XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1926




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' riconosciuto "organo antico avente valore artistico" ai fini della presente legge uno strumento di autore non più vivente, costruito da almeno cinquanta anni e corrispondente alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui all'articolo 2.
        2. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra i beni culturali tutelati dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


Art. 2.

        1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, la Commissione nazionale permanente per la tutela del patrimonio organario antico avente valore artistico, di seguito denominata "Commissione". Ne fanno parte un rappresentante del comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, che la presiede, un soprintendente, un professore d'organo nei conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in organaria designato dalla Conferenza episcopale italiana.
        2. La Commissione:

                a) definisce i criteri di attribuzione della qualifica di "organo antico avente valore artistico";

                b) attribuisce, tramite gli organismi competenti per territorio, la qualifica di cui alla lettera a) agli organi in possesso del requisiti richiesti;
                c) collabora con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con le soprintendenze competenti per territorio, alla redazione di un inventario nazionale degli organi di cui alla lettera b);

                d) stabilisce i criteri per la documentazione tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3.

        3. Le Soprintendenze competenti per territorio riferiscono annualmente alla Commissione sulla vigilanza e sulle modalità dei restauri.
        4. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata una spesa annua di 103.291 euro.


Art. 3.

        1. Il restauro degli organi antichi aventi valore artistico avviene in riferimento a specifiche indicazioni emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione, adotta, con proprio decreto da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento o codice deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.
        3. Le spese relative alla documentazione tecnica e fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), concernente il restauro degli organi di cui alla presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, nel limite di 155.000 euro annui.
        4. Per il restauro degli organi antichi aventi valore artistico è autorizzato il rimborso fino al 20 per cento delle spese sostenute dai proprietari o dai committenti e documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del Ministero per i beni e le attività culturali in conformità alle norme vigenti, entro il limite di 1.807.599 euro annui.
        5. Per quanto riguarda gli organi antichi di proprietà di enti o di istituzioni della Chiesa-cattolica e di altre confessioni religiose su cui sia intervenuta intesa con lo Stato italiano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


Art. 4.

        1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al restauro degli organi.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.065.890 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2002.



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