioco (la
verifica delle garanzie di onorabilità, la capacità
finanziaria da parte del gestore della casa da gioco, le
conoscenze ed attitudini professionali da parte degli
addetti).
La Corte costituzionale si è pronunciata in materia con
sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, invitando a definire una
legislazione organica che razionalizzi il settore e lo faccia
uscire dalla illegalità. Da allora sono passati ben sedici
anni e va osservato che la mancata definizione di una legge
porterebbe prima o poi alla chiusura delle quattro case da
gioco esistenti.
Da ultimo, il 12 luglio 2001, con sentenza n. 291, la
Corte costituzionale si è pronunciata ancora una volta,
rilevando che "(...) appare sempre più grave il problema della
situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel
nostro Paese, la quale è contrassegnata da un massimo di
disorganicità: sia del tipo di interventi cui è condizionata
la apertura delle case (...), sia per la diversità dei criteri
seguiti (...), sia infine per i modi disparati con i quali
vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del
gioco nei casinò" (sentenza n. 152 del 1985). Se
pertanto già nel 1985 la Corte ammoniva che le prospettate
esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale
andavano soddisfatte "in tempi ragionevoli per superare le
insufficienze e disarmonie delle quali si è detto", è del
tutto evidente che è ormai divenuto improrogabile - sempre che
il legislatore intenda persistere nella politica di deroghe
agli articoli 718-722 del codice penale - un intervento
legislativo, non essendo più giustificabile un sistema
normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente
rispetto all'attuale quadro costituzionale.
Regolamentazione significa verificare concretamente la
possibilità di apertura di alcune case da gioco oltre a quelle
esistenti, ispirandosi tuttavia a criteri di tipo aziendale
evitando di aprire un casinò in ogni comune.
Vanno dunque individuati indirizzi, regole e controlli
efficaci per quanto riguarda la trasparenza, la sicurezza e
l'ordine pubblico, tenendo conto di come altri Paesi europei
hanno già disciplinato in modi diversi il settore. Altri nodi
da affrontare riguardano la proprietà, la gestione della case
da gioco e la ripartizione dei proventi in modo da assicurare
entrate per i bilanci pubblici (Stato, regioni e comuni).
La questione più rilevante da porsi nel predisporre una
legge quadro di settore è quella relativa alle funzioni da
mantenere in capo allo Stato e quelle che sarà possibile ed
opportuno delegare alle regioni, tenendo in considerazione il
fatto che gli altri Stati europei hanno regolamentato la
materia a livello centrale e che in generale i giochi di
qualunque tipo, in Italia, sono gestiti e regolamentati
dall'Amministrazione centrale dello Stato.
Le linee di fondo di una possibile normativa quadro
organica di carattere innovativo, sono le seguenti:
a) una programmazione degli insediamenti che tenga
conto del mercato del lavoro e delle effettive opportunità di
sviluppo turistico locale, attraverso una linea graduale di
allargamento della rete esistente delle case da gioco. Si deve
considerare che è controversa la questione se esista un
rapporto diretto tra sviluppo del turismo e presenza di una
casa da gioco in un determinato territorio, anche se non v'è
dubbio che determinati segmenti di domanda turistica cercano
un'offerta di servizi di piacere sofisticata, che può essere
rappresentata anche da una casa da gioco. Tuttavia, esistono
studiosi e tecnici del settore che contestano tale rapporto,
soprattutto in relazione alla qualità di turismo che
caratterizzerebbe la presenza di una casa da gioco, un turismo
di tipo pendolare che non creerebbe un indotto turistico e
quindi una ricchezza diffusa;
b) un meccanismo perequativo che consenta la
ripartizione di una quota dei proventi tra tutti i Comuni
appartenenti al sistema turistico locale nel quale ricade il
comune sede della casa da gioco e che stabilisca una
destinazione specifica delle risorse prodotte dal settore, ad
esempio a favore dello sviluppo turistico anche delle zone e
delle località sprovviste di case da gioco;
c) la previsione dell'apertura di nuove sedi nel
centro-sud ed in alcune località di particolare rilievo
turistico nel nord, considerando la necessità di basare le
nuove aperture su uno studio del bacino di utenza potenziale
(capacità di reddito, potenzialità ricettive e turistiche,
eccetera);
d) enfatizzare nell'ambito della nuova normativa i
controlli diretti a contrastare i fenomeni di usura e di
riciclaggio che indubbiamente ruotano intorno all'attività dei
casinò, anche attraverso l'istituzione di una sorta di
nucleo specializzato di polizia, sulla scorta dell'esperienza
francese precedentemente ricordata;
e) istituire elenchi professionali per i gestori
delle case da gioco e per i croupier.
