XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1915




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

OGGETTO DELLA PROFESSIONE


Art. 1.

(Albo degli statistici -
Sezioni e titoli professionali).

            1. E' istituito l'albo professionale degli statistici, nel cui ambito sono istituite la sezione A e la sezione B.
        2. Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di statistico specialista.
        3. Agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di statistico junior.
        4. L'iscrizione all'albo degli statistici è accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione degli statistici specialisti" e "sezione degli statistici juniore".
        5. Per l'esercizio della professione di statistico, nel settore pubblico e in quello privato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo degli statistici.


Art. 2.

(Oggetto della professione).

            1. Formano oggetto dell'attività professionale dello statistico le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e di ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.
        2. In via generica l'attività dello statistico consiste nella ideazione, nella progettazione e nella direzione di tutti i procedimenti e di tutte le operazioni, condotti anche con ausili informatici, che riguardano:

                a) l'approntamento del piano delle ricerche;
                b) la rilevazione totale e campionaria dei dati;

                c) la verifica, la certificazione, la qualità, lo spoglio e la classificazione delle informazioni statistiche raccolte;

                d) la costruzione e la tabulazione dei dati;

                e) l'identificazione delle variabili, ivi comprese tutte le operazioni inerenti alla integrazione, comparazione ed interpolazione per eliminare eventuali imperfezioni del materiale raccolto;

                f) ogni analisi metodologica su collettivi di qualsiasi natura, comunque rappresentati, relativi ad aggregati totali o parziali;

                g) ogni sintesi di informazioni statistiche, di dati e di distribuzioni, mediante la scelta di opportuni parametri statistici.
        3. In particolare, formano oggetto dell'attività dello statistico specialista:

                a) le funzioni di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali;

                b) l'impostazione metodologica delle ricerche di mercato;

                c) la definizione del campione per le indagini campionarie di qualsiasi natura;

                d) la progettazione e la elaborazione di piani sperimentali nel campo della farmacologia, della medicina, della biologia, della fisica, della meteorologia e delle altre scienze affini;

                e) le ricerche relative alla programmazione a livello aziendale e settoriale mediante l'uso di appropriate tecniche; a livello territoriale, regionale, nazionale ed internazionale, mediante lo sviluppo e l'applicazione di appropriate tecniche statistiche ed econometriche;

                f) le previsioni di qualsiasi natura che implichino l'impiego di tecniche statistiche e probabilistiche;

                g) l'approntamento di schemi di estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio;
                h) la ricerca per l'utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta, utilizzati per l'acquisizione o il mutamento di diritti;

                i) i metodi di simulazione e le tecniche di ricerca operativa;

                l) le analisi e le previsioni sui sistemi socio-economici;

                m) la scelta di tecniche specifiche per l'analisi delle serie storiche, per la costruzione dei numeri indici e degli indicatori socio-economici;

                n) l'analisi di processi di produzione e di sviluppo sia a livello aziendale, mediante il controllo statistico della qualità, dei tempi, delle scorte o di gestione, sia a livello nazionale, mediante modelli statistici ed econometrici.

        4. L'elencazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività rientrante nelle competenze degli statistici, non espressamente elencata o conseguente al progredire delle tecniche statistiche.


Art. 3.

(Competenze esclusive
dello statistico specialista).

            1. Le attività indicate nell'articolo 2, comma 3, sono attribuite alla competenza esclusiva dello statistico specialista, quando le operazioni da seguire:

                a) attengono a perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o sono richieste, anche nell'interesse di privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato e di enti pubblici o, comunque, sono soggette al giuramento del perito;

                b) comportano la raccolta e la elaborazione di informazioni statistiche sulla cui fonte, individuale o collettiva, è prescritta, per legge o regolamento, la tutela del segreto o, comunque, quando tale tutela è assicurata dall'ente pubblico o privato che promuove l'indagine. In tali casi, la determinazione delle tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche e di elaborazione dei risultati, nonché delle forme della loro pubblicazione e comunicazione spetta allo statistico il quale deve introdurre norme e procedure tecniche che conferiscano alle operazioni caratteri compatibili con la suddetta tutela del segreto;

                c) mirano ad ottenere risultati statistici:

                1) che devono o possono essere generalizzati a collettività nell'interesse pubblico o privato, o costituiscono un resoconto di attività economica, sociale, politica e di sviluppo;

                2) che servono a giustificare, formare od annullare provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a livello nazionale, provinciale o locale in genere;

                3) che sono utilizzati come presupposti di proposte o di applicazioni di norme giuridiche;

                4) che tendono a definire diritti, in assenza di una precisa normativa, o a mutarli, ovvero a disconoscerli nell'ambito del diritto pubblico e del diritto privato;

                5) che sono connessi all'esigenza di giudicare in merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura nell'interesse di collettività sociali;

                6) che sono utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione.

        2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e nell'ambito delle competenze professionali dello statistico e degli statistici specialisti previste dall'articolo 2, le relazioni conclusive che accompagnano i lavori devono essere firmate dallo statistico o dallo statistico specialista e devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e dei criteri tecnici seguiti
per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro.


Capo II

ALBO DEGLI STATISTICI


Art. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo
degli statistici).

            1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i capi degli uffici di statistica previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, devono essere iscritti all'albo professionale degli statistici nelle rispettive sezioni all'articolo 5 della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono entro due anni a conformarsi a quanto stabilito dal presente articolo.


Art. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo
degli statistici).


            1. Nell'ambito della professione di statistico sono individuate due distinte figure professionali: lo statistico specialista, definito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, e lo statistico junior, previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. In relazione a tale figure professionali sono previste due sezioni nell'albo degli statistici: la sezione A per lo statistico specialista e la sezione B per lo statistico junior. Per essere iscritti all'albo degli statistici è necessario:


                a) essere in possesso di una delle lauree in statistica specialistica quinquennale, per la sezione A, e della laurea triennale in scienze statistiche, per la sezione B. Non sono ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel loro titolo siano riportati in forma generica o specifica riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto dal comma 5 per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale;

                b) essere abilitato all'esercizio della professione di statistico, avendo sostenuto lo specifico esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico specialista o di statistico junior, sulla base dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

                c) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non politicamente uniti all'Italia ovvero cittadino di uno Stato il quale ammette condizioni di reciprocità;

                d) godere dei diritti civili;

                e) essere di specchiata condotta morale.

        2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi professionali nel caso della istituzione di più ordini ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
        3. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo.
        4. Possono essere iscritti, indipendentemente dal possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, i professori universitari di ruolo delle università statali o equiparate e i liberi docenti confermati nelle materie del gruppo statistico metodologico od applicativo. Sull'elenco delle materie ammesse decide il consiglio nazionale degli statistici, sentito il parere del consiglio dell'ordine.
        5. Possono essere iscritti all'albo degli statistici, nella sezione B, i diplomati in statistica bi-triennali e gli altri laureati che hanno sostenuto, nei propri corsi di studio, esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, i quali hanno altresì superato l'esame di Stato nelle discipline statistiche, di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, e al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.
        6. Si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748.
        7. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in concomitanza con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 46, un regolamento di attuazione recante le nuove modalità e le materie di esame per l'abilitazione nelle discipline statistiche, adeguandole alle norme della presente legge.
        8. Le competenze degli iscritti alla sezione B dell'albo degli statistici sono definite nel regolamento di attuazione previsto all'articolo 46, sentito il consiglio nazionale degli statistici.


Art. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo).

            1. Per l'iscrizione all'albo, l'interessato inoltra domanda al consiglio dell'ordine allegando il documento attestante l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico, nonché la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni agli albi professionali.
        2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio.
        3. Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.


Art. 7.

(Compatibilità con l'iscrizione
ad altri albi professionali).

            1. L'iscrizione all'albo degli statistici è compatibile con quella ad altri albi professionali.


Art. 8.

(Cancellazione dall'albo).

