XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1915
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
OGGETTO DELLA PROFESSIONE
Art. 1.
(Albo degli statistici -
Sezioni e titoli professionali).
1. E' istituito l'albo professionale degli statistici,
nel cui ambito sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo
professionale di statistico specialista.
3. Agli iscritti alla sezione B spetta il titolo
professionale di statistico junior.
4. L'iscrizione all'albo degli statistici è
accompagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione degli
statistici specialisti" e "sezione degli statistici
juniore".
5. Per l'esercizio della professione di statistico, nel
settore pubblico e in quello privato, è obbligatoria
l'iscrizione all'albo degli statistici.
Art. 2.
(Oggetto della professione).
1. Formano oggetto dell'attività professionale dello
statistico le prestazioni relative alla raccolta,
elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, nonché
all'impostazione di studi e di ricerche di carattere
statistico su fenomeni di qualsiasi natura.
2. In via generica l'attività dello statistico consiste
nella ideazione, nella progettazione e nella direzione di
tutti i procedimenti e di tutte le operazioni, condotti anche
con ausili informatici, che riguardano:
a) l'approntamento del piano delle ricerche;
b) la rilevazione totale e campionaria dei
dati;
c) la verifica, la certificazione, la qualità, lo
spoglio e la classificazione delle informazioni statistiche
raccolte;
d) la costruzione e la tabulazione dei dati;
e) l'identificazione delle variabili, ivi comprese
tutte le operazioni inerenti alla integrazione, comparazione
ed interpolazione per eliminare eventuali imperfezioni del
materiale raccolto;
f) ogni analisi metodologica su collettivi di
qualsiasi natura, comunque rappresentati, relativi ad
aggregati totali o parziali;
g) ogni sintesi di informazioni statistiche, di
dati e di distribuzioni, mediante la scelta di opportuni
parametri statistici.
3. In particolare, formano oggetto dell'attività dello
statistico specialista:
a) le funzioni di perito, di consulente tecnico e
di arbitro in ordine alle competenze professionali;
b) l'impostazione metodologica delle ricerche di
mercato;
c) la definizione del campione per le indagini
campionarie di qualsiasi natura;
d) la progettazione e la elaborazione di piani
sperimentali nel campo della farmacologia, della medicina,
della biologia, della fisica, della meteorologia e delle altre
scienze affini;
e) le ricerche relative alla programmazione a
livello aziendale e settoriale mediante l'uso di appropriate
tecniche; a livello territoriale, regionale, nazionale ed
internazionale, mediante lo sviluppo e l'applicazione di
appropriate tecniche statistiche ed econometriche;
f) le previsioni di qualsiasi natura che
implichino l'impiego di tecniche statistiche e
probabilistiche;
g) l'approntamento di schemi di estrazione a sorte
e delle procedure di sorteggio;
h) la ricerca per l'utilizzazione di opportuni
indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta,
utilizzati per l'acquisizione o il mutamento di diritti;
i) i metodi di simulazione e le tecniche di
ricerca operativa;
l) le analisi e le previsioni sui sistemi
socio-economici;
m) la scelta di tecniche specifiche per l'analisi
delle serie storiche, per la costruzione dei numeri indici e
degli indicatori socio-economici;
n) l'analisi di processi di produzione e di
sviluppo sia a livello aziendale, mediante il controllo
statistico della qualità, dei tempi, delle scorte o di
gestione, sia a livello nazionale, mediante modelli statistici
ed econometrici.
4. L'elencazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudica
l'esercizio di ogni altra attività rientrante nelle competenze
degli statistici, non espressamente elencata o conseguente al
progredire delle tecniche statistiche.
Art. 3.
(Competenze esclusive
dello statistico specialista).
1. Le attività indicate nell'articolo 2, comma 3, sono
attribuite alla competenza esclusiva dello statistico
specialista, quando le operazioni da seguire:
a) attengono a perizie ordinate dalla magistratura
o da enti pubblici o sono richieste, anche nell'interesse di
privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi
dello Stato e di enti pubblici o, comunque, sono soggette al
giuramento del perito;
b) comportano la raccolta e la elaborazione di
informazioni statistiche sulla cui fonte, individuale o
collettiva, è prescritta, per legge o regolamento, la tutela
del segreto o, comunque, quando tale tutela è assicurata
dall'ente pubblico o
privato che promuove l'indagine. In tali casi, la
determinazione delle tecniche di raccolta e di elaborazione
delle informazioni statistiche e di elaborazione dei
risultati, nonché delle forme della loro pubblicazione e
comunicazione spetta allo statistico il quale deve introdurre
norme e procedure tecniche che conferiscano alle operazioni
caratteri compatibili con la suddetta tutela del segreto;
c) mirano ad ottenere risultati statistici:
1) che devono o possono essere generalizzati a
collettività nell'interesse pubblico o privato, o
costituiscono un resoconto di attività economica, sociale,
politica e di sviluppo;
2) che servono a giustificare, formare od annullare
provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a
livello nazionale, provinciale o locale in genere;
3) che sono utilizzati come presupposti di proposte o
di applicazioni di norme giuridiche;
4) che tendono a definire diritti, in assenza di una
precisa normativa, o a mutarli, ovvero a disconoscerli
nell'ambito del diritto pubblico e del diritto privato;
5) che sono connessi all'esigenza di giudicare in
merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di
norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura
nell'interesse di collettività sociali;
6) che sono utilizzati, attraverso canali di
informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la
pubblica opinione.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e
nell'ambito delle competenze professionali dello statistico e
degli statistici specialisti previste dall'articolo 2, le
relazioni conclusive che accompagnano i lavori devono essere
firmate dallo statistico o dallo statistico specialista e
devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e dei
criteri tecnici seguiti
per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro.
