XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1928




        Onorevoli Colleghi! - La legge 13 maggio 1999, n. 133, oggetto della presente proposta di legge che ne modifica l'articolo 10, fu approvata al termine di un lunga serie di provvedimenti analoghi. Per comodità si prenderà in considerazione la normativa in materia di adeguamento delle addizionali ENEL a decorrere dal 28 novembre 1988, giorno in cui fu emanato il decreto-legge n. 511, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
        E' logico che periodicamente le norme di questo genere siano oggetto di revisione da parte del Parlamento, sia perché, cambiando le tariffe ed i consumi, si rende necessario un adeguamento delle addizionali, sia perché la modifica delle condizioni di vita della popolazione, oppure la diversa realtà con cui si deve confrontare la pubblica amministrazione locale, comportano forzatamente un adeguamento.
        Rileggendo il citato decreto-legge n. 511 del 1988, si nota che le addizionali a favore delle province erano riferite, così come con la legge in vigore, ai soli consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Allora però il valore totale dell'addizionale (lire 18 = 0,0093 euro) era diviso tra provincia (lire 11,5 = 0,00594 euro) e comune (lire 6,5 = 0,00336 euro). Pertanto i comuni potevano contare sia sull'intero ammontare dell'addizionale dei locali ad uso abitativo, che su una consistente frazione (più di un terzo) dell'addizionale riferita ai consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Non c'era inoltre alcuna distinzione tra prima e seconda casa. La successiva modifica del decreto-legge n. 511 del 1988, avvenuta con l'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, mantenne le stesse caratteristiche.
        Solo con l'ultima modifica, intervenuta appunto con la legge 13 maggio 1999, n. 133, si stabilì non solo che l'intera addizionale applicata ai soli consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fosse attribuita alla provincia, ma che la stessa provincia potesse a sua necessità aumentarla di 4 lire (=0,00207 euro), portandola a lire 22 (=0,01136 euro) per Kwh. La situazione attuale, frutto della legge n. 133 del 1999, penalizza in modo evidente quei comuni nei quali la densità industriale è predominante rispetto alla densità abitativa.
        Il federalismo ha portato non solo ad un potenziamento dei ruoli delle regioni, ma anche ad una valorizzazione delle realtà locali.
        Con l'inversione di tendenza portata dal sempre più attento rispetto del nuovo dettato costituzionale, province e comuni assumono un'importanza sempre più marcata. Necessitano però, per poter svolgere adeguatamente il loro ruolo, di poter disporre di adeguate possibilità di spesa.
        L'Italia non è un Paese omogeneo, la realtà cambia totalmente dal nord al sud. Mentre in alcune zone del territorio nazionale abbondano strutture alternative alle abitazioni, in altre aree gli insediamenti produttivi e commerciali sono pressoché inesistenti. La voce "addizionale Enel" nel bilancio di alcune province del Mezzogiorno è, stante la situazione normativa attuale, praticamente inesistente, mentre alcuni comuni del settentrione, nei quali la presenza di realtà industriali supera quella abitativa, si trovano nella condizione di poter contare solo sulle addizionali riferite al consumo in abitazioni.
        La proposta di legge si prefige lo scopo di consentire alle amministrazioni locali di poter disporre di un'adeguata copertura finanziaria grazie al consumo di energia elettrica effettuato nelle realtà territoriali effettivamente esistenti. Non è importante il quantum riportato nella proposta di legge: la ripartizione dell'addizionale in quote potrà essere discussa, modificata, ampliata o diminuita durante la discussione parlamentare. Quello che è importante è che venga applicato il concetto che consente a tutte le amministrazioni locali di beneficiare della realtà effettivamente esistente nel proprio territorio.




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