XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1918
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO
Art. 1.
(Generalità).
1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) di
seguito denominato "Corpo militare", ausiliario delle Forze
armate dello Stato, è parte integrante dell'Associazione
italiana della Croce rossa.
2. La foggia dell'uniforme del Corpo militare, i
distintivi e i gradi sono paritetici a quelli dell'Esercito
italiano, con la sola esclusione del basco che è di colore
verde.
Art. 2.
(Compiti).
1. Il Corpo militare, secondo i princìpi generali della
CRI deve:
a) in tempo di guerra:
1) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle
convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero
ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle
vittime dei conflitti armati ed allo svolgimento dei compiti
di difesa civile;
2) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza
dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;
3) organizzare concretamente, fin dal tempo di pace, i
servizi della CRI ausiliari delle Forze armate, per il tempo
di guerra, in misura e sulla base di quanto determinato dal
Ministero della difesa;
4) collaborare con le società nazionali della Croce
rossa degli altri Stati e con le istituzioni internazionali
della Croce rossa nelle iniziative umanitarie di carattere
internazionale;
b) in tempo di pace:
1) mantenere in efficienza gli organi centrali e la
rete dei centri di mobilitazione della CRI;
2) provvedere alla custodia ed al periodico
aggiornamento e ampliamento dei materiali dei mezzi e delle
dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle
esigenze derivanti dai nuovi materiali e mezzi di offesa
bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità
naturali;
3) assicurare, con il proprio personale militare
all'uopo destinato, lo svolgimento dei compiti della CRI;
4) addestrare il personale militare della CRI in
servizio o richiamato dal congedo con assegni o senza assegni,
ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e
successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda
l'aggiornamento della specializzazione nei compiti di
protezione e di soccorso. Gli ufficiali, in particolare, sono
chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di
specializzazione tenuti presso le scuole delle Forze
armate;
5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo con
e senza assegni del personale militare della CRI necessario
per le operazioni di soccorso, in caso di gravi esigenze;
6) assicurare, mediante apposite unità, quali il
reparto di soccorso mobile centrale, il posto medico avanzato,
i gruppi sanitari mobili e il treno ospedale, il concorso alle
Forze armate per le esigenze di protezione civile e per il
soccorso sanitario;
7) partecipare con reparti motorizzati alle
esercitazioni interforze organizzate dai comandi di grandi
unità territoriali nelle zone di loro competenza;
8) intervenire in concorso alle Forze armate in
occasione di operazioni delle Nazioni Unite o nell'ambito di
missioni umanitarie e per il mantenimento della pace;
9) prestare assistenza sanitaria, in ausilio o
autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle
singole Forze armate, in occasione di eventi straordinari,
manifestazioni pubbliche, cicli addestrativi;
10) assicurare con personale e mezzi, quando richiesto
e qualora non altrimenti impegnati, il supporto all'attività
sanitaria presso le strutture sanitarie militari;
11) dotare l'ispettorato superiore del Corpo militare
di un reparto amministrativo, al quale è preposto un ufficiale
superiore con le funzioni di delegato amministrativo del Corpo
del territorio nazionale. I settori ed i centri di
mobilitazione sono direttamente amministrati dal funzionario
delegato dell'Ispettorato superiore del Corpo militare. I
comandi ed i capi ufficio di mobilitazione ricoprono nella
propria giurisdizione la mansione di delegato
amministrativo;
12) utilizzare il personale del Corpo militare in
congedo, iscritto in qualità di socio della CRI, che può
partecipare volontariamente a tutte le attività dei comitati e
collaborare all'espletamento delle esigenze della CRI, alla
pari delle altre componenti.
Art. 3.
(Struttura).