Capo II
ALBO DEGLI STATISTICI
Art. 4.
(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo
degli statistici).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i capi degli uffici di statistica previsti nel
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, devono essere iscritti all'albo professionale
degli statistici nelle rispettive sezioni all'articolo 5 della
presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono
entro due anni a conformarsi a quanto stabilito dal presente
articolo.
Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo
degli statistici).
1. Nell'ambito della professione di statistico sono
individuate due distinte figure professionali: lo statistico
specialista, definito ai sensi del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, e lo
statistico junior, previsto dal decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4
agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. In
relazione a tale figure professionali sono previste due
sezioni nell'albo degli statistici: la sezione A per lo
statistico specialista e la sezione B per lo statistico
junior. Per essere iscritti all'albo degli statistici è
necessario:
a) essere in possesso di una delle lauree in
statistica specialistica quinquennale, per la sezione A, e
della laurea
triennale in scienze statistiche, per la sezione B. Non sono
ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel
loro titolo siano riportati in forma generica o specifica
riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto
dal comma 5 per l'iscrizione alla sezione B dell'albo
professionale;
b) essere abilitato all'esercizio della
professione di statistico, avendo sostenuto lo specifico esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
statistico specialista o di statistico junior, sulla
base dei decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
c) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a territori non politicamente uniti all'Italia
ovvero cittadino di uno Stato il quale ammette condizioni di
reciprocità;
d) godere dei diritti civili;
e) essere di specchiata condotta morale.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più albi
professionali nel caso della istituzione di più ordini ai
sensi dell'articolo 21, comma 2.
3. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando
il richiedente è sottoposto a procedimento penale o
disciplinare ovvero è sospeso dall'albo.
4. Possono essere iscritti, indipendentemente dal possesso
del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, i
professori universitari di ruolo delle università statali o
equiparate e i liberi docenti confermati nelle materie del
gruppo statistico metodologico od applicativo. Sull'elenco
delle materie ammesse decide il consiglio nazionale degli
statistici, sentito il parere del consiglio dell'ordine.
5. Possono essere iscritti all'albo degli statistici,
nella sezione B, i diplomati in statistica bi-triennali e gli
altri laureati che hanno sostenuto, nei propri corsi di
studio, esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai
sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930,
n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930,
n. 1748, i quali hanno altresì superato l'esame di Stato
nelle discipline statistiche, di cui alla legge 8 dicembre
1956, n. 1378, e successive modificazioni, e al regolamento
sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive
modificazioni.
6. Si applicano le disposizioni di cui al regio
decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18
dicembre 1930, n. 1748.
7. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, adotta, nel termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
in concomitanza con l'adozione del regolamento di attuazione
di cui all'articolo 46, un regolamento di attuazione recante
le nuove modalità e le materie di esame per l'abilitazione
nelle discipline statistiche, adeguandole alle norme della
presente legge.
8. Le competenze degli iscritti alla sezione B dell'albo
degli statistici sono definite nel regolamento di attuazione
previsto all'articolo 46, sentito il consiglio nazionale degli
statistici.
Art. 6.
(Modalità di iscrizione all'albo).
1. Per l'iscrizione all'albo, l'interessato inoltra
domanda al consiglio dell'ordine allegando il documento
attestante l'abilitazione all'esercizio della professione di
statistico, nonché la ricevuta del pagamento della tassa di
concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni per le iscrizioni agli albi professionali.
2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita,
nonché dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed
e) del comma 1 dell'articolo 5, il consiglio dell'ordine
provvede d'ufficio.
3. Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento
di reciprocità è comprovata
a cura degli interessati, con attestazione del Ministero
degli affari esteri.
Art. 7.
(Compatibilità con l'iscrizione
ad altri albi professionali).
1. L'iscrizione all'albo degli statistici è compatibile
con quella ad altri albi professionali.
Art. 8.
(Cancellazione dall'albo).
1. Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta
del pubblico ministero, pronunzia la cancellazione
dall'albo:
a) nei casi di rinunzia dell'iscritto;
b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti
di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 5;
c) nei casi di morosità e di irreperibilità per un
periodo superiore a due anni.
2. Nei casi elencati alle lettere b) e c) del
comma 1, il consiglio dell'ordine pronunzia la cancellazione
dopo aver sentito l'interessato, quando ciò sia possibile. Nel
caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni
avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci
giorni nella sede del consiglio dell'ordine e nell'albo del
comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.
Art. 9.
(Tenuta e aggiornamento dell'albo).
1. Il consiglio dell'ordine provvede alla tenuta
dell'albo e al suo aggiornamento all'inizio di ogni anno.