In tale quadro, l'articolo 1 stabilisce che finalità della
legge è la disciplina dell'apertura di nuove case da gioco
anche al fine di contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino.
L'articolo 2 disciplina l'istituzione di nuove case da
gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, e autorizza l'istituzione di nuove case da
gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni e
nelle province autonome nelle quali esse non risultino già
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge. Le
regioni con popolazione superiore a 4.000.000 di abitanti
dove, alla data di entrata in vigore della legge, risultino
già autorizzate case da gioco, possono richiedere
l'autorizzazione all'apertura di una seconda casa da gioco.
L'autorizzazione, di durata decennale, è rilasciata dal
Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri delle attività
produttive e dell'economia e finanze, su proposta della
regione interessata, che è tenuta a inviare un'unica proposta
nominale in merito alla localizzazione della casa da gioco.
Alla scadenza l'autorizzazione può, su richiesta della regione
interessata, essere rinnovata anche più di una volta, con una
durata massima di dieci anni per ciascun rinnovo.
L'autorizzazione può essere rilasciata, su proposta della
regione interessata, a due comuni ubicati nell'ambito del
territorio regionale, per l'istituzione di due case da gioco
operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la
ripartizione temporale di esercizio stabilita con
deliberazione congiunta dei due comuni interessati.
Anche le autorizzazioni delle quattro case da gioco
esistenti sono rinnovate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione della legge, con durata
quinquennale.
In caso di violazione delle disposizioni della legge o del
relativo regolamento di attuazione o della concessione, o per
ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, il Ministro dell'interno può sospendere e, nei casi
più gravi, revocare l'autorizzazione, anche su proposta delle
regioni interessate.
Ai comuni è delegato il compito di rilasciare la
concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco,
di durata decennale, rinnovabile anche per più di una volta,
su richiesta del concessionario per un periodo massimo di
dieci anni per ciascun rinnovo, esclusivamente ai soggetti
aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da
gioco, iscritti nell'elenco previsto all'articolo 4.
La concessione e deliberata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di autorizzazione all'apertura
della casa da gioco, a maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali ed è comunicata entro un mese al Ministero
dell'interno.
I soggetti iscritti nell'elenco dei gestori di cui
all'articolo 4 non possono essere titolari di più di tre
concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su
tutto il territorio nazionale.
I proprietari degli immobili adibiti a casa da gioco non
possono partecipare né direttamente, né attraverso proprie
controllate o partecipate, all'esercizio e alla gestione della
casa da gioco.
Inoltre non possono divenire sede di casa da gioco:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti o superiore a 60.000;
b) i comuni capoluoghi di provincia;
c) i comuni per i quali siano state adottate le
misure per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali
e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso; in tale
caso la decadenza della concessione è automatica e contestuale
all'applicazione delle predette misure;
d) i comuni nei quali non sia stato istituito il
nucleo specializzato di polizia, di cui all'articolo 6;
e) i comuni la cui economia non risulti
prevalentemente turistica o termale con adeguata presenza di
ricettività, infrastrutture turistiche e parcheggi.
L'articolo 3 stabilisce che entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell'economia e finanze, provveda ad emanare un apposito
regolamento, contenente le modalità di attuazione della legge
ed in particolare il primo programma di aperture di nuove case
da gioco, per un numero massimo di cinque, da attuare nei tre
anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni.
Alla scadenza dei primi tre anni di attuazione, e
successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell'economia e finanze, provvede, con proprio decreto, a
consentire l'apertura di non più di cinque nuove case da
gioco, fino al raggiungimento del numero massimo previsto
dall'articolo 2, comma 1.
Il regolamento di attuazione stabilisce, altresì, la
procedura di autorizzazione all'apertura di una casa da gioco;
le forme di esercizio e gestione dell'attività autorizzata; le
disposizioni relative alla correttezza della gestione
amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da
parte degli organi competenti; le modalità per la concessione
a terzi della gestione della casa da gioco; la previsione di
gare europee per la gestione; le garanzie per l'eventuale
appalto e le debite cauzioni; l'entità della percentuale di
proventi lordi spettante al gestore; la definizione dei
requisiti di onorabilità e di professionalità del soggetto
gestore e del personale addetto, in analogia ai requisiti già
previsti dalla vigente normativa per gli operatori del settore
bancario e finanziario; la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione; le disposizioni
intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della
moralità, con particolare riferimento alla disciplina
dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto
di accesso per i minori, per le persone che risultano
denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva nel
corso degli ultimi cinque anni per aver preso parte attiva a
episodi di violenza in luoghi pubblici, per gli impiegati
dello Stato, della regione e degli enti pubblici, nonché per i
militari che espletano la loro attività di servizio
nell'ambito della regione; la specie ed i tipi di giochi che
possono essere autorizzati; i giorni in cui, per speciali
ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il
gioco; la regolamentazione degli accessi telematici alle sale
da gioco; il trattamento fiscale delle attività delle case da
gioco, delle vincite corrisposte ai giocatori e la
regolamentazione della tassazione delle mance ai
croupier; le sanzioni per la violazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di attuazione.
