XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1914
Onorevoli Colleghi! -Alcuni comuni che intendevano
sviluppare l'economia turistica dei loro territori con
l'apertura di nuove case da gioco, a partire dal lontano 1969
si associarono dando vita all'Associazione nazionale per
l'incremento turistico (ANIT) - che oggi associa 21 comuni
turistici - e avviarono una serie di iniziative atte a
sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la
magistratura e, soprattutto, le forze politiche.
Nel 1981 alcuni comuni aderenti all'ANIT intrapresero
delle iniziative giudiziarie che portarono la magistratura
interessata a sollevare dubbi di legittimità costituzionale
circa le autorizzazioni ministeriali in base alle quali era
stata consentita l'apertura dei casinò di San Remo,
Venezia e Campione d'Italia, e sulla delibera del consiglio
regiona1e della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del
casinò di Saint Vincent.
Su tale specifico argomento, la Corte costituzionale si
pronunciò con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella
quale si legge: "(...) mentre è messa in grado di esaminare
per la prima volta profili di legittimità costituzionale che
riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può
esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a
partire dal 1972 è contrassegnata da un massimo di
disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una
legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)"
e, concludendo "Queste esigenze di organica previsione
normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere
soltanto nelle ipotesi che il legislatore voglia mantenere le
deroghe agli articoli 718-722 c.p.) vanno soddisfatte in tempi
ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle
quali si è detto".
Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di
sopperire all'assenza di una legislazione moderna, in grado di
affrontare la problematica del settore e dare una precisa e
puntuale risposta alla citata sentenza del 1985 della Corte
costituzionale, si è mossa l'iniziativa parlamentare a partire
dalla X legislatura senza, tuttavia, riuscire ad approntare un
testo regolatore del settore.
Peraltro una presenza adeguata di case da gioco su tutto
il territorio nazionale, previste e controllate in base ad una
normativa rigorosa, ridurrebbe drasticamente il fenomeno delle
bische clandestine.
Delle quattro case da gioco attualmente esistenti nel
nostro Paese due sono gestite da società partecipate da enti
pubblici (San Remo e Campione d'Italia), una è gestita
direttamente dal comune (Venezia) ed una è gestita
direttamente dalla regione Valle d'Aosta.
Vi sono precisi motivi di ordine economico e sociale a
sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata
presenza su tutto il territorio nazionale, le case da
gioco.
Se è vero, come è vero, che il turismo è un settore di
vitale importanza per la nostra Nazione, allora è impensabile
che l'Italia continui ad essere fortemente penalizzata
rispetto agli altri Paesi europei: siamo circondati da oltre
650 case da gioco presenti in quei Paesi.
Se poi valutiamo il fatto che gli italiani sono i migliori
clienti di quelle case da gioco (si organizzano voli aerei
verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera; si noleggiano treni
dalle nostre Ferrovie dello Stato per portare clienti ai
casinò di Nova Gorica!), comprendiamo bene quale danno
la nostra economia subisce.
Si pensi, peraltro che recentemente la società per azioni
che gestisce il casinò di Venezia, ha fatto un accordo
con il Governo maltese per aprire un grande casinò
nell'isola!
Ma è in termini di sviluppo mancato e di possibile nuova
occupazione che si deve valutare la questione: ad esempio, 20
nuove case da gioco (una per regione) vorrebbero dire almeno
6000 dipendenti diretti oltre quelli indotti, creati dallo
sviluppo turistico del settore interessato che possono essere
sicuramente valutati intorno ai 20.000 nuovi posti di
lavoro.
Infatti, le case da gioco sono strutture fortemente
promozionali per il turismo, per cui riteniamo che la loro
localizzazione può essere positivamente utilizzata per un
adeguato sviluppo di quelle aree che necessitano di nuove
incentivazioni. In effetti l'esperienza europea dimostra che,
normalmente, esse sono localizzate in centri turistici
medio-piccoli perché, oltre ad una concreta possibilità di un
riequilibrio territoriale rispetto alle grandi aree, ciò
consente maggiori possibilità di controllo dal punto di vista
dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più
congestionati.
La proposta di legge risponde alle problematiche
sottolineate dalla Corte costituzionale nella ricordata
sentenza n. 152 del 1985 e introduce norme volte soprattutto a
disciplinare l'istituzione di case da gioco, a prevedere
criteri di gestione e di controllo delle stesse e
regolamentare in modo organico su scala nazionale:
1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti
sul territorio, riconducendole, con modalità appropriate, ad
una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo
2, comma 5, e articolo 5, commi 9 e 10);
2) l'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i
Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze previo
parere delle regioni interessate (articolo 1);
3) la gestione, che viene affidata in concessione, da
parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, a società
private, ma con forte controllo del Ministero dell'interno,
attraverso l'istituzione presso di esso di un Albo nazionale
dei gestori di case da gioco e con la previsione legislativa
di incisivi controlli sulla proprietà ed in genere sulla
gestione (articoli 5 e 6). Con tale scelta viene fatta
chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento
gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente
compiti di controllo sull'attività del gestore, realizzandosi
quindi, la massima trasparenza;
4) criteri di gestione molto precisi e severi tale da
impedire o rendere improbabili fatti penalmente perseguibili
(articoli 9 e 10);
5) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo
direttamente un buon numero di enti locali, le regioni, nonché
lo Stato, consente quella perequazione, in tema di
distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale
richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 8);
6) un controllo permanente sulla gestione, attraverso
l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un nucleo
speciale di polizia dei giochi per il controllo dell'esercizio
e della gestione degli ippodromi, case da gioco, sale bingo e
comunque tutti i giochi d'azzardo autorizzati (articolo
10).
In conclusione ricorre sicuramente l'esigenza e l'urgenza
di approvare in tempi rapidissimi una moderna legislazione in
materia: sia per adeguare il nostro Paese agli altri Stati
europei particolarmente in un settore importante come quello
turistico; sia per una motivazione di sviluppo economico e
occupazionale; sia per dare ad un delicato settore come quello
in questione rigorosi strumenti di controllo, oggi
inesistenti.