XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1918




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ORDINAMENTO


Art. 1.

(Generalità).

        1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) di seguito denominato "Corpo militare", ausiliario delle Forze armate dello Stato, è parte integrante dell'Associazione italiana della Croce rossa.
        2. La foggia dell'uniforme del Corpo militare, i distintivi e i gradi sono paritetici a quelli dell'Esercito italiano, con la sola esclusione del basco che è di colore verde.


Art. 2.

(Compiti).

        1. Il Corpo militare, secondo i princìpi generali della CRI deve:

                a) in tempo di guerra:

                1) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati ed allo svolgimento dei compiti di difesa civile;

                2) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

                3) organizzare concretamente, fin dal tempo di pace, i servizi della CRI ausiliari delle Forze armate, per il tempo di guerra, in misura e sulla base di quanto determinato dal Ministero della difesa;

                4) collaborare con le società nazionali della Croce rossa degli altri Stati e con le istituzioni internazionali della Croce rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale;

                b) in tempo di pace:

                1) mantenere in efficienza gli organi centrali e la rete dei centri di mobilitazione della CRI;

                2) provvedere alla custodia ed al periodico aggiornamento e ampliamento dei materiali dei mezzi e delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento alle esigenze derivanti dai nuovi materiali e mezzi di offesa bellica, nonché in rapporto alle ipotesi di calamità naturali;

                3) assicurare, con il proprio personale militare all'uopo destinato, lo svolgimento dei compiti della CRI;

                4) addestrare il personale militare della CRI in servizio o richiamato dal congedo con assegni o senza assegni, ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso. Gli ufficiali, in particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di specializzazione tenuti presso le scuole delle Forze armate;

                5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo con e senza assegni del personale militare della CRI necessario per le operazioni di soccorso, in caso di gravi esigenze;

                6) assicurare, mediante apposite unità, quali il reparto di soccorso mobile centrale, il posto medico avanzato, i gruppi sanitari mobili e il treno ospedale, il concorso alle Forze armate per le esigenze di protezione civile e per il soccorso sanitario;

                7) partecipare con reparti motorizzati alle esercitazioni interforze organizzate dai comandi di grandi unità territoriali nelle zone di loro competenza;

                8) intervenire in concorso alle Forze armate in occasione di operazioni delle Nazioni Unite o nell'ambito di missioni umanitarie e per il mantenimento della pace;

                9) prestare assistenza sanitaria, in ausilio o autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole Forze armate, in occasione di eventi straordinari, manifestazioni pubbliche, cicli addestrativi;

                10) assicurare con personale e mezzi, quando richiesto e qualora non altrimenti impegnati, il supporto all'attività sanitaria presso le strutture sanitarie militari;

                11) dotare l'ispettorato superiore del Corpo militare di un reparto amministrativo, al quale è preposto un ufficiale superiore con le funzioni di delegato amministrativo del Corpo del territorio nazionale. I settori ed i centri di mobilitazione sono direttamente amministrati dal funzionario delegato dell'Ispettorato superiore del Corpo militare. I comandi ed i capi ufficio di mobilitazione ricoprono nella propria giurisdizione la mansione di delegato amministrativo;

                12) utilizzare il personale del Corpo militare in congedo, iscritto in qualità di socio della CRI, che può partecipare volontariamente a tutte le attività dei comitati e collaborare all'espletamento delle esigenze della CRI, alla pari delle altre componenti.


Art. 3.

(Struttura).

        1. La struttura del Corpo militare è articolata in:

            a) un Ispettorato superiore, organo di comando di vertice e tecnico militare del Corpo, con sede in Roma;

            b) due settori operativi, quali organi di comando a livello dei comandi di grandi unità territoriali dell'Esercito, con compiti operativi e di collegamento con i comandi delle altre Forze armate corrispondenti, che cura in particolare l'addestramento del personale; le sedi comandi settore operativo sono collocate nelle città di Verona e di Napoli;

            c) quattordici centri di mobilitazione, quali organi territoriali ed esecutivi a livello di settore operativo, che curano in particolare l'arruolamento, l'aggiornamento matricolare, i richiami e i congedi del personale; le sedi dei centri di mobilitazione sono:

            1) 1^ centro - Torino, per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

            2) 2^ centro - Trieste, per il Friuli- Venezia Giulia;

            3) 3^ centro - Milano, per la Lombardia;

            4) 4^ centro - Genova, per la Liguria;