2. La registrazione all'albo degli statistici contiene il
cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza e l'indirizzo dell'iscritto, la data di iscrizione
ed il titolo in base al quale è avvenuta.
3. L'albo deve contenere un elenco progressivo secondo
l'anzianità di iscrizione ed un elenco alfabetico di tutti gli
iscritti che riporta il numero d'ordine di iscrizione nella
rispettiva sezione.
4. Il consiglio dell'ordine trasmette copia dell'albo al
consiglio nazionale degli statistici che provvede alla stesura
dell'albo nazionale.
5. L'albo nazionale deve contenere:
a) l'elenco alfabetico di tutti gli iscritti con
l'indicazione dell'ordine di appartenenza e del numero
d'iscrizione all'ordine nella rispettiva sezione;
b) l'elenco progressivo di tutti gli iscritti
secondo l'anzianità di iscrizione all'albo nazionale;
c) l'elenco diviso in tante parti quanti sono gli
ordini. In ogni parte gli statistici sono classificati secondo
la progressione di iscrizione all'albo nazionale.
Capo III
DIRITTI E DOVERI DELLO STATISTICO
Art. 10.
(Diritti dello statistico -
Tariffa professionale).
1. Lo statistico ha diritto al pagamento degli onorari
per l'attività professionale svolta, nella misura stabilita
dalla tariffa professionale. Egli ha diritto, inoltre, al
rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta.
2. La tariffa professionale degli onorari e delle
indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese agli
statistici sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia, su proposta del consiglio nazionale degli
statistici, sentito il parere del consiglio dell'ordine.
3. Lo statistico ha diritto ad esercitare la professione
in tutto il territorio dello Stato anche nel caso che,
verificandosi le condizioni previste nell'articolo 21, comma
2, si dia luogo alla costituzione di più
ordini. Lo statistico può esercitare la sua professione
nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ed in altri
Stati, a condizione che le norme per la circolazione dei
professionisti e della reciprocità lo prevedano.
Art. 11.
(Doveri dello statistico).
1. Lo statistico deve esercitare la professione con
dignità e con decoro ed è tenuto al segreto professionale.
Art. 12.
(Sanzioni disciplinari).
1. Lo statistico colpevole di abuso o di mancanza
nell'esercizio della professione è soggetto alle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per
un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due
anni;
d) la radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale,
comportano la sospensione dall'esercizio professionale:
a) l'emissione di un avviso di garanzia da parte
della magistratura;
b) la morosità per oltre un anno nel pagamento dei
contributi dovuti all'ordine.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2,
la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.
4. Il consiglio dell'ordine provvede alla sospensione
dell'iscritto nei confronti del quale è stato emesso avviso di
garanzia. Se il consiglio non ritiene opportuno pronunziare la
sospensione deve informare con rapporto motivato il
procuratore della Repubblica competente per territorio.
5. La sospensione per morosità è revocata con
provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando
l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.
Art. 13.
(Avvertimento).
1. L'avvertimento consiste nel rilievo della
trasgressione commessa e nel richiamo dell'iscritto
all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di
abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato
all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il
relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta
comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto
a procedimento disciplinare.
Art. 14.
(Censura).
1. La censura consiste nel biasimo formale per la
trasgressione commessa. Essa è inflitta nei casi di abuso o di
mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la
dignità professionale.
2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio
dell'ordine.
Art. 15.
(Sospensione dall'albo).
1. La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può
essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro
professionali; essa è disposta con deliberazione del consiglio
dell'ordine.
2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice
penale, comportano di diritto la sospensione dall'albo o
dall'elenco speciale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per un
periodo non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario, o in
una struttura analoga, ad esclusione dei casi previsti
nell'articolo 16; il ricovero in una casa di cura e di
custodia; l'applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive previste dall'articolo 215, secondo comma, numeri 1,
2 e 3, del codice penale;
c) l'emissione di un avviso di garanzia;
d) l'applicazione provvisoria di una pena
accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice
ai sensi dell' articolo 206 del codice penale.
3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo la
sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora
l'interessato proponga ricorso, e non è soggetta al limite di
durata stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera
c).
Art. 16.
(Radiazione).
1. La radiazione dall'albo può essere disposta quando
all'iscritto è inflitta, con sentenza irrevocabile, condanna
alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con
la sua condotta ha gravemente compromesso la propria
reputazione e la dignità professionale.
2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo o
dall'elenco speciale:
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per
delitto non colposo per il quale la legge commina la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o
di durata superiore a tre anni e l'interdizione dalla
professione per uguale durata;
c) il ricovero in un manicomio giudiziario, o in
una analoga struttura, nei casi indicati dall'articolo 222,
secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una casa
di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.
3. Il procedimento per la radiazione è promosso dal
consiglio dell'ordine competente che, entro dieci giorni dalla
relativa deliberazione, trasmette al consiglio nazionale degli
statistici i relativi atti e la documentazione. Il consiglio
nazionale apre un nuovo dibattito, udito l'interessato, dopo
aver nominato un consigliere relatore.
4. Adottata la deliberazione definitiva di radiazione, il
consiglio dell'ordine competente ed il consiglio nazionale
degli statistici provvedono alla cancellazione dello
statistico sottoposto a procedimento disciplinare
rispettivamente dall'albo di appartenenza e dall'albo
nazionale.
