XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1930
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di disciplinare
l'apertura di nuove case da gioco e di contrastare il gioco
non autorizzato e clandestino.
Art. 2.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del
codice penale, è autorizzata l'istituzione di nuove case da
gioco, in ragione di una per ogni regione:
a) nelle regioni e nelle province autonome
nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) nelle regioni con popolazione superiore a
4.000.000 di abitanti dove, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultino già autorizzate case da gioco;
in tale ipotesi le regioni possono richiedere l'autorizzazione
all'apertura di una seconda casa da gioco.
2. La competenza in ordine all'autorizzazione di cui al
comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, di intesa con i
Ministri delle attività produttive e dell'economia e finanze,
su proposta della regione interessata, che è tenuta a inviare
un'unica proposta in merito alla localizzazione della casa da
gioco.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con
decreto del Ministro dell'interno e ha durata decennale. Alla
scadenza l'autorizzazione può, su richiesta della regione
interessata, essere rinnovata anche più di una volta, per una
durata massima di dieci anni per ciascun rinnovo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere
rilasciata, su proposta della regione interessata, a due
comuni ubicati nell'ambito del territorio regionale, per
l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente
nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di
esercizio stabilita con deliberazione congiunta dei due comuni
interessati.
5. Le autorizzazioni delle quattro case da gioco esistenti
sono rinnovate, alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 1, con durata quinquennale.
6. Il Ministro dell'interno può con proprio decreto,
sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di
cui al comma 1, anche su proposta delle regioni interessate,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
e del relativo regolamento di attuazione o della concessione,
nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica.
7. La concessione per l'esercizio e la gestione delle case
da gioco, di durata decennale, è rilasciata dal comune ai
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco, iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 4. Alla scadenza l'autorizzazione può, su
richiesta del concessionario, essere rinnovata anche più di
una volta, per una durata massima di dieci anni per ciascun
rinnovo.
8. La concessione di cui al comma 7 è deliberata entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali ed è
comunicata entro un mese al Ministero dell'interno.
9. Ciascun soggetto iscritto all'elenco nazionale dei
gestori di cui all'articolo 4 non può essere titolare di più
di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da
gioco su tutto il territorio nazionale.
10. I proprietari degli immobili adibiti a casa da gioco
non possono partecipare né direttamente, né attraverso proprie
controllate e partecipate, all'esercizio e alla gestione della
casa da gioco.
11. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi
della presente legge:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti o superiore a 60.000;
b) i comuni capoluoghi di provincia;
c) i comuni per i quali siano state adottate le
misure per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali
e degli organi di altri enti locali, conseguenti a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in tale caso la decadenza
della concessione di cui al comma 7, del presente articolo è
automatica e contestuale all'applicazione delle predette
misure;
d) i comuni nei quali non sia stato istituito
il nucleo specializzato di polizia di cui all'articolo 6,
comma 2;
e) i comuni la cui economia non risulti
prevalentemente turistica o termale con adeguata presenza di
ricettività, di infrastrutture turistiche e di parcheggi.
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e
finanze, emana, con proprio decreto, il regolamento di
attuazione della presente legge recante in particolare, il
primo programma di aperture di nuove case da gioco, per un
numero massimo di cinque, da attuare nei tre anni successivi
alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, sulla
base delle proposte avanzate dalle regioni.
2. Alla scadenza dei tre anni previsti dal comma 1, e
successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell'economia e finanze, con proprio decreto provvede a
consentire l'apertura di non più di cinque nuove case da
gioco, fino al raggiungimento del numero massimo previsto
dall'articolo 2, comma 1.
