XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1923
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Allo scopo di agevolare la formazione di nuclei
familiari, i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei
benefìci previsti dalla presente legge per la locazione o
l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge, l'unità immobiliare deve
avere i requisiti di edilizia economica e popolare previsti
dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni
sull'edilizia economica e popolare di cui al regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, e deve
essere ubicata in:
a) comuni con popolazione residente non inferiore
a 40 mila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo
censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) comuni compresi nelle aree metropolitane
previste dall'articolo 22 del Testo unico delle leggi
dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) comuni che presentano gravi problematiche
abitative ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61.
Art. 2.
(Requisiti per l'accesso ai benefìci).
1. Possono accedere ai benefìci di cui alla presente legge
i soggetti:
a) che contraggano matrimonio civile o
concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del
contratto di locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del
mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del
matrimonio;
b) che si trovino nella condizione di vedovanza,
con uno o più figli a carico;
c) che abbiano già contratto matrimonio alla data
di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita
di figli ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento
preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.
2. Per fruire dei benefìci di cui alla presente legge i
soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere superato, alla data di presentazione
della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula
del contratto di locazione di cui all'articolo 3, il
trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile
sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi
regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione
della medesima abitazione;
d) non avere percepito, singolarmente o
cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in
corso alla data di concessione del beneficio, un reddito
complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 23.000
euro.
3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d),
sono aumentati di 1.300 euro per ciascun figlio a carico
alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo
4, comma 9, o della stipula del contratto di locazione di cui
all'articolo 3. Tale ammontare è aumentato a 2.600 euro
qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, può essere aggiornato
annualmente il limite di reddito di cui alla lettera d)
del comma 2.
Art. 3.
(Benefìci in caso di locazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulano, nei
diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, un contratto di locazione per unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto
a portare in deduzione, per quattro periodi di imposta a
decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, dal reddito imponibile ai fini IRPEF
l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque
non superiore a 2.600 euro.
2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi
del comma 1 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari
al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi.
3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con
quelli previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 dicembre
1998, n. 431.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere prorogati i
termini di cui al comma 1.
Art. 4.
(Benefìci in caso di acquisto
di unità abitative).
1. E' istituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 800
milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai
soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di
cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo
comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta
dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le
modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e
prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo
speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti
condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato alla data di
entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari
della Cassa depositi e prestiti maggiorato degli oneri di
commissione a favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari
all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per
cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque
a 75.000 euro. Tale importo può essere annualmente modificato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli
oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del
mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado
sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può
essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando
il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento
del credito.
8. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al
presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi
maturati, nonché le penalità per l'eventuale anticipata
estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non
può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di
contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può
essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo,
pena la risoluzione dello stesso.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al
presente articolo sono presentate dai soggetti interessati
alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Norme regolamentari).
1. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono
adottate le disposizioni di attuazione della presente
legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2002 e in 52
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.