            5) 5^ centro - Verona, per Veneto e Trentino-Alto Adige;

            6) 6^ centro - Bologna, per l'Emilia Romagna;

            7) 7^ centro - Ancona, per le Marche e l'Abruzzo;

            8) 8^ centro - Firenze, per la Toscana;

            9) 9^ centro - Roma, per il Lazio e l'Umbria;

            10) 10^ centro - Napoli, per la Campania e il Molise;

            11) 11^ centro - Bari, per la Puglia e la Basilicata;

            12) 12^ centro - Palermo, per la Sicilia;

            13) 13^ centro - Catanzaro, per la Calabria;

            14) 14^ centro - Cagliari, per la Sardegna.

        2. Gli iscritti del Corpo militare nei vari ruoli del personale dell'Associazione italiana della Croce rossa, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio con o senza assegni, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e del codice penale militare. Le chiamate in servizio ed i collocamenti in congedo degli iscritti sono effettuati dai funzionari dei centri di mobilitazione con facoltà insindacabile. Al Corpo militare può arruolarsi anche personale femminile.
        3. Tutto il personale militare, in servizio permanente, dipende in via gerarchica dall'Ispettorato superiore del Corpo militare. Il personale militare in servizio permanente impiegato nei servizi civili di istituto presso gli organi centrali transita a domanda, fino ad esaurimento dell'organico, nei servizi delle Forze armate; il rimanente personale transita nei ruoli civili, mantenendo, insieme all'iscrizione nei ruoli del Corpo militare, i diritti acquisiti.


Art. 4.

(Funzioni e dipendenze).

        1. L'ispettore quale autorità di vertice del Corpo militare, dipende dal presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa e, quale autorità tecnico-militare, per le attività svolte a fianco delle Forze armate, dal Capo di stato maggiore della difesa. Espleta le funzioni di comandante di corpo dei comandanti dei settori operativi.
        2. L'ispettore, che riveste il grado di maggior generale, è coadiuvato da secondi comandanti di settore, i quali rivestono il grado di brigadier generale, e sono prescelti fra i colonnelli commissari del Corpo militare e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa, sentito il Ministro della difesa.
        3. I comandanti dei settori operativi dipendono dall'ispettore ed espletano funzioni di comandanti di corpo su tutto il personale militare in servizio nella giurisdizione del settore, ivi compreso il personale militare impiegato per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3).
        4. L'ufficiale posto al vertice del Corpo militare deve provenire dalla categoria dei commissari o medici.
        5. Le nomine hanno luogo, rispettivamente:

            a) 4 anni prima della messa in quiescenza, nel caso dell'ispettore;

            b) 6 anni prima della messa in quiescenza, nel caso dei comandanti di settore.

        6. Le cariche di cui al presente articolo non possono essere rinnovate.
        7. L'ispettore e i comandanti di settore devono provenire dai quadri del Corpo militare del servizio permanente.
        8. Qualora dai quadri del personale in servizio permanente non risultino ufficiali con il grado di colonnello o brigadier generale per coprire le cariche di cui al presente articolo, si provvede a coprirle mediante ufficiali delle Forze armate, nominati con decreto del Ministro della difesa per la durata di 4 anni o 6 anni fino a quando non si rende possibile assegnare l'incarico ad ufficiali del Corpo militare.
        9. Per accedere alle cariche di cui al presente articolo, l'ufficiale del Corpo militare deve avere svolto un periodo complessivo di almeno 5 anni nella posizione di ufficiale di mobilitazione o capo ufficio di un centro di mobilitazione, oppure un periodo di 8 anni presso un centro di mobilitazione.


Art. 5.

(Istituzione dei ruoli).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel Corpo militare, nei limiti delle dotazioni organiche, tenendo conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), di cui alle tabelle A, A-1 e A-2 allegate alla presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente:

            a) ruolo degli ufficiali;

            b) ruolo dei marescialli;
            c) ruolo dei sergenti;

            d) ruolo dei volontari di truppa.


Art. 6.

(Successione gerarchica).

        1. La successione dei gradi del personale militare della CRI di cui all'articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e all'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è stabilita dalla tabella B allegata alla presente legge.


Art. 7.

(Categorie dei ruoli degli ufficiali).

        1. Nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente è prevista la categoria unica dei servizi.


Art. 8.

(Funzione degli ufficiali).

