XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1915




        Onorevoli Colleghi! - Gli statistici italiani hanno richiesto da più di trentacinque anni l'istituzione dell'ordinamento della loro professione, avendo già dal 1930 l'esame di Stato per le discipline statistiche, che è tutt'ora in vigore e che è stato modificato in base alla riforma universitaria cosiddetta "3+2", che prevede una laurea triennale in statistica e altre cinque lauree specialistiche settoriali.
        La prima proposta di legge fu, infatti, presentata alla Camera dei deputati il 1^ luglio 1966. I tempi sono quindi più che maturi perché questa categoria di professionisti abbia il giusto riconoscimento giuridico, al pari dei loro colleghi dei Paesi più avanzati sia europei che extra-europei.
        La concorrenza internazionale nel settore, in carenza di un riconoscimento giuridico della professione di statistico che serve anche come garanzia del cliente cittadino, ente o impresa, marginalizza o mette fuori mercato gli statistici, specie le nuove leve, i quali si vedono scavalcati da altro genere di professionisti che entrano nell'ambito del trattamento dei dati statistici facendo uso di tecniche informatiche, quali il data warehouse o il data mining, che non molto hanno a che fare con la vera professione di statistico e con le tecniche delle scienze statistiche per l'analisi dei dati.
        La disciplina statistica trova al giorno d'oggi applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali, si può affermare che non vi è campo dove la statistica non porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici ed i relativi programmi informatici che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili.
        E' la statistica che permette la determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra loro esistenti. Ma il pericolo che si corre in questo campo - cui mediante la proposta di legge s'intende porre rimedio - è che chiunque si dichiari "esperto", anche se non dispone della necessaria preparazione professionale che soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire. L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti, nonché di discredito della disciplina stessa.
        Capita sovente, infatti, che sulla base di dati non corretti o poco attendibili sui vari fenomeni si effettuino valutazioni o si prendano decisioni che, soprattutto nella pubblica amministrazione, possono portare a pesanti conseguenze per la collettività.
        Pertanto si pone la necessità che la legge individui i professionisti qualificati e deputati all'attività statistica e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica, atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.
        Vorremmo brevemente esporre i motivi per i quali è indispensabile una rapida approvazione della presente proposta di legge.

        1. Il primo è la necessità che lo Stato italiano dia corpo e consistenza agli uffici di statistica, istituiti presso gli enti pubblici, in particolare presso i Ministeri, che sono un indispensabile supporto tecnico all'attività amministrativo-gestionale-decisionale, affidandone la direzione al professionista statistico. Infatti, per dirigere un ufficio di statistica di un ente pubblico occorre aver sostenuto un esame di Stato in base al regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1784, recante "Norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche". Tali norme sono ancora in vigore anche se disattese e si applicano anche al Sistema statistico nazionale (SISTAN), istituito ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989.
        Il secondo è legato all'insorgere, in alcune leggi, della figura dello "statistico": il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ad esempio, recante lo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali", che prevedeva tra le figure professionali del ruolo tecnico lo "statistico", con specifici compiti nel campo delle rilevazioni e delle analisi dei dati sanitari, indispensabili ai fini della programmazione sanitaria sia a livello centrale che periferico. Inoltre, il recente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001, che disciplina i concorsi del personale non dirigenziale delle aziende sanitarie locali (ASL), prevede, per accedere ai concorsi dei ruoli tecnici, il possesso del diploma di laurea relativo allo specifico settore di attività.
        Attualmente, uffici statistici sono stati istituiti nei Ministeri ed altri statistici lavorano nel loro interno in altri uffici. Nell'ambito del SISTAN, l'articolo 24 della legge n. 400 del 1988, di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il successivo decreto legislativo n. 322 del 1989 hanno previsto la costituzione di uffici di statistica a livello decentrato nella pubblica amministrazione (regioni, province, ASL, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prefetture, ora uffici territoriali del governo, comuni), unitamente alla riforma dell'Istituto nazionale di statistica, che da centrale è diventato nazionale, istituendo suoi uffici presso tutte le regioni. Inoltre il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 69, comma 11, ha fatto salve le norme per le quali sono richieste, tra l'altro, specifiche abilitazioni.
        Anche i tribunali hanno necessità che vi sia un albo professionale degli statistici per la nomina a perito di un professionista qualificato in questo sempre più richiesto particolare campo di attività. Al riguardo, in carenza di un albo professionale per gli statistici, molte camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno richiesto ed ottenuto l'istituzione di specifici elenchi di esperti di statistica, mediante decreti a firma congiunta dei Ministri della giustizia e delle attività produttive.

