XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1915
Onorevoli Colleghi! - Gli statistici italiani hanno
richiesto da più di trentacinque anni l'istituzione
dell'ordinamento della loro professione, avendo già dal 1930
l'esame di Stato per le discipline statistiche, che è tutt'ora
in vigore e che è stato modificato in base alla riforma
universitaria cosiddetta "3+2", che prevede una laurea
triennale in statistica e altre cinque lauree specialistiche
settoriali.
La prima proposta di legge fu, infatti, presentata alla
Camera dei deputati il 1^ luglio 1966. I tempi sono quindi più
che maturi perché questa categoria di professionisti abbia il
giusto riconoscimento giuridico, al pari dei loro colleghi dei
Paesi più avanzati sia europei che extra-europei.
La concorrenza internazionale nel settore, in carenza di
un riconoscimento giuridico della professione di statistico
che serve anche come garanzia del cliente cittadino, ente o
impresa, marginalizza o mette fuori mercato gli statistici,
specie le nuove leve, i quali si vedono scavalcati da altro
genere di professionisti che entrano nell'ambito del
trattamento dei dati statistici facendo uso di tecniche
informatiche, quali il data warehouse o il data
mining, che non molto hanno a che fare con la vera
professione di statistico e con le tecniche delle scienze
statistiche per l'analisi dei dati.
La disciplina statistica trova al giorno d'oggi
applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività
umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali,
si può affermare che non vi è campo dove la statistica non
porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e
l'analisi dei fenomeni, anche attraverso
l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici ed i relativi
programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente
disponibili.
E' la statistica che permette la determinazione delle
leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa
delle interrelazioni tra loro esistenti. Ma il pericolo che si
corre in questo campo - cui mediante la proposta di legge
s'intende porre rimedio - è che chiunque si dichiari
"esperto", anche se non dispone della necessaria preparazione
professionale che soltanto una laurea in discipline
statistiche può fornire. L'improvvisazione e l'incompetenza di
alcuni operatori nel campo statistico sono spesso causa di
gravi inconvenienti, nonché di discredito della disciplina
stessa.
Capita sovente, infatti, che sulla base di dati non
corretti o poco attendibili sui vari fenomeni si effettuino
valutazioni o si prendano decisioni che, soprattutto nella
pubblica amministrazione, possono portare a pesanti
conseguenze per la collettività.
Pertanto si pone la necessità che la legge individui i
professionisti qualificati e deputati all'attività statistica
e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica,
atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.
Vorremmo brevemente esporre i motivi per i quali è
indispensabile una rapida approvazione della presente proposta
di legge.
1. Il primo è la necessità che lo Stato italiano dia corpo
e consistenza agli uffici di statistica, istituiti presso gli
enti pubblici, in particolare presso i Ministeri, che sono un
indispensabile supporto tecnico all'attività
amministrativo-gestionale-decisionale, affidandone la
direzione al professionista statistico. Infatti, per dirigere
un ufficio di statistica di un ente pubblico occorre aver
sostenuto un esame di Stato in base al regio decreto-legge 24
marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930,
n. 1784, recante "Norme per l'abilitazione nelle discipline
statistiche". Tali norme sono ancora in vigore anche se
disattese e si applicano anche al Sistema statistico nazionale
(SISTAN), istituito ai sensi del decreto legislativo n. 322
del 1989.
Il secondo è legato all'insorgere, in alcune leggi, della
figura dello "statistico": il decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979, ad esempio, recante lo "Stato
giuridico del personale delle unità sanitarie locali", che
prevedeva tra le figure professionali del ruolo tecnico lo
"statistico", con specifici compiti nel campo delle
rilevazioni e delle analisi dei dati sanitari, indispensabili
ai fini della programmazione sanitaria sia a livello centrale
che periferico. Inoltre, il recente regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001, che
disciplina i concorsi del personale non dirigenziale delle
aziende sanitarie locali (ASL), prevede, per accedere ai
concorsi dei ruoli tecnici, il possesso del diploma di laurea
relativo allo specifico settore di attività.
Attualmente, uffici statistici sono stati istituiti nei
Ministeri ed altri statistici lavorano nel loro interno in
altri uffici. Nell'ambito del SISTAN, l'articolo 24 della
legge n. 400 del 1988, di riforma della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed il successivo decreto legislativo
n. 322 del 1989 hanno previsto la costituzione di uffici di
statistica a livello decentrato nella pubblica amministrazione
(regioni, province, ASL, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, prefetture, ora uffici territoriali
del governo, comuni), unitamente alla riforma dell'Istituto
nazionale di statistica, che da centrale è diventato
nazionale, istituendo suoi uffici presso tutte le regioni.
Inoltre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'articolo 69, comma 11, ha fatto salve le norme per le
quali sono richieste, tra l'altro, specifiche abilitazioni.
Anche i tribunali hanno necessità che vi sia un albo
professionale degli statistici per la nomina a perito di un
professionista qualificato in questo sempre più richiesto
particolare campo di attività. Al riguardo, in carenza di un
albo professionale per gli statistici, molte camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno
richiesto ed ottenuto l'istituzione di specifici
elenchi di esperti di statistica, mediante decreti a firma
congiunta dei Ministri della giustizia e delle attività
produttive.
2. I fatti esposti rappresentano già valide ragioni per
promuovere una disciplina giuridica della professione di
statistico.
Si ritiene, tuttavia, utile aggiungere altre
considerazioni sull'argomento, a maggior sostegno della
presente proposta di legge.
Un valido preminente motivo è determinato dalla stessa
natura di tale professione quale oggi viene di fatto
praticata. La professione di statistico, con il progredire
della statistica e cioè della scienza che ne costituisce la
matrice, risulta caratterizzata da un contenuto di alta
specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato
della preparazione e della responsabilità del
professionista.
La statistica, che ha un significato etimologico di
"scienza dello Stato", nel linguaggio scientifico si definisce
come "metodologia per l'osservazione e l'interpretazione
qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisici, economici e
sociali" e all'atto della sua applicazione si presenta come
uno strumento di analisi della realtà in movimento. Esso è
costruito dallo stesso specialista che dovrà utilizzarlo con
il duplice criterio dell'aderenza alla realtà e della massima
efficienza in funzione dei problemi che si affrontano nella
ricerca.
Il ricercatore, pertanto, scegliendo le unità da
osservare, i caratteri da rilevare, i procedimenti da
impiegare per la loro elaborazione, deve avere costantemente
presenti le finalità della ricerca, adottando rigorosamente e
coscienziosamente le scelte metodologiche più appropriate e,
quindi, impegnando non solo tutta la sua scienza ed
esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità. Talvolta,
anche una limitata correzione del piano di rilevazione o dei
procedimenti metodologici per l'analisi e la sintesi dei
risultati può condurre tale sensibilissimo strumento a fornire
risposte difformi e persino contrastanti. Inoltre è da
considerare che codesta duttilità funzionale dello strumento
statistico non si manifesta soltanto nelle ricerche di ampie
dimensioni. Essa si accentua proprio nelle ricerche di
dimensioni limitate - che sono quelle più diffuse - nelle
quali è sottoposto ad osservazioni un ridotto numero di casi.
In tali eventualità, l'utilizzo esplicito od implicito della
tecnica campionaria colloca subito i problemi di metodo e
d'interpretazione dei risultati ad un livello di analisi
critica estremamente impegnativo, che coinvolge sia la cultura
e la formazione scientifica del ricercatore, sia la sua
responsabilità professionale.