1. La struttura del Corpo militare è articolata in:
a) un Ispettorato superiore, organo di comando di
vertice e tecnico militare del Corpo, con sede in Roma;
b) due settori operativi, quali organi di comando
a livello dei comandi di grandi unità territoriali
dell'Esercito, con compiti operativi e di collegamento con i
comandi delle altre Forze armate corrispondenti, che cura in
particolare l'addestramento del personale; le sedi comandi
settore operativo sono collocate nelle città di Verona e di
Napoli;
c) quattordici centri di mobilitazione, quali
organi territoriali ed esecutivi a livello di settore
operativo, che curano in particolare l'arruolamento,
l'aggiornamento matricolare, i richiami e i congedi del
personale; le sedi dei centri di mobilitazione sono:
1) 1^ centro - Torino, per il Piemonte e la Valle
d'Aosta;
2) 2^ centro - Trieste, per il Friuli- Venezia
Giulia;
3) 3^ centro - Milano, per la Lombardia;
4) 4^ centro - Genova, per la Liguria;
5) 5^ centro - Verona, per Veneto e Trentino-Alto
Adige;
6) 6^ centro - Bologna, per l'Emilia Romagna;
7) 7^ centro - Ancona, per le Marche e l'Abruzzo;
8) 8^ centro - Firenze, per la Toscana;
9) 9^ centro - Roma, per il Lazio e l'Umbria;
10) 10^ centro - Napoli, per la Campania e il Molise;
11) 11^ centro - Bari, per la Puglia e la Basilicata;
12) 12^ centro - Palermo, per la Sicilia;
13) 13^ centro - Catanzaro, per la Calabria;
14) 14^ centro - Cagliari, per la Sardegna.
2. Gli iscritti del Corpo militare nei vari ruoli del
personale dell'Associazione italiana della Croce rossa,
escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in
servizio con o senza assegni, sono militari e sottoposti alle
norme del regolamento di disciplina militare e del codice
penale militare. Le chiamate in servizio ed i collocamenti in
congedo degli iscritti sono effettuati dai funzionari dei
centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Al Corpo
militare può arruolarsi anche personale femminile.
3. Tutto il personale militare, in servizio permanente,
dipende in via gerarchica dall'Ispettorato superiore del Corpo
militare. Il personale militare in servizio permanente
impiegato nei servizi civili di istituto presso gli organi
centrali transita a domanda, fino ad esaurimento
dell'organico, nei servizi delle Forze armate; il rimanente
personale transita nei ruoli civili, mantenendo, insieme
all'iscrizione nei ruoli del Corpo militare, i diritti
acquisiti.
Art. 4.
(Funzioni e dipendenze).
1. L'ispettore quale autorità di vertice del Corpo
militare, dipende dal presidente generale dell'Associazione
italiana della Croce rossa e, quale autorità tecnico-militare,
per le attività svolte a fianco delle Forze armate, dal Capo
di stato maggiore della difesa. Espleta le funzioni di
comandante di corpo dei comandanti dei settori operativi.
2. L'ispettore, che riveste il grado di maggior generale,
è coadiuvato da secondi comandanti di settore, i quali
rivestono il grado di brigadier generale, e sono prescelti fra
i colonnelli commissari del Corpo militare e nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
presidente generale dell'Associazione italiana della Croce
rossa, sentito il Ministro della difesa.
3. I comandanti dei settori operativi dipendono
dall'ispettore ed espletano funzioni di comandanti di corpo su
tutto il personale militare in servizio nella giurisdizione
del settore, ivi compreso il personale militare impiegato per
le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3).
4. L'ufficiale posto al vertice del Corpo militare deve
provenire dalla categoria dei commissari o medici.
5. Le nomine hanno luogo, rispettivamente:
a) 4 anni prima della messa in quiescenza, nel
caso dell'ispettore;
b) 6 anni prima della messa in quiescenza, nel
caso dei comandanti di settore.
6. Le cariche di cui al presente articolo non possono
essere rinnovate.
7. L'ispettore e i comandanti di settore devono provenire
dai quadri del Corpo militare del servizio permanente.
8. Qualora dai quadri del personale in servizio permanente
non risultino ufficiali con il grado di colonnello o brigadier
generale per coprire le cariche di cui al presente articolo,
si provvede a coprirle mediante ufficiali delle Forze armate,
nominati con decreto del Ministro della difesa per la durata
di 4 anni o 6 anni fino a quando non si rende possibile
assegnare l'incarico ad ufficiali del Corpo militare.
9. Per accedere alle cariche di cui al presente articolo,
l'ufficiale del Corpo militare deve avere svolto un periodo
complessivo di almeno 5 anni nella posizione di ufficiale di
mobilitazione o capo ufficio di un centro di mobilitazione,
oppure un periodo di 8 anni presso un centro di
mobilitazione.
Art. 5.
