XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1930




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare l'apertura di nuove case da gioco e di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino.


Art. 2.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'istituzione di nuove case da gioco, in ragione di una per ogni regione:

                a) nelle regioni e nelle province autonome nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge;

                b) nelle regioni con popolazione superiore a 4.000.000 di abitanti dove, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già autorizzate case da gioco; in tale ipotesi le regioni possono richiedere l'autorizzazione all'apertura di una seconda casa da gioco.

        2. La competenza in ordine all'autorizzazione di cui al comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, di intesa con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e finanze, su proposta della regione interessata, che è tenuta a inviare un'unica proposta in merito alla localizzazione della casa da gioco.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno e ha durata decennale. Alla scadenza l'autorizzazione può, su richiesta della regione interessata, essere rinnovata anche più di una volta, per una durata massima di dieci anni per ciascun rinnovo.
        4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata, su proposta della regione interessata, a due comuni ubicati nell'ambito del territorio regionale, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita con deliberazione congiunta dei due comuni interessati.
        5. Le autorizzazioni delle quattro case da gioco esistenti sono rinnovate, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, con durata quinquennale.
        6. Il Ministro dell'interno può con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al comma 1, anche su proposta delle regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione o della concessione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
        7. La concessione per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di durata decennale, è rilasciata dal comune ai soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4. Alla scadenza l'autorizzazione può, su richiesta del concessionario, essere rinnovata anche più di una volta, per una durata massima di dieci anni per ciascun rinnovo.
        8. La concessione di cui al comma 7 è deliberata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali ed è comunicata entro un mese al Ministero dell'interno.
        9. Ciascun soggetto iscritto all'elenco nazionale dei gestori di cui all'articolo 4 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
        10. I proprietari degli immobili adibiti a casa da gioco non possono partecipare né direttamente, né attraverso proprie controllate e partecipate, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco.
        11. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge:

                a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000;

                b) i comuni capoluoghi di provincia;

                c) i comuni per i quali siano state adottate le misure per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in tale caso la decadenza della concessione di cui al comma 7, del presente articolo è automatica e contestuale all'applicazione delle predette misure;

                d) i comuni nei quali non sia stato istituito il nucleo specializzato di polizia di cui all'articolo 6, comma 2;

                e) i comuni la cui economia non risulti prevalentemente turistica o termale con adeguata presenza di ricettività, di infrastrutture turistiche e di parcheggi.


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e finanze, emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge recante in particolare, il primo programma di aperture di nuove case da gioco, per un numero massimo di cinque, da attuare nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni.
        2. Alla scadenza dei tre anni previsti dal comma 1, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e finanze, con proprio decreto provvede a consentire l'apertura di non più di cinque nuove case da gioco, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dall'articolo 2, comma 1.
        3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì:

                a) la procedura di autorizzazione all'apertura di una casa da gioco;

                b) le forme di esercizio e di gestione dell'attività autorizzata, le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

            c) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco, la previsione di gare europee per la gestione, le garanzie per l'appalto e le debite cauzioni;

                d) l'entità della percentuale di proventi lordi spettante al gestore;

            e) la definizione dei requisiti di onorabilità e di professionalità del soggetto gestore e del personale addetto, in analogia ai requisiti già previsti dalla vigente normativa per gli operatori del settore bancario e finanziario;

                f) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

            g) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, per coloro che risultino condannati anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi anni ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;
            h) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati, i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

            i) la regolamentazione degli accessi telematici alle sale da gioco;

            l) il trattamento fiscale delle attività delle case da gioco, delle vincite corrisposte ai giocatori e la regolamentazione della tassazione delle mance ai croupier di cui all'articolo 5;

            m) le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

        4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, per l'acquisizione del parere, alle competenti Commissioni parlamentari.
        5. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e della quota di partecipazione alle spese per l'istituzione del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 6, sono ripartiti con un unico decreto e secondo princìpi omogenei, dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra i seguenti destinatari:

            a) i comuni appartenenti al sistema turistico locale, di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nel quale ricade il comune sede della casa da gioco;

            b) la provincia nel cui territorio ricade la casa da gioco;

                c) la regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;

                d) lo Stato.

        6. Il 20 per cento dei proventi di cui al comma 5 è destinato allo Stato per la promozione dei beni culturali ed ambientali e per la promozione del turismo italiano all'estero; la restante quota dell'80 per cento è suddivisa tra gli enti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, secondo criteri omogenei su tutto il territorio nazionale ed è destinata alla promozione dei beni culturali, delle infrastrutture turistiche e degli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328.


Art. 4.

(Elenco nazionale dei gestori).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.
        2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritte anche società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, con un limite massimo di partecipazione al capitale azionario di soggetti appartenenti ad altri Stati europei, non superiore al 49 per cento.
        3. Nell'elenco di cui al comma 1 non possono essere iscritti i proprietari degli immobili, in qualsiasi forma detenuti, eventualmente destinati all'attività di casa da gioco.
        4. Non possono essere iscritti all'elenco di cui al comma 1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri Stati esteri.
        5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
        6. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni o quote delle società stesse devono essere nominative. Per il primo periodo di concessione è vietato qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi fusione. Successivamente al predetto periodo i trasferimenti di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito e le eventuali fusioni devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        7. Ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Elenco nazionale dei croupier).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco nazionale degli impiegati tecnici delle casa da gioco, di seguito denominati "croupier".
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.


Art. 6.

(Istituzione della Direzione centrale per il controllo
degli ippodromi e delle case da gioco).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4 della legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Capo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
        3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2 nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco di azzardo clandestino, la Direzione centrale, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al medesimo comma 2:

                a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e di accertamento;

            b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 4 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'elenco medesimo;

            c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa, negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

        4. Le notizie sui frequentatori di case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
        5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi di azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

Art. 7.

(Norme transitorie).

        1. Sono fatte salve le autorizzazioni delle case da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
        2. Le case da gioco di cui al comma 1 sono tenute ad adeguarsi alla disciplina stabilita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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