Ne consegue che la presentazione dello statistico, che
progetta o dirige la ricerca, assume un accentuato carattere
fiduciario nei confronti del committente, il quale ovviamente
attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo
definisca il grado di cultura e di formazione specifica
necessari per l'esercizio della professione di statistico, ma
anche stabilisca un'appropriata deontologia professionale per
l'esercizio di tale attività.
Purtroppo avviene che quando si parla di statistica si
pensa subito alla poesia di Trilussa relativa al consumo dei
polli, però è da tenere presente che la statistica ha
fondamenti matematici e probabilistici che danno vita alle
scienze statistiche, le quali possono essere suddivise in due
settori: il primo dei quali tratta della statistica
descrittiva, che è quella che viene comunemente usata e tratta
della raccolta ed analisi dei dati, della loro aggregazione,
della loro rappresentazione in forma tabellare e grafica e
dell'uso di indici, medie, frequenze, scarti, quartili e
dispersione; mentre la parte più complessa riguarda la
statistica inferenziale, ossia le tecniche statistiche
applicate alla ricerca sperimentale, o a quella di previsione,
in ogni campo di attività, ossia agricolo, medico,
farmacologico, economico, sociale, finanziario, eccetera.
Un valido motivo, dunque, per il quale si impone la
disciplina giuridica della professione di statistico, con
l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo,
nasce da una esigenza di tutela degli
utilizzatori dei risultati delle indagini statistiche, siano
essi enti pubblici o privati.
Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge dalla
connessione della metodologia statistica, che - conviene
ripeterlo - è il supporto scientifico della professione di
statistico, con le altre numerose metodologie di analisi della
realtà. Si hanno, infatti, nei settori applicativi una
statistica demografica che innesta strumentalmente la
metodologia statistica alle analisi demografiche; una
statistica sociale che realizza il medesimo innesto
strumentale alle analisi della ricerca sociale; una statistica
sanitaria che nello stesso modo coordina la metodologia
statistica con gli accertamenti delle scienze e delle materie
sanitarie; e così, analogamente, una statistica economica, una
statistica finanziaria e fiscale, una statistica monetaria e
bancaria, ed altre numerose consimili, da tempo definite nelle
loro specifiche applicazioni. Altre applicazioni di nuova
formazione, sia nel campo delle scienze umane, come
l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della programmazione
economica, come la disciplina relativa ai flussi del traffico,
hanno assunto un'importanza crescente.
Quando questi casi di collaborazione si verificano nel
campo scientifico, i tecnici e gli specialisti delle diverse
discipline interessate si trovano generalmente in condizioni
di reciproco riconoscimento della loro specifica competenza; e
ciò a prescindere dalla misura e dalla importanza dell'apporto
che ciascuna disciplina potrà dare alla ricerca. Ma quando la
collaborazione si svolge nel campo professionale, si determina
subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perché
mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente
riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico
si presenta invece priva di una definizione accolta dalle
leggi.
A tale riguardo occorre ricordare che la ricerca
statistica è stata inserita nello specifico comparto della
ricerca prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171.
L'ampliamento del campo di attività di una professione già
riconosciuta legalmente, specie sotto il profilo fiscale, e
quindi la nascita effettiva di una nuova branca professionale,
si verifica in concreto mediante semplici integrazioni delle
norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e
senza un intervento diretto del Parlamento. Infatti nelle more
della bozza di regolamento di cui all'articolo 1, comma 18,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato
dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
sono previste norme anche per il nuovo esame di Stato per le
discipline statistiche che entreranno in vigore in base alla
riforma dei corsi universitari.
Per il settore statistico, il decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ha
previsto una laurea triennale nella classe 37 - Scienze
statistiche - che denota gli statistici definiti junior,
i quali "svolgeranno attività professionali nel campo
dell'apprendimento e della diffusione della conoscenza
statistica, con autonomia e responsabilità; potranno inserirsi
come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire
l'informazione qualitativa e quantitativa".
Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2001, ha istituito tre classi di lauree
specialistiche, da conseguire in un successivo biennio, quindi
quinquennali, e che definisce gli statistici senior:
a) nella classe 90/S - Statistica demografica e
sociale - i cui laureati "(...) potranno esercitare funzioni
di elevata responsabilità in uffici studi e programmazione
della pubblica amministrazione e degli enti locali,
riguardanti in particolare problemi di popolazione e di
servizi sociali e delle aziende sanitarie; di esperti -
consulenti per indagini ed analisi statistiche nel campo
demografico e socio sanitario, in particolare per le
previsioni di
popolazione e di specifici settori o gruppi della stessa
(quali occupati, studenti, pensionati, malati, eccetera)";
b) nella classe 91/S - Statistica economica,
finanziaria e attuariale - i cui laureati "(...) potranno
esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi
e programmazione sia di imprese private che di unità della
pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in
particolare problemi di natura economica, finanziaria e
assicurativa; (...) e svolgeranno inoltre funzioni di esperti
- consulenti per indagini statistiche nel campo economico,
finanziario, attuariale e previdenziale";
c) nella classe 92/S - Statistica per la ricerca
sperimentale - i cui laureati "(...) sono in grado di
impostare processi di rilevazione e di analisi dei dati
attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti
a spiegare i fenomeni oggetto di studio, individuare e
valutare l'importanza delle variabili o fattori rilevanti,
simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo
evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni
prospettate".
Nei due livelli di lauree del settore statistico sono
previste due specifiche prove scritte ed orali per l'esame di
Stato, rispettivamente per la laurea in scienze statistiche e
per le lauree specialistiche.
Data la specifica professionalità degli statistici,
dunque, aumenta la frequenza, seppure non si arriva alla
generalizzazione assoluta, dei casi in cui lo statistico viene
chiamato a collaborare con altri tecnici professionisti che
esercitano attività riconosciute e disciplinate per legge: in
questi casi, è utile che l'apporto specifico dello statistico
sia espresso anche in una condizione di piena autonomia
psicologica.
E' evidente che, per eliminare tale anomalia della
legislazione professionale, non esiste altro mezzo che quello
indicato dalla proposta di legge, tendente a conferire anche
allo statistico quel ruolo di "professionalità legalmente
riconosciuta" che, in grande maggioranza, hanno già ottenuto i
tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a
collaborare.
In conclusione illustriamo almeno tre rilevanti motivi che
consigliano l'urgente intervento del legislatore per il
riconoscimento e la disciplina della professione di
statistico:
a) il primo motivo ha origine dalla necessità di
tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o
persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali
dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi
della collettività;
b) il secondo motivo nasce dalla necessità
giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze
statistiche nelle stesse condizioni di identificazione legale
della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già
da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo
statistico deve generalmente collaborare;
c) il terzo motivo, ma non ultimo per importanza,
è dato dal fatto che solo gli uffici di statistica previsti
dal SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989,
considerando anche quelli aggregati nelle direzioni generali
dei Ministeri o negli assessorati di regioni, province e
grandi comuni, possono raggiungere, a regime, le 10 mila
unità; a cui si può fare fronte con i circa 1.000 laureati che
usciranno annualmente dalle facoltà di statistica delle circa
16 università italiane. L'approvazione dell'ordinamento della
professione di statistico può, quindi, permettere la
creazione, a regime, di almeno 100.000 posti di lavoro nello
specifico settore.
Come si nota, dunque, non si tratta solo di istituire una
protezione della legge a favore dell'attività dello
statistico, ma anche del "riconoscimento" e della
"definizione" del contenuto e della "professionalizzazione"
dell'attività stessa.
L'istituzione degli ordini degli statistici e la
formazione del relativo albo professionale costituiscono una
indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano
affidare, nel settore privato, indagini statistiche
a professionisti qualificati ed, inoltre, sottoposti alla
disciplina professionale che l'appartenenza all'ordine impone.