Art. 17.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
- Fatti costituenti reato).
1. Lo statistico sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è
sottoposto, quando non sia stato radiato ai sensi
dell'articolo 16, a procedimento disciplinare per il medesimo
fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento
perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha
commesso.
2. Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare
il consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato,
trasmette gli atti al procuratore della Repubblica e sospende
il procedimento.
Art. 18.
(Prescrizione - Competenza).
1. L'infrazione disciplinare si estingue per
prescrizione in cinque anni.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.
3. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è
il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto. Se
l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine, la competenza
per il giudizio disciplinare
spetta al consiglio nazionale degli statistici. Se
l'incolpato è membro del consiglio nazionale, la competenza a
procedere disciplinarmente spetta ad una apposita commissione
disciplinare nominata dal Ministro della giustizia della quale
non possono fare parte i membri del consiglio dell'ordine
interessato e del consiglio nazionale. La commissione
disciplinare è formata da quattro statistici scelti tra gli
iscritti all'albo nazionale ed è presieduta da un magistrato
d'appello. Ai lavori della stessa commissione partecipa, senza
diritto di voto, il presidente del consiglio nazionale.
Art. 19.
(Notifica, accertamento e inflizione
del carico disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare a carico dello
statistico è promosso d'ufficio attraverso i competenti
organi, di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero su richiesta
del procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a
presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a
dieci giorni, davanti al consiglio dell'ordine presso il quale
l'incolpato risulta iscritto, per essere sentito nelle sue
discolpe.
3. Il presidente del consiglio dell'ordine, verificati
sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni,
nomina un consigliere relatore e fissa la data della seduta
per la discussione. L'incolpato può presentare per iscritto le
proprie deduzioni.
4. Nella seduta di discussione il consiglio dell'ordine,
sentiti il relatore e l'incolpato, adotta le proprie
decisioni. La deliberazione è notificata entro venti giorni
all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
per territorio.
5. In caso di assenza dell'incolpato, il consiglio
dell'ordine può egualmente adottare le decisioni, salvo che
l'assenza non
sia causata da un impedimento legittimo comunicato al
consiglio prima della seduta.
6. In caso di irreperibilità dell'incolpato, le
comunicazioni avvengono mediante l'affissione del
provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio
dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota
dell'interessato.
Art. 20.
(Reiscrizione).
1. Lo statistico cancellato dall'albo può chiedere la
reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano
determinato la cancellazione.
2. Allo statistico reintegrato è riconosciuta una
anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.
3. Lo statistico radiato dall'albo può esservi reiscritto
purché siano decorsi almeno tre anni dal provvedimento di
radiazione e, se questo è stato adottato a seguito di condanna
penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso, deve
risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una
condotta irreprensibile.
4. Allo statistico radiato reiscritto all'albo è
riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della
reiscrizione.
Capo IV
CONSIGLIO DELL'ORDINE
Art. 21.
(Dell'ordine degli statistici - Istituzione di altri
ordini - Fusione di due o più ordini - Composizione del
consiglio dell'ordine).
1. L'ordine degli statistici ha personalità giuridica
di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
2. E' ammessa la formazione di ulteriori ordini degli
statistici presso altre circoscrizioni territoriali quando
almeno cento iscritti, in grado di assicurarne il
funzionamento,
ne facciano richiesta al consiglio nazionale degli
statistici. L'istituzione di nuovi ordini e dei relativi
consigli è disposta con decreto del Ministro della
giustizia.
3. Il Ministro della giustizia nomina un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla prima
formazione dell'albo ed alla convocazione per le elezioni.
4. Quando in un ordine il numero degli iscritti all'albo è
inferiore a cento, su richiesta del consiglio nazionale degli
statistici, il Ministro della giustizia dispone la fusione
dello stesso con un altro ordine.
5. Il consiglio dell'ordine è composto da nove membri
eletti tra gli iscritti all'albo. Essi durano in carica
quattro anni dalla data di elezione e sono rieleggibili.
6. Il consiglio dell'ordine, in conformità alla
composizione delle sezioni A e B dell'albo degli statistici,
rispettivamente per lo statistico specialista e per lo
statistico junior, è ripartito in proporzione al numero
degli iscritti in ciascuna delle due sezioni; tale numero è
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
sezioni componenti e comunque riservando una percentuale non
inferiore al 50 per cento alla componente corrispondente alla
sezione A.
7. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del
consiglio dell'ordine spetta agli iscritti alla sezione A.
8. Nella riunione di insediamento del consiglio
dell'ordine si procede alla nomina del presidente, del vice
presidente, del segretario e del tesoriere.
Art. 22.
(Attribuzioni del consiglio
dell'ordine e del presidente).
