XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1917
Onorevoli Colleghe, onorevoli Colleghi! - La sentenza
che ha mandato assolti i ventotto imputati al processo per le
morti e le malattie causate da esposizione al cloruro di
vinile monomero (CVM) al petrolchimico di Porto Marghera
(Venezia) e per i disastrosi danni inferti all'ambiente urbano
e lagunare per quasi cinquant'anni si commenta da sola.
Il disastro causato non è circoscrivibile, ovviamente,
alla sola realtà veneziana, ma coinvolge inevitabilmente tutti
i luoghi, e non sono pochi, interessati da questo tipo di
processo produttivo. Disastro che è stato possibile nascondere
perché non immediatamente riconducibile ad un evento
clamoroso, spettacolare. La causa di una simile sciagura non è
da ricercare infatti in un'anomalia tecnica, in una rottura
imprevedibile, in una manovra umana errata. Qui la questione è
più complessa. Le morti sono dovute ad una violenza
strutturale insita nella particolare tecnologia produttiva che
uccide lentamente, e addirittura nella pericolosità stessa
della merce prodotta.
Si è verificato, infatti, che oltre 500 lavoratori del
petrolchimico di Marghera e delle imprese di appalto
collegate, siano stati colpiti da malattie gravissime e oltre
un centinaio di essi siano deceduti a causa dei danni subiti
dall'esposizione all'esalazione del CVM, il prodotto base per
tutte le plastiche in polivinilcloruro (PVC). Ciò è avvenuto
in vari reparti dello stabilimento in questione senza che
l'azienda avesse predisposto le necessarie precauzioni
dall'inizio dell'attività (1952-1953) per un periodo molto
lungo tanto da far presumere che le condizioni di insalubrità
siano rimaste anche dopo la chiusura degli impianti più vecchi
avvenuta nel 1991.
Una questione, per la verità, nota a chi ha seguito le
vicende di questo tipo di produzione con occhi attenti ma che
ora emerge con forza nelle sue gigantesche ed agghiaccianti
proporzioni.
Il CVM è un idrocarburo cloridrato insaturo ed è usato per
la produzione del PVC, una materia plastica largamente
utilizzata da aziende industriali, piccole e grandi, nella
fabbricazione di una vasta gamma di oggetti quali bottiglie,
serramenti, tubazioni, imballaggi, eccetera.
Le esalazioni di clorulo di vinile oltre ad essere
insapori e difficili da avvertire sono inodori fino alla
soglia di 3000 parti per milione in volume d'aria.
Non essendo irritante né fastidioso non è stato
immediatamente percepito come nocivo. Anche se evidenti,
invece, sono state le malformazioni che con il tempo sono
comparse all'estremità delle dita dei lavoratori:
ingrossamenti, difficoltà di circolazione e colorazione
biancastra della pelle.
Ed è sicuramente questa caratteristica specifica del CVM,
questa lentezza nel provocare sintomi manifesti, questa sua
"innocuità" dei prodotti finiti, tanto da venire utilizzato
per confezionare prodotti elementari, che hanno offuscato la
percezione del rischio nelle migliaia di lavoratori che hanno
lavorato a contatto con il CVM e con il PVC.
Ciò che però non è stato possibile oscurare sono le
proprietà tossiche e cancerogene del CVM come le numerose
ricerche scientifiche hanno purtroppo dimostrato e che
costringono migliaia di lavoratori (erano circa 6 mila nel
1976 impegnati nei nove siti produttivi di tale sostanza nel
nostro Paese) con una prospettiva terribile: sperare di essere
stati graziati dalla terribile condanna che l'esposizione al
CVM ha loro sanzionato. I medici dell'università di Padova
così si sono espressi: "L'azione tossica del CVM sull'uomo si
manifesta nei seguenti quadri morbosi: 1) acroosteolisi:
rarefazione del tessuto osseo in corrispondenza delle falangi
distali delle dita; 2) piastrinopenia: diminuzione nel sangue
del numero delle piastrine; 3) alterazione epatiche: fibrosi,
ipertensione portale, alterazione degli identici di
funzionalità epatica; 4) microbiologia periferica con sintomi
del tipo malattia di Raynaud (cosiddetta "mano fredda"). Così
come da più parti è stata evidenziata l'azione oncogena del
clorulo di vinile (angiosarcoma al fegato, tumori ai polmoni,
reni, milza e cervello)".