Mentre nel settore pubblico si avrebbe la garanzia di una
professionalità specifica di chi opera negli uffici di
statistica, specie per certificare i dati statistici raccolti
e presentati in annuari, bollettini, eccetera, o utilizzati
per ulteriori analisi.
3. Fin qui è stata illustrata la natura del problema che
la proposta di legge intende risolvere.
Occorre ora fare qualche cenno alla dimensione del
problema prospettato.
A questo scopo non è necessario illustrare diffusamente le
crescenti applicazioni della statistica. La vastità, la
numerosità e la frequenza di tali applicazioni sono ben
note.
Conviene, dunque, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi
decisione di rilievo riguardante la condotta individuale,
sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della
documentazione statistica. Si può perfino affermare che le
decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione
statistica, ancorché appoggiate da altre valide
considerazioni, non sono ritenute, generalmente,
obiettivamente documentate. Nel Regno Unito vi è il detto:
"No statistics, no policy".
L'utilizzazione della statistica in scala crescente,
dunque, risponde ad un interesse di carattere generale che
nessuno potrebbe smentire.
E' noto come la statistica abbia acquisito negli ultimi
anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle
organizzazioni, sia private che pubbliche. Al di là di una
utilizzazione della statistica in chiave descrittiva, si sta
sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una
cultura statistica che basa la programmazione e i processi
decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni
esistenti.
Una seconda considerazione, in termini quantitativi, è
data dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione
statistica. Ciò dimostra il crescente interesse dei giovani
verso questa professione.
L'insegnamento della statistica a livello universitario ha
avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità
nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui
ordinamenti hanno conservato per lungo tempo il ruolo di
insegnamento fondamentale. Esso è stato poi largamente
ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica
metodologica, statistica matematica, eccetera), ed integrato
con numerose discipline applicative, negli istituti superiori
di economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e,
successivamente, nelle facoltà di scienze politiche e
sociali.
Ma la statistica ha assunto il carattere di disciplina
specializzata quando, nel 1926, è stata fondata presso la
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'università di Roma, la scuola di statistica, che ha
iniziato in Italia a conferire diplomi universitari biennali,
post laurea, in statistica. Tali diplomi sono rimasti a
se stanti e come biennio propedeutico, dal 1936, alle lauree
in scienze statistiche, nelle specializzazioni attuariali e
demografiche.
La formazione universitaria dello statistico in Italia
risultava però impostata, fin dall'apparizione della prima
laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e
in altre parole su una preparazione matematica e metodologica
di base, comune a tutte le applicazioni, e su una preparazione
specifica e specialistica orientata verso una particolare
applicazione della statistica. In altri termini l'ordine degli
studi universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua
prima impostazione, quel carattere strumentale della
statistica nei confronti di tutte le scienze positive, che da
molti anni era stato messo autorevolmente in luce in sede
dottrinale (Messedaglia).
Era dunque da prevedere che si aprissero nuove scuole
universitarie per estendere la preparazione nelle diverse
applicazioni della statistica. Infatti nello stesso anno 1926,
a seguito della istituzione della facoltà di scienze politiche
nell'università di Roma, veniva aperto un istituto di
statistica. Esso assunse ben presto il carattere di istituto
interfacoltà perché, pur
appartenendo alla facoltà di scienze politiche, fu messo a
disposizione anche degli studenti di giurisprudenza, della
scuola di geografia ed anche degli studenti iscritti alla
scuola di scienze statistiche ed attuariali che veniva
contemporaneamente istituita presso la facoltà di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Dall'istituto di statistica della facoltà di scienze
politiche nacque, poi, nel 1927, una scuola di statistica che
per molti anni ha conferito, dopo un solo biennio di studi
universitari, un diploma di statistica apprezzato e ricercato
da molti laureati in scienze politiche, in giurisprudenza e in
economia e commercio, cosicché, sull'esempio dell'università
di Roma, analoghe scuole di statistica sono state aperte,
successivamente, presso la facoltà di scienze politiche o di
economia e commercio delle università di Padova, di Bologna,
di Milano, di Firenze, di Bari, di Messina e di Palermo. A
decorrere dal 1927, dunque, si è avuto in Italia il
contemporaneo rilascio di due titoli di studio a livello
universitario, qualificanti per la professione di statistico:
un diploma di statistica, dopo un biennio di studi, da parte
delle scuole di statistica istituite presso numerose
università a corredo di lauree in scienze politiche ed in
economia e commercio, ed una laurea in scienze statistiche ed
attuariali dalla "scuola di scienze statistiche ed attuariali"
istituita nella sola università di Roma presso la facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Ma tale duplice struttura didattico-organizzativa degli
studi statistici a livello universitario va considerata come
una forma di transizione che ha lentamente preparato e fatto
maturare il rinnovamento avvenuto a decorrere dal 1926. Si
tratta di rinnovamento che si può considerare imposto
dall'evoluzione che gli studi e le applicazioni della
statistica registravano non solo in Italia, ma in tutti i
Paesi del mondo. Tale rinnovamento può considerarsi avvenuto
in due successive fasi.
La prima fase è segnata dalla istituzione nell'università
di Roma, nel 1936, della facoltà di scienze statistiche
demografiche ed attuariali sorta con la fusione delle due
suddette scuole (scuola di scienze statistiche ed attuariali e
scuola di statistica).
La nuova facoltà, nella struttura dei suoi insegnamenti,
ha segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo
specifico dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella
nuova impostazione scientifico-professionale della
preparazione e della formazione degli statistici. Infatti, la
facoltà è stata fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre
titoli di studio e, cioè, un diploma di statistica dopo un
solo biennio di studi e dopo un quadriennio, non una sola
laurea, ma due diverse lauree, e cioè una laurea in scienze
statistiche ed attuariali ed una laurea in scienze statistiche
e demografiche assolutamente nuova. L'istituzione di tale
nuova laurea in scienze statistiche ha rappresentato una
importante innovazione didattico-scientifica e professionale
ed ha segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie
applicazioni della statistica alle moderne branche della
scienza sociale, ed anche alle prestazioni di servizi
professionali inerenti ai nuovi problemi della società
moderna.
Il processo evolutivo degli studi statistici universitari
è stato poi interrotto dalla guerra e, successivamente, dal
rinnovamento pressoché completo del corpo dei docenti
verificatosi tra il 1948 ed il 1953 per raggiunti limiti di
età di quei docenti che avevano avviato l'evoluzione degli
studi di statistica a livello universitario. Nel 1962 si attua
una riforma della facoltà (decreto del Presidente della
Repubblica 20 gennaio 1961, n. 101) con l'istituzione di due
corsi di laurea quadriennali completamente distinti, quello
per gli statistici attuariali e quello per gli statistici
demografi, e quindi con l'eliminazione del primo biennio
propedeutico comune.
Questa riforma conferisce un ulteriore slancio
all'apertura di nuovi corsi di laurea nelle scienze
statistiche. Numerose scuole di statistica, nelle università
di Padova, Bologna e Palermo, riformano il loro ordine degli
studi e si avviano, in gran
parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o addirittura
si trasformano in facoltà.
Da anni è già in funzione (decreto del Presidente della
Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, e decreto del Presidente
della Repubblica 27 settembre 1970, n. 835) una facoltà di
scienze statistiche, demografiche ed attuariali
nell'università di studi di Padova come trasformazione ed
ampliamento della preesistente scuola di statistica. Tale
facoltà è abilitata al rilascio di tre titoli di studio: il
diploma in statistica, la laurea in scienze statistiche ed
economiche, la laurea in scienze statistiche e demografiche.