(Istituzione dei ruoli).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel Corpo militare, nei limiti delle dotazioni
organiche, tenendo conto anche del personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), di cui alle tabelle A, A-1 e A-2 allegate alla
presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio
permanente:
a) ruolo degli ufficiali;
b) ruolo dei marescialli;
c) ruolo dei sergenti;
d) ruolo dei volontari di truppa.
Art. 6.
(Successione gerarchica).
1. La successione dei gradi del personale militare della
CRI di cui all'articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1936,
n. 484, e all'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, è stabilita dalla tabella B allegata alla presente
legge.
Art. 7.
(Categorie dei ruoli degli ufficiali).
1. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente è
prevista la categoria unica dei servizi.
Art. 8.
(Funzione degli ufficiali).
1. Agli ufficiali in servizio permanente sono attribuite,
di massima, funzioni direttive o dirigenziali di unità, di
uffici, di servizi e di comando di reparti, con implicazione
di responsabilità professionale e con valutazioni di
opportunità nell'applicazione delle direttive ricevute.
Art. 9.
(Funzione dei marescialli).
1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in
servizio permanente sulla base di una adeguata preparazione
professionale:
a) è di norma preposto ad unità operative,
tecniche, logistiche, addestrative, ed uffici;
b) svolge, in relazione alla professionalità
posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, compiti di
formazione e di indirizzo del personale subordinato;
c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede
continuità di impiego per l'elevata specializzazione e
capacità di utilizzazione di mezzi e, strumentazioni
tecnologicamente avanzati.
2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo
luogotenente svolge funzioni che implicano un maggiore livello
di responsabilità sulla base delle esigenze tecnico-operative
stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del
Corpo militare. In tale contesto i primi marescialli
luogotenente:
a) sono i diretti collaboratori dei superiori
gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o
assenza;
b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di
indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per
l'attività svolta.
Art. 10.
(Funzioni dei sergenti).
1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in
servizio permanente sono attribuite, con responsabilità
personali, mansioni esecutive richiedenti adeguata
preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento
di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o
tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.
Art. 11.
(Funzioni dei volontari di truppa).
1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite
mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della
categoria, della specializzazione d'appartenenza e
dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di
uno o più militari.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere
prioritariamente impiegato nelle unità operative o
addestrative del Corpo militare.
Capo II
RECLUTAMENTO
Art. 12.
(Generalità).
1. Per il ripianamento dei ruoli di cui all'articolo 5, la
CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale
necessario per effetto delle vacanze organiche che risultano
alla data del 31 dicembre di ogni anno.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con
provvedimenti del presidente generale della CRI su proposta
dell'ispettore del Corpo militare con i quali sono stabiliti i
termini di presentazione delle domande, l'indirizzo di laurea
richiesto per l'accesso al ruolo degli ufficiali, i programmi,
le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi
stessi.
3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi, la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la
nomina della commissione, la formazione della graduatoria di
merito nonché per lo svolgimento del tirocinio pratico
sperimentale e del corso applicativo di cui ai successivi
articoli, sono stabilite con apposito decreto del Ministro
della difesa su proposta del presidente generale della CRI.
4. Il personale iscritto alla componente del Corpo
militare deve appartenere effettivamente alla stessa. Qualora
un componente appartenente a qualsiasi categoria risulti
iscritto ad altra componente dell'associazione, si provvede
d'ufficio alla cancellazione dal Corpo militare.
5. Le nomine dei sottufficiali e del personale di truppa
appartenenti al personale di assistenza sono effettuate con
brevetti dagli ufficiali dei centri di mobilitazione.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 10
febbraio 1936, n. 484, è abrogato.
Art. 13.
(Volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio
permanente del Corpo militare è riservato, per un numero non
superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ai volontari
in ferma breve delle Forze armate dello Stato che ne abbiano
fatto richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito
per almeno 3 anni, nei limiti delle vacanze di organico
previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Il rimanente 50 per cento dei posti è coperto tramite
il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari
del Corpo militare iscritti nei ruoli speciali del congedo che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di
età;
b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo
militare, senza demerito, almeno cinque anni di servizio.
