XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1918
Onorevoli Colleghi! - La Croce rossa italiana (CRI) ai
fini dell'assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle
convenzioni e delle risoluzioni internazionali, dispone di un
Corpo militare, ausiliario delle Forze armate dello Stato.
Le norme che disciplinano lo stato giuridico, il
reclutamento e l'avanzamento del personale militare della CRI,
sono state emanate dal legislatore del 1936, con regio decreto
n. 484 del 10 febbraio.
Il Corpo militare, sin dalla sua costituzione, si è sempre
distinto per gli interventi sia in corso di conflitto armato
(sgombero e cura dei feriti e dei malati), che in tempo di
pace (adoperandosi al soccorso sanitario di massa con
l'impiego di reparti, unità e formazioni campali allo scopo
destinati).
Il Corpo militare della CRI partecipò attivamente anche a
tutte le private, come a tutte le pubbliche calamità degli
ultimi settant'anni, sia in patria che non: dall'alluvione del
Polesine (1951) al terremoto del Belice (1968) ed ancora dal
terremoto del Friuli-Venezia Giulia (1976) a quello
dell'Irpinia (1980), per non dimenticare l'intervento in
Armenia (1988), e così altri interventi. Non pochi sono stati
i caduti del Corpo militare della CRI dalla sua costituzione
ad oggi, per la fedeltà della patria ed agli alti ideali della
CRI. Gli stessi militari della CRI sono oggi costantemente
impegnati nell'assolvimento delle attività di istituto della
stessa CRI.
Tutto il personale del Corpo militare della CRI è
assoggettato al regolamento di disciplina ed ai codici penali
e ad esso è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.
I militari della CRI, purtroppo, non sono stati inclusi
nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sia
sullo stato degli ufficiali, che sullo stato dei sottufficiali
e della truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
Allo stato attuale il personale direttivo (ufficiali) non
ha durata limitata poiché permane nei ruoli a vario titolo
anche fino a settantotto anni di età, creando ai vertici una
permanenza con un proprio lungo comando (anche ventotto anni),
diversamente dalle altre strutture delle Forze armate dello
Stato.
I militari della CRI, pur essendo destinatari della
normativa citata, a differenza dei pari grado in servizio
nelle Forze armate, hanno tutti i doveri (soggezione alle
leggi penali militari, ai regolamenti di disciplina militare
ed ala giurisdizione militare) propri dei militari delle Forze
armate dello Stato (di cui sono ausiliari ed al cui fianco
operano), ma non hanno invece gli stessi diritti e non
usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del
personale.
Alla luce di quanto esposto è opportuno pertanto tenere
rigorosamente separata la componente "militare" dalle altre
componenti a struttura "civile" della CRI. Molte le strane
commistioni che, allo stato dei fatti, si potrebbero
involontariamente ingenerare e di difficilissima
qualificazione giuridica, in ordine ad una sovraesposizione
delle componenti a vocazione "civile" su quella "militare". In
realtà i militari della CRI non partecipano, per la loro
specialissima natura, essendo già - ex lege- inquadrati
e gerarchicamente ordinati, alle elezioni dei propri vertici
rappresentativi come è in atto nelle altre componenti.
I militari, loro malgrado, sono sottoesposti e mal
interferiscono con il personale civile, risultando
anomalamente in posizione subordinata a soggetti civili,
eletti o delegati, soprattutto a seguito del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
marzo 1997, n. 110 recante il nuovo statuto dell'Associazione
italiana della Croce rossa.
Occorre precisare, altresì, che alcune componenti della
CRI, alla data di entrata in vigore del citato regio decreto
10 febbraio 1936, n. 484, non esistevano.
Al fine di rimuovere questa grave disparità di trattamento
tra i militari della CRI ed i loro pari grado delle Forze
armate dello Stato, si propone, pertanto, la presente proposta
di legge in materia di stato giuridico, reclutamento,
avanzamento e trattamento economico del personale del Corpo
militare della CRI e se ne auspica una rapida approvazione.