Pertanto, con quella di Padova e di Roma, sono due le facoltà
di scienze statistiche, demografiche ed attuariali esistenti
in Italia. Ma le lauree in scienze statistiche sono rilasciate
anche da altre università come a Bologna presso la facoltà di
economia e commercio (decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1969, n. 664), a Palermo ancora presso la facoltà
di economia e commercio (decreto del Presidente della
Repubblica 15 ottobre 1969, n. 982) e a Siena presso la
facoltà di scienze economiche e bancarie (decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 707).
Pertanto, riepilogando, i corsi di laurea riconosciuti,
prima delle nuove norme denominate "3+2", erano:
1) laurea in scienze statistiche ed attuariali;
2) laurea in scienze statistiche e demografiche;
3) laurea in scienze statistiche ed economiche;
ottenute, ma non tutte e tre in tutte le università,
mediante corsi effettuati presso le università di Milano,
Bologna, Padova, Trieste, Firenze, Siena, Roma, Benevento,
Bari, Cosenza, Messina e Palermo.
Oltre alle lauree in scienze statistiche, vi sono stati i
diplomi in statistica che anche interessano ai fini della
presente descrizione, e che, come già detto, venivano
rilasciati dopo un corso di studi biennale. A metà degli anni
'90 le università che avevano una scuola di statistica con
struttura autonoma erano quelle di Bari, Bologna, Firenze,
Roma, Messina, Milano università statale, Milano università
Sacro Cuore, Trieste, Teramo-Chieti e tre le università con il
corso di diploma aggregato alla facoltà (Padova, Palermo e
Roma).
Occorre fare menzione del diploma di statistica che ha una
specifica giustificazione perché aveva una propria valenza
professionale. Dall'anno accademico 1995 il diploma biennale è
stato sostituito da tre diplomi triennali in: 1) statistica;
2) statistica e informatica per la pubblica amministrazione;
3) statistica e informatica per la gestione delle imprese.
A questo si aggiunge che altre università, oltre quelle
menzionate, avevano, in maniera analoga, progettato
l'istituzione di corsi di laurea o di diploma in scienze
statistiche. Ciò mostra come sia stato elevato il fermento
volto a stabilire un indirizzo didattico ad alto livello
scientifico e professionale per la formazione di studiosi,
tecnici e professionisti dotati di una nuova e moderna
preparazione.
Infine, l'evoluzione subita negli anni recenti
dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata
dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di
perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti
presso alcune università per fornire una preparazione
specifica in determinati settori. Si tratta dei corsi di
specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa,
in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in
applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti presso la
facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della scuola di
perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e
scienze attuariali presso l'università Bocconi di Milano e la
scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la
facoltà di economia e commercio di Torino.
Nel contesto della normativa dell'Unione europea, per la
professione di statistico non vi è una direttiva specifica,
essa quindi rientra nell'ambito della direttiva generale
89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998.
In Italia, attualmente presso i competenti organi
ministeriali e presso varie le università, sono stati
approvati corsi di laurea in scienze statistiche triennali e
nuove specializzazioni biennali presso le stesse università
prima menzionate, nonché presso altre università con le
denominazioni già correnti.
Le lauree e i dottorati di ricerca che si conseguiranno
nel campo statistico sono:
1) laurea triennale nella classe 37 - scienze
statistiche;
2) lauree specialistiche, da conseguire in un successivo
biennio, quindi quinquennali:
a) classe 90/S - statistica demografica e
sociale;
b) classe 91/S - statistica economica,
finanziaria e attuariale;
c) classe 92/S - statistica per la ricerca
sperimentale;
3) dottorati di ricerca in:
a) statistica;
b) statistica applicata;
c) statistica applicata alle scienze economiche
e sociali;
d) statistica applicata al territorio;
e) statistica biomedica;
f) statistica computazionale e applicazioni;
g) statistica e risorse ambientali;
h) statistica matematica;
i) statistica medica e metodologia
epidemiologica;
l) statistica metodologica;
m) statistica sanitaria e biometria.
Le università, in ordine alfabetico, presso le quali
verranno conseguite tutte o alcune di tali lauree o alcuni
dottorati di ricerca sono quelle di Bari, Benevento, Bologna,
Cosenza, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo,
Pavia, Perugia, Roma, Siena, Teramo, Trento e Trieste.
Non certamente in subordine si trovano poi le molteplici
attività di alcuni organismi scientifici e professionali, che
affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per
il progresso della conoscenza e quello dell'aggiornamento
professionale. Essi affiancano e molto spesso stimolano
l'istruzione pubblica fornendo materiale oggetto di analisi,
spunti da approfondire, studi da acquisire, nuove metodologie
e nuove applicazioni delle tecniche statistiche. Mentre lo
sviluppo dell'informatica aiuta molto. E' sufficiente
ricordare brevemente le più significative.
Tra gli organismi di più antica data
(ultraventicinquennali perlomeno) sono:
a) l'ISTAT;
b) la Società italiana di statistica;
c) la Società italiana di economia, demografica e
statistica;
d) l'Istituto italiano degli attuari;
e) il Comitato italiano per lo studio dei problemi
della popolazione.
Menzione a parte va fatta dell'Associazione nazionale fra
laureati in scienze statistiche, fondata presso l'università
degli studi "La Sapienza" di Roma nel 1953 e che nel marzo
1987 ha preso il nome di Associazione nazionale statistici
(ANASTAT), dandosi un nuovo statuto, che è stato modificato il
30 aprile 1998 per permettere la costituzione di associazioni
ANASTAT territoriali. Essa ha fra gli scopi quello di curare i
rapporti tra i laureati ed i docenti delle facoltà di
provenienza, nonché quello di curare l'inserimento
professionale dei suoi iscritti attraverso una politica di
informazione e di sollecitazione delle autorità pubbliche e
delle amministrazioni private potenzialmente sensibili alla
utilizzazione di questi nuovi tecnici. Inoltre, l'ANASTAT
svolge un'attività di formazione e di aggiornamento sulla
problematica
della categoria e ne cura gli interessi.
4. Ma proprio perché l'espansione delle applicazioni della
statistica è crescente la disciplina giuridica della
professione di statistico va considerata come una questione di
pubblico interesse. E ciò tanto più che si tratta di una
professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi princìpi
deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve
rispondere non solo della veridicità dei dati, ma anche della
coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime
e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle
ricerche statistiche. In queste condizioni il ricercatore
statistico professionista deve essere non solo un competente,
ma anche un "garante" del buon uso di una metodologia che può
prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati. S'impone
quindi l'intervento del legislatore per l'emanazione di quelle
nomine con le quali si è provveduto, in analoghi casi, alla
disciplina giuridica delle professioni.
Infine si pensi al funzionamento del SISTAN, che deve
coordinare tutti gli uffici di statistica costituiti presso
gli enti pubblici, ed al relativo Programma statistico
nazionale. A questo proposito occorre tener presente che nella
normativa, in fase di approvazione governativa, per la
definizione dei nuovi esami di Stato per le discipline
statistiche, come già avvenuto per le professioni
regolamentate in base al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è previsto che gli
statistici siano preposti agli uffici di statistica degli enti
pubblici - come già previsto nel citato regio decreto-legge 24
marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930,
n. 1748 - e che spetti a loro il certificare i dati statistici
per la stampa, ossia che vengono resi pubblici, mediante
annuari, bollettini, eccetera o per ulteriori elaborazioni.
* * *
Onorevoli colleghi, per il complesso dei motivi esposti,
ispirati a rigorosa professionalità, si è ritenuto opportuno
presentare alla vostra attenzione, anche nella presente
legislatura, la proposta di legge per l'ordinamento della
professione di statistico.
