XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1914




        Onorevoli Colleghi! -Alcuni comuni che intendevano sviluppare l'economia turistica dei loro territori con l'apertura di nuove case da gioco, a partire dal lontano 1969 si associarono dando vita all'Associazione nazionale per l'incremento turistico (ANIT) - che oggi associa 21 comuni turistici - e avviarono una serie di iniziative atte a sensibilizzare al problema l'opinione pubblica, la magistratura e, soprattutto, le forze politiche.
        Nel 1981 alcuni comuni aderenti all'ANIT intrapresero delle iniziative giudiziarie che portarono la magistratura interessata a sollevare dubbi di legittimità costituzionale circa le autorizzazioni ministeriali in base alle quali era stata consentita l'apertura dei casinò di San Remo, Venezia e Campione d'Italia, e sulla delibera del consiglio regiona1e della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del casinò di Saint Vincent.
        Su tale specifico argomento, la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale si legge: "(...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1972 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...). Si impone quindi la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore (...)" e, concludendo "Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nelle ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli 718-722 c.p.) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto".
        Dalla necessità di regolamentare l'esistente e di sopperire all'assenza di una legislazione moderna, in grado di affrontare la problematica del settore e dare una precisa e puntuale risposta alla citata sentenza del 1985 della Corte costituzionale, si è mossa l'iniziativa parlamentare a partire dalla X legislatura senza, tuttavia, riuscire ad approntare un testo regolatore del settore.
        Peraltro una presenza adeguata di case da gioco su tutto il territorio nazionale, previste e controllate in base ad una normativa rigorosa, ridurrebbe drasticamente il fenomeno delle bische clandestine.
        Delle quattro case da gioco attualmente esistenti nel nostro Paese due sono gestite da società partecipate da enti pubblici (San Remo e Campione d'Italia), una è gestita direttamente dal comune (Venezia) ed una è gestita direttamente dalla regione Valle d'Aosta.
        Vi sono precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco.
        Se è vero, come è vero, che il turismo è un settore di vitale importanza per la nostra Nazione, allora è impensabile che l'Italia continui ad essere fortemente penalizzata rispetto agli altri Paesi europei: siamo circondati da oltre 650 case da gioco presenti in quei Paesi.
        Se poi valutiamo il fatto che gli italiani sono i migliori clienti di quelle case da gioco (si organizzano voli aerei verso Malta, Nizza, Montecarlo, eccetera; si noleggiano treni dalle nostre Ferrovie dello Stato per portare clienti ai casinò di Nova Gorica!), comprendiamo bene quale danno la nostra economia subisce.
        Si pensi, peraltro che recentemente la società per azioni che gestisce il casinò di Venezia, ha fatto un accordo con il Governo maltese per aprire un grande casinò nell'isola!
        Ma è in termini di sviluppo mancato e di possibile nuova occupazione che si deve valutare la questione: ad esempio, 20 nuove case da gioco (una per regione) vorrebbero dire almeno 6000 dipendenti diretti oltre quelli indotti, creati dallo sviluppo turistico del settore interessato che possono essere sicuramente valutati intorno ai 20.000 nuovi posti di lavoro.
        Infatti, le case da gioco sono strutture fortemente promozionali per il turismo, per cui riteniamo che la loro localizzazione può essere positivamente utilizzata per un adeguato sviluppo di quelle aree che necessitano di nuove incentivazioni. In effetti l'esperienza europea dimostra che, normalmente, esse sono localizzate in centri turistici medio-piccoli perché, oltre ad una concreta possibilità di un riequilibrio territoriale rispetto alle grandi aree, ciò consente maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.
        La proposta di legge risponde alle problematiche sottolineate dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 152 del 1985 e introduce norme volte soprattutto a disciplinare l'istituzione di case da gioco, a prevedere criteri di gestione e di controllo delle stesse e regolamentare in modo organico su scala nazionale:

        1) l'esistenza delle quattro case da gioco già presenti sul territorio, riconducendole, con modalità appropriate, ad una normativa di legge comune per tutto il settore (articolo 2, comma 5, e articolo 5, commi 9 e 10);

        2) l'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco da parte del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze previo parere delle regioni interessate (articolo 1);

        3) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni destinatari dell'autorizzazione, a società private, ma con forte controllo del Ministero dell'interno, attraverso l'istituzione presso di esso di un Albo nazionale dei gestori di case da gioco e con la previsione legislativa di incisivi controlli sulla proprietà ed in genere sulla gestione (articoli 5 e 6). Con tale scelta viene fatta chiarezza tra il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale, in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività del gestore, realizzandosi quindi, la massima trasparenza;

        4) criteri di gestione molto precisi e severi tale da impedire o rendere improbabili fatti penalmente perseguibili (articoli 9 e 10);

        5) una equa ripartizione degli utili che, coinvolgendo direttamente un buon numero di enti locali, le regioni, nonché lo Stato, consente quella perequazione, in tema di distribuzione dei proventi, che la Corte costituzionale richiama in modo preciso nella sua sentenza (articolo 8);

        6) un controllo permanente sulla gestione, attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un nucleo speciale di polizia dei giochi per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, case da gioco, sale bingo e comunque tutti i giochi d'azzardo autorizzati (articolo 10).

        In conclusione ricorre sicuramente l'esigenza e l'urgenza di approvare in tempi rapidissimi una moderna legislazione in materia: sia per adeguare il nostro Paese agli altri Stati europei particolarmente in un settore importante come quello turistico; sia per una motivazione di sviluppo economico e occupazionale; sia per dare ad un delicato settore come quello in questione rigorosi strumenti di controllo, oggi inesistenti.




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