XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1925
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"1-quater. Sono servizi portuali di interesse
generale anche le attività specialistiche che interessano la
sicurezza delle infrastrutture e del personale ivi impiegato
nonché le attività di tutela dell'igiene, della salute
pubblica e dell'ambiente, autorizzati ai sensi dell'articolo
60 del codice della navigazione.
1-quinquies. I servizi portuali di interesse
generale da istituire o già istituiti ed operanti nei porti di
preminente interesse militare e petrolifero a carattere
internazionale, sono di esclusiva competenza dell'autorità
marittima, che disciplina i soggetti autorizzati
all'espletamento dei medesimi servizi e ne regolamenta la
gestione ed il numero".