XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1924




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 21 delle norme per la bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immobile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavino un vantaggio".



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