3. I posti di cui al comma 1 eventualmente rimasti
scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti di cui al comma 2 e viceversa.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2, previa
rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal
maggiore, sono ammessi all'espletamento di un tirocinio
pratico sperimentale o di un corso propedeutico all'ammissione
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e,
con determinazione del presidente generale della CRI, sentito
il Ministro della difesa, sono nominati primo caporal maggiore
ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla
graduatoria del concorso, con decorrenza dal giorno successivo
alla data di conclusione del tirocinio pratico sperimentale o
del corso.
Art. 14.
(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).
1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio
permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla
consistenza organica prevista dalla tabella A-2 allegata alla
presente legge, che tiene conto anche del personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), dai volontari di truppa in servizio permanente
mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e
successivo corso di aggiornamento e formazione professionale
della durata non inferiore a tre mesi:
a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti
disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio
permanente;
b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti
disponibili dai caporal maggiori capi e caporal maggiori
scelti in servizio permanente.
2. Il presidente generale della CRI definisce, al 31
ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche
presumibili, le effettive percentuali di posti da prevedere
nei relativi bandi di concorso.
3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1,
eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in
aumento ai numero dei posti di cui alla lettera b) del
medesimo comma e viceversa.
4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di
aggiornamento e formazione professionale sono nominati
sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI,
sentito il Ministro della difesa ed iscritti in ruolo con il
grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a
quello di conclusione del corso e nell'ordine della
graduatoria di merito.
Art. 15.
(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).
1. Il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli
in servizio permanente del Corpo militare in rapporto alla
consistenza organica di cui alla tabella A-2, allegata alla
presente legge, che tiene conto anche del personale militare
impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b),
numero 3), avviene tramite concorso interno riservato agli
appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente e tramite superamento di
apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei
mesi.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli
appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda:
a) siano in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di
età;
c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare
della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
d) siano in possesso della qualifica non inferiore
a "superiore alla media" nell'ultimo biennio.
3. Il presidente generale della CRI definisce al 31
ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze
presumibili, le effettive percentuali dei posti da provvedere
nei relativi bandi annuali.
4. Le norme per lo svolgimento del concorso compresa la
definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la
nomina della commissione, la formazione della graduatoria e
quella per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite
con apposita determinazione del presidente generale della
CRI.
5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame
sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono
nominati marescialli con provvedimento del presidente generale
della CRI, sentito il Ministro del difesa, nell'ordine della
graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a
quello di conclusione del corso.
Art. 16.
(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).
1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), possono partecipare gli
ufficiali del Corpo militare iscritti nel ruolo speciale del
congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non
appartenenti alla Repubblica, che non abbiano superato i
trentaduesimo anno di età;
b) non siano incorsi in condanne penali per
delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente
arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o corpo
armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità
psico-fisica ed attitudinale al servizio militare
incondizionato;
d) siano in possesso del diploma di laurea
legalmente riconosciuto;
e) abbiano prestato servizio militare nelle Forze
armate o nei corpi armati dello Stato in qualità di
ufficiale.
2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento
di un tirocinio pratico sperimentale e di un corso applicativo
propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in
servizio permanente. Gli stessi sono nominati tenenti in
servizio permanente con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ed immessi
nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria
finale del corso applicativo e con decorrenza dalla data del
termine dello stesso.
3. Gli ufficiali di cui al comma 2 che sono iscritti nei
ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze
armate sono cancellati dai medesimi ruoli.
Art. 17.
(Cappellani).
1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento e il
trattamento economico dei cappellani della CRI si osservano le
norme in vigore per il corrispondente personale addetto
all'assistenza spirituale presso le Forze armate.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge tutti i cappellani della CRI iscritti nei ruoli
di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 come
modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, transitano
d'ufficio, previo accertamento da parte dell'Ordinariato
militare per l'Italia del possesso dei titoli e requisiti
indicati dalla legge 1^ giugno l961, n. 512, e successive
modificazioni, conservando il proprio grado e la medesima
anzianità, nelle categorie dei cappellani militari in congedo,
complemento o riserva, o del congedo assoluto, addetti
all'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
3. Un cappellano, su designazione insindacabile
dell'Ordinario militare, è nominato capo servizio per
l'assistenza spirituale della CRI dal presidente generale
della CRI e fa parte della Curia dell'Ordinariato militare.
Capo III.
