XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1925




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "1-quater. Sono servizi portuali di interesse generale anche le attività specialistiche che interessano la sicurezza delle infrastrutture e del personale ivi impiegato nonché le attività di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente, autorizzati ai sensi dell'articolo 60 del codice della navigazione.
        1-quinquies. I servizi portuali di interesse generale da istituire o già istituiti ed operanti nei porti di preminente interesse militare e petrolifero a carattere internazionale, sono di esclusiva competenza dell'autorità marittima, che disciplina i soggetti autorizzati all'espletamento dei medesimi servizi e ne regolamenta la gestione ed il numero".



Frontespizio Relazione