1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti
funzioni oltre quelle ad esso demandate da disposizioni di
legge e di regolamento:
a) cura l'osservanza della legge professionale e
di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco
speciale, provvede alle relative iscrizioni e cancellazioni e
ne cura l'aggiornamento una volta l'anno;
c) vigila per la tutela del titolo professionale e
svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari e dichiara
decaduto dalla carica il consigliere dell'ordine che, senza
giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
consecutive;
e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli
onorari;
f) provvede all'amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio
preventivo e il conto consuntivo che, sentito il consiglio
nazionale degli statistici, devono essere portati
all'approvazione dell'assemblea degli iscritti entro i primi
quattro mesi dell'anno;
g) stabilisce, entro i limiti strettamente
necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine,
con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, la
misura del contributo annuale da corrispondere da parte degli
iscritti all'albo, nonché della tassa per il rilascio dei
certificati e dei pareri e sulla liquidazione degli
onorari;
h) designa, su richiesta, gli statistici chiamati
a fare parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni,
enti ed organizzazioni, anche a carattere locale;
i) designa gli statistici chiamati a comporre, in
rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
statistico;
l) dispone la convocazione dell'assemblea degli
iscritti;
m) cura il perfezionamento tecnico e culturale,
nonché il tirocinio e la formazione degli iscritti.
2. Il presidente rappresenta l'ordine ed esercita le
funzioni conferitegli dalla presente legge e da altre
disposizioni di legge
e di regolamento. Egli inoltre rilascia i certificati e le
attestazioni relativi agli iscritti.
Art. 23.
(Riunioni del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente
ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia
richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una
volta ogni sei mesi.
2. Per la validità delle sedute del consiglio dell'ordine
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Se il presidente o il vice presidente sono assenti o
impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione
all'albo o, nel caso di pari anzianità, il più anziano per
età.
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non
intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del
consiglio decadono dalla carica, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, lettera d).
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parità di
voti, prevale il voto del presidente.
6. Il verbale della riunione è redatto dal segretario
sotto la direzione del presidente e sottoscritto da
entrambi.
Art. 24.
(Scioglimento del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio dell'ordine può essere sciolto, su
richiesta di un terzo dei consiglieri, di un quinto degli
iscritti, del presidente del consiglio nazionale degli
statistici, ovvero del procuratore della Repubblica presso il
competente tribunale, se non è in grado di funzionare o se,
richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel
violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.
2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le
sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario
il quale
dispone, entro tre mesi dalla data di scioglimento, la
convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo
consiglio. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la
nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro
della giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale
degli statistici.
3. Il commissario straordinario ha la facoltà di nominare
un comitato composto da non meno di due e da non più di sei
membri, da scegliere tra gli iscritti all'albo, che lo
coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il commissario straordinario nomina inoltre un
segretario tra gli iscritti all'albo.
Capo V
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI STATISTICI
Art. 25.
(Composizione e sede
del consiglio nazionale degli statistici).
1. Il consiglio nazionale degli statistici è composto
da nove membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale.
Essi durano in carica tre anni dalla data di elezione e sono
rieleggibili. Qualora siano costituiti più ordini, si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.
2. Il consiglio nazionale degli statistici, in conformità
alla composizione delle sezioni A e B dell'albo degli
statistici, rispettivamente per lo statistico specialista e
per lo statistico junior, è ripartito in proporzione al
numero degli iscritti in ciascuna delle due sezioni; tale
numero è determinato assicurando la presenza di ciascuna delle
sezioni componenti e comunque riservando una percentuale non
inferiore al 50 per cento alla componente corrispondente alla
sezione A.
3. L'elettorato passivo per l'elezione del presidente del
consiglio nazionale degli statistici spetta
agli iscritti alla sezione A, alla quale il presidente deve
appartenere.
4. Nella riunione di insediamento del consiglio nazionale
degli statistici si procede alla nomina del presidente, del
vice presidente, del segretario e del tesoriere.
5. Il consiglio nazionale degli statistici ha sede presso
il Ministero della giustizia.
Art. 26.
(Funzioni del consiglio nazionale
degli statistici e del presidente).
1. Il consiglio nazionale degli statistici esercita le
seguenti funzioni:
a) esprime pareri sui progetti di legge e sui
regolamenti che riguardano la professione dello statistico,
sentite le eventuali osservazioni del consiglio
dell'ordine;
b) esprime pareri sulla interpretazione della
legge professionale e sui decreti e regolamenti che riguardano
l'ordine degli statistici;
c) propone la costituzione di nuovi ordini;
d) propone la fusione di due o più ordini nei casi
previsti dall'articolo 21;
e) esprime, su richiesta, il parere sullo
scioglimento dei consigli dell'ordine, in merito alla
radiazione dall'albo professionale di un iscritto e in merito
al bilancio preventivo e consuntivo;
f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del
consiglio dell'ordine in merito alle domande di iscrizione o
ad altre materie;
g) determina la misura del contributo da
corrispondere annualmente da parte degli iscritti, entro i
limiti strettamente necessari per il suo funzionamento, con
deliberazione approvata dal Ministro della giustizia;
h) designa gli statistici chiamati a far parte di
commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o
internazionale;
i) coordina e promuove le attività degli ordini
volte al perfezionamento tecnico, al tirocinio e alla
preparazione culturale degli iscritti;
l) predispone le tariffe professionali e le
relative modifiche, sentito il parere del consiglio
dell'ordine, e le presenta al Ministero della giustizia per la
ratifica.
2. Il presidente del consiglio nazionale degli statistici
rappresenta tutti gli iscritti a qualunque ordine essi
appartengano.
Capo VI
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI -
ELEZIONI - RICORSI
Art. 27.