AVANZAMENTO
Art. 18.
(Corrispondenza dei gradi).
1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del
personale di cui alla presente legge con i gradi del personale
non direttivo delle Forze armate è riportata nella tabella C
allegata alla medesima.
Art. 19.
(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).
1. Per le procedure di avanzamento del personale
appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei
sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente si
applicano le disposizioni previste per il corrispondente
personale delle Forze armate.
2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha
luogo:
a) per anzianità;
b) a scelta;
c) per concorso per titoli di servizio ed
esami;
d) per meriti eccezionali.
3 L'avanzamento di cui alle lettere a) e b)
del comma 2, si effettua secondo quanto stabilito dalle
tabelle D, D-1, D-2, D-3 e D-4 allegate alla presente
legge.
4. Le modalità ed i criteri di valutazione per
l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 sono
disciplinati con decreto del Ministro della difesa da emanare
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2
si effettua ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29.
Art. 20.
(Avanzamento dei volontari di truppa
in servizio permanente).
1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni di
servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di
idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1
dell'articolo 23 il grado di caporal maggiore scelto.
2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di
anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio
di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1
dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo.
3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di
anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio
di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1
dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con
determinazioni dell'ufficiale di mobilitazione da cui
l'interessato dipende, con decorrenza dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di servizio o di
permanenza nel grado.
5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non
vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano
stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi
di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali, di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o
di aspettative per motivi personali.
Art. 21.
(Espletamento di corsi valutativi
tecnico-professionali ed esami).
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento
deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami
indetti con decreto del Ministero della difesa, su proposta
del presidente generale della CRI, tenendo conto delle
esigenze formative del sottufficiali e delle particolari
necessità di servizio.
Art. 22.
(Aliquote di avanzamento).
1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in
servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve
essere incluso in apposite aliquote definite con
determinazione del presidente generale della CRI entro il 31
dicembre di ogni anno.
2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il
personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto le
condizioni di cui all'articolo 21 e abbia maturato il periodo
minimo di permanenza nel proprio grado previsto dalle tabelle
D, D-1, D-2, D-3 e D-4, allegate alla presente legge.
3. Dalle aliquote è escluso il personale che risulti
imputato in procedimento penale per delitto non colposo o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da
infermità temporanea accertata o in aspettativa.
4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui
all'articolo 23 e prima della pubblicazione del quadro di
avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli
ufficiali, dei marescialli, dei sergenti, e dei volontari di
truppa in servizio permanente, venga a trovarsi nelle
situazioni previste dal comma 3, la commissione sospende la
valutazione o cancella il personale interessato dal quadro
d'avanzamento se questo è stato formato.
5. Il personale escluso dalle aliquote, per non aver
soddisfatto, per motivi di servizio o di salute, le condizioni
di cui all'articolo 21, ovvero escluso ai sensi del comma 3
del presente articolo, è inserito in una apposita aliquota di
riserva fino al cessare delle cause impeditive.
6. Al venir meno delle cause di esclusione di cui al comma
5, salvo che le stesse comportino la cessazione dal servizio
permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota
utile per la valutazione.
Art. 23.
(Commissione di
avanzamento e valutazione).
1. L'articolo 80 del regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, è abrogato.
2. Le autorità preposte per le valutazioni del personale
militare della CRI sono:
a) l'ufficiale di mobilitazione o il capo ufficio
del centro di mobilitazione, per il giudizio di primo
grado;
b) la commissione centrale del personale militare
della CRI, per il giudizio di secondo grado. Ogni valutazione
della commissione deve essere accompagnata dal parere
dell'ufficiale di mobilitazione da cui dipende
l'interessato.
3. La Commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto
10 febbraio 1936, n. 484 è integrata con due membri effettivi
ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare ed uno,
medico o commissario, del Corpo militare.
4. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad
esprimere il giudizio di avanzamento previste dal capo III del
titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, sono devolute alle autorità di cui al comma
2.
5. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e
valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute
alle autorità di cui al comma 2.
Art. 24.
(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente).
1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel
quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto
secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del
periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella A-2
allegata alla presente legge.
2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e
dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle
aliquote per l'avanzamento ad anzianità per i motivi di cui
all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa
decorrenza attribuita al pari grado con il quale sarebbe stato
valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando
l'anzianità relativa precedentemente posseduta.