            1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronunzia la cancellazione dall'albo:

                a) nei casi di rinunzia dell'iscritto;

                b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5;

                c) nei casi di morosità e di irreperibilità per un periodo superiore a due anni.

        2. Nei casi elencati alle lettere b) e c) del comma 1, il consiglio dell'ordine pronunzia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, quando ciò sia possibile. Nel caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.


Art. 9.

(Tenuta e aggiornamento dell'albo).

            1. Il consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo e al suo aggiornamento all'inizio di ogni anno.
        2. La registrazione all'albo degli statistici contiene il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo dell'iscritto, la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta.
        3. L'albo deve contenere un elenco progressivo secondo l'anzianità di iscrizione ed un elenco alfabetico di tutti gli iscritti che riporta il numero d'ordine di iscrizione nella rispettiva sezione.
        4. Il consiglio dell'ordine trasmette copia dell'albo al consiglio nazionale degli statistici che provvede alla stesura dell'albo nazionale.
        5. L'albo nazionale deve contenere:

                a) l'elenco alfabetico di tutti gli iscritti con l'indicazione dell'ordine di appartenenza e del numero d'iscrizione all'ordine nella rispettiva sezione;

                b) l'elenco progressivo di tutti gli iscritti secondo l'anzianità di iscrizione all'albo nazionale;

                c) l'elenco diviso in tante parti quanti sono gli ordini. In ogni parte gli statistici sono classificati secondo la progressione di iscrizione all'albo nazionale.


Capo III


DIRITTI E DOVERI DELLO STATISTICO


Art. 10.

(Diritti dello statistico -
Tariffa professionale).

            1. Lo statistico ha diritto al pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta, nella misura stabilita dalla tariffa professionale. Egli ha diritto, inoltre, al rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta.
        2. La tariffa professionale degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese agli statistici sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del consiglio nazionale degli statistici, sentito il parere del consiglio dell'ordine.
        3. Lo statistico ha diritto ad esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato anche nel caso che, verificandosi le condizioni previste nell'articolo 21, comma 2, si dia luogo alla costituzione di più ordini. Lo statistico può esercitare la sua professione nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ed in altri Stati, a condizione che le norme per la circolazione dei professionisti e della reciprocità lo prevedano.


Art. 11.

(Doveri dello statistico).

            1. Lo statistico deve esercitare la professione con dignità e con decoro ed è tenuto al segreto professionale.


Art. 12.

(Sanzioni disciplinari).

            1. Lo statistico colpevole di abuso o di mancanza nell'esercizio della professione è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni;

                d) la radiazione.

        2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano la sospensione dall'esercizio professionale:

                a) l'emissione di un avviso di garanzia da parte della magistratura;

                b) la morosità per oltre un anno nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

        3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.
        4. Il consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dell'iscritto nei confronti del quale è stato emesso avviso di garanzia. Se il consiglio non ritiene opportuno pronunziare la sospensione deve informare con rapporto motivato il procuratore della Repubblica competente per territorio.
        5. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.


Art. 13.

(Avvertimento).

            1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo dell'iscritto all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.


Art. 14.

(Censura).

            1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa. Essa è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.
        2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.


Art. 15.

(Sospensione dall'albo).

            1. La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionali; essa è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.
        2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:

                a) l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a tre anni;
                b) il ricovero in un manicomio giudiziario, o in una struttura analoga, ad esclusione dei casi previsti nell'articolo 16; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, secondo comma, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

                c) l'emissione di un avviso di garanzia;

                d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice ai sensi dell' articolo 206 del codice penale.

        3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo la sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora l'interessato proponga ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera c).


Art. 16.

(Radiazione).