        2. I fatti esposti rappresentano già valide ragioni per promuovere una disciplina giuridica della professione di statistico.
        Si ritiene, tuttavia, utile aggiungere altre considerazioni sull'argomento, a maggior sostegno della presente proposta di legge.
        Un valido preminente motivo è determinato dalla stessa natura di tale professione quale oggi viene di fatto praticata. La professione di statistico, con il progredire della statistica e cioè della scienza che ne costituisce la matrice, risulta caratterizzata da un contenuto di alta specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato della preparazione e della responsabilità del professionista.
        La statistica, che ha un significato etimologico di "scienza dello Stato", nel linguaggio scientifico si definisce come "metodologia per l'osservazione e l'interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisici, economici e sociali" e all'atto della sua applicazione si presenta come uno strumento di analisi della realtà in movimento. Esso è costruito dallo stesso specialista che dovrà utilizzarlo con il duplice criterio dell'aderenza alla realtà e della massima efficienza in funzione dei problemi che si affrontano nella ricerca.
        Il ricercatore, pertanto, scegliendo le unità da osservare, i caratteri da rilevare, i procedimenti da impiegare per la loro elaborazione, deve avere costantemente presenti le finalità della ricerca, adottando rigorosamente e coscienziosamente le scelte metodologiche più appropriate e, quindi, impegnando non solo tutta la sua scienza ed esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità. Talvolta, anche una limitata correzione del piano di rilevazione o dei procedimenti metodologici per l'analisi e la sintesi dei risultati può condurre tale sensibilissimo strumento a fornire risposte difformi e persino contrastanti. Inoltre è da considerare che codesta duttilità funzionale dello strumento statistico non si manifesta soltanto nelle ricerche di ampie dimensioni. Essa si accentua proprio nelle ricerche di dimensioni limitate - che sono quelle più diffuse - nelle quali è sottoposto ad osservazioni un ridotto numero di casi. In tali eventualità, l'utilizzo esplicito od implicito della tecnica campionaria colloca subito i problemi di metodo e d'interpretazione dei risultati ad un livello di analisi critica estremamente impegnativo, che coinvolge sia la cultura e la formazione scientifica del ricercatore, sia la sua responsabilità professionale.
        Ne consegue che la presentazione dello statistico, che progetta o dirige la ricerca, assume un accentuato carattere fiduciario nei confronti del committente, il quale ovviamente attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo definisca il grado di cultura e di formazione specifica necessari per l'esercizio della professione di statistico, ma anche stabilisca un'appropriata deontologia professionale per l'esercizio di tale attività.
        Purtroppo avviene che quando si parla di statistica si pensa subito alla poesia di Trilussa relativa al consumo dei polli, però è da tenere presente che la statistica ha fondamenti matematici e probabilistici che danno vita alle scienze statistiche, le quali possono essere suddivise in due settori: il primo dei quali tratta della statistica descrittiva, che è quella che viene comunemente usata e tratta della raccolta ed analisi dei dati, della loro aggregazione, della loro rappresentazione in forma tabellare e grafica e dell'uso di indici, medie, frequenze, scarti, quartili e dispersione; mentre la parte più complessa riguarda la statistica inferenziale, ossia le tecniche statistiche applicate alla ricerca sperimentale, o a quella di previsione, in ogni campo di attività, ossia agricolo, medico, farmacologico, economico, sociale, finanziario, eccetera.
        Un valido motivo, dunque, per il quale si impone la disciplina giuridica della professione di statistico, con l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo, nasce da una esigenza di tutela degli utilizzatori dei risultati delle indagini statistiche, siano essi enti pubblici o privati.
        Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge dalla connessione della metodologia statistica, che - conviene ripeterlo - è il supporto scientifico della professione di statistico, con le altre numerose metodologie di analisi della realtà. Si hanno, infatti, nei settori applicativi una statistica demografica che innesta strumentalmente la metodologia statistica alle analisi demografiche; una statistica sociale che realizza il medesimo innesto strumentale alle analisi della ricerca sociale; una statistica sanitaria che nello stesso modo coordina la metodologia statistica con gli accertamenti delle scienze e delle materie sanitarie; e così, analogamente, una statistica economica, una statistica finanziaria e fiscale, una statistica monetaria e bancaria, ed altre numerose consimili, da tempo definite nelle loro specifiche applicazioni. Altre applicazioni di nuova formazione, sia nel campo delle scienze umane, come l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della programmazione economica, come la disciplina relativa ai flussi del traffico, hanno assunto un'importanza crescente.
        Quando questi casi di collaborazione si verificano nel campo scientifico, i tecnici e gli specialisti delle diverse discipline interessate si trovano generalmente in condizioni di reciproco riconoscimento della loro specifica competenza; e ciò a prescindere dalla misura e dalla importanza dell'apporto che ciascuna disciplina potrà dare alla ricerca. Ma quando la collaborazione si svolge nel campo professionale, si determina subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perché mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico si presenta invece priva di una definizione accolta dalle leggi.
        A tale riguardo occorre ricordare che la ricerca statistica è stata inserita nello specifico comparto della ricerca prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
        L'ampliamento del campo di attività di una professione già riconosciuta legalmente, specie sotto il profilo fiscale, e quindi la nascita effettiva di una nuova branca professionale, si verifica in concreto mediante semplici integrazioni delle norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e senza un intervento diretto del Parlamento. Infatti nelle more della bozza di regolamento di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono previste norme anche per il nuovo esame di Stato per le discipline statistiche che entreranno in vigore in base alla riforma dei corsi universitari.
        Per il settore statistico, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ha previsto una laurea triennale nella classe 37 - Scienze statistiche - che denota gli statistici definiti junior, i quali "svolgeranno attività professionali nel campo dell'apprendimento e della diffusione della conoscenza statistica, con autonomia e responsabilità; potranno inserirsi come esperti qualificati, in grado di produrre e gestire l'informazione qualitativa e quantitativa".
        Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ha istituito tre classi di lauree specialistiche, da conseguire in un successivo biennio, quindi quinquennali, e che definisce gli statistici senior:

            a) nella classe 90/S - Statistica demografica e sociale - i cui laureati "(...) potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi e programmazione della pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in particolare problemi di popolazione e di servizi sociali e delle aziende sanitarie; di esperti - consulenti per indagini ed analisi statistiche nel campo demografico e socio sanitario, in particolare per le previsioni di popolazione e di specifici settori o gruppi della stessa (quali occupati, studenti, pensionati, malati, eccetera)";

            b) nella classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale - i cui laureati "(...) potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in uffici studi e programmazione sia di imprese private che di unità della pubblica amministrazione e degli enti locali, riguardanti in particolare problemi di natura economica, finanziaria e assicurativa; (...) e svolgeranno inoltre funzioni di esperti - consulenti per indagini statistiche nel campo economico, finanziario, attuariale e previdenziale";

            c) nella classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale - i cui laureati "(...) sono in grado di impostare processi di rilevazione e di analisi dei dati attraverso i quali pervenire alla costruzione di modelli atti a spiegare i fenomeni oggetto di studio, individuare e valutare l'importanza delle variabili o fattori rilevanti, simulare i comportamenti ed offrire soluzioni rendendo evidenti i livelli di rischio connessi alle soluzioni prospettate".

        Nei due livelli di lauree del settore statistico sono previste due specifiche prove scritte ed orali per l'esame di Stato, rispettivamente per la laurea in scienze statistiche e per le lauree specialistiche.
        Data la specifica professionalità degli statistici, dunque, aumenta la frequenza, seppure non si arriva alla generalizzazione assoluta, dei casi in cui lo statistico viene chiamato a collaborare con altri tecnici professionisti che esercitano attività riconosciute e disciplinate per legge: in questi casi, è utile che l'apporto specifico dello statistico sia espresso anche in una condizione di piena autonomia psicologica.
        E' evidente che, per eliminare tale anomalia della legislazione professionale, non esiste altro mezzo che quello indicato dalla proposta di legge, tendente a conferire anche allo statistico quel ruolo di "professionalità legalmente riconosciuta" che, in grande maggioranza, hanno già ottenuto i tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a collaborare.
        In conclusione illustriamo almeno tre rilevanti motivi che consigliano l'urgente intervento del legislatore per il riconoscimento e la disciplina della professione di statistico:

                a) il primo motivo ha origine dalla necessità di tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi della collettività;

                b) il secondo motivo nasce dalla necessità giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze statistiche nelle stesse condizioni di identificazione legale della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo statistico deve generalmente collaborare;

            c) il terzo motivo, ma non ultimo per importanza, è dato dal fatto che solo gli uffici di statistica previsti dal SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, considerando anche quelli aggregati nelle direzioni generali dei Ministeri o negli assessorati di regioni, province e grandi comuni, possono raggiungere, a regime, le 10 mila unità; a cui si può fare fronte con i circa 1.000 laureati che usciranno annualmente dalle facoltà di statistica delle circa 16 università italiane. L'approvazione dell'ordinamento della professione di statistico può, quindi, permettere la creazione, a regime, di almeno 100.000 posti di lavoro nello specifico settore.