        1. Agli ufficiali in servizio permanente sono attribuite, di massima, funzioni direttive o dirigenziali di unità, di uffici, di servizi e di comando di reparti, con implicazione di responsabilità professionale e con valutazioni di opportunità nell'applicazione delle direttive ricevute.


Art. 9.

(Funzione dei marescialli).

        1. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli in servizio permanente sulla base di una adeguata preparazione professionale:

            a) è di norma preposto ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative, ed uffici;
            b) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa, compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

            c) espleta incarichi la cui esecuzione richiede continuità di impiego per l'elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e, strumentazioni tecnologicamente avanzati.

        2. Il personale che riveste il grado di primo maresciallo luogotenente svolge funzioni che implicano un maggiore livello di responsabilità sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche del Corpo militare. In tale contesto i primi marescialli luogotenente:

            a) sono i diretti collaboratori dei superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o assenza;

            b) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.


Art. 10.

(Funzioni dei sergenti).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti in servizio permanente sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi o tecnico-manuali, nonché il comando di più militari o mezzi.


Art. 11.

(Funzioni dei volontari di truppa).

        1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione d'appartenenza e dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
        2. Il personale di cui al comma 1 deve essere prioritariamente impiegato nelle unità operative o addestrative del Corpo militare.


Capo II

RECLUTAMENTO


Art. 12.

(Generalità).

        1. Per il ripianamento dei ruoli di cui all'articolo 5, la CRI bandisce concorsi per l'arruolamento del personale necessario per effetto delle vacanze organiche che risultano alla data del 31 dicembre di ogni anno.
        2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con provvedimenti del presidente generale della CRI su proposta dell'ispettore del Corpo militare con i quali sono stabiliti i termini di presentazione delle domande, l'indirizzo di laurea richiesto per l'accesso al ruolo degli ufficiali, i programmi, le prove di esame e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi.
        3. Le norme per lo svolgimento dei concorsi, la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria di merito nonché per lo svolgimento del tirocinio pratico sperimentale e del corso applicativo di cui ai successivi articoli, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa su proposta del presidente generale della CRI.
        4. Il personale iscritto alla componente del Corpo militare deve appartenere effettivamente alla stessa. Qualora un componente appartenente a qualsiasi categoria risulti iscritto ad altra componente dell'associazione, si provvede d'ufficio alla cancellazione dal Corpo militare.
        5. Le nomine dei sottufficiali e del personale di truppa appartenenti al personale di assistenza sono effettuate con brevetti dagli ufficiali dei centri di mobilitazione.
        6. Il secondo comma dell'articolo 9 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è abrogato.


Art. 13.

(Volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente del Corpo militare è riservato, per un numero non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, ai volontari in ferma breve delle Forze armate dello Stato che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno 3 anni, nei limiti delle vacanze di organico previste dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
        2. Il rimanente 50 per cento dei posti è coperto tramite il reclutamento ordinario per concorso riservato ai militari del Corpo militare iscritti nei ruoli speciali del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

            a) non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età;

            b) abbiano prestato complessivamente nel Corpo militare, senza demerito, almeno cinque anni di servizio.

        3. I posti di cui al comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 2 e viceversa.
        4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2, previa rinuncia al grado rivestito se superiore a quello di caporal maggiore, sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico sperimentale o di un corso propedeutico all'ammissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e, con determinazione del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, sono nominati primo caporal maggiore ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria del concorso, con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del tirocinio pratico sperimentale o del corso.


Art. 14.

(Reclutamento nel ruolo dei sergenti
in servizio permanente).

        1. Il personale del ruolo dei sergenti in servizio permanente del Corpo militare è tratto, in rapporto alla consistenza organica prevista dalla tabella A-2 allegata alla presente legge, che tiene conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), dai volontari di truppa in servizio permanente mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

            a) nei limiti massimi del 70 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente;

            b) nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili dai caporal maggiori capi e caporal maggiori scelti in servizio permanente.
        2. Il presidente generale della CRI definisce, al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze organiche presumibili, le effettive percentuali di posti da prevedere nei relativi bandi di concorso.
        3. I posti di cui alla lettera a) del comma 1, eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento ai numero dei posti di cui alla lettera b) del medesimo comma e viceversa.
        4. I vincitori del concorso, al superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale sono nominati sergenti con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa ed iscritti in ruolo con il grado di sergente, con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della graduatoria di merito.

Art. 15.

