XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1917
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In riferimento ai titoli I e VII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a
qualsiasi titolo produce, impiega o trasporta clorulo monomero
di vinile (CVM) di esporre ad esso i lavoratori addetti.
2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la
produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a
ciclo chiuso.
3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione a
CVM.
4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente
dell'ambiente di lavoro e sottopone i lavoratori ad appositi
controlli sanitari con periodicità semestrale.
Art. 2.
1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un apposito
atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare,
entro e non oltre dodici mesi, un apposito censimento dei siti
di produzione, stoccaggio e deposito di residui, nei quali vi
è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per
l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge è effettuata una indagine epidemiologica
retrospettiva per tutti i lavoratori che a qualunque titolo
sono stati impiegati nella lavorazione e nel trasporto del CVM
e del polivinilcloruro (PVC). Tale indagine è svolta da un
istituto di ricerca pubblico individuato con decreto del
Ministro della salute.
2. E' fatto obbligo ai datori di lavoro e a ogni altro
ente interessato di fornire la documentazione richiesta
all'istituto pubblico di ricerca designato ai sensi del comma
1.
Art. 4.
1. Il Ministro della salute pubblica ogni anno i dati di
sintesi relativi al contenuto dei registri di esposizione
trasmessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro sulla base delle informazioni contenute
nei registri di esposizione la cui redazione e compilazione è
a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 70 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
2. Tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati
esposti a CVM hanno diritto agli stessi benefìci previdenziali
concessi ai lavoratori esposti all'amianto ai sensi della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Art. 5.
1. Il Ministro della salute vigila affinché nei territori
dove vi è particolare concentrazione di persone colpite da
tumori derivanti da esposizione a sostanze ed agenti
cancerogeni sia istituito un apposito servizio di
ospedalizzazione a domicilio.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.