XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1925




        Onorevoli Colleghi! - Scopo principale della modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è quello di poter coinvolgere e responsabilizzare le organizzazioni che gestiscono i servizi portuali in una strategia di maggiore attenzione e collaborazione con le istituzioni per la prevenzione e la salvaguardia contro possibili atti, anche terroristici, a navi, infrastrutture militari, petrolifere e/o petrolchimiche che coabitano all'interno di alcuni porti italiani, in particolar modo quelli di interesse internazionale.
        La loro salvaguardia riguarda, parimenti, sia la difesa nazionale che la tutela delle aree ad alto rischio chimico ed ambientale che vi sono allocate. Infatti tali strutture, che insistono sullo stesso territorio, possono essere facilmente soggette all'attenzione di attività criminali, mettendo a repentaglio la difesa, l'economia nazionale e l'incolumità dei cittadini.
        Dopo gli attentati dell'11 settembre scorso negli Stati Uniti com'è stato detto, tutto sarà diverso nella vita dei cittadini e quindi degli Stati. Occorre "alzare la guardia" coinvolgendo in attività di vigilanza anche le organizzazioni che operano in settori cosiddetti "sensibili". In tali settori rientrano innegabilmente i porti militari e petroliferi di importanza internazionale e quindi i servizi portuali di carattere generale che in essi sono operanti con l'uso di innumerevoli e specializzati mezzi nautici che "occupano e visitano", per tutto l'arco delle ventiquattro ore, lo specchio acqueo portuale nell'espletamento delle singole attività.
        Gli addetti a tali servizi sono sempre presenti in tutte le operazioni commerciali e di movimento delle persone e degli equipaggi delle navi che provengono da ogni parte del mondo, Paesi arabi inclusi, e possono individuare e preavvertire circa la eventuale presenza di "intrusi" od estranei ai lavori portuali (la pesca è sempre proibita nei porti petroliferi!).
        E' necessario, quindi, poter dotare di idonei strumenti legislativi le autorità militari, ovvero le capitanerie di porto, con i quali le stesse autorità potranno richiedere la collaborazione diretta e fattiva, ai fini della vigilanza, delle organizzazioni portuali che operano con mezzi nautici sia ai sensi, in particolare, dell'articolo 60 e delle altre norme in materia del codice della navigazione.
        Le sinergie fra enti militari e la loro interdisciplinarità nelle decisioni da adottare in presenza di notizie riservate, impongono la necessità che tali servizi portuali, operanti in pochi e particolari porti, siano posti entro la esclusiva competenza del comandante della capitaneria di porto, che ne regolerà la gestione ed il numero dei soggetti autorizzati o da autorizzare, in deroga alle disposizioni vigenti che richiedono "l'intesa" con l'autorità portuale.
        Per quanto già detto, la modifica all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, tende, da un lato, a completare ed includere nei servizi portuali di carattere generale anche quelli che sono istituiti ed operanti sia per la sicurezza nei terminali petroliferi del personale che vi opera e sia per la tutela ambientale e della salute pubblica e, dall'altro, a dare competenza esclusiva alla capitaneria di porto (quale autorità militare portuale) nel disciplinare i soggetti autorizzati a gestire i suddetti servizi e che opererà secondo le disposizioni riservate impartite dall'autorità militare presente nello stesso porto. Per tali porti, la opportunità di disciplinare servizi portuali in numero chiuso è giustificata dalla necessità di avere la migliore conoscenza del personale e dei mezzi nautici delle organizzazioni che devono gestire i servizi in questione.
        La modifica che viene proposta nasce, in particolare, dall'esame obiettivo della situazione in cui si trova il porto di Augusta e quindi, presumibilmente, in cui si trovano anche gli altri porti similari, che destano grave apprensione nell'ottica degli avvenimenti in atto, che, ci coinvolgono. Augusta è un porto militare, base navale, sede del comando militare di Marisicilia e centro NATO di rifornimento di munizioni di vario tipo e combustibili od è anche porto petrolifero e petrolchimico d'importanza internazionale: una vera "bomba" che può essere innescata da azioni criminali. Nel porto operano oltre cento natanti con i rispettivi equipaggi impiegati nei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, trasporto merci ed equipaggi da terra a nave e viceversa e nei servizi speciali per la sicurezza ai pontili petroliferi e petrolchimici e la tutela ambientale. Essi sono operativi ventiquattro ore su ventiquattro e hanno certamente acquisito la perfetta conoscenza dei luoghi, del rischio potenziale e quella reciproca dei mezzi nautici e delle persone impiegate nei vari servizi talché, opportunamente istruiti, potrebbero rappresentare un numeroso potenziale umano sempre attivo, di eccezionale utilità nella vigilanza dello specchio acqueo portuale e nella eventuale individuazione di mezzi o persone estranei all'area portuale, che è sempre di facile accesso.
        Negli altri porti similari, gli stessi servizi potranno essere impiegati per gli scopi e gli obiettivi di vigilanza e di sicurezza senza alcun onere da parte dello Stato.




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