XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1926




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riprendere una proposta presentata nel corso della XIII legislatura (atto Senato n. 3553) e, nella stessa, già approvata dal Senato della Repubblica in data 21 luglio 1999.
        Il testo, esaminato poi, in sede referente, dalla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati è stato modificato da alcuni emendamenti e non ha potuto concludere il suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
        La proposta di legge, volta alla conservazione degli organi antichi ed alla tutela dell'arte organaria, riguarda un settore del nostro patrimonio culturale, artistico e musicale che, seppure apparentemente limitato, si colloca tra i segmenti più radicati nella storia civile e religiosa della comunità italiana mantenendo tuttora una funzione viva in diverse aree del Paese.
        L'arte organaria trova le sue radici nel tempo, a partire dal Trecento, assumendo una valenza di specificità liturgica che, ancora oggi, pone l'organo come lo strumento proprio dei riti ecclesiali in assonanza con l'indole e la natura del canto sacro.
        L'uso liturgico dell'organo ha rappresentato per l'arte organaria uno straordinario incentivo allo sviluppo di tale strumento musicale facendo sorgere delle vere e proprie scuole organarie che, nel tempo, hanno sempre di più affinato le tecniche musicali nonché la fattura degli stessi strumenti divenuti opere di notevole pregio.
        L'arte organaria italiana, a differenza di quella delle altre scuole europee, quali quella francese, tedesca, spagnola ed inglese si caratterizzava prevalentemente per la tipologia costruttiva degli organi che mantenevano una unica tastiera, sia per la sonorità che per il timbro dei ripieni, i quali, in alcuni casi, annoveravano anche 600 canne.
        In età romantica, a seguito dell'espandersi della moda musicale su base orchestrale, furono effettuate aggiunte di tastiere, ovvero interventi correttivi del sistema armonico che, in non pochi casi, finirono con il compromettere la stessa originaria fattura di pregio di tali strumenti.
        Ciò, comunque, non ha interrotto quella produzione di organi di raffinata fattura, idonei ad interpretare nella musica sacra le sensazioni, i sentimenti, la spiritualità del mondo contemporaneo L'arte organaria italiana, infatti, ha continuato ad esprimersi sino al secolo scorso, raggiungendo livelli di elevato e pregiato contenuto artistico.
        Si tratta di un patrimonio culturale di notevole valore che se non protetto rischia di depauperarsi, sia per abbandono, sia per manomissione e che, con il passare degli anni, finirebbe con il disperdere gli stessi caratteri originali e storici.
        A fronte di tale situazione, e nella considerazione che l'assenza di un adeguato sistema legislativo e normativo ma anche la stessa aleatorietà delle provvidenze finanziarie le quali non sono in grado di garantire una tutela di tale patrimonio, abbiamo inteso proporre la presente proposta di legge, sulla scorta di quanto già determinato nel corso della scorsa legislatura, recante disposizioni specifiche di natura sia ordinamentale che finanziaria, in merito all'individuazione alla tutela ed al restauro degli organi antichi aventi valore artistico.
        In particolare, l'articolo 1 definisce l'organo antico avente valore artistico individuandone direttamente alcune caratteristiche e rinviando la definizione delle altre ad una commissione istituita ad hoc come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge.
        L'articolo 3, invece, detta le norme sulle modalità di intervento di restauro degli organi, impegnando il Ministero per i beni e le attività culturali alla definizione di specifiche indicazioni in merito alla emanazione, entro un anno dalla approvazione della legge, di un codice deontologico in materia di restauro degli organi antichi, all'impegno finanziario entro il limite di 155.000 euro annui per le spese relative alla documentazione, il rimborso fino al 20 per cento delle spese di restauro documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico dello Stato nel limite complessivo di 1.807,599 euro annui.
        Inoltre, per gli organi antichi di proprietà di enti o di istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose su cui sono intervenute intese con lo Stato italiano si applica il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
        L'articolo 4 riconosce il ruolo di rappresentanza delle associazioni degli organari.
        L'articolo 5 dispone in merito alla copertura finanziaria.
        L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.
        Onorevoli colleghi, considerata la rilevanza storica e culturale del patrimonio in esame, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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