La proposta di legge è divisa in sette capi:
capo I: oggetto della professione;
capo II: albo degli statistici;
capo III: diritti e doveri dello statistico;
capo IV: consiglio dell'ordine;
capo V: consiglio nazionale degli statistici;
capo VI: assemblea degli iscritti - elezioni -
ricorsi;
capo VII: disposizioni transitorie e finali.
CAPO I. - Oggetto della professione.
Nell'articolo 1 sono definite le sezioni A e B dell'albo
professionale degli statistici. Agli iscritti alla sezione A
spetta il titolo di statistico specialista e agli iscritti
alla sezione B il titolo di statistico junior, avendo,
rispettivamente, conseguito una delle lauree specialistiche
quinquennali e la laurea triennale in scienze statistiche, i
quali abbiano nel contempo superato lo specifico esame di
Stato per l'abilitazione professionale. L'esercizio della
professione è subordinato all'iscrizione all'albo degli
statistici.
Nell'articolo 2 si definisce l'oggetto della professione.
Esso consta di quattro commi. Nel comma 1, prima parte, si
chiarisce che formano oggetto dell'attività professionale
degli statistici le prestazioni relative alla raccolta,
elaborazione ed interpretazione dei dati nonché
all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico
su fenomeni di qualsiasi natura.
Pur non essendo espressamente richiamate nel testo della
proposta di legge, sono fatte salve le competenze esclusive di
altri ordinamenti professionali. Così dicasi -
esempio evidente di possibile sovrapposizione di competenze -
di quelle analisi statistico-attuariali che vengono fatte con
tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini
dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti
assicurativi di competenza esclusiva degli iscritti all'ordine
degli attuari. Parimenti, non rientrano nel settore di
competenza degli statistici la raccolta e la elaborazione dei
dati contabili che le aziende sono tenute ad effettuare per i
bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di pertinenza, questi,
dei commercialisti e dei periti commerciali. Viceversa, sono
di competenza degli statistici quelle operazioni effettuate su
dati aziendali (produzione, giacenze, vendite, per genere,
territorio, rappresentanze, eccetera) che possono portare alla
conoscenza della posizione aziendale sul mercato, ovvero
quelle indagini comunemente note come ricerche di mercato
condotte con le tecniche campionarie tendenti a dare allo
staff dirigenziale di un'azienda la base conoscitiva per
una programmazione della propria produzione o per
l'introduzione di nuovi prodotti.
Nel comma 2 dell'articolo 2 sono riportate, in via
generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da
quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o
ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per
l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa
alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed
interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del
materiale, e all'analisi metodologica mediante scelta di
opportuni parametri statistici.
L'intervento dello statistico si deve considerare concluso
con le elaborazioni e le descrizioni metodologiche
sull'indagine svolta senza entrare nel merito delle competenze
del settore in cui l'analisi è stata effettuata e senza,
soprattutto, dover esprimere pareri sulla opportunità di
prendere certe decisioni. A titolo esemplificativo: una
ricerca sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo
di pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce
con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il
rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di
attendibilità stabiliti. Quale deve essere l'interpretazione
da un punto di vista medico e biologico è un fatto che esula
dal campo dell'attività del professionista, che non deve
essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su
un settore non di sua specifica competenza. Analogamente,
un'analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria,
si limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione
dei dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi
del livello di attendibilità. All'interrogativo: "quali
decisioni prendere a seguito di tali conclusioni?" lo
statistico non è tenuto a rispondere, a meno che non sia
espressamente richiesto nel contratto di prestazione d'opera.
Ciò, infatti, esula dalla competenza di molte attività
professionali (si pensi al radiologo che fa una diagnosi, ma
non dà un terapia avverso un certo fatto patologico osservato;
si pensi al biologo che fa un'analisi chimica sulle urine,
sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi,
ancora, al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di
vino o di olio adulterati. Il biologo e il chimico terminano
il loro intervento con l'esposizione delle loro conclusioni.
Saranno poi altri professionisti, quali il medico ed il
giudice, a valutare i risultati esposti).
Nel comma 3 dell'articolo 2 sono riportate in dettaglio le
attività professionali dello statistico. Molte delle voci
riportate sono sufficientemente esplicite tanto da non
meritare alcuna nota chiarificatrice. Tuttavia è bene
precisare che nella lettera b), laddove si parla di
impostazione metodologica delle ricerche di mercato, si
intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti
quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare
valutazioni quantitative. Sono escluse, ad esempio, la
conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello
psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di
pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono
appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla
significatività delle ricerche motivazionali ovvero
valutazioni
sull'efficacia del mezzo pubblicitario adottato.
In quanto alla lettera d), relativa alla
sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va
sottolineato che spesso sono immessi in vendita al pubblico
nuovi medicinali, in altre parole sono adottate terapie senza
che esse abbiano una convalida sperimentale determinata
attraverso opportuni test di significatività sui piccoli
campioni.
Nella lettera g) si fa menzione degli schemi di
estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio condotte con
tecniche probabilistiche. Lo statistico deve intervenire e
dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata al fine di
assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo
conto dei fattori in gioco. Si pensi, ad esempio, alle
estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle
estrazioni per l'assegnazione di alloggi nei complessi edilizi
delle case popolari o nelle cooperative edilizie dove si deve
tener conto di un certo numero di elementi.
Alla lettera h) si accenna alla utilizzazione di
opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione
della moneta, quando siano implicati l'acquisizione o il
mutamento di diritti. Tale è il caso di certi contratti di
affitto o contratti di appalto che recano clausole di
rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del
diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo.
E' ovvio che i criteri di applicazione di questo principio
presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici
al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti
reali spettanti ad un singolo individuo o ad una
collettività.
Nel comma 4 dell'articolo 2 si chiarisce che l'elencazione
di cui al comma 3 non è limitativa ma essenzialmente
esemplificativa e che quindi non sono pregiudicate altre
attività che rientrano nel settore di competenza dello
statistico.
L'articolo 3 tratta le competenze esclusive dello
statistico specialista che intervengono in una serie di casi
riportati alle lettere a), b) e c) del comma
1. Infatti, fermo rimanendo il principio generale che ogni
attività professionale può essere svolta personalmente senza
l'intervento del professionista, nel caso si chieda un
supporto responsabile è necessario il lavoro del
professionista.
Nella fattispecie, un elemento di primo piano è costituito
dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro
statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la
personalità di ogni singola unità oggetto della ricerca. Detta
segretezza è prevista in modo chiaro nel decreto legislativo
n. 322 del 1989.
Più specificamente, per quanto riguarda la lettera
a) del citato comma 1 dell'articolo 3, l'esclusiva
presenza dello statistico è richiesta in occasione di perizie
ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o quando sorga
la necessità di decidere ricorsi o controversie presso organi
dello Stato o di enti pubblici. In quanto elementi
caratterizzanti la figura del professionista (competenza
specifica, rigorismo tecnico e segreto professionale), essi
offrono una sicura garanzia, per la magistratura e per gli
altri organi della pubblica amministrazione, della corretta
interpretazione dei fatti obiettivi.