(Reclutamento nel ruolo dei marescialli
in servizio permanente).

        1. Il reclutamento del personale del ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo militare in rapporto alla consistenza organica di cui alla tabella A-2, allegata alla presente legge, che tiene conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b), numero 3), avviene tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e tramite superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
        2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti ed al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda:

                a) siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

                b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età;

                c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

                d) siano in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" nell'ultimo biennio.

        3. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti da provvedere nei relativi bandi annuali.
        4. Le norme per lo svolgimento del concorso compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria e quella per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale della CRI.
        5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono nominati marescialli con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro del difesa, nell'ordine della graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso.


Art. 16.

(Reclutamento nel ruolo degli ufficiali
in servizio permanente).

        1. Ai concorsi per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), possono partecipare gli ufficiali del Corpo militare iscritti nel ruolo speciale del congedo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

                a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano superato i trentaduesimo anno di età;

                b) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi ovvero nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

                c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato;

                d) siano in possesso del diploma di laurea legalmente riconosciuto;

                e) abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate o nei corpi armati dello Stato in qualità di ufficiale.

        2. I vincitori del concorso sono ammessi all'espletamento di un tirocinio pratico sperimentale e di un corso applicativo propedeutico all'ammissione nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente. Gli stessi sono nominati tenenti in servizio permanente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ed immessi nel predetto ruolo nell'ordine risultante dalla graduatoria finale del corso applicativo e con decorrenza dalla data del termine dello stesso.
        3. Gli ufficiali di cui al comma 2 che sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate sono cancellati dai medesimi ruoli.


Art. 17.

(Cappellani).

        1. Per il reclutamento, lo stato, l'avanzamento e il trattamento economico dei cappellani della CRI si osservano le norme in vigore per il corrispondente personale addetto all'assistenza spirituale presso le Forze armate.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti i cappellani della CRI iscritti nei ruoli di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, transitano d'ufficio, previo accertamento da parte dell'Ordinariato militare per l'Italia del possesso dei titoli e requisiti indicati dalla legge 1^ giugno l961, n. 512, e successive modificazioni, conservando il proprio grado e la medesima anzianità, nelle categorie dei cappellani militari in congedo, complemento o riserva, o del congedo assoluto, addetti all'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
        3. Un cappellano, su designazione insindacabile dell'Ordinario militare, è nominato capo servizio per l'assistenza spirituale della CRI dal presidente generale della CRI e fa parte della Curia dell'Ordinariato militare.


Capo III.

AVANZAMENTO


Art. 18.

(Corrispondenza dei gradi).

        1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui alla presente legge con i gradi del personale non direttivo delle Forze armate è riportata nella tabella C allegata alla medesima.


Art. 19.

(Avanzamento nei ruoli del servizio permanente degli
ufficiali dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
truppa).

        1. Per le procedure di avanzamento del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale delle Forze armate.
        2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

                a) per anzianità;

                b) a scelta;

                c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

                d) per meriti eccezionali.

        3 L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D, D-1, D-2, D-3 e D-4 allegate alla presente legge.
        4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. L'avanzamento di cui alla lettera d) del comma 2 si effettua ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 29.


Art. 20.

(Avanzamento dei volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. Al primo caporal maggiore che abbia cinque anni di servizio è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23 il grado di caporal maggiore scelto.
        2. Al caporal maggiore scelto che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo.
        3. Al caporal maggiore capo che abbia cinque anni di anzianità di grado è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalla commissione di cui al comma 1 dell'articolo 23, il grado di caporal maggiore capo scelto.
        4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti con determinazioni dell'ufficiale di mobilitazione da cui l'interessato dipende, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.
        5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi personali.


Art. 21.

(Espletamento di corsi valutativi
tecnico-professionali ed esami).

        1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti, per essere valutato ai fini dell'avanzamento deve superare il corso tecnico-professionale e gli esami indetti con decreto del Ministero della difesa, su proposta del presidente generale della CRI, tenendo conto delle esigenze formative del sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.


Art. 22.

(Aliquote di avanzamento).

