XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1914
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case
da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e
clandestino nonché di garantire all'industria turistica
nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri
della Unione europea, possono essere istituite su scala
nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale, nuove case da gioco.
2. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case
da gioco su scala nazionale di cui al comma 1, è attribuita al
Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze e previo parere
delle regioni o province autonome interessate.
3. Le case da gioco possono essere aperte nei comuni la
cui vocazione turistica o termale sia comprovata dalla
presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti
correnti turistiche, o nei comuni turistici o termali ubicati
in zone a vocazione turistica che necessitano di
incentivazione attraverso la realizzazione di strutture e
servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo
economico ed occupazionale del territorio.
4. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi
della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 60
mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia, ed i comuni
per i quali sono state adottate le misure previste dagli
articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).
1. L'istanza da parte del comune interessato avente i
requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1, diretta ad
ottenere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, è
approvata a maggioranza assoluta del consiglio comunale ed è
inoltrata alla regione competente a rilasciare il parere sulla
localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e al
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da una
dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 1, comma 3; le motivazioni socio-economiche e
storiche che determinano la richiesta del comune ad essere
sede della casa da gioco e le caratteristiche tecniche,
logistiche ed, eventualmente, storico-artistiche, della
struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con
l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti
urbanistici ed edilizi necessari per la operativita della
struttura stessa.
3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma
1, la regione, entro il termine di due mesi, rilascia il
parere previsto dal comma 2 dell'articolo 1 ed approva le
eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie
vigenti, dandone immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del
Consiglio dei ministri entro il termine di sei mesi e ha
durata ventennale. Tale termine decorre dalla data di apertura
al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione, alla
scadenza, può, a domanda, essere rinnovata.
5. Le case da gioco di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia
e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire l'attività sulla
base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
di quanto disposto dall'articolo 5, commi 9 e 10.
Art. 3.
(Istituzione di case da gioco alternativamente da parte di
più comuni).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere
rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio
della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i
consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco
operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la
ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime
deliberazioni.
Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).
1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto,
sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di
cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni
interessate, in caso di violazione delle disposizioni della
presente legge, delle prescrizioni della concessione o del
regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché
per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica.
Art. 5.
(Concessione).
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono
affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti
all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati
mediamente apposita gara pubblica indetta dal comune sulla
base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune
ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che
sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di
obbligazione tra il comune e i concessionari.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e
gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del
capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione
di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo
espresse autorizzazioni del comune e del Ministro
dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad
altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi
accessori non riguardanti l'attività di gioco, di cui rimane
responsabile.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a
prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci o
revisori dei conti di un rappresentante di nomina del comune
con funzioni di presidente, nonché di altri due membri
effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno dalla
regione ove ha sede la casa da gioco.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari
della concessione trasmettono al comune, alla regione ed al
Ministero dell'interno, il bilancio di esercizio della casa da
gioco, nonché di ogni attività data in concessione
eventualmente ad essa connessa, relativi all'anno
precedente.
6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può
essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
7. In casi eccezionali, e per un periodo limitato, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può
provvedere direttamente, anche per periodi limitati,
all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme
previste dall'articolo 113, comma 1, lettere a) e c),
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più
di due concessioni per l'esercizio e la gestione di case da
gioco su tutto il territorio nazionale.
9. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e
Venezia entro cinque anni dall'entrata in vigore della
presente legge, devono adeguare, d'intesa con il Ministero
dell'interno, le concessioni a quanto previsto nella presente
legge.
10. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della
concessione per la gestione è approvato dal presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una
specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che
tenga conto di quanto previsto dalla presente legge.
Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito
Albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la
gestione delle case da gioco, denominato Albo nazionale dei
gestori delle case da gioco.
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per
l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di
cancellazione dal medesimo.
3. Per l'iscrizione all'Albo delle società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è
necessario che le azioni o le quote siano nominative.
Qualsiasi trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, o
divisione di azioni o di quote devono essere preventivamente
autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente
articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
5. E' inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente
articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco sia in Paesi dell'Unione europea
che in altri Stati.
Art. 7.
(Capitolato generale).
1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente
le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5,
disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere
al concessionario;
b) i requisiti morali e professionali e le
condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il
concessionario;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo
a favore del concessionario da applicare in sede di gara per
l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del
gestore da destinare ad iniziative promozionali e a
manifestazioni di alto interesse culturale, turistico e
sociale, che vanno indicate in modo analitico;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda le qualità necessarie per mantenere la concessione o
l'iscrizione all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6,
ovvero violi le condizioni previste dalla concessione o dalla
presente legge;
f) la composizione della commissione per
l'aggiudicazione della concessione.
Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della
percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di
concessione, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune sede della casa da
gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore
turistico e nel campo sociale. Tali proventi sono
finalizzati:
1) al potenziamento dei servizi turistici;
2) all'organizzazione di manifestazioni di
significativa rilevanza nel campo musicale, artistico,
storico, cinematografico, culturale e sportivo;
3) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità,
acquedotti e fognature prioritariamente a sostegno dello
sviluppo turistico;
4) al finanziamento dei servizi sociali con
particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio
ricade la casa da gioco per il finanziamento dell'offerta
turistica, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per
il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti e
fognature finalizzate prioritariamente al sostegno dello
sviluppo turistico nella provincia e preferibilmente nei
comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonché al
finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su
tutto il territorio regionale;
c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per
essere riassegnato agli stati di previsione della spesa dei
Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle
finanze, per essere utilizzati ai fini del potenziamento degli
organici e dell' ammodernamento delle strutture ed
attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato
e del Corpo della guardia di finanza.
2. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione
d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di ripartizione delle entrate lorde secondo la
previsione del presente articolo. Per la casa da gioco di
Saint Vincent rimane in vigore la vigente normativa.
Art. 9.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, emana entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento di attuazione della stessa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede in
particolare:
a) le specie ed i tipi di giochi che è possibile
praticare, nonché la loro specifica regolamentazione;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla
disciplina dell'accesso dei giocatori alle sale da gioco,
prevedendo che, ferma restando la facoltà del gestore di non
ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati,
è vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per
associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o
comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto
al voto; l'accesso alla casa da gioco è vietato ai minori di
diciotto anni;
c) le disposizioni specifiche sui criteri della
gestione e del controllo all'interno della casa da gioco,
attraverso l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo
video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui vengono
praticati i giochi e sui tavoli da gioco;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di
cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione, da
praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso
ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti
gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei
crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del
codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della attività
di recupero dei crediti di cui al precedente periodo è
preventivamente concessa dal ministero dell'economia e delle
finanze;
e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale
al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità
della gestione, sullo svolgimento del gioco e sugli incassi e
la loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono
essere accettati dal gestore e fare parte integrante della
convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.
3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco
ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine perentorio
di tre mesi antecedenti la gara di appalto, adottare con
delibera del consiglio il regolamento di attuazione, inserendo
eventuali norme più restrittive che le particolari
caratteristiche del proprio territorio rendono opportune.
4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i
controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla
regione Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal
decreto di autorizzazione del Ministero dell'interno.
Art. 10.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla
legge 1^ aprile l981, n. 121, è istituito un Nucleo speciale
di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza con compiti specifici di prevenzione, di informazione
e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e
della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle
sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati.
2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per
l'azione penale contro il gioco clandestino, il Nucleo
speciale di polizia, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il
gioco d'azzardo, autorizzato e non autorizzato, ed i locali in
cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per
il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti
per fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità
finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in
maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case
da gioco;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche
dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori
delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale
"giochi e scommesse" e comunque tutte le aziende e persone
coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di
case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o in qualunque
altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
3. Le notizie sui clienti delle case da gioco, comunque
conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo,
non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali
contro gli stessi.
4. Il Nucleo speciale di polizia di cui al comma 1 è
affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo, che può essere
composto anche da specialisti esterni, il cui compito
essenziale è il controllo e la verifica del regolare
svolgimento dei giochi consentiti e, in collaborazione con il
servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, la verifica
ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società
concessionarie, anche per gli effetti di cui al comma 3
dell'articolo 6. Il Nucleo speciale di polizia ed il gruppo
tecnico amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da
gioco, sale bingo, sale "giochi e scommesse" e ippodromi
esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo
ritenuto necessario.
Art. 11.
(Albo nazionale dei croupier).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo
nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupier).
2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le
modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, e di
cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei
croupier sono definiti attraverso apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
settore.
Art. 12.
(Case da gioco sulle navi).
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco
sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel
registro internaziona1e come previsto dal comma 3
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, le societa armatoriali interessate devono richiedere
apposita autorizzazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, che la rilascia sentiti il Ministro dell'interno ed
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento di
quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli
impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi
appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro
internazionale sono determinate da apposite norme contenute
nel contratto nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 11.
Art. 13.
(Disposizioni comuni).
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della
casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
Art. 14.
(Incompatibilità).
1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni, delle
province e delle regioni sedi di casa da gioco ed i loro
congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono
partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case
da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia
natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono
decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica
o dal servizio.
2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni
direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case
da gioco, nonché i loro congiunti, ascendenti e discendenti in
linea retta sono ineleggibili a qualsiasi carica politica
(comunale, regionale, nazionale o europea) e non possono
ricoprire la carica di assessore o svolgere il ruolo di
consulenti o esperti del sindaco, del presidente della
provincia o del presidente della regione, se non sono decorsi
tre anni dalla cessazione della carica.
Art. 15.
(Sanzioni penali).
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai
giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.