XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1924
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale
di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei
contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile
sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne
ricavino un vantaggio".