            1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando all'iscritto è inflitta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
        2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:

                a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

                b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;

                c) il ricovero in un manicomio giudiziario, o in una analoga struttura, nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
        3. Il procedimento per la radiazione è promosso dal consiglio dell'ordine competente che, entro dieci giorni dalla relativa deliberazione, trasmette al consiglio nazionale degli statistici i relativi atti e la documentazione. Il consiglio nazionale apre un nuovo dibattito, udito l'interessato, dopo aver nominato un consigliere relatore.
        4. Adottata la deliberazione definitiva di radiazione, il consiglio dell'ordine competente ed il consiglio nazionale degli statistici provvedono alla cancellazione dello statistico sottoposto a procedimento disciplinare rispettivamente dall'albo di appartenenza e dall'albo nazionale.


Art. 17.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
- Fatti costituenti reato).

            1. Lo statistico sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non sia stato radiato ai sensi dell'articolo 16, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.
        2. Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica e sospende il procedimento.


Art. 18.

(Prescrizione - Competenza).

            1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.
        3. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio nazionale degli statistici. Se l'incolpato è membro del consiglio nazionale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta ad una apposita commissione disciplinare nominata dal Ministro della giustizia della quale non possono fare parte i membri del consiglio dell'ordine interessato e del consiglio nazionale. La commissione disciplinare è formata da quattro statistici scelti tra gli iscritti all'albo nazionale ed è presieduta da un magistrato d'appello. Ai lavori della stessa commissione partecipa, senza diritto di voto, il presidente del consiglio nazionale.


Art. 19.

(Notifica, accertamento e inflizione
del carico disciplinare).

            1. Il procedimento disciplinare a carico dello statistico è promosso d'ufficio attraverso i competenti organi, di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero su richiesta del procuratore della Repubblica competente per territorio.
        2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, davanti al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato risulta iscritto, per essere sentito nelle sue discolpe.
        3. Il presidente del consiglio dell'ordine, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina un consigliere relatore e fissa la data della seduta per la discussione. L'incolpato può presentare per iscritto le proprie deduzioni.
        4. Nella seduta di discussione il consiglio dell'ordine, sentiti il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni. La deliberazione è notificata entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
        5. In caso di assenza dell'incolpato, il consiglio dell'ordine può egualmente adottare le decisioni, salvo che l'assenza non sia causata da un impedimento legittimo comunicato al consiglio prima della seduta.
        6. In caso di irreperibilità dell'incolpato, le comunicazioni avvengono mediante l'affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.


Art. 20.

(Reiscrizione).

            1. Lo statistico cancellato dall'albo può chiedere la reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.
        2. Allo statistico reintegrato è riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.
        3. Lo statistico radiato dall'albo può esservi reiscritto purché siano decorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo è stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.
        4. Allo statistico radiato reiscritto all'albo è riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.


Capo IV

CONSIGLIO DELL'ORDINE


Art. 21.

(Dell'ordine degli statistici - Istituzione di altri
ordini - Fusione di due o più ordini - Composizione del
consiglio dell'ordine).

            1. L'ordine degli statistici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
        2. E' ammessa la formazione di ulteriori ordini degli statistici presso altre circoscrizioni territoriali quando almeno cento iscritti, in grado di assicurarne il funzionamento, ne facciano richiesta al consiglio nazionale degli statistici. L'istituzione di nuovi ordini e dei relativi consigli è disposta con decreto del Ministro della giustizia.
        3. Il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione per le elezioni.
        4. Quando in un ordine il numero degli iscritti all'albo è inferiore a cento, su richiesta del consiglio nazionale degli statistici, il Ministro della giustizia dispone la fusione dello stesso con un altro ordine.
        5. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri eletti tra gli iscritti all'albo. Essi durano in carica quattro anni dalla data di elezione e sono rieleggibili.
        6. Il consiglio dell'ordine, in conformità alla composizione delle sezioni A e B dell'albo degli statistici, rispettivamente per lo statistico specialista e per lo statistico junior, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna delle due sezioni; tale numero è determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle sezioni componenti e comunque riservando una percentuale non inferiore al 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A.
        7. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del consiglio dell'ordine spetta agli iscritti alla sezione A.
        8. Nella riunione di insediamento del consiglio dell'ordine si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.


Art. 22.

(Attribuzioni del consiglio
dell'ordine e del presidente).

            1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti funzioni oltre quelle ad esso demandate da disposizioni di legge e di regolamento:

                a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
                b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, provvede alle relative iscrizioni e cancellazioni e ne cura l'aggiornamento una volta l'anno;
                c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
                d) adotta i provvedimenti disciplinari e dichiara decaduto dalla carica il consigliere dell'ordine che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive;
                e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;
                f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che, sentito il consiglio nazionale degli statistici, devono essere portati all'approvazione dell'assemblea degli iscritti entro i primi quattro mesi dell'anno;
                g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondere da parte degli iscritti all'albo, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri e sulla liquidazione degli onorari;
                h) designa, su richiesta, gli statistici chiamati a fare parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche a carattere locale;
                i) designa gli statistici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico;
                l) dispone la convocazione dell'assemblea degli iscritti;
                m) cura il perfezionamento tecnico e culturale, nonché il tirocinio e la formazione degli iscritti.

        2. Il presidente rappresenta l'ordine ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge e da altre disposizioni di legge e di regolamento. Egli inoltre rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.


Art. 23.

(Riunioni del consiglio dell'ordine).

            1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
        2. Per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
        3. Se il presidente o il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
        4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d).
        5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
        6. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.


Art. 24.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

            1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto, su richiesta di un terzo dei consiglieri, di un quinto degli iscritti, del presidente del consiglio nazionale degli statistici, ovvero del procuratore della Repubblica presso il competente tribunale, se non è in grado di funzionare o se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
        2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro tre mesi dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale degli statistici.
        3. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare un comitato composto da non meno di due e da non più di sei membri, da scegliere tra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
        4. Il commissario straordinario nomina inoltre un segretario tra gli iscritti all'albo.


Capo V

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI STATISTICI


Art. 25.

(Composizione e sede
del consiglio nazionale degli statistici).

            1. Il consiglio nazionale degli statistici è composto da nove membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale. Essi durano in carica tre anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. Qualora siano costituiti più ordini, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
        2. Il consiglio nazionale degli statistici, in conformità alla composizione delle sezioni A e B dell'albo degli statistici, rispettivamente per lo statistico specialista e per lo statistico junior, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti in ciascuna delle due sezioni; tale numero è determinato assicurando la presenza di ciascuna delle sezioni componenti e comunque riservando una percentuale non inferiore al 50 per cento alla componente corrispondente alla sezione A.
        3. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del consiglio nazionale degli statistici spetta agli iscritti alla sezione A, alla quale il presidente deve appartenere.

        4. Nella riunione di insediamento del consiglio nazionale degli statistici si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.
        5. Il consiglio nazionale degli statistici ha sede presso il Ministero della giustizia.


Art. 26.

(Funzioni del consiglio nazionale
degli statistici e del presidente).

            1. Il consiglio nazionale degli statistici esercita le seguenti funzioni:

                a) esprime pareri sui progetti di legge e sui regolamenti che riguardano la professione dello statistico, sentite le eventuali osservazioni del consiglio dell'ordine;

                b) esprime pareri sulla interpretazione della legge professionale e sui decreti e regolamenti che riguardano l'ordine degli statistici;

                c) propone la costituzione di nuovi ordini;

                d) propone la fusione di due o più ordini nei casi previsti dall'articolo 21;

                e) esprime, su richiesta, il parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine, in merito alla radiazione dall'albo professionale di un iscritto e in merito al bilancio preventivo e consuntivo;

                f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine in merito alle domande di iscrizione o ad altre materie;

                g) determina la misura del contributo da corrispondere annualmente da parte degli iscritti, entro i limiti strettamente necessari per il suo funzionamento, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia;

                h) designa gli statistici chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
                i) coordina e promuove le attività degli ordini volte al perfezionamento tecnico, al tirocinio e alla preparazione culturale degli iscritti;

                l) predispone le tariffe professionali e le relative modifiche, sentito il parere del consiglio dell'ordine, e le presenta al Ministero della giustizia per la ratifica.

        2. Il presidente del consiglio nazionale degli statistici rappresenta tutti gli iscritti a qualunque ordine essi appartengano.


Capo VI

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI -
ELEZIONI - RICORSI


Art. 27.

(Convocazione dell'assemblea degli iscritti).

            1. L'assemblea degli iscritti è convocata dal presidente del consiglio dell'ordine una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio del consiglio stesso.
        2. In via straordinaria l'assemblea degli iscritti è convocata ogniqualvolta il presidente del consiglio dell'ordine ne ravvisi la necessità.
        3. La richiesta di convocazione dell'assemblea degli iscritti in seduta straordinaria può essere avanzata anche da due terzi dei consiglieri, o dal presidente del consiglio nazionale degli statistici, ovvero da un quinto degli iscritti all'ordine. In tali casi la richiesta, da presentare per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente del consiglio dell'ordine è tenuto a predisporre la convocazione entro venti giorni dalla richiesta; se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica del tribunale competente per territorio, il quale designa a presiederla un iscritto all'albo professionale.
        4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, con la esclusione dei sospesi, per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è affisso, altresì, in modo ben visibile nella sede del consiglio dell'ordine entro il medesimo termine. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.
        5. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, la comunicazione individuale può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due giorni consecutivi.


Art. 28.

(Svolgimento dell'assemblea degli iscritti).

            1. L'assemblea degli iscritti è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento della riunione.
        2. In seconda convocazione non si tiene conto del numero dei presenti.
        3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.
        4. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine rivestono, rispettivamente, anche le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea degli iscritti. Tuttavia, qualora un quinto dei presenti lo richieda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.


Art. 29.

(Elettorato).

            1. Sono elettori e possono essere eletti componenti del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli statistici tutti gli iscritti all'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.
        2. Gli eletti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale degli statistici sono rieleggibili.


Art. 30.

(Elezione del consiglio dell'ordine).

            1. L'elezione del consiglio dell'ordine è effettuata nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.
        2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
        3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine.


Art. 31.

(Elezione del consiglio nazionale
degli statistici).

            1. L'elezione del consiglio nazionale degli statistici è effettuata nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica.
        2. Il consiglio nazionale degli statistici uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
        3. Il presidente del consiglio nazionale degli statistici comunica, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, la data per le votazioni al consiglio di ciascun ordine.
        4. Ogni consiglio dell'ordine provvede ad inviare avviso ai propri iscritti, con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.
        5. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. Gli iscritti esercitano il diritto di voto nel seggio istituito presso l'ordine di appartenenza.
        6. Ogni ordine provvede alla elezione di propri rappresentanti presso il consiglio nazionale degli statistici. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età. Il numero dei rappresentanti è proporzionale al numero degli iscritti a ciascun ordine ed è stabilito dal presidente del consiglio nazionale uscente sulla base della situazione degli iscritti tre mesi prima della data dell'elezione.
        7. Ogni ordine ha almeno un rappresentante nel consiglio nazionale degli statistici.


Art. 32.

(Votanti).

            1. In sede di prima convocazione del consiglio dell'ordine, il numero dei votanti non deve essere inferiore alla metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento delle elezioni, in seconda convocazione il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un quinto degli iscritti. Qualora anche in seconda convocazione non sia raggiunto il prescritto numero dei votanti, è effettuata una nuova convocazione entro un mese dalla precedente. Se anche con la convocazione straordinaria non viene raggiunto il numero minimo di un quinto dei votanti, a cura del consiglio nazionale degli statistici, si apre un procedimento a carico del consiglio dell'ordine interessato.
        2. L'iscritto è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio elettorale.


Art. 33.

(Scrutinio).

            1. Decorse sei ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio elettorale, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed annota il numero dei votanti.
        2. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulle le schede recanti un numero di voti eccedenti il numero di candidati da eleggere.
        3. Sono nulli i voti, oltre al primo, espressi per uno stesso candidato sulla stessa scheda.
        4. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio elettorale forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
        5. Espletate le operazioni di cui al comma 4, il presidente del seggio elettorale provvede alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.
        6. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio è redatto, a cura del segretario, un verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da tutti i membri del seggio elettorale.


