XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1924




        Onorevoli Colleghi! - I consorzi di bonifica sono soliti pretendere contributi anche quando i consorziati non ricevono alcun vantaggio.
        La questione è, da tempo, al centro di vivaci discussioni e ha dato vita anche a contenziosi giudiziari, con l'intervento della Corte di cassazione che, con sentenza del 14 ottobre 1996, n. 8960, ha statuito, a sezioni unite, che i contributi ai consorzi sono dovuti sia per i fondi agricoli sia per gli immobili urbani, solo se ne traggono un beneficio "diretto o indiretto".
        Tale indirizzo, integrato dal principio dell'appartenenza al perimetro consortile dei fondi e degli immobili, va riaffermato sul piano normativo attraverso l'aggiunta di un terzo comma all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a tenore del quale l'obbligo della corresponsione da parte del consorziato va corrisposto solo se il contribuente riceva un vantaggio e il suo immobile rientri nel perimetro consortile.




Frontespizio Testo articoli