Alla lettera b) del medesimo comma si riafferma
l'intervento dello statistico nella impostazione metodologica
come quelle delle ricerche di marketing, spesso affidate
a personale non adeguato al compito, e che gettano discredito
sulle scienze statistiche. Questo criticabile comportamento
prende molto spesso avvio da indagini campionarie reali o
pretese tali, nelle quali non viene salvaguardata la
riservatezza dell'intervistato in quanto le informazioni
fornite in buona fede servono poi per successive "azioni
promozionali" nelle quali si sollecitano individualmente i
soggetti a seconda delle risposte fornite. Tutto ciò crea
sfiducia nelle ricerche statistiche e molto spesso spinge gli
intervistati a fornire informazioni non veritiere. Lo
statistico invece si rende garante di questa riservatezza
individuale (definita amabilmente dagli inglesi
"privacy") impedendo che si possano identificare i
singoli interpellati. Egli è tenuto perciò a determinare le
tecniche di raccolta e di elaborazione
delle informazioni statistiche, i criteri di classificazione,
di aggregazione e di elaborazione dei risultati, nonché le
forme di pubblicazione e comunicazione dei risultati stessi in
modo tale che opportuni provvedimenti tecnici vestano le
operazioni menzionate con la garanzia della tutela del segreto
statistico.
Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 sono
riportati alcuni punti per i quali specificamente si richiede
l'intervento esclusivo dello statistico. Al primo punto si fa
riferimento a quei casi in cui risultanze statistiche,
generalmente rilevate su un ristretto numero di casi, vengono,
con un procedimento di estrapolazione, estese all'intera
collettività, divenendo poi di dominio pubblico sotto la veste
di resoconti di attività demografica, economica, sociale o
politica.
A volte sono prese iniziative legislative o normative, a
carattere globale o locale, per formulare od annullare
provvedimenti prendendo lo spunto da dati statistici sulla cui
attendibilità e significato il legislatore non è competente a
giudicare. Tali dati, poi, risultano il più delle volte
osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la
reale dimensione dei problemi in esame portando ad una
interpretazione dei fatti spesse volte distorta se non
addirittura errata. Anche in merito alle applicazioni delle
norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al
disconoscimento di certi diritti sulla base di informazioni
statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo
spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono
da un certo rigore metodologico. Si pensi alla determinazione
del criterio di morale corrente, che nella sua accezione
giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio
per la mancanza d'informazioni quantitative sulle tendenze
della collettività in fatto di comportamento Questi ed
analoghi temi sono l'oggetto dei numeri da 2) a 5) della
lettera c).
Un discorso più approfondito merita, viceversa, il numero
6) della stessa lettera c). In esso si dichiara
espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in
esclusiva quando i dati ottenuti da un'indagine vengono
"utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o
privata, in modo da influenzare la pubblica opinione". Troppo
spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che
le redazioni di giornali o periodici approntano con fini
prettamente articolistici. Tali indagini sono fatte su un
ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio
metodologico. Vengono portate all'attenzione del pubblico
cifre e considerazioni emergenti da un campione contenente in
partenza larghi margini di errore, che vengono interpretate
con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare
l'opinione pubblica. Un ordinamento della professione di
statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che
contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia
che è invece alla base conoscitiva di ogni fenomeno.
Stabilito nel comma 1 in quali casi è necessario o
imprescindibile l'intervento dello statistico, nel comma 2
dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza
tale esclusività professionale; ossia le relazioni conclusive
che accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle
indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per
l'approntamento e l'esecuzione del lavoro devono essere in
accordo con il principio della tutela del segreto
professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione
e dei soggetti statistici.
CAPO II. - Albo degli statistici.
L'articolo 4 tratta della obbligatorietà dell'iscrizione
all'albo per i capi degli uffici di statistica.
L'articolo 5 definisce i requisiti formali per
l'iscrizione all'albo. Al comma 1 vengono definite le due
figure professionali, ossia lo statistico specialista
senior e lo statistico junior, che sono basate
sulle norme di riforma delle università.
Alla lettera a) del comma 1 si indica come
condizione imprescindibile il possesso della laurea in scienze
statistiche in una delle sue specializzazioni, attuali o
future. Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree
anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento
alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i
laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa
matrice: le scienze statistiche. Solo queste sono
propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori
più diversi. La specializzazione (nelle discipline
demografiche, attuariali, economiche, sociali, eccetera) è
solo un'applicazione specifica di dette metodologie
statistiche.
Per essere abilitato all'esercizio della professione di
statistico, sia nel pubblico che nel privato, è necessario
aver sostenuto lo specifico esame di Stato, come previsto
nella lettera b).
Alla lettera c) dello stesso comma 1 viene richiesta
la cittadinanza italiana ma non la residenza in Italia, in
quanto numerosi laureati in scienze statistiche lavorano e
risiedono all'estero ma sono ugualmente interessati
all'adesione all'ordine professionale. Inoltre sono ammessi
anche i cittadini stranieri purché con lo Stato di
appartenenza esista il trattamento di reciprocità in
considerazione del fatto che i corsi di laurea in statistica
sono frequentati da non pochi stranieri.
Nel comma 2 dell'articolo 5 è stata vietata l'iscrizione
simultanea a più albi di statistici qualora vengano istituiti
due o più ordini degli statistici. Non essendo stabiliti
vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale, lo
statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più
opportuno.
Il comma 4 prevede per i professori universitari di ruolo,
insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od
applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, la
possibilità dell'iscrizione all'albo.
In relazione al comma 5 è opportuno dare qualche
informazione sull'abilitazione delle discipline statistiche
che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata
istituita anch'essa nel lontano 1930. Tale abilitazione viene
attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di
Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della
professione di statistico.
In epoca ormai lontana sono state avanzate due proposte di
legge per il riconoscimento di questa abilitazione: la prima
(atto Camera n. 3273) venne presentata alla Camera dei
deputati il 1^ luglio 1966 dagli onorevoli Alba, Fornale,
Raffaele Leone, Buttè; la seconda, anch'essa presentata alla
Camera dei deputati (atto Camera n. 2391) in data 20 marzo
1970. L'iniziativa di quest'ultima proposta di legge fu dei
deputati Maggioni e Amalia Miotti Carli. Le ultime proposte di
legge in ordine di tempo, sono state presentate alla Camera
dei deputati, nella XII e XIII legislatura, dall'onorevole
Poli Bortone. Tutte queste proposte di legge, in termini
sostanzialmente identici, erano favorevoli al riconoscimento
dell'abilitazione nelle discipline statistiche come
abilitazione all'esercizio della libera professione di
statistico. Questa possibilità era riservata, nell'intenzione
dei proponenti delle prime proposte di legge, ai laureati in
scienze statistiche e demografiche, ai laureati in scienze
statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, con o
senza il possesso del diploma di statistica.
Con la presente proposta di legge sulla istituzione
dell'ordine e della professione di statistico si vuole
superare questa impostazione del tutto parziale del problema.
Infatti, in primo luogo si faceva riferimento alle sole lauree
in scienze statistiche e demografiche ed in scienze
statistiche ed attuariali trascurando quelle in scienze
statistiche ed economiche. In secondo luogo, si proponeva il
riconoscimento di una abilitazione quale abilitazione
all'esercizio di una libera professione che, in realtà,
giuridicamente ancora non esiste.
Viceversa, la soluzione suggerita per la categoria
interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi
nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una
libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed
hanno portato ad una identificazione non già della "libera
professione", ma della professione. Infatti, non si può
trascurare il fatto che lo
statistico per poter operare ha bisogno di un supporto
tecnico e documentaristico non indifferente, tale cioè che
difficilmente può essere costituito dal singolo. Si pensi alla
mole degli annuari e alle fonti statistiche che devono essere
sempre a disposizione per ogni lavoro statistico, come pure
alla necessità di adeguate attrezzature di calcolo che possono
andare dai piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori
elettronici con elevate prestazioni. Questo fa sì che
individualmente non è facile reperire i mezzi per poter
lavorare in maniera autonoma.
La grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche
svolgeva la professione alle dipendenze di enti od
amministrazioni. Ora non più. Ecco quindi il bisogno di
rivedere il concetto di prestazione professionale. Quando si
parla di libera professione si ha in mente il modo di operare
in maniera autonoma esplicando le proprie capacità nel settore
di competenza, mettendo a disposizione le proprie energie
intellettuali.
Il termine "libera" sta ad identificare solo i termini del
rapporto tra prestazione di opera e committente e non già la
qualità dell'opera stessa fornita dal professionista. Anche il
laureato alle dipendenze di un ente o di una impresa privata è
un "professionista" in quanto dedica la sua capacità e la sua
preparazione allo svolgimento di certi compiti che gli vengono
affidati. Da lui si esige un lavoro che abbia la stessa
validità di quello svolto da un "libero professionista". Ciò
che cambia è il rapporto con il "datore di lavoro" che per il
dipendente ha un carattere continuativo, non forfettario,
soggetto a numerosi vincoli di natura legislativa. In merito
al lavoro subordinato e garantito da certe forme previdenziali
ed assistenziali, il libero professionista, viceversa, con il
ricavato del proprio impegno deve remunerare il lavoro e il
capitale impiegato e provvedere da solo alla copertura di
certi rischi di natura sanitaria, previdenziale, assicurativa
e così di seguito. Come si vede, la dicotomia menzionata non
deve influenzare la qualità del lavoro prestato dallo
statistico in quanto il professionista (sia libero che
dipendente) è un tecnico, che utilizza la sua capacità
organizzativa, le conoscenze metodologiche e la propria
esperienza professionale per svolgere determinati incarichi.
Alla luce di queste considerazioni, l'ordinamento della
professione di statistico, di cui all'allegato testo, è inteso
a riconoscere e tutelare l'opera dello statistico
indipendentemente dal rapporto giuridico esistente con il
committente dell'opera stessa. L'adesione all'ordine
professionale è, poi, una sicura garanzia che tale opera è
svolta secondo certi canoni tecnici sulla base di opportune
conoscenze metodologiche e con l'obiettività che la
deontologia professionale presuppone.
L'articolo 6 fornisce le indicazioni sulle modalità di
iscrizione all'albo, sulla documentazione da presentare e
sulle tasse da versare.
L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da
parte dello statistico anche ad altri ordini professionali,
diversi dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli
attuari, l'ordine dei commercialisti, eccetera, qualora
(ovviamente) possieda i prescritti requisiti.
Nell'articolo 8 sono stabiliti i casi nei quali si procede
alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire
d'ufficio da parte del consiglio dell'ordine o su richiesta di
parte tramite l'intervento del pubblico ministero. Non è stato
espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il
decesso in quanto nella lettera b) del comma 1 è
implicito che in tale status si perdono la cittadinanza
ed il godimento dei diritti civili.
L'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento
dell'albo, merita qualche chiarimento. In primo luogo, va
fatto rilevare che sono previsti due tipi di albo: quello
tenuto dal consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal
consiglio nazionale degli statistici. I due albi sono
coincidenti nel caso di un solo ordine mentre sono distinti
quando siano istituiti più ordini. L'albo predisposto dal
consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i
limiti di competenza del consiglio stesso. Esso contiene due
tipi di registrazione:
la prima cronologica secondo l'ordine di iscrizione, la
seconda alfabetica.
Il consiglio dell'ordine cura la revisione annuale
dell'albo nelle sue due registrazioni e ne invia copia al
consiglio nazionale degli statistici per la formazione
dell'albo nazionale. Questo è diviso in tre sezioni: nella
prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico
con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di
iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono
inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo
nazionale. Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti
sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati
secondo la progressione nell'albo nazionale. Questa
costituzione dell'albo dell'ordine e dell'albo nazionale in
più parti ha una precisa motivazione per stabilire alcuni
diritti dei professionisti. A titolo esemplicativo, qualora si
verifichi il trasferimento da un ordine ad un altro,
l'anzianità di iscrizione deve essere rispettata e perciò si
provvederà ad inserire lo statistico nella graduatoria del
nuovo ordine con l'anzianità globale maturata e non a partire
dalla data di accettazione del trasferimento. Ovviamente
nessun problema sussiste per quanto riguarda l'albo nazionale
in quanto il trasferimento implica solo l'inserimento del
nominativo nella graduatoria di un ordine piuttosto che di un
altro. Nel caso ipotetico di uno statistico che abbia quindici
anni di anzianità di iscrizione all'ordine di Roma, qualora
egli si trasferisca all'ordine di Milano, nell'albo di Roma
verrà ovviamente cancellato e verrà inserito nella graduatoria
dell'albo di Milano con quindici anni di anzianità. Nell'albo
nazionale, infine, la graduatoria di anzianità rimane
immutata, cambierà solamente l'ubicazione dello statistico che
non sarà più menzionato nella parte relativa all'ordine di
Roma bensì in quella dell'ordine di Milano.
CAPO III. - Diritti e doveri dello statistico.
Dei diritti dello statistico al pagamento degli onorari e
al rimborso delle spese fa menzione l'articolo 10. Le tariffe
e le relative modifiche sono predisposte dal consiglio
nazionale degli statistici, sentito il parere del consiglio
dell'ordine, e sono presentate al Ministero della giustizia
per la ratifica.
Il diritto all'esercizio della professione non ha
limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine
può esercitare anche in una sede che non rientra nella
competenza dell'ordine di appartenenza. Lo statistico può
esercitare la sua professione nell'ambito degli Stati
dell'Unione europea e in altri Stati, se le norme per la
circolazione dei professionisti e della reciprocità lo
prevedono.
Per salvaguardare il diritto della magistratura di
costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede
generalmente secondo il criterio della disponibilità in
loco, particolari vincoli potrebbero successivamente essere
predisposti a cura del consiglio dell'ordine onde limitare
l'eccessiva mobilità dei periti. Nel caso sorgano
controversie, il consiglio dell'ordine competente è quello di
appartenenza dell'iscritto. Il dettaglio della casistica
possibile sarà meglio specificato nel regolamento di
applicazione della legge istitutiva dell'ordine
professionale.
Nell'articolo 11 è sancito che lo statistico deve
esercitare la professione con dignità e con decoro ed è tenuto
al rispetto del segreto professionale.
L'articolo 12 stabilisce i diversi tipi di sanzioni
disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli
statistici colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della
professione.
L'articolo 13 definisce i casi di avvertimento. La censura
(articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la
radiazione (articolo 16) completano il complesso dei
provvedimenti disciplinari. L'articolo 17 regolamenta il
rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio
penale.
Nell'articolo 18 sono stabilite le competenze territoriali
in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche
nel caso in cui l'incolpato sia membro del
consiglio dell'ordine o del consiglio nazionale degli
statistici.
Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da
adottare per la notifica, l'accertamento e l'inflizione del
carico disciplinare contemplando anche il caso di
irreperibilità dell'incolpato.
I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati
dall'albo sono previsti dall'articolo 20.
CAPO IV. - Consiglio dell'ordine.
Con l'articolo 21, relativo alla composizione e sede del
consiglio dell'ordine, all'istituzione di altri ordini ed alla
fusione di due o più ordini, si apre il capo IV della proposta
di legge. In merito a tale articolo i punti più importanti da
mettere in evidenza sono:
a) il numero dei consiglieri è di nove, qualunque
sia il numero degli iscritti;
b) il consiglio dell'ordine dura in carica quattro
anni dalla data di elezione e non già dalla data di
insediamento;
c) le cariche sono stabilite in seno al consiglio
dell'ordine;
d) l'ordine degli statistici ha sede in Roma.
Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire
altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano
richiesta al consiglio nazionale degli statistici. Cento è il
limite che viene stabilito quale sufficiente per il
funzionamento di un ordine; qualora gli iscritti ad un ordine
scendano al di sotto di tale numero, il consiglio nazionale
può ordinare la fusione di detto ordine con altri. Il Ministro
della giustizia adotta il conseguente provvedimento.
L'articolo 22 stabilisce le funzioni del consiglio
dell'ordine e del presidente.
Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le
convocazioni del consiglio dell'ordine.
Il consiglio dell'ordine, quando non è in grado di
funzionare, può essere sciolto. In tale caso viene nominato un
commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove
elezioni e di provvedere agli affari correnti. Tutto ciò è
sancito nell'articolo 24.
CAPO V. - Consiglio nazionale degli statistici.
Il consiglio nazionale degli statistici è composto da nove
membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più
ordini. Il consiglio nazionale degli statistici è composto
dalle sezioni A e B. In tale evenienza si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382, relativo alla composizione dei
consigli nazionali. Nell'articolo 26 sono fissati i compiti
del consiglio nazionale e del presidente.
CAPO VI. - Assemblea degli iscritti - Elezioni -
Ricorsi.
La convocazione dell'assemblea degli iscritti viene curata
dal consiglio dell'ordine in via ordinaria una volta all'anno
ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite
dall'articolo 27. La comunicazione individuale, quando il
numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le
cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione
dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno
uno dei quotidiani economici nazionali per due volte
consecutive.
Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli
iscritti sono chiarite nell'articolo 28.
Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente
l'elettorato, le elezioni del consiglio dell'ordine e le
elezioni del consiglio nazionale degli statistici. Per quanto
concerne queste ultime in particolare si stabilisce (articolo
31) che presso gli ordini si procede alla nomina dei
rappresentanti nel consiglio nazionale secondo un criterio di
proporzionalità legato al numero degli iscritti in ciascun
ordine con un quorum di almeno un rappresentante per
ordine.
Poiché le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel
consiglio dell'ordine che nel consiglio nazionale rivestono
una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere
inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione
(articolo 32). Qualora non si raggiunga il quorum
previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata
un'altra ed ultima convocazione straordinaria. Qualora non si
raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta,
si apre un procedimento a carico del consiglio dell'ordine a
cura del consiglio nazionale.
Le operazioni di voto e di scrutinio sono stabilite
dall'articolo 33. Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le
modalità per la comunicazione agli interessati della elezione,
per l'accettazione della carica e per l'opposizione nel caso
di nomina sia per il consiglio dell'ordine che per il
consiglio nazionale degli statistici.
Si prevede la sostituzione di un membro eletto nei casi
previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo
nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria non
consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è
necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il
nuovo eletto indipendentemente dalla data di nomina rimarrà in
carica fino alla data di scadenza del collegio già
insediato.
Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di
operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del
consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono
sufficientemente espliciti.
CAPO VII. - Disposizioni transitorie e finali.
L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione all'albo in
sede di prima formazione. Possono, cioè, presentare domanda i
laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica
professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo
il conseguimento della laurea. Sono ammessi senza formalità,
ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti
di rito, i laureati in scienze statistiche nelle varie
specializzazioni e i diplomati in statistica bi-triennali e
gli altri laureati che abbiano già conseguito l'abilitazione
nelle discipline statistiche.
Sono ammessi ope legis gli iscritti all'ordine degli
attuari che ne facciano domanda.
Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima
formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono
presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta,
ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro
della giustizia. A coloro che faranno pervenire la domanda
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge
sarà riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione sia
all'albo dell'ordine che all'albo nazionale.
La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo
(articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo
consiglio dell'ordine.
L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il
funzionamento della commissione esaminatrice delle domande di
iscrizione. Essa ha sede presso il Ministero della giustizia
ed è composta da otto membri, oltre il presidente, scelti tra
i rappresentanti della categoria iscritti all'Associazione
nazionale statistici, tra persone di riconosciuta competenza
nelle attività che formano oggetto della professione di
statistico e tra i titolari di cattedra universitaria nelle
discipline di natura statistica (metodologica od applicata).
La scelta di questi membri, mentre da un lato deve essere tesa
ad assicurare la rappresentanza delle forze culturali
interessate, dall'altro non deve ricadere su componenti che
hanno interessi o motivazioni particolaristici come, ad
esempio, iscritti ad altri ordini professionali. Sarebbe
auspicabile che i membri di questa commissione provenissero
tutti dall'Associazione nazionale statistici in quanto fra gli
aderenti al sodalizio non mancano validissimi rappresentanti,
sia cattedratici, sia persone con notevole esperienza
professionale. Ciò costituirebbe inoltre un giusto
riconoscimento all'Associazione nazionale statistici
che per prima da anni ha sentito profondamente il problema
della valorizzazione di una professione e di una disciplina
per molti versi emarginate.
La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con
diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto,
un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del
Ministero della giustizia.
Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame
delle domande di iscrizione. Ogni richiesta, corredata dei
documenti necessari, viene mandata all'esame separato di due
distinti membri della commissione, i quali redigono relazioni
separate. La commissione, sentite le conclusioni delle due
relazioni, decide sulla ammissibilità del candidato. Il carico
delle domande da esaminare è ripartito tra gli otto membri
della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale.
Questa procedura dovrebbe consentire una pressoché perfetta
obbiettività di giudizio in quanto si dovrebbe ovviare
all'inconveniente delle pressioni individuali essendo il
parere di merito avanzato da due distinte voci. Ovviamente i
tempi di esame raddoppiano rispetto alla soluzione
dell'istruttoria di una domanda per membro di commissione, ma
il beneficio di una serena ed obiettiva valutazione compensa
ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio
dell'insieme dei professionisti statistici, i quali una volta
insediati nell'ordine dovranno essere i seri rappresentanti di
una categoria di sicuro avvenire e di grande
responsabilità.
Il comma 6 dell'articolo 42 stabilisce i termini operativi
per il funzionamento della commissione, ivi comprese le
modalità per la prima formazione dell'albo.
Qualora un candidato veda rifiutata la domanda di
iscrizione all'albo degli statistici, può ricorrere ad una
commissione di appello entro un mese dalla data di notifica
del rigetto della domanda. L'articolo 43, infatti, stabilisce
che gli interessati possono avanzare ricorso ad un'apposita
commissione composta in totale da undici membri, presieduta da
un magistrato d'appello. Analogamente alla precedente, le
funzioni di segretario sono affidate a magistrati o funzionari
del Ministero della giustizia. Ovviamente, è implicito che i
componenti di questa seconda commissione dovranno essere
distinti dai membri della precedente commissione di esame.
Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo
degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito
dell'albo, il Ministro della giustizia nomina un commissario
straordinario con l'incarico di svolgere le pratiche
occorrenti per la convocazione della prima assemblea degli
iscritti e le elezioni del consiglio dell'ordine e del
consiglio nazionale degli statistici. E' questo il contenuto
dell'articolo 44, che precisa inoltre i compiti del
commissario riguardo alle convocazioni e allo svolgimento
delle votazioni.
Nell'articolo 45 è stabilito in maniera perentoria ed
inderogabile che le norme transitorie in merito alla
iscrizione dei possessori della abilitazione nelle discipline
statistiche e degli iscritti all'ordine degli attuari e di
coloro che, non essendo in possesso del prescritto titolo di
studio, hanno almeno dieci anni di attività professionale
documentabile, hanno una validità che in nessun caso può
eccedere un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge.
Infine, nell'articolo 46 è stabilito in un anno a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge il
termine entro cui deve essere modificato il regolamento di
attuazione della stessa, con decreto del Ministro della
giustizia.