Lo schema del regolamento previsto dal comma 1
dell'articolo 3, è trasmesso, per l'acquisizione del parere,
alle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 5 dell'articolo 3 si occupa della ripartizione
dei proventi lordi derivanti dalle attività della casa da
gioco che, al netto della percentuale spettante al gestore a
seguito del contratto di concessione e della quota di
partecipazione alle spese per l'istituzione del nucleo
speciale di cui all'articolo 6, sono ripartiti con un unico
decreto e secondo princìpi omogenei, dal Ministro
dell'interno, di intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
tra:
a) i comuni appartenenti al sistema turistico
locale, di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.
135, nel quale ricade il comune sede della casa da gioco;
b) la provincia nel cui territorio ricade la casa
da gioco;
c) la regione nel cui territorio ricade la casa da
gioco;
d) lo Stato.
Il 20 per cento dei proventi delle case da gioco è
destinato allo Stato per lo sviluppo dei beni culturali ed
ambientali e per la promozione del turismo italiano
all'estero, la restante quota dell'80 per cento è suddivisa
tra comuni, province e regioni, secondo criteri omogenei su
tutto il territorio nazionale ed è destinata alla promozione
dei beni culturali, delle infrastrutture turistiche e degli
interventi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in
materia di progetti individuali per le persone disabili, di
sostegno domiciliare alle persone anziane non autosufficienti,
di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari e
di titoli per l'acquisto di servizi sociali.
L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale dei gestori,
presso il Ministero dell'interno. Nell'elenco possono essere
iscritte anche società di diritto privato, aventi sede legale
nel territorio nazionale, con un limite massimo di
partecipazione al capitale azionario di soggetti appartenenti
ad altri Stati europei, non superiore al 49 per cento, mentre
non vi possono essere iscritti i proprietari degli immobili,
in qualsiasi forma detenuti, eventualmente destinati
all'attività di casa da gioco, né i soggetti ai quali è stata
vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco
nell'Unione europea o in altri Stati esteri.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché i
casi di cancellazione dal medesimo. Per il primo periodo di
concessione è vietato qualsiasi trasferimento di azioni o di
quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi fusione.
Successivamente al predetto periodo i trasferimenti di azioni
o di quote a titolo oneroso o gratuito, e le eventuali
fusioni, devono essere preventivamente autorizzati dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
Ai soggetti iscritti nell'elenco si applica l'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, che si occupa di indiziati di appartenere ad
associazioni di tipo mafioso, alla camorra e simili. Il citato
articolo 10, nello specifico, si occupa delle persone cui sia
stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, le quali, in conseguenza di ciò, non possono
ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio,
concessioni ed iscrizioni ad albi di appaltatori o di
fornitori, eccetera.
L'articolo 5 istituisce l'elenco nazionale dei
croupier presso il Ministero dell'interno. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con
proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di
iscrizione all'elenco, di cancellazione dal medesimo ed i casi
di incompatibilità. Il trattamento economico e normativo e le
mansioni dei croupier sono definiti attraverso un
apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con
possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore.
L'articolo 6 istituisce nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, la
Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle
case da gioco, che a sua volta istituisce un nucleo speciale
di polizia composto da personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e
di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
Il citato nucleo speciale di polizia può ispezionare tutti
i locali in cui si svolge il gioco di azzardo autorizzato e i
locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le
attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando
attrezzature e documenti per i fini di indagine e di
accertamento; verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'elenco dei gestori, di cui all'articolo 4, le
qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e
amministratori delle società richiedenti l'iscrizione
all'elenco medesimo; tiene sotto osservazione e controllo
anche dal punto di vista fiscale tutti i soci amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i
soggetti comunque coinvolti in maniera, diretta o indiretta,
nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa,
negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti
il gioco d'azzardo.
Le notizie sui frequentatori di case da gioco comunque
acquisite attraverso i controlli di cui all'articolo 6 non
possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali nei
confronti dei frequentatori stessi. Con il comma 5 si provvede
inoltre a raddoppiare le pene previste dagli articoli 718,
719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la
partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati.
L'articolo 7 contiene due norme transitorie: la prima
stabilisce che sono fatte salve le autorizzazioni delle case
da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia,
Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent; la seconda che le
medesime case da gioco si adeguano alla disciplina stabilita
con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento
medesimo.
L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore della
legge, ovvero il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.