XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1913




        Onorevoli Colleghi! - Le recenti, a volte disarticolate, riforme in materia di giustizia non hanno, per la verità, risolto i principali problemi di crisi di quel servizio che, per il ruolo fondamentale che riveste, si tramuta in crisi di tutta la società.
        Le lungaggini dei processi rappresentano uno degli aspetti più importanti di tale crisi.
        Infatti, a prescindere dalla bontà della procedura e, soprattutto, dalla decisione finale, la durata del giudizio è di per sé la più grave delle ingiustizie.
        Non si è trovata una soluzione per tale patologia e, nonostante tutto, ad oggi non si è convinti che un importante positivo risultato si potrebbe ottenere con un adeguato aumento del numero dei giudici e degli addetti al settore.
        Senza dire, comunque, che, al proposito, si pone pure un problema di costi che rendono difficile l'aumento consistente degli organici.
        Ecco perché, da tempo, si fa ricorso ai giudici onorari che ricoprono funzioni delicate, svolgono compiti significativi, maturano esperienze rilevanti ma non perdono la "qualità" di precari, anche se di un certo livello, non maturano alcuna "anzianità" ai fini previdenziali, non hanno retribuzione adeguata, non hanno la compiuta dignità del ruolo potendo nel contempo esercitare la professione di avvocato, non hanno stimoli sufficienti nonostante l'esperienza a volte veramente pregevole maturata. Se oggi, di colpo, mancassero i giudici onorari le udienze si bloccherebbero.
        A volte si è pensato ad un inquadramento diverso, idoneo all'utilizzo proficuo e positivo di tali risorse che spesso hanno consentito il mantenimento d'immagine alla "Giustizia" con la maiuscola in forza di un impegno costante, nascosto e lodevole.
        La presente proposta di legge prevede la possibilità di conferire, anche in via straordinaria e al fine di smaltire la mole di lavoro accumulato, che poi diventa inevitabilmente "arretrato", l'incarico di assistente dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché quello di vice procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, di durata quinquennale e rinnovabile, agli avvocati che abbiano maturato esperienza professionale.
        Il numero complessivo degli incarichi è limitato nel massimo (non può superare la metà di quello dei magistrati di ruolo).
        Lo stipendio ed il trattamento previdenziale ed assistenziale sono equiparati a quelli degli uditori giudiziari.
        Sono regolamentate la modalità di presentazione della domanda, la procedura per la definizione della graduatoria, l'assegnazione delle sedi e le funzioni che gli incaricati dovranno svolgere.
        Si prevedono la cancellazione dall'albo professionale di appartenenza, la possibilità di reiscrizione (con il computo, ai fini dell'anzianità, del periodo in cui sono state svolte le funzioni) e le incompatibilità operanti per i magistrati.
        Si prevede una riserva di posti, pari ad un quinto, nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario. Si stabilisce, infine, che il servizio prestato è valutato come titolo nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.




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