        Come si nota, dunque, non si tratta solo di istituire una protezione della legge a favore dell'attività dello statistico, ma anche del "riconoscimento" e della "definizione" del contenuto e della "professionalizzazione" dell'attività stessa.
        L'istituzione degli ordini degli statistici e la formazione del relativo albo professionale costituiscono una indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano affidare, nel settore privato, indagini statistiche a professionisti qualificati ed, inoltre, sottoposti alla disciplina professionale che l'appartenenza all'ordine impone. Mentre nel settore pubblico si avrebbe la garanzia di una professionalità specifica di chi opera negli uffici di statistica, specie per certificare i dati statistici raccolti e presentati in annuari, bollettini, eccetera, o utilizzati per ulteriori analisi.

        3. Fin qui è stata illustrata la natura del problema che la proposta di legge intende risolvere.
        Occorre ora fare qualche cenno alla dimensione del problema prospettato.
        A questo scopo non è necessario illustrare diffusamente le crescenti applicazioni della statistica. La vastità, la numerosità e la frequenza di tali applicazioni sono ben note.
        Conviene, dunque, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi decisione di rilievo riguardante la condotta individuale, sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della documentazione statistica. Si può perfino affermare che le decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione statistica, ancorché appoggiate da altre valide considerazioni, non sono ritenute, generalmente, obiettivamente documentate. Nel Regno Unito vi è il detto: "No statistics, no policy".
        L'utilizzazione della statistica in scala crescente, dunque, risponde ad un interesse di carattere generale che nessuno potrebbe smentire.
        E' noto come la statistica abbia acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle organizzazioni, sia private che pubbliche. Al di là di una utilizzazione della statistica in chiave descrittiva, si sta sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una cultura statistica che basa la programmazione e i processi decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni esistenti.
        Una seconda considerazione, in termini quantitativi, è data dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione statistica. Ciò dimostra il crescente interesse dei giovani verso questa professione.
        L'insegnamento della statistica a livello universitario ha avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui ordinamenti hanno conservato per lungo tempo il ruolo di insegnamento fondamentale. Esso è stato poi largamente ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica metodologica, statistica matematica, eccetera), ed integrato con numerose discipline applicative, negli istituti superiori di economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e, successivamente, nelle facoltà di scienze politiche e sociali.
        Ma la statistica ha assunto il carattere di disciplina specializzata quando, nel 1926, è stata fondata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma, la scuola di statistica, che ha iniziato in Italia a conferire diplomi universitari biennali, post laurea, in statistica. Tali diplomi sono rimasti a se stanti e come biennio propedeutico, dal 1936, alle lauree in scienze statistiche, nelle specializzazioni attuariali e demografiche.
        La formazione universitaria dello statistico in Italia risultava però impostata, fin dall'apparizione della prima laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e in altre parole su una preparazione matematica e metodologica di base, comune a tutte le applicazioni, e su una preparazione specifica e specialistica orientata verso una particolare applicazione della statistica. In altri termini l'ordine degli studi universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua prima impostazione, quel carattere strumentale della statistica nei confronti di tutte le scienze positive, che da molti anni era stato messo autorevolmente in luce in sede dottrinale (Messedaglia).
        Era dunque da prevedere che si aprissero nuove scuole universitarie per estendere la preparazione nelle diverse applicazioni della statistica. Infatti nello stesso anno 1926, a seguito della istituzione della facoltà di scienze politiche nell'università di Roma, veniva aperto un istituto di statistica. Esso assunse ben presto il carattere di istituto interfacoltà perché, pur appartenendo alla facoltà di scienze politiche, fu messo a disposizione anche degli studenti di giurisprudenza, della scuola di geografia ed anche degli studenti iscritti alla scuola di scienze statistiche ed attuariali che veniva contemporaneamente istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
        Dall'istituto di statistica della facoltà di scienze politiche nacque, poi, nel 1927, una scuola di statistica che per molti anni ha conferito, dopo un solo biennio di studi universitari, un diploma di statistica apprezzato e ricercato da molti laureati in scienze politiche, in giurisprudenza e in economia e commercio, cosicché, sull'esempio dell'università di Roma, analoghe scuole di statistica sono state aperte, successivamente, presso la facoltà di scienze politiche o di economia e commercio delle università di Padova, di Bologna, di Milano, di Firenze, di Bari, di Messina e di Palermo. A decorrere dal 1927, dunque, si è avuto in Italia il contemporaneo rilascio di due titoli di studio a livello universitario, qualificanti per la professione di statistico: un diploma di statistica, dopo un biennio di studi, da parte delle scuole di statistica istituite presso numerose università a corredo di lauree in scienze politiche ed in economia e commercio, ed una laurea in scienze statistiche ed attuariali dalla "scuola di scienze statistiche ed attuariali" istituita nella sola università di Roma presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
        Ma tale duplice struttura didattico-organizzativa degli studi statistici a livello universitario va considerata come una forma di transizione che ha lentamente preparato e fatto maturare il rinnovamento avvenuto a decorrere dal 1926. Si tratta di rinnovamento che si può considerare imposto dall'evoluzione che gli studi e le applicazioni della statistica registravano non solo in Italia, ma in tutti i Paesi del mondo. Tale rinnovamento può considerarsi avvenuto in due successive fasi.
        La prima fase è segnata dalla istituzione nell'università di Roma, nel 1936, della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali sorta con la fusione delle due suddette scuole (scuola di scienze statistiche ed attuariali e scuola di statistica).
        La nuova facoltà, nella struttura dei suoi insegnamenti, ha segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo specifico dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella nuova impostazione scientifico-professionale della preparazione e della formazione degli statistici. Infatti, la facoltà è stata fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre titoli di studio e, cioè, un diploma di statistica dopo un solo biennio di studi e dopo un quadriennio, non una sola laurea, ma due diverse lauree, e cioè una laurea in scienze statistiche ed attuariali ed una laurea in scienze statistiche e demografiche assolutamente nuova. L'istituzione di tale nuova laurea in scienze statistiche ha rappresentato una importante innovazione didattico-scientifica e professionale ed ha segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie applicazioni della statistica alle moderne branche della scienza sociale, ed anche alle prestazioni di servizi professionali inerenti ai nuovi problemi della società moderna.
        Il processo evolutivo degli studi statistici universitari è stato poi interrotto dalla guerra e, successivamente, dal rinnovamento pressoché completo del corpo dei docenti verificatosi tra il 1948 ed il 1953 per raggiunti limiti di età di quei docenti che avevano avviato l'evoluzione degli studi di statistica a livello universitario. Nel 1962 si attua una riforma della facoltà (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 101) con l'istituzione di due corsi di laurea quadriennali completamente distinti, quello per gli statistici attuariali e quello per gli statistici demografi, e quindi con l'eliminazione del primo biennio propedeutico comune.
        Questa riforma conferisce un ulteriore slancio all'apertura di nuovi corsi di laurea nelle scienze statistiche. Numerose scuole di statistica, nelle università di Padova, Bologna e Palermo, riformano il loro ordine degli studi e si avviano, in gran parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o addirittura si trasformano in facoltà.
        Da anni è già in funzione (decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, e decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 835) una facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali nell'università di studi di Padova come trasformazione ed ampliamento della preesistente scuola di statistica. Tale facoltà è abilitata al rilascio di tre titoli di studio: il diploma in statistica, la laurea in scienze statistiche ed economiche, la laurea in scienze statistiche e demografiche. Pertanto, con quella di Padova e di Roma, sono due le facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali esistenti in Italia. Ma le lauree in scienze statistiche sono rilasciate anche da altre università come a Bologna presso la facoltà di economia e commercio (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 664), a Palermo ancora presso la facoltà di economia e commercio (decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 982) e a Siena presso la facoltà di scienze economiche e bancarie (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 707).
        Pertanto, riepilogando, i corsi di laurea riconosciuti, prima delle nuove norme denominate "3+2", erano:

            1) laurea in scienze statistiche ed attuariali;

            2) laurea in scienze statistiche e demografiche;

            3) laurea in scienze statistiche ed economiche;

        ottenute, ma non tutte e tre in tutte le università, mediante corsi effettuati presso le università di Milano, Bologna, Padova, Trieste, Firenze, Siena, Roma, Benevento, Bari, Cosenza, Messina e Palermo.