Art. 25.
(Avanzamento a scelta dei marescialli
e dei sergenti in servizio permanente).
1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le
valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e successive modificazioni.
2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26,
nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così
determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai
titoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro di
avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine
di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del
compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle
D-3 e D-4 allegate alla presente legge;
b) il restante personale è sottoposto ad una
seconda valutazione per l'avanzamento al momento della
formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio
nell'anno successivo. Di tale personale:
1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalle tabelle D-3 e D-4
allegate alla presente legge prendendo posto nel ruolo dopo il
primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione
nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo
previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al
periodo di permanenza previsto dalle tabelle D-3 e D-4
allegate alla presente legge prendendo posto nel ruolo dopo il
personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.
3. Ogni sottufficiale è, comunque, promosso in data non
anteriore a quella di promozione del pari grado che lo
precede.
4. Il personale escluso dalle aliquote per l'avanzamento a
scelta per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, prende
posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito,
nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe
stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso
secondo le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacità professionali possedute.
Art. 26.
(Avanzamento al grado di primo maresciallo).
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo ha luogo a
scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo
maresciallo è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi
titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno.
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La
partecipazione al concorso è limitata a non più di due
volte.
5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel
quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi
al grado di primo maresciallo, nell'ordine della graduatoria
di merito, con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno successivo
a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I
marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel
ruolo quelli di cui al comma 4.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 3 devono
essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli
culturali e le capacità professionali possedute.
Art. 27.
(Avanzamento degli ufficiali).
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve
possedere i requisiti fisici, morali, di carattere,
intellettuali, di cultura e professionali necessari per ben
adempiere le funzioni del nuovo grado. Avere disimpegnato bene
le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma
non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.
L'ufficiale promosso al grado di maggiore può avanzare fino al
grado di colonnello qualora in possesso dei requisiti di cui
al precedente periodo. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2006 per
l'avanzamento al grado di colonnello è obbligatorio il
possesso di una delle seguenti lauree: lettere, medicina e
chirurgia, giurisprudenza, ingegneria, economia e commercio,
scienze politiche.
2. Per l'avanzamento ai gradi di brigadier generale e
maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti in modo eminente. E' requisito indispensabile avere
diretto per cinque anni un ufficio di mobilitazione o essere
stati impiegati per almeno otto anni in un centro di
mobilitazione.
3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto
il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti
indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua
promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione al Corpo
militare nel rispettivo ruolo di anzianità.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 29.
Art. 28.
(Avanzamento a scelta degli ufficiali).
1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere
riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento,
dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27 e deve,
inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel
numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da
effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di
merito.
2. La commissione di cui all'articolo 23 esprime il
giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se
l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo
all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo
all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti
favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente
la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa
giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al
punto attribuito, compila una graduatoria di merito degli
ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano
secondo l'iscrizione al ruolo.
3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma
2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.
Art. 29.
(Avanzamento straordinario
per meriti eccezionali).
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può
aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli
degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari
di truppa in servizio permanente che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale
importanza al Corpo militare e che abbia dimostrato di
possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali,
così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo
eminente le attribuzioni del grado superiore.
2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti
eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di
truppa, in servizio permanente, deve essere compreso nella
prima metà del ruolo del proprio grado e non aver già
conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti
eccezionali.
3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è
formulata dall'ufficiale dal quale il personale di cui al
comma 2 dipende gerarchicamente ed è corredata dai pareri
delle autorità gerarchiche superiori.
4. Sulla proposta decide il presidente generale della CRI
previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo
23, espresso dall'unanimità dei voti, e del Ministro della
difesa.
5. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento
per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data
della proposta. Nel caso di più soggetti per i quali siano
state avanzate proposte di avanzamento per meriti eccezionali
in pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di
iscrizione in ruolo.
6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali
deve essere motivato.
7. Il personale promosso per meriti eccezionali prende
posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli
seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.
Capo IV
STATO GIURIDICO
Art. 30.
(Generalità).