        1. Il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con determinazione del presidente generale della CRI entro il 31 dicembre di ogni anno.
        2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 21 e abbia maturato il periodo minimo di permanenza nel proprio grado previsto dalle tabelle D, D-1, D-2, D-3 e D-4, allegate alla presente legge.
        3. Dalle aliquote è escluso il personale che risulti imputato in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospeso dall'impiego o impedito da infermità temporanea accertata o in aspettativa.
        4. Qualora, durante i lavori della commissione di cui all'articolo 23 e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti, e dei volontari di truppa in servizio permanente, venga a trovarsi nelle situazioni previste dal comma 3, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento se questo è stato formato.
        5. Il personale escluso dalle aliquote, per non aver soddisfatto, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 21, ovvero escluso ai sensi del comma 3 del presente articolo, è inserito in una apposita aliquota di riserva fino al cessare delle cause impeditive.
        6. Al venir meno delle cause di esclusione di cui al comma 5, salvo che le stesse comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.


Art. 23.

(Commissione di
avanzamento e valutazione).

        1. L'articolo 80 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è abrogato.
        2. Le autorità preposte per le valutazioni del personale militare della CRI sono:

                a) l'ufficiale di mobilitazione o il capo ufficio del centro di mobilitazione, per il giudizio di primo grado;

                b) la commissione centrale del personale militare della CRI, per il giudizio di secondo grado. Ogni valutazione della commissione deve essere accompagnata dal parere dell'ufficiale di mobilitazione da cui dipende l'interessato.

        3. La Commissione di cui all'articolo 25 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 è integrata con due membri effettivi ufficiali superiori, uno dell'Aeronautica militare ed uno, medico o commissario, del Corpo militare.
        4. Tutte le competenze delle commissioni preposte ad esprimere il giudizio di avanzamento previste dal capo III del titolo I della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono devolute alle autorità di cui al comma 2.
        5. Tutte le competenze della commissione di avanzamento e valutazione previste dal capo II del titolo III della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, sono devolute alle autorità di cui al comma 2.


Art. 24.

(Avanzamento ad anzianità nei ruoli dei marescialli e dei
volontari di truppa in servizio permanente).

        1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto secondo le modalità previste dall'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella A-2 allegata alla presente legge.
        2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita al pari grado con il quale sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.


Art. 25.

(Avanzamento a scelta dei marescialli
e dei sergenti in servizio permanente).

        1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
        2. Fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 26, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:

                a) il primo terzo del personale appartenente ai titoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle D-3 e D-4 allegate alla presente legge;

            b) il restante personale è sottoposto ad una seconda valutazione per l'avanzamento al momento della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio nell'anno successivo. Di tale personale:

                1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D-3 e D-4 allegate alla presente legge prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

                2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle D-3 e D-4 allegate alla presente legge prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

        3. Ogni sottufficiale è, comunque, promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.
        4. Il personale escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 22, comma 3, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive ed è promosso secondo le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
        5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali possedute.


Art. 26.

(Avanzamento al grado di primo maresciallo).

        1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo ha luogo a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami.
        2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
        3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
        4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.
        5. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso, sono promossi al grado di primo maresciallo, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
        6. Ai fini della valutazione di cui al comma 3 devono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali possedute.


Art. 27.

(Avanzamento degli ufficiali).

        1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per ben adempiere le funzioni del nuovo grado. Avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. L'ufficiale promosso al grado di maggiore può avanzare fino al grado di colonnello qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2006 per l'avanzamento al grado di colonnello è obbligatorio il possesso di una delle seguenti lauree: lettere, medicina e chirurgia, giurisprudenza, ingegneria, economia e commercio, scienze politiche.
        2. Per l'avanzamento ai gradi di brigadier generale e maggior generale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo eminente. E' requisito indispensabile avere diretto per cinque anni un ufficio di mobilitazione o essere stati impiegati per almeno otto anni in un centro di mobilitazione.
        3. Per l'avanzamento ad anzianità deve essere riconosciuto il possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione al Corpo militare nel rispettivo ruolo di anzianità.
        4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29.

Art. 28.

(Avanzamento a scelta degli ufficiali).

        1. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 27 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.
        2. La commissione di cui all'articolo 23 esprime il giudizio sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito degli ufficiali dando, a parità di punti, precedenza al più anziano secondo l'iscrizione al ruolo.
        3. Per l'attribuzione del punto di merito di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.


Art. 29.

(Avanzamento straordinario
per meriti eccezionali).