        Oltre alle lauree in scienze statistiche, vi sono stati i diplomi in statistica che anche interessano ai fini della presente descrizione, e che, come già detto, venivano rilasciati dopo un corso di studi biennale. A metà degli anni '90 le università che avevano una scuola di statistica con struttura autonoma erano quelle di Bari, Bologna, Firenze, Roma, Messina, Milano università statale, Milano università Sacro Cuore, Trieste, Teramo-Chieti e tre le università con il corso di diploma aggregato alla facoltà (Padova, Palermo e Roma).
        Occorre fare menzione del diploma di statistica che ha una specifica giustificazione perché aveva una propria valenza professionale. Dall'anno accademico 1995 il diploma biennale è stato sostituito da tre diplomi triennali in: 1) statistica; 2) statistica e informatica per la pubblica amministrazione; 3) statistica e informatica per la gestione delle imprese.
        A questo si aggiunge che altre università, oltre quelle menzionate, avevano, in maniera analoga, progettato l'istituzione di corsi di laurea o di diploma in scienze statistiche. Ciò mostra come sia stato elevato il fermento volto a stabilire un indirizzo didattico ad alto livello scientifico e professionale per la formazione di studiosi, tecnici e professionisti dotati di una nuova e moderna preparazione.
        Infine, l'evoluzione subita negli anni recenti dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti presso alcune università per fornire una preparazione specifica in determinati settori. Si tratta dei corsi di specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa, in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti presso la facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della scuola di perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali presso l'università Bocconi di Milano e la scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la facoltà di economia e commercio di Torino.
        Nel contesto della normativa dell'Unione europea, per la professione di statistico non vi è una direttiva specifica, essa quindi rientra nell'ambito della direttiva generale 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998.
        In Italia, attualmente presso i competenti organi ministeriali e presso varie le università, sono stati approvati corsi di laurea in scienze statistiche triennali e nuove specializzazioni biennali presso le stesse università prima menzionate, nonché presso altre università con le denominazioni già correnti.
        Le lauree e i dottorati di ricerca che si conseguiranno nel campo statistico sono:

            1) laurea triennale nella classe 37 - scienze statistiche;

            2) lauree specialistiche, da conseguire in un successivo biennio, quindi quinquennali:

                a) classe 90/S - statistica demografica e sociale;

                b) classe 91/S - statistica economica, finanziaria e attuariale;

                c) classe 92/S - statistica per la ricerca sperimentale;

            3) dottorati di ricerca in:

                a) statistica;

                b) statistica applicata;

                c) statistica applicata alle scienze economiche e sociali;

                d) statistica applicata al territorio;

                e) statistica biomedica;

                f) statistica computazionale e applicazioni;

                g) statistica e risorse ambientali;

                h) statistica matematica;

                i) statistica medica e metodologia epidemiologica;

                l) statistica metodologica;

                m) statistica sanitaria e biometria.

        Le università, in ordine alfabetico, presso le quali verranno conseguite tutte o alcune di tali lauree o alcuni dottorati di ricerca sono quelle di Bari, Benevento, Bologna, Cosenza, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Roma, Siena, Teramo, Trento e Trieste.
        Non certamente in subordine si trovano poi le molteplici attività di alcuni organismi scientifici e professionali, che affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per il progresso della conoscenza e quello dell'aggiornamento professionale. Essi affiancano e molto spesso stimolano l'istruzione pubblica fornendo materiale oggetto di analisi, spunti da approfondire, studi da acquisire, nuove metodologie e nuove applicazioni delle tecniche statistiche. Mentre lo sviluppo dell'informatica aiuta molto. E' sufficiente ricordare brevemente le più significative.
        Tra gli organismi di più antica data (ultraventicinquennali perlomeno) sono:

                a) l'ISTAT;

                b) la Società italiana di statistica;

                c) la Società italiana di economia, demografica e statistica;

                d) l'Istituto italiano degli attuari;

                e) il Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione.

        Menzione a parte va fatta dell'Associazione nazionale fra laureati in scienze statistiche, fondata presso l'università degli studi "La Sapienza" di Roma nel 1953 e che nel marzo 1987 ha preso il nome di Associazione nazionale statistici (ANASTAT), dandosi un nuovo statuto, che è stato modificato il 30 aprile 1998 per permettere la costituzione di associazioni ANASTAT territoriali. Essa ha fra gli scopi quello di curare i rapporti tra i laureati ed i docenti delle facoltà di provenienza, nonché quello di curare l'inserimento professionale dei suoi iscritti attraverso una politica di informazione e di sollecitazione delle autorità pubbliche e delle amministrazioni private potenzialmente sensibili alla utilizzazione di questi nuovi tecnici. Inoltre, l'ANASTAT svolge un'attività di formazione e di aggiornamento sulla problematica della categoria e ne cura gli interessi.

        4. Ma proprio perché l'espansione delle applicazioni della statistica è crescente la disciplina giuridica della professione di statistico va considerata come una questione di pubblico interesse. E ciò tanto più che si tratta di una professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi princìpi deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve rispondere non solo della veridicità dei dati, ma anche della coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle ricerche statistiche. In queste condizioni il ricercatore statistico professionista deve essere non solo un competente, ma anche un "garante" del buon uso di una metodologia che può prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati. S'impone quindi l'intervento del legislatore per l'emanazione di quelle nomine con le quali si è provveduto, in analoghi casi, alla disciplina giuridica delle professioni.
        Infine si pensi al funzionamento del SISTAN, che deve coordinare tutti gli uffici di statistica costituiti presso gli enti pubblici, ed al relativo Programma statistico nazionale. A questo proposito occorre tener presente che nella normativa, in fase di approvazione governativa, per la definizione dei nuovi esami di Stato per le discipline statistiche, come già avvenuto per le professioni regolamentate in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è previsto che gli statistici siano preposti agli uffici di statistica degli enti pubblici - come già previsto nel citato regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748 - e che spetti a loro il certificare i dati statistici per la stampa, ossia che vengono resi pubblici, mediante annuari, bollettini, eccetera o per ulteriori elaborazioni.


* * *

        Onorevoli colleghi, per il complesso dei motivi esposti, ispirati a rigorosa professionalità, si è ritenuto opportuno presentare alla vostra attenzione, anche nella presente legislatura, la proposta di legge per l'ordinamento della professione di statistico.
        La proposta di legge è divisa in sette capi:

            capo I: oggetto della professione;

            capo II: albo degli statistici;

            capo III: diritti e doveri dello statistico;

            capo IV: consiglio dell'ordine;

            capo V: consiglio nazionale degli statistici;

            capo VI: assemblea degli iscritti - elezioni - ricorsi;

            capo VII: disposizioni transitorie e finali.


CAPO I. - Oggetto della professione.

        Nell'articolo 1 sono definite le sezioni A e B dell'albo professionale degli statistici. Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo di statistico specialista e agli iscritti alla sezione B il titolo di statistico junior, avendo, rispettivamente, conseguito una delle lauree specialistiche quinquennali e la laurea triennale in scienze statistiche, i quali abbiano nel contempo superato lo specifico esame di Stato per l'abilitazione professionale. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'albo degli statistici.
        Nell'articolo 2 si definisce l'oggetto della professione. Esso consta di quattro commi. Nel comma 1, prima parte, si chiarisce che formano oggetto dell'attività professionale degli statistici le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.
        Pur non essendo espressamente richiamate nel testo della proposta di legge, sono fatte salve le competenze esclusive di altri ordinamenti professionali. Così dicasi - esempio evidente di possibile sovrapposizione di competenze - di quelle analisi statistico-attuariali che vengono fatte con tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti assicurativi di competenza esclusiva degli iscritti all'ordine degli attuari. Parimenti, non rientrano nel settore di competenza degli statistici la raccolta e la elaborazione dei dati contabili che le aziende sono tenute ad effettuare per i bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di pertinenza, questi, dei commercialisti e dei periti commerciali. Viceversa, sono di competenza degli statistici quelle operazioni effettuate su dati aziendali (produzione, giacenze, vendite, per genere, territorio, rappresentanze, eccetera) che possono portare alla conoscenza della posizione aziendale sul mercato, ovvero quelle indagini comunemente note come ricerche di mercato condotte con le tecniche campionarie tendenti a dare allo staff dirigenziale di un'azienda la base conoscitiva per una programmazione della propria produzione o per l'introduzione di nuovi prodotti.
        Nel comma 2 dell'articolo 2 sono riportate, in via generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del materiale, e all'analisi metodologica mediante scelta di opportuni parametri statistici.
        L'intervento dello statistico si deve considerare concluso con le elaborazioni e le descrizioni metodologiche sull'indagine svolta senza entrare nel merito delle competenze del settore in cui l'analisi è stata effettuata e senza, soprattutto, dover esprimere pareri sulla opportunità di prendere certe decisioni. A titolo esemplificativo: una ricerca sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo di pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di attendibilità stabiliti. Quale deve essere l'interpretazione da un punto di vista medico e biologico è un fatto che esula dal campo dell'attività del professionista, che non deve essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su un settore non di sua specifica competenza. Analogamente, un'analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria, si limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione dei dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi del livello di attendibilità. All'interrogativo: "quali decisioni prendere a seguito di tali conclusioni?" lo statistico non è tenuto a rispondere, a meno che non sia espressamente richiesto nel contratto di prestazione d'opera. Ciò, infatti, esula dalla competenza di molte attività professionali (si pensi al radiologo che fa una diagnosi, ma non dà un terapia avverso un certo fatto patologico osservato; si pensi al biologo che fa un'analisi chimica sulle urine, sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi, ancora, al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di vino o di olio adulterati. Il biologo e il chimico terminano il loro intervento con l'esposizione delle loro conclusioni. Saranno poi altri professionisti, quali il medico ed il giudice, a valutare i risultati esposti).
        Nel comma 3 dell'articolo 2 sono riportate in dettaglio le attività professionali dello statistico. Molte delle voci riportate sono sufficientemente esplicite tanto da non meritare alcuna nota chiarificatrice. Tuttavia è bene precisare che nella lettera b), laddove si parla di impostazione metodologica delle ricerche di mercato, si intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare valutazioni quantitative. Sono escluse, ad esempio, la conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla significatività delle ricerche motivazionali ovvero valutazioni sull'efficacia del mezzo pubblicitario adottato.
        In quanto alla lettera d), relativa alla sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va sottolineato che spesso sono immessi in vendita al pubblico nuovi medicinali, in altre parole sono adottate terapie senza che esse abbiano una convalida sperimentale determinata attraverso opportuni test di significatività sui piccoli campioni.
        Nella lettera g) si fa menzione degli schemi di estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio condotte con tecniche probabilistiche. Lo statistico deve intervenire e dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata al fine di assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo conto dei fattori in gioco. Si pensi, ad esempio, alle estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle estrazioni per l'assegnazione di alloggi nei complessi edilizi delle case popolari o nelle cooperative edilizie dove si deve tener conto di un certo numero di elementi.
        Alla lettera h) si accenna alla utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta, quando siano implicati l'acquisizione o il mutamento di diritti. Tale è il caso di certi contratti di affitto o contratti di appalto che recano clausole di rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo. E' ovvio che i criteri di applicazione di questo principio presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti reali spettanti ad un singolo individuo o ad una collettività.
        Nel comma 4 dell'articolo 2 si chiarisce che l'elencazione di cui al comma 3 non è limitativa ma essenzialmente esemplificativa e che quindi non sono pregiudicate altre attività che rientrano nel settore di competenza dello statistico.
        L'articolo 3 tratta le competenze esclusive dello statistico specialista che intervengono in una serie di casi riportati alle lettere a), b) e c) del comma 1. Infatti, fermo rimanendo il principio generale che ogni attività professionale può essere svolta personalmente senza l'intervento del professionista, nel caso si chieda un supporto responsabile è necessario il lavoro del professionista.
        Nella fattispecie, un elemento di primo piano è costituito dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la personalità di ogni singola unità oggetto della ricerca. Detta segretezza è prevista in modo chiaro nel decreto legislativo n. 322 del 1989.
        Più specificamente, per quanto riguarda la lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 3, l'esclusiva presenza dello statistico è richiesta in occasione di perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o quando sorga la necessità di decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato o di enti pubblici. In quanto elementi caratterizzanti la figura del professionista (competenza specifica, rigorismo tecnico e segreto professionale), essi offrono una sicura garanzia, per la magistratura e per gli altri organi della pubblica amministrazione, della corretta interpretazione dei fatti obiettivi.
        Alla lettera b) del medesimo comma si riafferma l'intervento dello statistico nella impostazione metodologica come quelle delle ricerche di marketing, spesso affidate a personale non adeguato al compito, e che gettano discredito sulle scienze statistiche. Questo criticabile comportamento prende molto spesso avvio da indagini campionarie reali o pretese tali, nelle quali non viene salvaguardata la riservatezza dell'intervistato in quanto le informazioni fornite in buona fede servono poi per successive "azioni promozionali" nelle quali si sollecitano individualmente i soggetti a seconda delle risposte fornite. Tutto ciò crea sfiducia nelle ricerche statistiche e molto spesso spinge gli intervistati a fornire informazioni non veritiere. Lo statistico invece si rende garante di questa riservatezza individuale (definita amabilmente dagli inglesi "privacy") impedendo che si possano identificare i singoli interpellati. Egli è tenuto perciò a determinare le tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche, i criteri di classificazione, di aggregazione e di elaborazione dei risultati, nonché le forme di pubblicazione e comunicazione dei risultati stessi in modo tale che opportuni provvedimenti tecnici vestano le operazioni menzionate con la garanzia della tutela del segreto statistico.
        Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 sono riportati alcuni punti per i quali specificamente si richiede l'intervento esclusivo dello statistico. Al primo punto si fa riferimento a quei casi in cui risultanze statistiche, generalmente rilevate su un ristretto numero di casi, vengono, con un procedimento di estrapolazione, estese all'intera collettività, divenendo poi di dominio pubblico sotto la veste di resoconti di attività demografica, economica, sociale o politica.
        A volte sono prese iniziative legislative o normative, a carattere globale o locale, per formulare od annullare provvedimenti prendendo lo spunto da dati statistici sulla cui attendibilità e significato il legislatore non è competente a giudicare. Tali dati, poi, risultano il più delle volte osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la reale dimensione dei problemi in esame portando ad una interpretazione dei fatti spesse volte distorta se non addirittura errata. Anche in merito alle applicazioni delle norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al disconoscimento di certi diritti sulla base di informazioni statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono da un certo rigore metodologico. Si pensi alla determinazione del criterio di morale corrente, che nella sua accezione giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio per la mancanza d'informazioni quantitative sulle tendenze della collettività in fatto di comportamento Questi ed analoghi temi sono l'oggetto dei numeri da 2) a 5) della lettera c).
        Un discorso più approfondito merita, viceversa, il numero 6) della stessa lettera c). In esso si dichiara espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in esclusiva quando i dati ottenuti da un'indagine vengono "utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione". Troppo spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che le redazioni di giornali o periodici approntano con fini prettamente articolistici. Tali indagini sono fatte su un ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio metodologico. Vengono portate all'attenzione del pubblico cifre e considerazioni emergenti da un campione contenente in partenza larghi margini di errore, che vengono interpretate con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare l'opinione pubblica. Un ordinamento della professione di statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia che è invece alla base conoscitiva di ogni fenomeno.
        Stabilito nel comma 1 in quali casi è necessario o imprescindibile l'intervento dello statistico, nel comma 2 dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza tale esclusività professionale; ossia le relazioni conclusive che accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro devono essere in accordo con il principio della tutela del segreto professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione e dei soggetti statistici.