1. Il personale di cui all'articolo 5 riveste lo
status di militare e ad esso, per quanto applicabili,
sono estese le norme sullo stato giuridico, sul reclutamento e
l'avanzamento del personale militare delle Forze armate.
2. Il personale militare del Corpo militare in servizio
permanente è considerato a tutti gli effetti pubblico
ufficiale.
Art. 31.
(Tutela del personale militare della
Croce rossa italiana chiamato in servizio).
1. L'articolo 36 del regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - 1. Al personale del Corpo militare
della CRI, chiamato in servizio per qualunque esigenza della
CRI stessa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia di conservazione del posto di lavoro e di trattamento
economico, nonché di previdenza ed assistenza previste per i
richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni".
Capo V
TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE
Art. 32.
(Generalità).
1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo
5 sono estesi il trattamento economico e previdenziale di base
nonché le indennità spettanti al personale delle Forze armate
stabilite dalle norme in vigore. I miglioramenti economici a
favore del personale delle Forze armate trovano automatica
applicazione anche nei confronti del personale del Corpo
militare.
2. Al personale militare in servizio permanente, al
momento dell'avanzamento di grado viene riconosciuto il
trattamento economico alla data di anzianità maturata in base
al quadro di avanzamento.
3. Al personale non dirigente e non direttivo del Corpo
militare è riconosciuto il livello di inquadramento economico
di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI VARIE
Art. 33.
(Organi di rappresentanza militare).
1. E' istituito un unico organo di rappresentanza del
Corpo militare, composto da due ufficiali, due sottufficiali e
due graduati o militi eletti a livello nazionale fra tutti gli
appartenenti ai ruoli in servizio permanente.
2. Le funzioni, i compiti, le attività nonché la durata
delle cariche dell'unico organo di rappresentanza del Corpo
militare, sono disciplinate in quanto compatibili, dalle norme
in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.
Art. 34.
(Documentazione caratteristica).
1. Per la tenuta della documentazione caratteristica, al
personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1962,
n. 1695, nonché le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e
successive modificazioni.
Art. 35.
(Formazione del personale).
1. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la CRI istituisce la scuola di
formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento
sono emanate entro i successivi sei mesi con apposito
provvedimento del presidente generale della CRI.
Art. 36.
(Avanzamento del personale in congedo).
1. I periodi di permanenza minima di ciascun grado di
tutto il personale iscritto nei ruoli del congedo per il
Corpo militare, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n.
484, devono essere superiori di un anno, per ogni grado,
rispetto ai periodi di permanenza previsti dalle tabelle A-1 e
A-2 allegate alla presente legge riferite ai pari grado in
servizio permanente.
2. Per l'avanzamento del personale in servizio permanente
e di quello in congedo si osservano distinte modalità
organizzative delle attività amministrative, dando la
precedenza ai procedimenti relativi al personale in servizio
permanente.
3. I sergenti maggiori ed i marescialli capi iscritti nei
ruoli in congedo che abbiano maturato il periodo minimo di cui
al comma 1 hanno diritto ad essere valutati per l'avanzamento
al grado superiore.
Capo VII
NORME TRANSITORIE
Art. 37.
(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo
nel ruolo normale unico in servizio permanente).
1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al
ruolo speciale del Corpo militare, che alla data di entrata in
vigore della presente legge si trovano in servizio
continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della
legge 12 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il
proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui alla lettera
a) del comma 1, dell'articolo 5 della presente legge. Ai
fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado, si
tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo
militare quale ufficiale. Gli ufficiali commissari e contabili
transitano nella categoria servizi. I medici e i farmacisti
permangono nella categoria di appartenenza.
Art. 38.
(Inquadramento nei ruoli dei marescialli).
1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e
al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovano in servizio continuativo o in
servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 ottobre
1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente
legge, e sono inquadrati nel nuovo grado di cui all'articolo
44 della presente legge, mantenendo l'anzianità di servizio
posseduta. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di
grado si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione
nel Corpo militare.
Art. 39.
(Inquadramento nei ruoli dei sergenti).
1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e
al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovano in servizio continuativo o in
servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 ottobre
1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della presente
legge e sono inquadrati nel nuovo grado di cui all'articolo 44
della presente legge, mantenendo l'anzianità di servizio
posseduta. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di
grado si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione
nel Corpo militare.
Art. 40.