        1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza al Corpo militare e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.
        2. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa, in servizio permanente, deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
        3. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale dal quale il personale di cui al comma 2 dipende gerarchicamente ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.
        4. Sulla proposta decide il presidente generale della CRI previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 23, espresso dall'unanimità dei voti, e del Ministro della difesa.
        5. Il personale riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più soggetti per i quali siano state avanzate proposte di avanzamento per meriti eccezionali in pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.
        6. Il provvedimento di promozione per meriti eccezionali deve essere motivato.
        7. Il personale promosso per meriti eccezionali prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.


Capo IV

STATO GIURIDICO


Art. 30.

(Generalità).

        1. Il personale di cui all'articolo 5 riveste lo status di militare e ad esso, per quanto applicabili, sono estese le norme sullo stato giuridico, sul reclutamento e l'avanzamento del personale militare delle Forze armate.
        2. Il personale militare del Corpo militare in servizio permanente è considerato a tutti gli effetti pubblico ufficiale.


Art. 31.

(Tutela del personale militare della
Croce rossa italiana chiamato in servizio).

        1. L'articolo 36 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, è sostituito dal seguente:

            "Art. 36. - 1. Al personale del Corpo militare della CRI, chiamato in servizio per qualunque esigenza della CRI stessa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di conservazione del posto di lavoro e di trattamento economico, nonché di previdenza ed assistenza previste per i richiamati delle Forze armate in analoghe situazioni".


Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO
E PREVIDENZIALE


Art. 32.

(Generalità).

        1. Al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 sono estesi il trattamento economico e previdenziale di base nonché le indennità spettanti al personale delle Forze armate stabilite dalle norme in vigore. I miglioramenti economici a favore del personale delle Forze armate trovano automatica applicazione anche nei confronti del personale del Corpo militare.
        2. Al personale militare in servizio permanente, al momento dell'avanzamento di grado viene riconosciuto il trattamento economico alla data di anzianità maturata in base al quadro di avanzamento.
        3. Al personale non dirigente e non direttivo del Corpo militare è riconosciuto il livello di inquadramento economico di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI VARIE


Art. 33.

(Organi di rappresentanza militare).

        1. E' istituito un unico organo di rappresentanza del Corpo militare, composto da due ufficiali, due sottufficiali e due graduati o militi eletti a livello nazionale fra tutti gli appartenenti ai ruoli in servizio permanente.
        2. Le funzioni, i compiti, le attività nonché la durata delle cariche dell'unico organo di rappresentanza del Corpo militare, sono disciplinate in quanto compatibili, dalle norme in materia di rappresentanza militare nelle Forze armate.


Art. 34.

(Documentazione caratteristica).

        1. Per la tenuta della documentazione caratteristica, al personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1962, n. 1695, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni.


Art. 35.

(Formazione del personale).

        1. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CRI istituisce la scuola di formazione ed addestramento, le cui norme di funzionamento sono emanate entro i successivi sei mesi con apposito provvedimento del presidente generale della CRI.

Art. 36.

(Avanzamento del personale in congedo).

        1. I periodi di permanenza minima di ciascun grado di tutto il personale iscritto nei ruoli del congedo per il Corpo militare, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, devono essere superiori di un anno, per ogni grado, rispetto ai periodi di permanenza previsti dalle tabelle A-1 e A-2 allegate alla presente legge riferite ai pari grado in servizio permanente.
        2. Per l'avanzamento del personale in servizio permanente e di quello in congedo si osservano distinte modalità organizzative delle attività amministrative, dando la precedenza ai procedimenti relativi al personale in servizio permanente.
        3. I sergenti maggiori ed i marescialli capi iscritti nei ruoli in congedo che abbiano maturato il periodo minimo di cui al comma 1 hanno diritto ad essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.


Capo VII

NORME TRANSITORIE


Art. 37.

(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo
nel ruolo normale unico in servizio permanente).

        1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del Corpo militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 5 della presente legge. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo militare quale ufficiale. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella categoria servizi. I medici e i farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.


Art. 38.

(Inquadramento nei ruoli dei marescialli).

        1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e sono inquadrati nel nuovo grado di cui all'articolo 44 della presente legge, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo militare.


Art. 39.

(Inquadramento nei ruoli dei sergenti).

        1. I sottufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge e sono inquadrati nel nuovo grado di cui all'articolo 44 della presente legge, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo militare.


Art. 40.

(Inquadramento dei volontari di truppa
in servizio permanente).

        1. I caporal maggiori, i caporali ed i militi appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo transitano, a domanda, nel ruolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta. Ai fini della posizione in tale ruolo, a parità di grado si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nella CRI.


