XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1928




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

        "2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

                a) euro 0,015 in favore dei comuni ed euro 0,005 in favore delle province per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

                b) euro 0,02 in favore dei comuni ed euro 0,01 in favore delle province, per qualsiasi uso nelle seconde case;

                c) euro 0,008 in favore delle province ed euro 0,004 in favore dei comuni per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese".

        2. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle province".
        3. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare del citato maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle citate lettere a), b), e c), del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, e successive modificazioni, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al citato comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n, 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni".



Frontespizio Relazione