(Convocazione dell'assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea degli iscritti è convocata dal
presidente del consiglio dell'ordine una volta l'anno in via
ordinaria per l'approvazione del bilancio del consiglio
stesso.
2. In via straordinaria l'assemblea degli iscritti è
convocata ogniqualvolta il presidente del consiglio
dell'ordine ne ravvisi la necessità.
3. La richiesta di convocazione dell'assemblea degli
iscritti in seduta straordinaria può essere avanzata anche da
due terzi dei consiglieri, o dal presidente del consiglio
nazionale degli statistici, ovvero da un quinto degli iscritti
all'ordine. In tali casi la richiesta, da presentare per
iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da
trattare. Il presidente del consiglio dell'ordine è tenuto a
predisporre la convocazione entro venti giorni dalla
richiesta; se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal
procuratore della Repubblica del tribunale competente per
territorio, il quale designa a presiederla un iscritto
all'albo professionale.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli
iscritti, con la esclusione dei sospesi, per posta
raccomandata o consegnato
a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prima convocazione. Esso deve
contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco
delle materie da trattare. L'avviso è affisso, altresì, in
modo ben visibile nella sede del consiglio dell'ordine entro
il medesimo termine. La seconda convocazione è fissata a non
meno di cinque giorni dalla prima.
5. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento
unità, la comunicazione individuale può essere sostituita
dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani
locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per
due giorni consecutivi.
Art. 28.
(Svolgimento dell'assemblea degli iscritti).
1. L'assemblea degli iscritti è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno degli iscritti alla data di svolgimento della riunione.
2. In seconda convocazione non si tiene conto del numero
dei presenti.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
voti.
4. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine
rivestono, rispettivamente, anche le funzioni di presidente e
di segretario dell'assemblea degli iscritti. Tuttavia, qualora
un quinto dei presenti lo richieda, il presidente e il
segretario sono nominati dall'assemblea.
Art. 29.
(Elettorato).
1. Sono elettori e possono essere eletti componenti del
consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli
statistici tutti gli iscritti all'albo che non siano sospesi
dall'esercizio della professione.
2. Gli eletti al consiglio dell'ordine ed al consiglio
nazionale degli statistici sono rieleggibili.
Art. 30.
(Elezione del consiglio dell'ordine).
1. L'elezione del consiglio dell'ordine è effettuata
nel mese precedente la scadenza del consiglio in carica e la
data è fissata dal presidente del consiglio uscente.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto
presso il seggio istituito nella sede del consiglio
dell'ordine.
Art. 31.
(Elezione del consiglio nazionale
degli statistici).
1. L'elezione del consiglio nazionale degli statistici
è effettuata nel mese precedente la scadenza del consiglio in
carica.
2. Il consiglio nazionale degli statistici uscente rimane
in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Il presidente del consiglio nazionale degli statistici
comunica, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, la
data per le votazioni al consiglio di ciascun ordine.
4. Ogni consiglio dell'ordine provvede ad inviare avviso
ai propri iscritti, con lettera raccomandata o consegnata a
mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima
della data delle votazioni, salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6.
5. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque
giorni dalla prima. Gli iscritti esercitano il diritto di voto
nel seggio istituito presso l'ordine di appartenenza.
6. Ogni ordine provvede alla elezione di propri
rappresentanti presso il consiglio nazionale degli statistici.
In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per
iscrizione all'albo e, tra coloro che hanno uguale anzianità
di iscrizione, il più anziano di età. Il numero dei
rappresentanti è proporzionale al numero degli iscritti a
ciascun ordine ed è stabilito dal presidente del consiglio
nazionale uscente sulla base della situazione degli iscritti
tre mesi prima della data dell'elezione.
7. Ogni ordine ha almeno un rappresentante nel consiglio
nazionale degli statistici.
Art. 32.
(Votanti).
1. In sede di prima convocazione del consiglio
dell'ordine, il numero dei votanti non deve essere inferiore
alla metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento
delle elezioni, in seconda convocazione il numero dei votanti
non deve essere inferiore ad un quinto degli iscritti. Qualora
anche in seconda convocazione non sia raggiunto il prescritto
numero dei votanti, è effettuata una nuova convocazione entro
un mese dalla precedente. Se anche con la convocazione
straordinaria non viene raggiunto il numero minimo di un
quinto dei votanti, a cura del consiglio nazionale degli
statistici, si apre un procedimento a carico del consiglio
dell'ordine interessato.
2. L'iscritto è ammesso a votare previo accertamento della
sua identità personale mediante l'esibizione di un documento
di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte
di un componente del seggio elettorale.
Art. 33.
(Scrutinio).
1. Decorse sei ore dall'inizio delle operazioni di
voto, il presidente del seggio elettorale, dopo aver ammesso a
votare gli elettori presenti nella sala, dichiara chiusa la
votazione ed annota il numero dei votanti.
2. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
indicazioni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile,
che l'elettore abbia voluto far riconoscere il
proprio voto. Sono nulle le schede recanti un numero di voti
eccedenti il numero di candidati da eleggere.
3. Sono nulli i voti, oltre al primo, espressi per uno
stesso candidato sulla stessa scheda.
4. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del
seggio elettorale forma, in base al numero dei voti riportati,
la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti
prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro
che hanno uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di
età.