Per questo motivo si ripropone con maggiore forza,
l'esigenza di una più solerte vigilanza e di una maggiore
attenzione al problema della salvaguardia della salute dei
lavoratori in generale in tutti i settori produttivi, laddove
vi siano occasioni di rischio per la salute dei lavoratori
stessi.
In questa ottica non si può che perseguire la messa al
bando di tutte le lavorazioni comunque nocive, ove non sia
possibile una adeguata tutela dei lavoratori e della
popolazione.
Per quanto concerne il caso specifico dell'impianto di
Porto Marghera, e, in genere, degli impianti italiani dello
stesso tipo, sono comunque da considerare i più elevati
livelli di cautela appropriati per i cancerogeni (il CVM è
classificato come cancerogeno per l'uomo dall'International
Agency of research of cancer e dall'Unione europea), nello
spirito e alla luce di quanto previsto dalla recente normativa
(decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modificazioni), che indica comunque la necessità di eliminare
o minimizzare l'esposizione, senza specifico riferimento a
limiti.
In particolare, hanno essenziale rilievo l'adozione del
ciclo chiuso per il CVM, la disponibilità ed adozione degli
appropriati dispositivi di protezione ambientale e
individuale, di comportamenti ed organizzazione del lavoro e
di metodi di monitoraggio continuativo finalizzati a
controllare e minimizzare l'esposizione a livelli praticamente
nulli.
Lo stesso livello di attenzione necessita anche la
minimizzazione sino a livelli trascurabili e praticamente
nulli di scarichi dell'ambiente (aria, acqua, suolo) e la
prevenzione efficace di eventi incidentali suscettibili di
portare a episodi di emissione temporanea in aria di sostanze
pericolose sia per la protezione della popolazione esterna che
dell'ambiente.
La tutela dei lavoratori dai rischi connessi alle
lavorazioni del CVM è attualmente quella prevista dal citato
decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, che ha
ulteriormente affinato il sistema di protezione dei lavoratori
ed ha introdotto nuovi limiti di esposizione al CVM,
sostituendo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, recante "attuazione
della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione
sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile
monomero".
In attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE,
infatti, è stato modificato il titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994, riguardante la protezione da
agenti cancerogeni mutageni.
Attualmente, quindi, il datore di lavoro è obbligato ad
evitare o ridurre l'utilizzo di tali agenti, sostituendoli -
sempre che ciò sia possibile - con una sostanza o un preparato
o un procedimento che non è o è meno nocivo (articolo 62,
comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994). Ove ciò non
sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve
provvedere affinché la lavorazione avvenga in sistema chiuso
sempre che ciò sia tecnicamente possibile (comma 2); ove ciò
non possa avvenire, il datore di lavoro deve provvedere
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto
al più basso valore e comunque non deve essere superato il
valore limite stabilito nell'allegato VIII-bis annesso
al citato decreto legislativo.
Per il CVM il valore limite di esposizione professionale
previsto è di 7,77 mg/m3 di aria a 0^ e 760 mmHg di pressione
atmosferica, pari a 3 parti per milione nell'aria (in volume:
ml/m3).
Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 626
del 1994 il datore di lavoro deve effettuare una valutazione,
sulla base di alcune caratteristiche delle lavorazioni,
dell'esposizione, riportandola nel documento previsto
dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo relativo alla
valutazione dei rischi, adottando quindi le predette misure
preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative.
Egli deve indicare per iscritto, tra l'altro, le
motivazioni per le quali si impiegano gli agenti cancerogeni o
mutageni, il numero di lavoratori addetti, l'esposizione e il
grado della stessa, e ove noti, le misure preventive e
protettive adottate. Ogni modifica del processo produttivo
comporta una nuova valutazione; il rappresentante per la
sicurezza ha accesso a tali dati, fermo restando l'obbligo del
segreto.
Per effetto dell'articolo 64 il datore di lavoro ha
l'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e
procedurali per ridurre al minimo il numero di lavoratori
esposti, per impedire l'emissione in aria degli agenti e - se
ciò non è possibile - per prevedere l'eliminazione nel punto
più vicino al luogo di emissione mediante aspirazione;
misurare gli agenti per verificare l'efficacia delle misure
adottate, pulire i locali, le attrezzature e gli impianti con
regolarità, elaborare procedure per le emergenze, assicurare
la conservazione, la manipolazione ed il trasporto in
sicurezza; prevedere misure protettive particolari, su parere
conforme del medico competente, per lavoratori per i quali
l'esposizione prevede rischi particolarmente elevati.
L'articolo 65 del medesimo decreto legislativo obbliga il
datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori
idonei dispositivi di protezione individuale, da conservare in
luoghi idonei, e che dispongano di servizi igienici
appropriati; l'articolo 66 prevede che i lavoratori siano
debitamente informati e formati su tali sostanze e sulle
precauzioni da adottare.
E' prevista (articolo 69) la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori considerati, a seguito della valutazione
effettuata, esposti a tale tipologia di rischio per la salute,
con la predisposizione di un'apposita cartella sanitaria. Al
termine dell'attività lavorativa tali cartelle devono essere
conservate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (ISPESL) per almeno quaranta anni,
assicurando la trasmissione e la conservazione con
salvaguardia del segreto professionale e la tutela dei dati
personali.
I lavoratori esposti sono iscritti (articolo 70) in un
apposito registro ove deve essere annotato anche, ove noto, il
valore dell'esposizione; tale registro deve essere consegnato
in copia all'ISPESL e all'organo di vigilanza territoriale
(ASL) e vengono comunicate, su richiesta di tali organismi o
comunque ogni tre anni, le eventuali variazioni
intervenute.
Tale sorveglianza viene integrata dal registro dei tumori
previsto dall'articolo 71, detenuto dall'ISPESL; i casi di
neoplasie refertati da strutture sanitarie private e pubbliche
che si ritengano causati da esposizione lavorativa ad agenti
cancerogeni vengono comunicati all'ISPESL che realizza sistemi
di monitoraggio dei rischi cancerogeni professionali
utilizzando tali flussi informativi oltre ad altri, anche
provenienti da INPS ed INAIL e da sistemi di registrazione
regionale.
Per gli adeguamenti normativi (introduzione di nuove
sostanze, variazioni nei limiti) esiste la Commissione
consultiva tossicologica nazionale che (articolo 72) individua
le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
La vigilanza compete agli organi di cui all'articolo 23
del decreto legislativo n. 626 del 1994 che possono avvalersi
dell'ISPESL.
La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del
Parlamento vuole intervenire per migliorare la normativa
esistente, per impedire il ripetersi di tali sciagure e per
concretizzare misure assistenziali e previdenziali nei
confronti dei lavoratori in qualche modo coinvolti nel
processo produttivo, e non solo del CVM.
Con l'articolo 1 si propone, infatti, il divieto di
esporre i lavoratori a qualsiasi contatto con il CVM e si
prevede l'obbligo del ciclo chiuso in tale lavorazione e
l'intenzione di non assumere alcun valore limite di nocività
tollerabile. Viene previsto, altresì, l'obbligo di
monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro a carico
dell'imprenditore.
Con l'articolo 2 si propone l'effettuazione da parte delle
regioni di un apposito censimento dei siti in cui si riscontra
la presenza del CVM per quanto riguarda la produzione, lo
stoccaggio ed il deposito di residui.
Con l'articolo 3 si propone le predisposizione di
un'indagine epidemiologica retrospettiva in grado di
rappresentare nelle sue reali dimensioni il numero di
lavoratori coinvolti in questo grave disastro industriale e le
conseguenze nefaste che gli stessi hanno dovuto, loro
malgrado, sopportare.
Analogamente a quanto legiferato per i lavoratori esposti
all'amianto, con l'articolo 4 si propone di istituire per i
lavoratori esposti al CVM gli stessi benefìci
previdenziali.
Con l'articolo 5 si propone un'attenta e particolare forma
di assistenza sanitaria nelle zone ove si riscontra una
particolare concentrazione di persone colpite da tumori,
prevedendo il servizio di ospedalizzazione a domicilio.
L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.