XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1928
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo
10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito
dal seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è
istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) euro 0,015 in favore dei comuni ed euro 0,005
in favore delle province per qualsiasi uso nelle abitazioni,
con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle
forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente
ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano
fissati nelle tariffe vigenti;
b) euro 0,02 in favore dei comuni ed euro 0,01 in
favore delle province, per qualsiasi uso nelle seconde
case;
c) euro 0,008 in favore delle province ed euro
0,004 in favore dei comuni per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese".
2. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle
province".
3. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, e
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero
dell'intero ammontare del citato maggior gettito, si provvede
mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta
dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle citate lettere
a), b), e c), del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 20 del 1989, e successive modificazioni, e
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al
citato comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 25 febbraio
1995, n, 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni".