XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1928
Onorevoli Colleghi! - La legge 13 maggio 1999, n. 133,
oggetto della presente proposta di legge che ne modifica
l'articolo 10, fu approvata al termine di un lunga serie di
provvedimenti analoghi. Per comodità si prenderà in
considerazione la normativa in materia di adeguamento delle
addizionali ENEL a decorrere dal 28 novembre 1988, giorno in
cui fu emanato il decreto-legge n. 511, recante "Disposizioni
urgenti in materia di finanza regionale e locale", convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
E' logico che periodicamente le norme di questo genere
siano oggetto di revisione da parte del Parlamento, sia
perché, cambiando le tariffe ed i consumi, si rende necessario
un adeguamento delle addizionali, sia perché la modifica delle
condizioni di vita della popolazione, oppure la diversa realtà
con cui si deve confrontare la pubblica amministrazione
locale, comportano forzatamente un adeguamento.
Rileggendo il citato decreto-legge n. 511 del 1988, si
nota che le addizionali a favore delle province erano
riferite, così come con la legge in vigore, ai soli consumi in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Allora però il
valore totale dell'addizionale (lire 18 = 0,0093 euro) era
diviso tra provincia (lire 11,5 = 0,00594 euro) e comune (lire
6,5 = 0,00336 euro). Pertanto i comuni potevano contare sia
sull'intero ammontare dell'addizionale dei locali ad uso
abitativo, che su una consistente frazione (più di un terzo)
dell'addizionale riferita ai consumi in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni. Non c'era inoltre alcuna distinzione
tra prima e seconda casa. La successiva modifica del
decreto-legge n. 511 del 1988, avvenuta con l'articolo 6 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, mantenne le
stesse caratteristiche.
Solo con l'ultima modifica, intervenuta appunto con la
legge 13 maggio 1999, n. 133, si stabilì non solo che l'intera
addizionale applicata ai soli consumi in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni fosse attribuita alla provincia, ma
che la stessa provincia potesse a sua necessità aumentarla di
4 lire (=0,00207 euro), portandola a lire 22 (=0,01136 euro)
per Kwh. La situazione attuale, frutto della legge n. 133 del
1999, penalizza in modo evidente quei comuni nei quali la
densità industriale è predominante rispetto alla densità
abitativa.
Il federalismo ha portato non solo ad un potenziamento dei
ruoli delle regioni, ma anche ad una valorizzazione delle
realtà locali.
Con l'inversione di tendenza portata dal sempre più
attento rispetto del nuovo dettato costituzionale, province e
comuni assumono un'importanza sempre più marcata. Necessitano
però, per poter svolgere adeguatamente il loro ruolo, di poter
disporre di adeguate possibilità di spesa.
L'Italia non è un Paese omogeneo, la realtà cambia
totalmente dal nord al sud. Mentre in alcune zone del
territorio nazionale abbondano strutture alternative alle
abitazioni, in altre aree gli insediamenti produttivi e
commerciali sono pressoché inesistenti. La voce "addizionale
Enel" nel bilancio di alcune province del Mezzogiorno è,
stante la situazione normativa attuale, praticamente
inesistente, mentre alcuni comuni del settentrione, nei quali
la presenza di realtà industriali supera quella abitativa, si
trovano nella condizione di poter contare solo sulle
addizionali riferite al consumo in abitazioni.
La proposta di legge si prefige lo scopo di consentire
alle amministrazioni locali di poter disporre di un'adeguata
copertura finanziaria grazie al consumo di energia elettrica
effettuato nelle realtà territoriali effettivamente esistenti.
Non è importante il quantum riportato nella proposta di
legge: la ripartizione dell'addizionale in quote potrà essere
discussa, modificata, ampliata o diminuita durante la
discussione parlamentare. Quello che è importante è che venga
applicato il concetto che consente a tutte le amministrazioni
locali di beneficiare della realtà effettivamente esistente
nel proprio territorio.