XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1917




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In riferimento ai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a qualsiasi titolo produce, impiega o trasporta clorulo monomero di vinile (CVM) di esporre ad esso i lavoratori addetti.
        2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a ciclo chiuso.
        3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione a CVM.
        4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro e sottopone i lavoratori ad appositi controlli sanitari con periodicità semestrale.


Art. 2.

        1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare, entro e non oltre dodici mesi, un apposito censimento dei siti di produzione, stoccaggio e deposito di residui, nei quali vi è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è effettuata una indagine epidemiologica retrospettiva per tutti i lavoratori che a qualunque titolo sono stati impiegati nella lavorazione e nel trasporto del CVM e del polivinilcloruro (PVC). Tale indagine è svolta da un istituto di ricerca pubblico individuato con decreto del Ministro della salute.
        2. E' fatto obbligo ai datori di lavoro e a ogni altro ente interessato di fornire la documentazione richiesta all'istituto pubblico di ricerca designato ai sensi del comma 1.


Art. 4.

        1. Il Ministro della salute pubblica ogni anno i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di esposizione trasmessi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro sulla base delle informazioni contenute nei registri di esposizione la cui redazione e compilazione è a carico dei datori di lavoro ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
        2. Tutti i lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati esposti a CVM hanno diritto agli stessi benefìci previdenziali concessi ai lavoratori esposti all'amianto ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.


Art. 5.

        1. Il Ministro della salute vigila affinché nei territori dove vi è particolare concentrazione di persone colpite da tumori derivanti da esposizione a sostanze ed agenti cancerogeni sia istituito un apposito servizio di ospedalizzazione a domicilio.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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