XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1924
Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica sono
soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non
ricevono alcun vantaggio.
La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni
e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con
l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del
14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i
contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli
sia per gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio
"diretto o indiretto".
Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza
al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va
riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un
terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della
corresponsione da parte del consorziato va corrisposto solo se
il contribuente riceva un vantaggio e il suo immobile rientri
nel perimetro consortile.