CAPO II. - Albo degli statistici.

        L'articolo 4 tratta della obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per i capi degli uffici di statistica.
        L'articolo 5 definisce i requisiti formali per l'iscrizione all'albo. Al comma 1 vengono definite le due figure professionali, ossia lo statistico specialista senior e lo statistico junior, che sono basate sulle norme di riforma delle università.
        Alla lettera a) del comma 1 si indica come condizione imprescindibile il possesso della laurea in scienze statistiche in una delle sue specializzazioni, attuali o future. Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa matrice: le scienze statistiche. Solo queste sono propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori più diversi. La specializzazione (nelle discipline demografiche, attuariali, economiche, sociali, eccetera) è solo un'applicazione specifica di dette metodologie statistiche.
        Per essere abilitato all'esercizio della professione di statistico, sia nel pubblico che nel privato, è necessario aver sostenuto lo specifico esame di Stato, come previsto nella lettera b).
        Alla lettera c) dello stesso comma 1 viene richiesta la cittadinanza italiana ma non la residenza in Italia, in quanto numerosi laureati in scienze statistiche lavorano e risiedono all'estero ma sono ugualmente interessati all'adesione all'ordine professionale. Inoltre sono ammessi anche i cittadini stranieri purché con lo Stato di appartenenza esista il trattamento di reciprocità in considerazione del fatto che i corsi di laurea in statistica sono frequentati da non pochi stranieri.
        Nel comma 2 dell'articolo 5 è stata vietata l'iscrizione simultanea a più albi di statistici qualora vengano istituiti due o più ordini degli statistici. Non essendo stabiliti vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale, lo statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più opportuno.
        Il comma 4 prevede per i professori universitari di ruolo, insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, la possibilità dell'iscrizione all'albo.
        In relazione al comma 5 è opportuno dare qualche informazione sull'abilitazione delle discipline statistiche che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata istituita anch'essa nel lontano 1930. Tale abilitazione viene attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della professione di statistico.
        In epoca ormai lontana sono state avanzate due proposte di legge per il riconoscimento di questa abilitazione: la prima (atto Camera n. 3273) venne presentata alla Camera dei deputati il 1^ luglio 1966 dagli onorevoli Alba, Fornale, Raffaele Leone, Buttè; la seconda, anch'essa presentata alla Camera dei deputati (atto Camera n. 2391) in data 20 marzo 1970. L'iniziativa di quest'ultima proposta di legge fu dei deputati Maggioni e Amalia Miotti Carli. Le ultime proposte di legge in ordine di tempo, sono state presentate alla Camera dei deputati, nella XII e XIII legislatura, dall'onorevole Poli Bortone. Tutte queste proposte di legge, in termini sostanzialmente identici, erano favorevoli al riconoscimento dell'abilitazione nelle discipline statistiche come abilitazione all'esercizio della libera professione di statistico. Questa possibilità era riservata, nell'intenzione dei proponenti delle prime proposte di legge, ai laureati in scienze statistiche e demografiche, ai laureati in scienze statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, con o senza il possesso del diploma di statistica.
        Con la presente proposta di legge sulla istituzione dell'ordine e della professione di statistico si vuole superare questa impostazione del tutto parziale del problema. Infatti, in primo luogo si faceva riferimento alle sole lauree in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali trascurando quelle in scienze statistiche ed economiche. In secondo luogo, si proponeva il riconoscimento di una abilitazione quale abilitazione all'esercizio di una libera professione che, in realtà, giuridicamente ancora non esiste.
        Viceversa, la soluzione suggerita per la categoria interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed hanno portato ad una identificazione non già della "libera professione", ma della professione. Infatti, non si può trascurare il fatto che lo statistico per poter operare ha bisogno di un supporto tecnico e documentaristico non indifferente, tale cioè che difficilmente può essere costituito dal singolo. Si pensi alla mole degli annuari e alle fonti statistiche che devono essere sempre a disposizione per ogni lavoro statistico, come pure alla necessità di adeguate attrezzature di calcolo che possono andare dai piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori elettronici con elevate prestazioni. Questo fa sì che individualmente non è facile reperire i mezzi per poter lavorare in maniera autonoma.
        La grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche svolgeva la professione alle dipendenze di enti od amministrazioni. Ora non più. Ecco quindi il bisogno di rivedere il concetto di prestazione professionale. Quando si parla di libera professione si ha in mente il modo di operare in maniera autonoma esplicando le proprie capacità nel settore di competenza, mettendo a disposizione le proprie energie intellettuali.
        Il termine "libera" sta ad identificare solo i termini del rapporto tra prestazione di opera e committente e non già la qualità dell'opera stessa fornita dal professionista. Anche il laureato alle dipendenze di un ente o di una impresa privata è un "professionista" in quanto dedica la sua capacità e la sua preparazione allo svolgimento di certi compiti che gli vengono affidati. Da lui si esige un lavoro che abbia la stessa validità di quello svolto da un "libero professionista". Ciò che cambia è il rapporto con il "datore di lavoro" che per il dipendente ha un carattere continuativo, non forfettario, soggetto a numerosi vincoli di natura legislativa. In merito al lavoro subordinato e garantito da certe forme previdenziali ed assistenziali, il libero professionista, viceversa, con il ricavato del proprio impegno deve remunerare il lavoro e il capitale impiegato e provvedere da solo alla copertura di certi rischi di natura sanitaria, previdenziale, assicurativa e così di seguito. Come si vede, la dicotomia menzionata non deve influenzare la qualità del lavoro prestato dallo statistico in quanto il professionista (sia libero che dipendente) è un tecnico, che utilizza la sua capacità organizzativa, le conoscenze metodologiche e la propria esperienza professionale per svolgere determinati incarichi. Alla luce di queste considerazioni, l'ordinamento della professione di statistico, di cui all'allegato testo, è inteso a riconoscere e tutelare l'opera dello statistico indipendentemente dal rapporto giuridico esistente con il committente dell'opera stessa. L'adesione all'ordine professionale è, poi, una sicura garanzia che tale opera è svolta secondo certi canoni tecnici sulla base di opportune conoscenze metodologiche e con l'obiettività che la deontologia professionale presuppone.
