XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1926
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende riprendere una proposta presentata nel corso della
XIII legislatura (atto Senato n. 3553) e, nella stessa, già
approvata dal Senato della Repubblica in data 21 luglio
1999.
Il testo, esaminato poi, in sede referente, dalla VII
Commissione Cultura della Camera dei deputati è stato
modificato da alcuni emendamenti e non ha potuto concludere il
suo iter a causa dello scioglimento anticipato delle
Camere.
La proposta di legge, volta alla conservazione degli
organi antichi ed alla tutela dell'arte organaria, riguarda un
settore del nostro patrimonio culturale, artistico e musicale
che, seppure apparentemente limitato, si colloca tra i
segmenti più radicati nella storia civile e religiosa della
comunità italiana mantenendo tuttora una funzione viva in
diverse aree del Paese.
L'arte organaria trova le sue radici nel tempo, a partire
dal Trecento, assumendo una valenza di specificità liturgica
che, ancora oggi, pone l'organo come lo strumento proprio dei
riti ecclesiali in assonanza con l'indole e la natura del
canto sacro.
L'uso liturgico dell'organo ha rappresentato per l'arte
organaria uno straordinario incentivo allo sviluppo di tale
strumento musicale facendo sorgere delle vere e proprie scuole
organarie che, nel tempo, hanno sempre di più affinato le
tecniche musicali nonché la fattura degli stessi strumenti
divenuti opere di notevole pregio.
L'arte organaria italiana, a differenza di quella delle
altre scuole europee, quali quella francese, tedesca, spagnola
ed inglese si caratterizzava prevalentemente per la tipologia
costruttiva degli organi che mantenevano una unica tastiera,
sia per la sonorità che per il timbro dei ripieni, i quali, in
alcuni casi, annoveravano anche 600 canne.
In età romantica, a seguito dell'espandersi della moda
musicale su base orchestrale, furono effettuate aggiunte di
tastiere, ovvero interventi correttivi del sistema armonico
che, in non pochi casi, finirono con il compromettere la
stessa originaria fattura di pregio di tali strumenti.
Ciò, comunque, non ha interrotto quella produzione di
organi di raffinata fattura, idonei ad interpretare nella
musica sacra le sensazioni, i sentimenti, la spiritualità del
mondo contemporaneo L'arte organaria italiana, infatti, ha
continuato ad esprimersi sino al secolo scorso, raggiungendo
livelli di elevato e pregiato contenuto artistico.
Si tratta di un patrimonio culturale di notevole valore
che se non protetto rischia di depauperarsi, sia per
abbandono, sia per manomissione e che, con il passare degli
anni, finirebbe con il disperdere gli stessi caratteri
originali e storici.
A fronte di tale situazione, e nella considerazione che
l'assenza di un adeguato sistema legislativo e normativo ma
anche la stessa aleatorietà delle provvidenze finanziarie le
quali non sono in grado di garantire una tutela di tale
patrimonio, abbiamo inteso proporre la presente proposta di
legge, sulla scorta di quanto già determinato nel corso della
scorsa legislatura, recante disposizioni specifiche di natura
sia ordinamentale che finanziaria, in merito
all'individuazione alla tutela ed al restauro degli organi
antichi aventi valore artistico.
In particolare, l'articolo 1 definisce l'organo antico
avente valore artistico individuandone direttamente alcune
caratteristiche e rinviando la definizione delle altre ad una
commissione istituita ad hoc come previsto dall'articolo
2 della proposta di legge.
L'articolo 3, invece, detta le norme sulle modalità di
intervento di restauro degli organi, impegnando il Ministero
per i beni e le attività culturali alla definizione di
specifiche indicazioni in merito alla emanazione, entro un
anno dalla approvazione della legge, di un codice deontologico
in materia di restauro degli organi antichi, all'impegno
finanziario entro il limite di 155.000 euro annui per le spese
relative alla documentazione, il rimborso fino al 20 per cento
delle spese di restauro documentate, ovvero l'assunzione
dell'onere a carico dello Stato nel limite complessivo di
1.807,599 euro annui.
Inoltre, per gli organi antichi di proprietà di enti o di
istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni
religiose su cui sono intervenute intese con lo Stato italiano
si applica il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
L'articolo 4 riconosce il ruolo di rappresentanza delle
associazioni degli organari.
L'articolo 5 dispone in merito alla copertura
finanziaria.
L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della
legge.
Onorevoli colleghi, considerata la rilevanza storica e
culturale del patrimonio in esame, si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge.