XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1917




        Onorevoli Colleghe, onorevoli Colleghi! - La sentenza che ha mandato assolti i ventotto imputati al processo per le morti e le malattie causate da esposizione al cloruro di vinile monomero (CVM) al petrolchimico di Porto Marghera (Venezia) e per i disastrosi danni inferti all'ambiente urbano e lagunare per quasi cinquant'anni si commenta da sola.
        Il disastro causato non è circoscrivibile, ovviamente, alla sola realtà veneziana, ma coinvolge inevitabilmente tutti i luoghi, e non sono pochi, interessati da questo tipo di processo produttivo. Disastro che è stato possibile nascondere perché non immediatamente riconducibile ad un evento clamoroso, spettacolare. La causa di una simile sciagura non è da ricercare infatti in un'anomalia tecnica, in una rottura imprevedibile, in una manovra umana errata. Qui la questione è più complessa. Le morti sono dovute ad una violenza strutturale insita nella particolare tecnologia produttiva che uccide lentamente, e addirittura nella pericolosità stessa della merce prodotta.
        Si è verificato, infatti, che oltre 500 lavoratori del petrolchimico di Marghera e delle imprese di appalto collegate, siano stati colpiti da malattie gravissime e oltre un centinaio di essi siano deceduti a causa dei danni subiti dall'esposizione all'esalazione del CVM, il prodotto base per tutte le plastiche in polivinilcloruro (PVC). Ciò è avvenuto in vari reparti dello stabilimento in questione senza che l'azienda avesse predisposto le necessarie precauzioni dall'inizio dell'attività (1952-1953) per un periodo molto lungo tanto da far presumere che le condizioni di insalubrità siano rimaste anche dopo la chiusura degli impianti più vecchi avvenuta nel 1991.
        Una questione, per la verità, nota a chi ha seguito le vicende di questo tipo di produzione con occhi attenti ma che ora emerge con forza nelle sue gigantesche ed agghiaccianti proporzioni.
        Il CVM è un idrocarburo cloridrato insaturo ed è usato per la produzione del PVC, una materia plastica largamente utilizzata da aziende industriali, piccole e grandi, nella fabbricazione di una vasta gamma di oggetti quali bottiglie, serramenti, tubazioni, imballaggi, eccetera.
        Le esalazioni di clorulo di vinile oltre ad essere insapori e difficili da avvertire sono inodori fino alla soglia di 3000 parti per milione in volume d'aria.
        Non essendo irritante né fastidioso non è stato immediatamente percepito come nocivo. Anche se evidenti, invece, sono state le malformazioni che con il tempo sono comparse all'estremità delle dita dei lavoratori: ingrossamenti, difficoltà di circolazione e colorazione biancastra della pelle.
        Ed è sicuramente questa caratteristica specifica del CVM, questa lentezza nel provocare sintomi manifesti, questa sua "innocuità" dei prodotti finiti, tanto da venire utilizzato per confezionare prodotti elementari, che hanno offuscato la percezione del rischio nelle migliaia di lavoratori che hanno lavorato a contatto con il CVM e con il PVC.
        Ciò che però non è stato possibile oscurare sono le proprietà tossiche e cancerogene del CVM come le numerose ricerche scientifiche hanno purtroppo dimostrato e che costringono migliaia di lavoratori (erano circa 6 mila nel 1976 impegnati nei nove siti produttivi di tale sostanza nel nostro Paese) con una prospettiva terribile: sperare di essere stati graziati dalla terribile condanna che l'esposizione al CVM ha loro sanzionato. I medici dell'università di Padova così si sono espressi: "L'azione tossica del CVM sull'uomo si manifesta nei seguenti quadri morbosi: 1) acroosteolisi: rarefazione del tessuto osseo in corrispondenza delle falangi distali delle dita; 2) piastrinopenia: diminuzione nel sangue del numero delle piastrine; 3) alterazione epatiche: fibrosi, ipertensione portale, alterazione degli identici di funzionalità epatica; 4) microbiologia periferica con sintomi del tipo malattia di Raynaud (cosiddetta "mano fredda"). Così come da più parti è stata evidenziata l'azione oncogena del clorulo di vinile (angiosarcoma al fegato, tumori ai polmoni, reni, milza e cervello)".
        Per questo motivo si ripropone con maggiore forza, l'esigenza di una più solerte vigilanza e di una maggiore attenzione al problema della salvaguardia della salute dei lavoratori in generale in tutti i settori produttivi, laddove vi siano occasioni di rischio per la salute dei lavoratori stessi.
        In questa ottica non si può che perseguire la messa al bando di tutte le lavorazioni comunque nocive, ove non sia possibile una adeguata tutela dei lavoratori e della popolazione.
        Per quanto concerne il caso specifico dell'impianto di Porto Marghera, e, in genere, degli impianti italiani dello stesso tipo, sono comunque da considerare i più elevati livelli di cautela appropriati per i cancerogeni (il CVM è classificato come cancerogeno per l'uomo dall'International Agency of research of cancer e dall'Unione europea), nello spirito e alla luce di quanto previsto dalla recente normativa (decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni), che indica comunque la necessità di eliminare o minimizzare l'esposizione, senza specifico riferimento a limiti.
        In particolare, hanno essenziale rilievo l'adozione del ciclo chiuso per il CVM, la disponibilità ed adozione degli appropriati dispositivi di protezione ambientale e individuale, di comportamenti ed organizzazione del lavoro e di metodi di monitoraggio continuativo finalizzati a controllare e minimizzare l'esposizione a livelli praticamente nulli.
        Lo stesso livello di attenzione necessita anche la minimizzazione sino a livelli trascurabili e praticamente nulli di scarichi dell'ambiente (aria, acqua, suolo) e la prevenzione efficace di eventi incidentali suscettibili di portare a episodi di emissione temporanea in aria di sostanze pericolose sia per la protezione della popolazione esterna che dell'ambiente.
        La tutela dei lavoratori dai rischi connessi alle lavorazioni del CVM è attualmente quella prevista dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, che ha ulteriormente affinato il sistema di protezione dei lavoratori ed ha introdotto nuovi limiti di esposizione al CVM, sostituendo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, recante "attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero".
        In attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, infatti, è stato modificato il titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994, riguardante la protezione da agenti cancerogeni mutageni.
        Attualmente, quindi, il datore di lavoro è obbligato ad evitare o ridurre l'utilizzo di tali agenti, sostituendoli - sempre che ciò sia possibile - con una sostanza o un preparato o un procedimento che non è o è meno nocivo (articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994). Ove ciò non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve provvedere affinché la lavorazione avvenga in sistema chiuso sempre che ciò sia tecnicamente possibile (comma 2); ove ciò non possa avvenire, il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore e comunque non deve essere superato il valore limite stabilito nell'allegato VIII-bis annesso al citato decreto legislativo.
        Per il CVM il valore limite di esposizione professionale previsto è di 7,77 mg/m3 di aria a 0^ e 760 mmHg di pressione atmosferica, pari a 3 parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
        Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 626 del 1994 il datore di lavoro deve effettuare una valutazione, sulla base di alcune caratteristiche delle lavorazioni, dell'esposizione, riportandola nel documento previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo relativo alla valutazione dei rischi, adottando quindi le predette misure preventive e protettive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
        Egli deve indicare per iscritto, tra l'altro, le motivazioni per le quali si impiegano gli agenti cancerogeni o mutageni, il numero di lavoratori addetti, l'esposizione e il grado della stessa, e ove noti, le misure preventive e protettive adottate. Ogni modifica del processo produttivo comporta una nuova valutazione; il rappresentante per la sicurezza ha accesso a tali dati, fermo restando l'obbligo del segreto.