        L'articolo 6 fornisce le indicazioni sulle modalità di iscrizione all'albo, sulla documentazione da presentare e sulle tasse da versare.
        L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da parte dello statistico anche ad altri ordini professionali, diversi dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli attuari, l'ordine dei commercialisti, eccetera, qualora (ovviamente) possieda i prescritti requisiti.
        Nell'articolo 8 sono stabiliti i casi nei quali si procede alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire d'ufficio da parte del consiglio dell'ordine o su richiesta di parte tramite l'intervento del pubblico ministero. Non è stato espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il decesso in quanto nella lettera b) del comma 1 è implicito che in tale status si perdono la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili.
        L'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, merita qualche chiarimento. In primo luogo, va fatto rilevare che sono previsti due tipi di albo: quello tenuto dal consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal consiglio nazionale degli statistici. I due albi sono coincidenti nel caso di un solo ordine mentre sono distinti quando siano istituiti più ordini. L'albo predisposto dal consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i limiti di competenza del consiglio stesso. Esso contiene due tipi di registrazione: la prima cronologica secondo l'ordine di iscrizione, la seconda alfabetica.
        Il consiglio dell'ordine cura la revisione annuale dell'albo nelle sue due registrazioni e ne invia copia al consiglio nazionale degli statistici per la formazione dell'albo nazionale. Questo è diviso in tre sezioni: nella prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo nazionale. Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati secondo la progressione nell'albo nazionale. Questa costituzione dell'albo dell'ordine e dell'albo nazionale in più parti ha una precisa motivazione per stabilire alcuni diritti dei professionisti. A titolo esemplicativo, qualora si verifichi il trasferimento da un ordine ad un altro, l'anzianità di iscrizione deve essere rispettata e perciò si provvederà ad inserire lo statistico nella graduatoria del nuovo ordine con l'anzianità globale maturata e non a partire dalla data di accettazione del trasferimento. Ovviamente nessun problema sussiste per quanto riguarda l'albo nazionale in quanto il trasferimento implica solo l'inserimento del nominativo nella graduatoria di un ordine piuttosto che di un altro. Nel caso ipotetico di uno statistico che abbia quindici anni di anzianità di iscrizione all'ordine di Roma, qualora egli si trasferisca all'ordine di Milano, nell'albo di Roma verrà ovviamente cancellato e verrà inserito nella graduatoria dell'albo di Milano con quindici anni di anzianità. Nell'albo nazionale, infine, la graduatoria di anzianità rimane immutata, cambierà solamente l'ubicazione dello statistico che non sarà più menzionato nella parte relativa all'ordine di Roma bensì in quella dell'ordine di Milano.


CAPO III. - Diritti e doveri dello statistico.

        Dei diritti dello statistico al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese fa menzione l'articolo 10. Le tariffe e le relative modifiche sono predisposte dal consiglio nazionale degli statistici, sentito il parere del consiglio dell'ordine, e sono presentate al Ministero della giustizia per la ratifica.
        Il diritto all'esercizio della professione non ha limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine può esercitare anche in una sede che non rientra nella competenza dell'ordine di appartenenza. Lo statistico può esercitare la sua professione nell'ambito degli Stati dell'Unione europea e in altri Stati, se le norme per la circolazione dei professionisti e della reciprocità lo prevedono.
        Per salvaguardare il diritto della magistratura di costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede generalmente secondo il criterio della disponibilità in loco, particolari vincoli potrebbero successivamente essere predisposti a cura del consiglio dell'ordine onde limitare l'eccessiva mobilità dei periti. Nel caso sorgano controversie, il consiglio dell'ordine competente è quello di appartenenza dell'iscritto. Il dettaglio della casistica possibile sarà meglio specificato nel regolamento di applicazione della legge istitutiva dell'ordine professionale.
        Nell'articolo 11 è sancito che lo statistico deve esercitare la professione con dignità e con decoro ed è tenuto al rispetto del segreto professionale.
        L'articolo 12 stabilisce i diversi tipi di sanzioni disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli statistici colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della professione.
        L'articolo 13 definisce i casi di avvertimento. La censura (articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la radiazione (articolo 16) completano il complesso dei provvedimenti disciplinari. L'articolo 17 regolamenta il rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio penale.
        Nell'articolo 18 sono stabilite le competenze territoriali in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche nel caso in cui l'incolpato sia membro del consiglio dell'ordine o del consiglio nazionale degli statistici.
        Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da adottare per la notifica, l'accertamento e l'inflizione del carico disciplinare contemplando anche il caso di irreperibilità dell'incolpato.
        I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati dall'albo sono previsti dall'articolo 20.


CAPO IV. - Consiglio dell'ordine.

        Con l'articolo 21, relativo alla composizione e sede del consiglio dell'ordine, all'istituzione di altri ordini ed alla fusione di due o più ordini, si apre il capo IV della proposta di legge. In merito a tale articolo i punti più importanti da mettere in evidenza sono:

                a) il numero dei consiglieri è di nove, qualunque sia il numero degli iscritti;

                b) il consiglio dell'ordine dura in carica quattro anni dalla data di elezione e non già dalla data di insediamento;

                c) le cariche sono stabilite in seno al consiglio dell'ordine;

                d) l'ordine degli statistici ha sede in Roma.

        Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano richiesta al consiglio nazionale degli statistici. Cento è il limite che viene stabilito quale sufficiente per il funzionamento di un ordine; qualora gli iscritti ad un ordine scendano al di sotto di tale numero, il consiglio nazionale può ordinare la fusione di detto ordine con altri. Il Ministro della giustizia adotta il conseguente provvedimento.
        L'articolo 22 stabilisce le funzioni del consiglio dell'ordine e del presidente.
        Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le convocazioni del consiglio dell'ordine.
        Il consiglio dell'ordine, quando non è in grado di funzionare, può essere sciolto. In tale caso viene nominato un commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove elezioni e di provvedere agli affari correnti. Tutto ciò è sancito nell'articolo 24.


CAPO V. - Consiglio nazionale degli statistici.

        Il consiglio nazionale degli statistici è composto da nove membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più ordini. Il consiglio nazionale degli statistici è composto dalle sezioni A e B. In tale evenienza si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, relativo alla composizione dei consigli nazionali. Nell'articolo 26 sono fissati i compiti del consiglio nazionale e del presidente.


CAPO VI. - Assemblea degli iscritti - Elezioni - Ricorsi.

        La convocazione dell'assemblea degli iscritti viene curata dal consiglio dell'ordine in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite dall'articolo 27. La comunicazione individuale, quando il numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due volte consecutive.
        Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti sono chiarite nell'articolo 28.
        Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente l'elettorato, le elezioni del consiglio dell'ordine e le elezioni del consiglio nazionale degli statistici. Per quanto concerne queste ultime in particolare si stabilisce (articolo 31) che presso gli ordini si procede alla nomina dei rappresentanti nel consiglio nazionale secondo un criterio di proporzionalità legato al numero degli iscritti in ciascun ordine con un quorum di almeno un rappresentante per ordine.
        Poiché le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel consiglio dell'ordine che nel consiglio nazionale rivestono una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione (articolo 32). Qualora non si raggiunga il quorum previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata un'altra ed ultima convocazione straordinaria. Qualora non si raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta, si apre un procedimento a carico del consiglio dell'ordine a cura del consiglio nazionale.
        Le operazioni di voto e di scrutinio sono stabilite dall'articolo 33. Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le modalità per la comunicazione agli interessati della elezione, per l'accettazione della carica e per l'opposizione nel caso di nomina sia per il consiglio dell'ordine che per il consiglio nazionale degli statistici.
        Si prevede la sostituzione di un membro eletto nei casi previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria non consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il nuovo eletto indipendentemente dalla data di nomina rimarrà in carica fino alla data di scadenza del collegio già insediato.
        Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono sufficientemente espliciti.


CAPO VII. - Disposizioni transitorie e finali.

        L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione all'albo in sede di prima formazione. Possono, cioè, presentare domanda i laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo il conseguimento della laurea. Sono ammessi senza formalità, ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti di rito, i laureati in scienze statistiche nelle varie specializzazioni e i diplomati in statistica bi-triennali e gli altri laureati che abbiano già conseguito l'abilitazione nelle discipline statistiche.
        Sono ammessi ope legis gli iscritti all'ordine degli attuari che ne facciano domanda.
        Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta, ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro della giustizia. A coloro che faranno pervenire la domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sarà riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione sia all'albo dell'ordine che all'albo nazionale.
        La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo (articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo consiglio dell'ordine.
        L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il funzionamento della commissione esaminatrice delle domande di iscrizione. Essa ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da otto membri, oltre il presidente, scelti tra i rappresentanti della categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico e tra i titolari di cattedra universitaria nelle discipline di natura statistica (metodologica od applicata). La scelta di questi membri, mentre da un lato deve essere tesa ad assicurare la rappresentanza delle forze culturali interessate, dall'altro non deve ricadere su componenti che hanno interessi o motivazioni particolaristici come, ad esempio, iscritti ad altri ordini professionali. Sarebbe auspicabile che i membri di questa commissione provenissero tutti dall'Associazione nazionale statistici in quanto fra gli aderenti al sodalizio non mancano validissimi rappresentanti, sia cattedratici, sia persone con notevole esperienza professionale. Ciò costituirebbe inoltre un giusto riconoscimento all'Associazione nazionale statistici che per prima da anni ha sentito profondamente il problema della valorizzazione di una professione e di una disciplina per molti versi emarginate.
        La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto, un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia.
        Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame delle domande di iscrizione. Ogni richiesta, corredata dei documenti necessari, viene mandata all'esame separato di due distinti membri della commissione, i quali redigono relazioni separate. La commissione, sentite le conclusioni delle due relazioni, decide sulla ammissibilità del candidato. Il carico delle domande da esaminare è ripartito tra gli otto membri della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale. Questa procedura dovrebbe consentire una pressoché perfetta obbiettività di giudizio in quanto si dovrebbe ovviare all'inconveniente delle pressioni individuali essendo il parere di merito avanzato da due distinte voci. Ovviamente i tempi di esame raddoppiano rispetto alla soluzione dell'istruttoria di una domanda per membro di commissione, ma il beneficio di una serena ed obiettiva valutazione compensa ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio dell'insieme dei professionisti statistici, i quali una volta insediati nell'ordine dovranno essere i seri rappresentanti di una categoria di sicuro avvenire e di grande responsabilità.
        Il comma 6 dell'articolo 42 stabilisce i termini operativi per il funzionamento della commissione, ivi comprese le modalità per la prima formazione dell'albo.
        Qualora un candidato veda rifiutata la domanda di iscrizione all'albo degli statistici, può ricorrere ad una commissione di appello entro un mese dalla data di notifica del rigetto della domanda. L'articolo 43, infatti, stabilisce che gli interessati possono avanzare ricorso ad un'apposita commissione composta in totale da undici membri, presieduta da un magistrato d'appello. Analogamente alla precedente, le funzioni di segretario sono affidate a magistrati o funzionari del Ministero della giustizia. Ovviamente, è implicito che i componenti di questa seconda commissione dovranno essere distinti dai membri della precedente commissione di esame.
        Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito dell'albo, il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di svolgere le pratiche occorrenti per la convocazione della prima assemblea degli iscritti e le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli statistici. E' questo il contenuto dell'articolo 44, che precisa inoltre i compiti del commissario riguardo alle convocazioni e allo svolgimento delle votazioni.
        Nell'articolo 45 è stabilito in maniera perentoria ed inderogabile che le norme transitorie in merito alla iscrizione dei possessori della abilitazione nelle discipline statistiche e degli iscritti all'ordine degli attuari e di coloro che, non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, hanno almeno dieci anni di attività professionale documentabile, hanno una validità che in nessun caso può eccedere un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
        Infine, nell'articolo 46 è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro cui deve essere modificato il regolamento di attuazione della stessa, con decreto del Ministro della giustizia.




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