3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì:
a) la procedura di autorizzazione all'apertura
di una casa da gioco;
b) le forme di esercizio e di gestione
dell'attività autorizzata, le disposizioni relative alla
correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle
risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
c) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco, la previsione di gare europee
per la gestione, le garanzie per l'appalto e le debite
cauzioni;
d) l'entità della percentuale di proventi lordi
spettante al gestore;
e) la definizione dei requisiti di onorabilità e
di professionalità del soggetto gestore e del personale
addetto, in analogia ai requisiti già previsti dalla vigente
normativa per gli operatori del settore bancario e
finanziario;
f) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione;
g) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, per
coloro che risultino condannati anche con sentenza non
definitiva nel corso degli ultimi anni ai sensi dell'articolo
6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, per gli impiegati dello Stato, della
regione e degli enti pubblici, nonché per i militari che
espletano la loro attività di servizio nell'ambito della
regione;
h) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati, i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;
i) la regolamentazione degli accessi telematici
alle sale da gioco;
l) il trattamento fiscale delle attività delle
case da gioco, delle vincite corrisposte ai giocatori e la
regolamentazione della tassazione delle mance ai
croupier di cui all'articolo 5;
m) le sanzioni per la violazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è
trasmesso, per l'acquisizione del parere, alle competenti
Commissioni parlamentari.
5. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da
gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a
seguito del contratto di concessione e della quota di
partecipazione alle spese per l'istituzione del nucleo
speciale di polizia di cui al comma 2 dell'articolo 6, sono
ripartiti con un unico decreto e secondo princìpi omogenei,
dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra i seguenti destinatari:
a) i comuni appartenenti al sistema turistico
locale, di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.
135, nel quale ricade il comune sede della casa da gioco;
b) la provincia nel cui territorio ricade la casa
da gioco;
c) la regione nel cui territorio ricade la casa
da gioco;
d) lo Stato.
6. Il 20 per cento dei proventi di cui al comma 5 è
destinato allo Stato per la promozione dei beni culturali ed
ambientali e per la promozione del turismo italiano
all'estero; la restante quota dell'80 per cento è suddivisa
tra gli enti di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma 5, secondo criteri omogenei su tutto il
territorio nazionale ed è destinata alla promozione dei beni
culturali, delle infrastrutture turistiche e degli interventi
di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 8 novembre
2000, n. 328.
Art. 4.
(Elenco nazionale dei gestori).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la
gestione delle case da gioco.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritte
anche società di diritto privato, aventi sede legale nel
territorio nazionale, con un limite massimo di partecipazione
al capitale azionario di soggetti appartenenti ad altri Stati
europei, non superiore al 49 per cento.
3. Nell'elenco di cui al comma 1 non possono essere
iscritti i proprietari degli immobili, in qualsiasi forma
detenuti, eventualmente destinati all'attività di casa da
gioco.
4. Non possono essere iscritti all'elenco di cui al comma
1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri
Stati esteri.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 nonché i casi di cancellazione
dal medesimo.
6. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 delle
società per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, le azioni o quote delle società
stesse devono essere nominative. Per il primo periodo di
concessione è vietato qualsiasi trasferimento di azioni o di
quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi fusione.
Successivamente al predetto periodo i trasferimenti di azioni
o di quote a titolo oneroso o gratuito e le eventuali fusioni
devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di
pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
7. Ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 si
applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Elenco nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'elenco
nazionale degli impiegati tecnici delle casa da gioco, di
seguito denominati "croupier".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazione sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di
croupier sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra le associazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore.
Art. 6.
(Istituzione della Direzione centrale per il controllo
degli ippodromi e delle case da gioco).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4 della
legge 1^ aprile 1981, n. 121, è istituita, con apposito
decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per
il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Capo della guardia
di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria
e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2 nonché
dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco di azzardo
clandestino, la Direzione centrale, avvalendosi del nucleo
speciale di polizia di cui al medesimo comma 2:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui vengono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
i fini di indagine e di accertamento;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'elenco di cui all'articolo 4 le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'elenco medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella
gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa, negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
4. Le notizie sui frequentatori di case da gioco comunque
acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo
non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini fiscali
nei confronti dei frequentatori stessi.
5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai
giochi di azzardo non autorizzati sono raddoppiate.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Sono fatte salve le autorizzazioni delle case da gioco
in attività aventi sede nei comuni di Venezia, Sanremo,
Campione d'Italia e Saint Vincent.
2. Le case da gioco di cui al comma 1 sono tenute ad
adeguarsi alla disciplina stabilita dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 1, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.