XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1914




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

        1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri della Unione europea, possono essere istituite su scala nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
        2. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco su scala nazionale di cui al comma 1, è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze e previo parere delle regioni o province autonome interessate.
        3. Le case da gioco possono essere aperte nei comuni la cui vocazione turistica o termale sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o nei comuni turistici o termali ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione attraverso la realizzazione di strutture e servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.
        4. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia, ed i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Art. 2.

(Procedura di autorizzazione).

        1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 1, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, è approvata a maggioranza assoluta del consiglio comunale ed è inoltrata alla regione competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e al Presidente del Consiglio dei ministri.
        2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata da una dettagliata relazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3; le motivazioni socio-economiche e storiche che determinano la richiesta del comune ad essere sede della casa da gioco e le caratteristiche tecniche, logistiche ed, eventualmente, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici ed edilizi necessari per la operativita della struttura stessa.
        3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione, entro il termine di due mesi, rilascia il parere previsto dal comma 2 dell'articolo 1 ed approva le eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
        4. L'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sei mesi e ha durata ventennale. Tale termine decorre dalla data di apertura al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione, alla scadenza, può, a domanda, essere rinnovata.
        5. Le case da gioco di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 5, commi 9 e 10.


Art. 3.

(Istituzione di case da gioco alternativamente da parte di
più comuni).

        1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime deliberazioni.


Art. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

        1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2, anche su proposta delle regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, delle prescrizioni della concessione o del regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.


Art. 5.

(Concessione).

        1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6 e individuati mediamente apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
        2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i concessionari.
        3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del comune e del Ministro dell'interno, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, di cui rimane responsabile.
        4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci o revisori dei conti di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno nominato dal Ministero dell'interno e uno dalla regione ove ha sede la casa da gioco.
        5. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione ed al Ministero dell'interno, il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione eventualmente ad essa connessa, relativi all'anno precedente.
        6. La concessione ha la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della medesima durata.
        7. In casi eccezionali, e per un periodo limitato, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, il comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dall'articolo 113, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di due concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
        9. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare, d'intesa con il Ministero dell'interno, le concessioni a quanto previsto nella presente legge.
        10. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, che tenga conto di quanto previsto dalla presente legge.


Art. 6.

(Albo nazionale dei gestori
delle case da gioco).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, denominato Albo nazionale dei gestori delle case da gioco.
        2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
        3. Per l'iscrizione all'Albo delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o le quote siano nominative. Qualsiasi trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        4. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        5. E' inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia in Paesi dell'Unione europea che in altri Stati.


Art. 7.

(Capitolato generale).

        1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

            a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario;

            b) i requisiti morali e professionali e le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;
            c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

            d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale, turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico;

                e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo dei gestori di cui all'articolo 6, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione o dalla presente legge;

                f) la composizione della commissione per l'aggiudicazione della concessione.


Art. 8.

(Ripartizione dei proventi).

        1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

                a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. Tali proventi sono finalizzati:

                1) al potenziamento dei servizi turistici;

                2) all'organizzazione di manifestazioni di significativa rilevanza nel campo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

                3) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti e fognature prioritariamente a sostegno dello sviluppo turistico;

                4) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

                b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ricade la casa da gioco per il finanziamento dell'offerta turistica, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti e fognature finalizzate prioritariamente al sostegno dello sviluppo turistico nella provincia e preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale;

                c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnato agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per essere utilizzati ai fini del potenziamento degli organici e dell' ammodernamento delle strutture ed attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

        2. Le case da gioco di San Remo, Venezia e Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde secondo la previsione del presente articolo. Per la casa da gioco di Saint Vincent rimane in vigore la vigente normativa.


Art. 9.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, emana entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della stessa.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede in particolare:
                a) le specie ed i tipi di giochi che è possibile praticare, nonché la loro specifica regolamentazione;

                b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori alle sale da gioco, prevedendo che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è vietato ai minori di diciotto anni;

                c) le disposizioni specifiche sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, attraverso l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

                d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione, da praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione all'esercizio della attività di recupero dei crediti di cui al precedente periodo è preventivamente concessa dal ministero dell'economia e delle finanze;

                e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco e sugli incassi e la loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.

        3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine perentorio di tre mesi antecedenti la gara di appalto, adottare con delibera del consiglio il regolamento di attuazione, inserendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendono opportune.
        4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal decreto di autorizzazione del Ministero dell'interno.


Art. 10.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1^ aprile l981, n. 121, è istituito un Nucleo speciale di polizia dei giochi composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati.
        2. Al fine dei controlli di cui al comma 1, nonché per l'azione penale contro il gioco clandestino, il Nucleo speciale di polizia, può:

                a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo, autorizzato e non autorizzato, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;

                b) verificare per conto dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

                c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale bingo e sale "giochi e scommesse" e comunque tutte le aziende e persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
        3. Le notizie sui clienti delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro gli stessi.
        4. Il Nucleo speciale di polizia di cui al comma 1 è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo, che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti e, in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 6. Il Nucleo speciale di polizia ed il gruppo tecnico amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco, sale bingo, sale "giochi e scommesse" e ippodromi esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.


Art. 11.

(Albo nazionale dei croupier).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier).
        2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.


Art. 12.

(Case da gioco sulle navi).

        1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel registro internaziona1e come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le societa armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che la rilascia sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
        3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro internazionale sono determinate da apposite norme contenute nel contratto nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 11.


Art. 13.

(Disposizioni comuni).

        1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
        2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.


Art. 14.

(Incompatibilità).

        1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni, delle province e delle regioni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
        2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti, ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili a qualsiasi carica politica (comunale, regionale, nazionale o europea) e non possono ricoprire la carica di assessore o svolgere il ruolo di consulenti o esperti del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della regione, se non sono decorsi tre anni dalla cessazione della carica.


Art. 15.

(Sanzioni penali).

        1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.



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