XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1926
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' riconosciuto "organo antico avente valore artistico"
ai fini della presente legge uno strumento di autore non più
vivente, costruito da almeno cinquanta anni e corrispondente
alle caratteristiche definite dalla Commissione di cui
all'articolo 2.
2. Gli organi antichi di cui al comma 1 sono compresi tra
i beni culturali tutelati dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 2.
1. E' istituita, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, la Commissione nazionale permanente per la
tutela del patrimonio organario antico avente valore
artistico, di seguito denominata "Commissione". Ne fanno parte
un rappresentante del comitato tecnico-scientifico per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, che la
presiede, un soprintendente, un professore d'organo nei
conservatori di Stato, un rappresentante delle associazioni
italiane degli organari legalmente costituite, un esperto in
organaria designato dalla Conferenza episcopale italiana.
2. La Commissione:
a) definisce i criteri di attribuzione della
qualifica di "organo antico avente valore artistico";
b) attribuisce, tramite gli organismi competenti
per territorio, la qualifica di cui alla lettera a) agli
organi in possesso del requisiti richiesti;
c) collabora con l'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione e con le soprintendenze
competenti per territorio, alla redazione di un inventario
nazionale degli organi di cui alla lettera b);
d) stabilisce i criteri per la documentazione
tecnica e fotografica dei restauri di cui all'articolo 3.
3. Le Soprintendenze competenti per territorio riferiscono
annualmente alla Commissione sulla vigilanza e sulle modalità
dei restauri.
4. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata
una spesa annua di 103.291 euro.
Art. 3.
1. Il restauro degli organi antichi aventi valore
artistico avviene in riferimento a specifiche indicazioni
emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, su
proposta della Commissione, adotta, con proprio decreto da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un regolamento o codice
deontologico per tutte le operazioni di restauro, al fine di
garantire il rispetto dei principi di cui al comma 1.
3. Le spese relative alla documentazione tecnica e
fotografica, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera
d), concernente il restauro degli organi di cui alla
presente legge sono poste a carico del Ministero per i beni e
le attività culturali, nel limite di 155.000 euro annui.
4. Per il restauro degli organi antichi aventi valore
artistico è autorizzato il rimborso fino al 20 per cento delle
spese sostenute dai proprietari o dai committenti e
documentate, ovvero l'assunzione dell'onere a carico del
Ministero per i beni e le attività culturali in conformità
alle norme vigenti, entro il limite di 1.807.599 euro
annui.
5. Per quanto riguarda gli organi antichi di proprietà di
enti o di istituzioni della Chiesa-cattolica e di altre
confessioni religiose su cui sia intervenuta intesa con lo
Stato italiano, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 4.
1. Alle associazioni degli organari legalmente costituite
è riconosciuto un ruolo di rappresentanza di fronte
all'amministrazione pubblica e a tutti i soggetti, pubblici e
privati, interessati al restauro degli organi.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.065.890 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2002.