        Per effetto dell'articolo 64 il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti, per impedire l'emissione in aria degli agenti e - se ciò non è possibile - per prevedere l'eliminazione nel punto più vicino al luogo di emissione mediante aspirazione; misurare gli agenti per verificare l'efficacia delle misure adottate, pulire i locali, le attrezzature e gli impianti con regolarità, elaborare procedure per le emergenze, assicurare la conservazione, la manipolazione ed il trasporto in sicurezza; prevedere misure protettive particolari, su parere conforme del medico competente, per lavoratori per i quali l'esposizione prevede rischi particolarmente elevati.
        L'articolo 65 del medesimo decreto legislativo obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, da conservare in luoghi idonei, e che dispongano di servizi igienici appropriati; l'articolo 66 prevede che i lavoratori siano debitamente informati e formati su tali sostanze e sulle precauzioni da adottare.
        E' prevista (articolo 69) la sorveglianza sanitaria dei lavoratori considerati, a seguito della valutazione effettuata, esposti a tale tipologia di rischio per la salute, con la predisposizione di un'apposita cartella sanitaria. Al termine dell'attività lavorativa tali cartelle devono essere conservate dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) per almeno quaranta anni, assicurando la trasmissione e la conservazione con salvaguardia del segreto professionale e la tutela dei dati personali.
        I lavoratori esposti sono iscritti (articolo 70) in un apposito registro ove deve essere annotato anche, ove noto, il valore dell'esposizione; tale registro deve essere consegnato in copia all'ISPESL e all'organo di vigilanza territoriale (ASL) e vengono comunicate, su richiesta di tali organismi o comunque ogni tre anni, le eventuali variazioni intervenute.
        Tale sorveglianza viene integrata dal registro dei tumori previsto dall'articolo 71, detenuto dall'ISPESL; i casi di neoplasie refertati da strutture sanitarie private e pubbliche che si ritengano causati da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni vengono comunicati all'ISPESL che realizza sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni professionali utilizzando tali flussi informativi oltre ad altri, anche provenienti da INPS ed INAIL e da sistemi di registrazione regionale.
        Per gli adeguamenti normativi (introduzione di nuove sostanze, variazioni nei limiti) esiste la Commissione consultiva tossicologica nazionale che (articolo 72) individua le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
        La vigilanza compete agli organi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che possono avvalersi dell'ISPESL.
        La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento vuole intervenire per migliorare la normativa esistente, per impedire il ripetersi di tali sciagure e per concretizzare misure assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori in qualche modo coinvolti nel processo produttivo, e non solo del CVM.
        Con l'articolo 1 si propone, infatti, il divieto di esporre i lavoratori a qualsiasi contatto con il CVM e si prevede l'obbligo del ciclo chiuso in tale lavorazione e l'intenzione di non assumere alcun valore limite di nocività tollerabile. Viene previsto, altresì, l'obbligo di monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro a carico dell'imprenditore.
        Con l'articolo 2 si propone l'effettuazione da parte delle regioni di un apposito censimento dei siti in cui si riscontra la presenza del CVM per quanto riguarda la produzione, lo stoccaggio ed il deposito di residui.
        Con l'articolo 3 si propone le predisposizione di un'indagine epidemiologica retrospettiva in grado di rappresentare nelle sue reali dimensioni il numero di lavoratori coinvolti in questo grave disastro industriale e le conseguenze nefaste che gli stessi hanno dovuto, loro malgrado, sopportare.
        Analogamente a quanto legiferato per i lavoratori esposti all'amianto, con l'articolo 4 si propone di istituire per i lavoratori esposti al CVM gli stessi benefìci previdenziali.
        Con l'articolo 5 si propone un'attenta e particolare forma di assistenza sanitaria nelle zone ove si riscontra una particolare concentrazione di persone colpite da tumori, prevedendo il servizio di ospedalizzazione a domicilio.
        L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.




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