Art. 41.

(Cancellazione dai ruoli di provenienza).

        1. L'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge comporta contestualmente la cancellazione dai ruoli delle categorie del congedo delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.


Art. 42.

(Disposizioni transitorie sull'avanzamento).

        1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo del servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, come ufficiali della CRI, un periodo di servizio superiore, nella somma, a quello complessivo di permanenza in ciascuno di tutti i gradi precedenti previsto dalla presente legge per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore a quello che rivestono, sono promossi al grado superiore, se in possesso dei requisiti di legge.
        2. I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono inquadrati nei seguenti gradi:

            a) nel grado di primo maresciallo luogotenente: i primi marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di servizio nel grado;

            b) nel grado di primo maresciallo: i marescialli capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente otto anni di servizio nel grado;

            c) nel grado di maresciallo capo: i marescialli ordinari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di servizio nel grado;

            d) nel grado di maresciallo ordinario: i marescialli che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente due anni di servizio nel grado;

            e) nel grado di sergente maggiore capo: i sergenti maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente sette anni di servizio nel grado;

            f) nel grado di sergente maggiore: i sergenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel grado;

            g) nel grado di caporal maggiore capo scelto: i caporal maggiori capi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di servizio nel grado;

            h) nel grado di caporal maggiore capo: i caporal maggiori scelti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente cinque anni di servizio nel grado;

            i) nel grado di caporal maggiore scelto: i primi caporal maggiori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato complessivamente un anno di servizio nel grado.


Art. 43.

(Oneri finanziari).

        1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei Ministeri della difesa e della salute.



TABELLA A
(v. articolo 5)

TABELLA ORGANICA RIEPILOGATIVA
DEI RUOLI DEL SERVIZIO PERMANENTE NEL CORPO MILITARE DELLA
CROCE ROSSA ITALIANA


Maggior Generale 1
Brigadier Generale 2
Colonnello 8
Tenente Colonnello 14
Maggiore 16
Capitano 25
Tenente 33
Sottotenente 15
Primo Maresciallo 30
Maresciallo Capo 35
Maresciallo Ordinario 40
Maresciallo 80
Sergente Maggiore Capo 90
Sergente Maggiore 150
Sergente 190
Caporal Maggiore Capo Scelto 172
Caporal Maggiore Capo 150
Caporal Maggiore Scelto 230
Primo Caporal Maggiore 240

Totale 1521



TABELLA A-1
(v. articolo 5)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


... (omissis) ...



TABELLA A-2
(v. articolo 5)

CONSISTENZA ORGANICA ED AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


... (omissis) ...



TABELLA B
(v. articolo 6)

SUCCESSIONE GERARCHICA DEL PERSONALE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Maggior Generale
Brigadier Generale
Colonnello
Tenente Colonnello
Maggiore
Capitano
Tenente
Sottotenente
Primo Maresciallo
Maresciallo Capo
Maresciallo Ordinario
Maresciallo
Sergente Maggiore Capo
Sergente Maggiore
Sergente
Caporal Maggiore Capo Scelto
Caporal Maggiore Capo
Caporal Maggiore Scelto
Primo Caporal Maggiore
Caporal Maggiore
Caporale
Milite



TABELLA C
(v. articolo 18)

CORRISPONDENZA DEI GRADI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA CON
QUELLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE


... (omissis) ...



TABELLA D
(v. articolo 19)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI


... (omissis) ...


TABELLA D-1
(v. articolo 19)

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI COMMISSARI


... (omissis) ...



TABELLA D-2
(v. articolo 19)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA


... (omissis) ...


TABELLA D-3
(v. articolo 19)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI SERGENTI IN SERVIZIO
PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA


... (omissis) ...


TABELLA D-4
(v. articolo 19)

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO DEI MARESCIALLI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA


... (omissis) ...



TABELLA E
(v. articolo 32)

LIVELLO DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA,
NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO


Grado Livello Scatti Scatti
                gerarchici aggiuntivi

Primo Maresciallo VII-bis - -
Maresciallo capo VII - -
Maresciallo ordinario VI-bis +1 -
Maresciallo VI +2 -
Sergente maggiore capo VI-bis - -
Sergente maggiore VI +1 -
Sergente VI - -
Caporal maggiore capo scelto V +3 -
Caporal maggiore capo V +2 -
Caporal maggiore scelto V +1 -
Primo Caporal maggiore V - -



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