(Inquadramento dei volontari di truppa
in servizio permanente).
1. I caporal maggiori, i caporali ed i militi appartenenti
al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di
entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio
continuativo transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, mantenendo
l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in
tale ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore
anzianità di iscrizione nella CRI.
Art. 41.
(Cancellazione dai ruoli di provenienza).
1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge
comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle
categorie del congedo delle Forze armate, del Corpo della
guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.
Art. 42.
(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).
1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo del servizio
permanente che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano prestato, come ufficiali della CRI, un periodo
di servizio superiore, nella somma, a quello complessivo di
permanenza in ciascuno di tutti i gradi precedenti previsto
dalla presente legge per essere valutati per l'avanzamento al
grado superiore a quello che rivestono, sono promossi al grado
superiore, se in possesso dei requisiti di legge.
2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore
della presente legge si trovano in servizio continuativo o ai
sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
sono inquadrati nei seguenti gradi:
a) nel grado di primo maresciallo luogotenente: i
primi marescialli che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di
servizio nel grado;
b) nel grado di primo maresciallo: i marescialli
capi che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano prestato complessivamente otto anni di servizio nel
grado;
c) nel grado di maresciallo capo: i marescialli
ordinari che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano prestato complessivamente sette anni di servizio
nel grado;
d) nel grado di maresciallo ordinario: i
marescialli che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano prestato complessivamente due anni di servizio
nel grado;
e) nel grado di sergente maggiore capo: i sergenti
maggiori che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano prestato complessivamente sette anni di servizio
nel grado;
f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
prestato almeno sette anni di servizio nel grado;
g) nel grado di caporal maggiore capo scelto: i
caporal maggiori capi che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni
di servizio nel grado;
h) nel grado di caporal maggiore capo: i caporal
maggiori scelti che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni
di servizio nel grado;
i) nel grado di caporal maggiore scelto: i primi
caporal maggiori che alla data di entrata in vigore della
presente legge abbiano prestato complessivamente un anno di
servizio nel grado.
Art. 43.
(Oneri finanziari).
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della
presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti dei Ministeri della difesa e della salute.
TABELLA A
(v. articolo 5)
TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA
DEI RUOLI DEL SERVIZIO PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA
Maggior Generale 1
Brigadier Generale 2
Colonnello 8
Tenente Colonnello 14
Maggiore 16
Capitano 25
Tenente 33
Sottotenente 15
Primo Maresciallo 30
Maresciallo Capo 35
Maresciallo Ordinario 40
Maresciallo 80
Sergente Maggiore Capo 90
Sergente Maggiore 150
Sergente 190
Caporal Maggiore Capo Scelto 172
Caporal Maggiore Capo 150
Caporal Maggiore Scelto 230
Primo Caporal Maggiore 240
Totale 1521
TABELLA A-1
(v. articolo 5)
CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA A-2
(v. articolo 5)
CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA B
(v. articolo 6)
SUCCESSIONE GERARCHICA DEL PERSONALE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Maggior Generale
Brigadier Generale
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
Primo Maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore
Sergente
Caporal Maggiore Capo Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Scelto
Primo Caporal Maggiore
Caporal Maggiore
Caporale
Milite
TABELLA C
(v. articolo 18)
CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CON
QUELLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE
... (omissis) ...
TABELLA D
(v. articolo 19)
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI
... (omissis) ...
TABELLA D-1
(v. articolo 19)
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI COMMISSARI
... (omissis) ...
TABELLA D-2
(v. articolo 19)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN
SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA D-3
(v. articolo 19)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI IN SERVIZIO
PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA D-4
(v. articolo 19)
PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI IN
SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA
... (omissis) ...
TABELLA E
(v. articolo 32)
LIVELLO DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA,
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO
Grado Livello Scatti Scatti
gerarchici aggiuntivi
Primo Maresciallo VII-bis - -
Maresciallo capo VII - -
Maresciallo ordinario VI-bis +1 -
Maresciallo VI +2 -
Sergente maggiore capo VI-bis - -
Sergente maggiore VI +1 -
Sergente VI - -
Caporal maggiore capo scelto V +3 -
Caporal maggiore capo V +2 -
Caporal maggiore scelto V +1 -
Primo Caporal maggiore V - -