XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1918




        Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana (CRI) ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e delle risoluzioni internazionali, dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.
        Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il reclutamento e l'avanzamento del personale militare della CRI, sono state emanate dal legislatore del 1936, con regio decreto n. 484 del 10 febbraio.
        Il Corpo militare, sin dalla sua costituzione, si è sempre distinto per gli interventi sia in corso di conflitto armato (sgombero e cura dei feriti e dei malati), che in tempo di pace (adoperandosi al soccorso sanitario di massa con l'impiego di reparti, unità e formazioni campali allo scopo destinati).
        Il Corpo militare della CRI partecipò attivamente anche a tutte le private, come a tutte le pubbliche calamità degli ultimi settant'anni, sia in patria che non: dall'alluvione del Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968) ed ancora dal terremoto del Friuli-Venezia Giulia (1976) a quello dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in Armenia (1988), e così altri interventi. Non pochi sono stati i caduti del Corpo militare della CRI dalla sua costituzione ad oggi, per la fedeltà della patria ed agli alti ideali della CRI. Gli stessi militari della CRI sono oggi costantemente impegnati nell'assolvimento delle attività di istituto della stessa CRI.
        Tutto il personale del Corpo militare della CRI è assoggettato al regolamento di disciplina ed ai codici penali e ad esso è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.
        I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sia sullo stato degli ufficiali, che sullo stato dei sottufficiali e della truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
        Allo stato attuale il personale direttivo (ufficiali) non ha durata limitata poiché permane nei ruoli a vario titolo anche fino a settantotto anni di età, creando ai vertici una permanenza con un proprio lungo comando (anche ventotto anni), diversamente dalle altre strutture delle Forze armate dello Stato.
        I militari della CRI, pur essendo destinatari della normativa citata, a differenza dei pari grado in servizio nelle Forze armate, hanno tutti i doveri (soggezione alle leggi penali militari, ai regolamenti di disciplina militare ed ala giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze armate dello Stato (di cui sono ausiliari ed al cui fianco operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale.
        Alla luce di quanto esposto è opportuno pertanto tenere rigorosamente separata la componente "militare" dalle altre componenti a struttura "civile" della CRI. Molte le strane commistioni che, allo stato dei fatti, si potrebbero involontariamente ingenerare e di difficilissima qualificazione giuridica, in ordine ad una sovraesposizione delle componenti a vocazione "civile" su quella "militare". In realtà i militari della CRI non partecipano, per la loro specialissima natura, essendo già - ex lege- inquadrati e gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici rappresentativi come è in atto nelle altre componenti.
        I militari, loro malgrado, sono sottoesposti e mal interferiscono con il personale civile, risultando anomalamente in posizione subordinata a soggetti civili, eletti o delegati, soprattutto a seguito del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110 recante il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.
        Occorre precisare, altresì, che alcune componenti della CRI, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, non esistevano.
        Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze armate dello Stato, si propone, pertanto, la presente proposta di legge in materia di stato giuridico, reclutamento, avanzamento e trattamento economico del personale del Corpo militare della CRI e se ne auspica una rapida approvazione.




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