5. Espletate le operazioni di cui al comma 4, il
presidente del seggio elettorale provvede alla proclamazione
dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.
6. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
votazioni e dello scrutinio è redatto, a cura del segretario,
un verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da tutti i
membri del seggio elettorale.
Art. 34.
(Accettazione della carica -
Incompatibilità - Diritto di opzione).
1. Entro cinque giorni dalla data delle votazioni, il
presidente del consiglio dell'ordine comunica agli eletti il
risultato tramite lettera raccomandata.
2. I membri eletti devono dare comunicazione di
accettazione della carica o di rinunzia ad essa entro venti
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, mediante lettera raccomandata.
3. Qualora il candidato non risponda entro il termine di
cui al comma 2, si intende che abbia rinunziato alla
carica.
4. Nel caso di rinunzia o di mancata conferma, il
presidente del consiglio dell'ordine invia analoga
comunicazione a quella di cui al comma 1 per lettera
raccomandata al candidato che segue immediatamente nella
graduatoria l'ultimo degli eletti.
5. Si applicano anche nel caso di cui al comma 4 le norme
previste dai commi 2 e 3.
6. La carica di membro del consiglio nazionale degli
statistici è incompatibile con quella di membro del consiglio
dell'ordine.
7. Qualora un membro del consiglio nazionale degli
statistici risulti eletto al consiglio dell'ordine, o, in caso
di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto ad
ambedue gli organi, egli, entro cinque giorni dalla
comunicazione della proclamazione, deve optare per una delle
due cariche.
Art. 35.
(Sostituzione).
1. Si procede alla sostituzione dei candidati eletti ai
sensi dell'articolo 34 nei seguenti casi:
a) rinunzia o mancata conferma;
b) cancellazione dall'albo;
c) esercizio dell'obbligo di opzione di cui
all'articolo 34, comma 7;
d) dimissioni;
e) accoglimento di un ricorso avverso le
elezioni.
2. I componenti decaduti per qualsiasi causa sono
sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che
seguono nell'ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano
riportato almeno tre voti di preferenza.
3. In caso di mancanza di candidati individuati ai sensi
del comma 2, si procede ad elezioni suppletive.
Art. 36.
(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio
dell'ordine ed in materia elettorale).
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in
materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo e
quelle in materia disciplinare, nonché i risultati elettorali
possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore
della Repubblica competente per territorio con ricorso al
consiglio nazionale degli statistici.
2. I ricorsi previsti dal comma 1 sono proposti entro il
termine perentorio di un mese dalla notificazione del
provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo. Il consiglio nazionale degli statistici ha
tuttavia facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento
impugnato, di annullarlo in tutto o in parte, di modificarlo,
di riesaminare i fatti e di infliggere una sanzione
disciplinare più grave.
4. In materia elettorale il consiglio nazionale degli
statistici può annullare in tutto o in parte le elezioni,
ordinando il rinnovo delle operazioni che ritiene
necessarie.
Art. 37.
(Annullamento delle elezioni di membri
del consiglio dell'ordine).
1. Il consiglio nazionale degli statistici, ove accolga
un ricorso proposto entro un mese dalla notificazione avverso
la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine,
invita quest'ultimo a provvedere alla sostituzione degli
stessi.
2. Il consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un
ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio
dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al
consiglio stesso e al Ministro della giustizia. Il Ministro
della giustizia nomina un commissario straordinario e
trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine
ed al commissario stesso.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 provvede
alla convocazione degli elettori per il rinnovo del consiglio
dell'ordine con le modalità previste dal presente capo, in
quanto applicabili.
Art. 38.
(Annullamento delle elezioni di membri
del consiglio nazionale degli statistici).
1. La sezione specializzata, costituita presso il
tribunale di Roma di cui al comma 3, ove accolga un ricorso
proposto
contro l'elezione di singoli componenti del consiglio
nazionale degli statistici, dispone affinché il consiglio
dell'ordine competente provveda alla sostituzione.
2. La sezione specializzata costituita presso il tribunale
di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di
tutto il consiglio nazionale degli statistici, provvede a
darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al
Ministro della giustizia che, entro un mese, chiama per la
sostituzione i candidati che seguono in ordine l'ultimo degli
eletti, purché abbiano riportato almeno tre voti di
preferenza. In mancanza di tali candidati, il Ministro della
giustizia invita il presidente del consiglio dell'ordine ad
indire elezioni suppletive.
3. Con la modalità da stabilire con il regolamento di cui
all'articolo 46, sono costituite sezioni specializzate presso
il tribunale di Roma e presso la corte d'appello di Roma con
l'incarico di decidere, in primo e secondo grado, sulla
impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale degli
statistici, ivi comprese quelle in materia elettorale.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39.
(Iscrizione all'albo).
1. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e comunque fino a quando non
siano emanati i decreti sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di statistico di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), possono presentare
domanda di iscrizione all'albo:
a) nella sezione A:
1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i
laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in
scienze statistiche ed economiche che documentano di possedere
una effettiva pratica professionale svolta per un periodo non
inferiore a due anni dopo il conseguimento della laurea;
2) i docenti universitari che insegnino, o che hanno
insegnato, materie del raggruppamento di metodologie o
tecniche statistiche, teoriche od applicate;
3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultano iscritti all'albo nazionale
degli attuari;
b) nella sezione B:
1) gli abilitati nelle discipline statistiche, ai
sensi del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436,
convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, del
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive
modificazioni, purché abbiano almeno tre anni di attività
professionale documentabile in campo statistico alla data di
entrata in vigore della presente legge;
2) i diplomati in statistica in possesso del diploma
universitario biennale o triennale;
3) coloro i quali, in possesso di un diploma di laurea
diverso da quelli previsti al numero 2), hanno almeno cinque
anni di attività professionale documentabile, in qualità di
direttori di uffici di statistica, pubblici o privati, alla
data di entrata in vigore della presente legge;
4) coloro i quali svolgono la funzione di statistico
da almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo
in possesso di un diploma di laurea, sono stati immessi nei
relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto
ed orale di statistica;
5) coloro i quali dimostrano di esercitare
lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di
statistico e di avere una preparazione culturale adeguata per
l'esercizio della professione.
2. Ai fini dei cui al presente articolo, la pratica
professionale deve essere dimostrata con titoli rilasciati da
enti pubblici, da istituti universitari o da imprese private.
La pratica professionale è accertata dalla commissione
esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti dei
soggetti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera
b) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei
titoli dichiarati e mediante apposito colloquio.
Art. 40.
(Presentazione delle domande di iscrizione).
1. Le domande di iscrizione, redatte con le modalità
previste dal capo II, corredate dei documenti relativi alla
pratica professionale, ove richiesti, e delle ricevute di
versamento della tassa per le concessioni governative e della
tassa di iscrizione all'albo professionale, devono essere
indirizzate dagli interessati alla commissione esaminatrice
istituita ai sensi dell'articolo 42 presso il Ministero della
giustizia. A coloro che hanno presentato regolare domanda
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.
Art. 41.
(Prima formazione dell'albo professionale).
1. La prima formazione dell'albo professionale degli
statistici è compiuta dalla commissione esaminatrice di cui
all'articolo 42, la quale provvede, altresì, alla tenuta
dell'albo, nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino
all'insediamento del consiglio dell'ordine.
Art. 42.
(Commissione esaminatrice
delle domande di iscrizione).
1. La commissione preposta all'esame delle domande di
iscrizione e alla tenuta
dell'albo fino alla costituzione del primo consiglio
nazionale degli statistici è nominata con decreto del Ministro
della giustizia.
2. La commissione ha sede presso il Ministero della
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la
presiede, e da otto membri scelti tra i rappresentanti della
categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre
universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni
di natura statistica. Sono addetti all'ufficio di segreteria
della commissione magistrati e cancellieri appartenenti ai
ruoli del Ministero della giustizia.
3. La domanda di iscrizione è esaminata separatamente da
due membri della commissione, i quali stendono distinte
relazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno
cinque membri, ivi compresi i due relatori ed il presidente, o
chi ne fa le veci.
4. Le deliberazioni della commissione sono assunte a
maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per
ultimo.
5. In caso di parità di voti, prevale il voto del
presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente
della commissione, ne fa le veci il membro più anziano di
età.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo
deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero
della giustizia, ai fini della successiva elezione del
consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale degli
statistici nei modi stabiliti dall'articolo 44.
Art. 43.
(Ricorsi avverso le deliberazioni
in materia di prima formazione dell'albo).
1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo
42 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad
una commissione straordinaria nel termine perentorio di un
mese dalla notifica.
2. I ricorsi proposti dagli interessati devono essere
accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa
prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.
3. La commissione straordinaria di cui al comma 1 è
composta da undici membri nominati dal Ministro della
giustizia tra i rappresentanti della categoria iscritti
all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta
competenza nelle attività che formano oggetto della
professione di statistico, e tra i titolari di cattedre
universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni
di natura statistica. Presiede la commissione straordinaria un
magistrato d'appello.
4. Le mansioni di segretario della commissione
straordinaria sono assolte da magistrati o funzionari del
Ministero della giustizia.
5. La commissione straordinaria opera con le stesse
modalità della commissione esaminatrice stabilite ai commi 3,
4, 5 e 6 dell'articolo 42.
6. La commissione straordinaria delibera con la presenza
di almeno sette membri, compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
Art. 44.
(Prima elezione del consiglio dell'ordine e
del consiglio nazionale degli statistici).
1. Con decreto del Ministro della giustizia è nominato,
entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario
straordinario con l'incarico di indire, nei tre mesi
successivi, le elezioni del consiglio dell'ordine e del
consiglio nazionale degli statistici. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Il
commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli
iscritti all'albo mediante avviso spedito con raccomandata
almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di inizio
della votazione in prima e seconda convocazione.
2. Il commissario straordinario svolge le funzioni di
presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio
della votazione, fra gli elettori presenti, il vice
presidente, due scrutatori e un segretario.
3. Le elezioni si svolgono ai sensi delle disposizioni di
cui alla presente legge, in quanto applicabili.
Art. 45.
(Validità delle norme transitorie).
1. I soggetti di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 39 devono presentare domanda di iscrizione
all'albo entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 46.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di
attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.