Art. 34.

(Accettazione della carica -
Incompatibilità - Diritto di opzione).

            1. Entro cinque giorni dalla data delle votazioni, il presidente del consiglio dell'ordine comunica agli eletti il risultato tramite lettera raccomandata.
        2. I membri eletti devono dare comunicazione di accettazione della carica o di rinunzia ad essa entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, mediante lettera raccomandata.
        3. Qualora il candidato non risponda entro il termine di cui al comma 2, si intende che abbia rinunziato alla carica.
        4. Nel caso di rinunzia o di mancata conferma, il presidente del consiglio dell'ordine invia analoga comunicazione a quella di cui al comma 1 per lettera raccomandata al candidato che segue immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.
        5. Si applicano anche nel caso di cui al comma 4 le norme previste dai commi 2 e 3.
        6. La carica di membro del consiglio nazionale degli statistici è incompatibile con quella di membro del consiglio dell'ordine.
        7. Qualora un membro del consiglio nazionale degli statistici risulti eletto al consiglio dell'ordine, o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto ad ambedue gli organi, egli, entro cinque giorni dalla comunicazione della proclamazione, deve optare per una delle due cariche.


Art. 35.

(Sostituzione).

            1. Si procede alla sostituzione dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 34 nei seguenti casi:

                a) rinunzia o mancata conferma;

                b) cancellazione dall'albo;

                c) esercizio dell'obbligo di opzione di cui all'articolo 34, comma 7;

                d) dimissioni;

                e) accoglimento di un ricorso avverso le elezioni.

        2. I componenti decaduti per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che seguono nell'ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno tre voti di preferenza.
        3. In caso di mancanza di candidati individuati ai sensi del comma 2, si procede ad elezioni suppletive.


Art. 36.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine ed in materia elettorale).

            1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo e quelle in materia disciplinare, nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica competente per territorio con ricorso al consiglio nazionale degli statistici.
        2. I ricorsi previsti dal comma 1 sono proposti entro il termine perentorio di un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
        3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. Il consiglio nazionale degli statistici ha tuttavia facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, di annullarlo in tutto o in parte, di modificarlo, di riesaminare i fatti e di infliggere una sanzione disciplinare più grave.
        4. In materia elettorale il consiglio nazionale degli statistici può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando il rinnovo delle operazioni che ritiene necessarie.


Art. 37.

(Annullamento delle elezioni di membri
del consiglio dell'ordine).

            1. Il consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso proposto entro un mese dalla notificazione avverso la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita quest'ultimo a provvedere alla sostituzione degli stessi.
        2. Il consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.
        3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 provvede alla convocazione degli elettori per il rinnovo del consiglio dell'ordine con le modalità previste dal presente capo, in quanto applicabili.


Art. 38.

(Annullamento delle elezioni di membri
del consiglio nazionale degli statistici).

            1. La sezione specializzata, costituita presso il tribunale di Roma di cui al comma 3, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del consiglio nazionale degli statistici, dispone affinché il consiglio dell'ordine competente provveda alla sostituzione.
        2. La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio nazionale degli statistici, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro della giustizia che, entro un mese, chiama per la sostituzione i candidati che seguono in ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno tre voti di preferenza. In mancanza di tali candidati, il Ministro della giustizia invita il presidente del consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.
        3. Con la modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 46, sono costituite sezioni specializzate presso il tribunale di Roma e presso la corte d'appello di Roma con l'incarico di decidere, in primo e secondo grado, sulla impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale degli statistici, ivi comprese quelle in materia elettorale.


Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 39.

(Iscrizione all'albo).

            1. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque fino a quando non siano emanati i decreti sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), possono presentare domanda di iscrizione all'albo:

                a) nella sezione A:

                1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in scienze statistiche ed economiche che documentano di possedere una effettiva pratica professionale svolta per un periodo non inferiore a due anni dopo il conseguimento della laurea;

                2) i docenti universitari che insegnino, o che hanno insegnato, materie del raggruppamento di metodologie o tecniche statistiche, teoriche od applicate;

                3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo nazionale degli attuari;

                b) nella sezione B:

                1) gli abilitati nelle discipline statistiche, ai sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni, purché abbiano almeno tre anni di attività professionale documentabile in campo statistico alla data di entrata in vigore della presente legge;

                2) i diplomati in statistica in possesso del diploma universitario biennale o triennale;

                3) coloro i quali, in possesso di un diploma di laurea diverso da quelli previsti al numero 2), hanno almeno cinque anni di attività professionale documentabile, in qualità di direttori di uffici di statistica, pubblici o privati, alla data di entrata in vigore della presente legge;

                4) coloro i quali svolgono la funzione di statistico da almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo in possesso di un diploma di laurea, sono stati immessi nei relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto ed orale di statistica;

                5) coloro i quali dimostrano di esercitare lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di statistico e di avere una preparazione culturale adeguata per l'esercizio della professione.
        2. Ai fini dei cui al presente articolo, la pratica professionale deve essere dimostrata con titoli rilasciati da enti pubblici, da istituti universitari o da imprese private. La pratica professionale è accertata dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti dei soggetti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera b) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei titoli dichiarati e mediante apposito colloquio.


Art. 40.

(Presentazione delle domande di iscrizione).

        1. Le domande di iscrizione, redatte con le modalità previste dal capo II, corredate dei documenti relativi alla pratica professionale, ove richiesti, e delle ricevute di versamento della tassa per le concessioni governative e della tassa di iscrizione all'albo professionale, devono essere indirizzate dagli interessati alla commissione esaminatrice istituita ai sensi dell'articolo 42 presso il Ministero della giustizia. A coloro che hanno presentato regolare domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.


Art. 41.

(Prima formazione dell'albo professionale).

            1. La prima formazione dell'albo professionale degli statistici è compiuta dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, la quale provvede, altresì, alla tenuta dell'albo, nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'ordine.


Art. 42.

(Commissione esaminatrice
delle domande di iscrizione).

            1. La commissione preposta all'esame delle domande di iscrizione e alla tenuta dell'albo fino alla costituzione del primo consiglio nazionale degli statistici è nominata con decreto del Ministro della giustizia.
        2. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da otto membri scelti tra i rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Sono addetti all'ufficio di segreteria della commissione magistrati e cancellieri appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia.
        3. La domanda di iscrizione è esaminata separatamente da due membri della commissione, i quali stendono distinte relazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, ivi compresi i due relatori ed il presidente, o chi ne fa le veci.
        4. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
        5. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
        6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro più anziano di età.
        7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero della giustizia, ai fini della successiva elezione del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli statistici nei modi stabiliti dall'articolo 44.


Art. 43.

(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione dell'albo).

            1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 42 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di un mese dalla notifica.
        2. I ricorsi proposti dagli interessati devono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
        3. La commissione straordinaria di cui al comma 1 è composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia tra i rappresentanti della categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Presiede la commissione straordinaria un magistrato d'appello.
        4. Le mansioni di segretario della commissione straordinaria sono assolte da magistrati o funzionari del Ministero della giustizia.
        5. La commissione straordinaria opera con le stesse modalità della commissione esaminatrice stabilite ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 42.
        6. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.


Art. 44.

(Prima elezione del consiglio dell'ordine e
del consiglio nazionale degli statistici).

            1. Con decreto del Ministro della giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei tre mesi successivi, le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli statistici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti all'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della votazione in prima e seconda convocazione.
        2. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, il vice presidente, due scrutatori e un segretario.
        3. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, in quanto applicabili.


Art. 45.

(Validità delle norme transitorie).

            1. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 devono presentare domanda di iscrizione all'albo entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 46.

(Regolamento di attuazione).

            1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.



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