XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1923
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riproduce quasi interamente il testo della proposta di legge
n. 2427, approvata l'1 marzo 1998, in sede legislativa, dalla
VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, in un
testo unificato con altri progetti di legge, che tuttavia non
fu possibile approvare in via definitiva a causa della
conclusione della XIII legislatura.
In sostanza, si intendeva introdurre nell'ordinamento una
normativa volta ad agevolare l'acquisto ovvero la locazione di
immobili da adibire ad abitazione principale, da parte di
giovani coppie.
Costituisce, infatti, un problema assai diffuso,
soprattutto nei centri urbani di grandi e medie dimensioni, la
insufficiente disponibilità di abitazioni a prezzi sostenibili
da parte di giovani che vogliano costituire un nuovo nucleo
familiare. In molti casi, tale problema si traduce in una
convivenza forzata con le famiglie di origine ovvero in un
disincentivo al matrimonio che viene rinviato in attesa di
trovare una adeguata sistemazione.
A giudizio dei presentatori della presente iniziativa
legislativa, il problema risulta assai grave e potrebbe
concorrere in misura non irrilevante al basso tasso di
natalità che si registra nel nostro Paese.
Ne consegue l'esigenza di interventi legislativi volti a
rimuovere alcuni degli ostacoli alla costituzione di nuovi
nuclei familiari.
La proposta di legge si propone, appunto, di facilitare
l'acquisto o la locazione di una casa di abitazione per i
nuovi nuclei familiari, composti da giovani di età inferiore a
trentadue anni, per le famiglie monoparentali, limitatamente
alle situazioni di vedovanza, con uno o più figli a carico,
nonché per i soggetti che siano già coniugati, in caso di
nascita di un figlio (o di adozione di un minore).
In considerazione del fatto che il mercato immobiliare
presenta situazioni assai differenziate sul territorio, la
fruizione dei benefici è riferita ai comuni compresi nelle
aree metropolitane, come individuate dall'articolo 22 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché ai comuni
con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti e a quelli
ad alta tensione abitativa come individuati dall'articolo 1
del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989.
Le unità immobiliari che possono essere acquistate o
locate avvalendosi dei benefìci previsti devono corrispondere
ai requisiti di edilizia economica e popolare, come
individuati dall'articolo 48 del regio decreto n. 1165 del
1938.
L'articolo 2 individua i requisiti che i soggetti devono
possedere per accedere ai benefìci della legge. Tra tali
requisiti è incluso il fatto che i soggetti non devono essere
proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale
e non fruire di agevolazioni regionali o di enti locali,
concesse per l'acquisizione della medesima abitazione.
L'articolo 3 definisce la natura dell'agevolazione che
spetta in caso di locazione. In particolare, si prevede la
deducibilità dal reddito ai fini IRPEF del canone annuo di
locazione versato dal locatario, in misura non superiore a
2.582,28 euro. Per il soggetto locatore, si prevede una
riduzione del reddito derivante dai contratti stipulati pari
al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tali
agevolazioni sono cumulabili con quelle già previste dalla
legge n. 431 del 1998, di riforma della disciplina delle
locazioni, prevedendo, tra le altre cose, modalità concordate
per la definizione del canone.
L'articolo 4 disciplina i benefìci concessi in caso di
acquisto di unità abitative, con l'istituzione presso la Cassa
depositi e prestiti di un fondo speciale con dotazione pari a
800 milioni di euro, al fine di consentire la concessione di
mutui ai soggetti in possesso dei requisiti per l'acquisto in
proprietà dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Si prevede a tale scopo la possibilità per le
banche di aderire ad un'apposita convenzione con la Cassa. I
mutui in questione sono concessi con durata massima ventennale
e con un contributo statale in conto interessi pari all'1,50
per cento, annualmente modificabile con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. L'importo del mutuo non può
essere superiore al 70 per cento del valore dell'immobile e
comunque a 75.000 euro (anche in questo caso l'importo può
essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze).