XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1913
Onorevoli Colleghi! - Le recenti, a volte
disarticolate, riforme in materia di giustizia non hanno, per
la verità, risolto i principali problemi di crisi di quel
servizio che, per il ruolo fondamentale che riveste, si
tramuta in crisi di tutta la società.
Le lungaggini dei processi rappresentano uno degli aspetti
più importanti di tale crisi.
Infatti, a prescindere dalla bontà della procedura e,
soprattutto, dalla decisione finale, la durata del giudizio è
di per sé la più grave delle ingiustizie.
Non si è trovata una soluzione per tale patologia e,
nonostante tutto, ad oggi non si è convinti che un importante
positivo risultato si potrebbe ottenere con un adeguato
aumento del numero dei giudici e degli addetti al settore.
Senza dire, comunque, che, al proposito, si pone pure un
problema di costi che rendono difficile l'aumento consistente
degli organici.
Ecco perché, da tempo, si fa ricorso ai giudici onorari
che ricoprono funzioni delicate, svolgono compiti
significativi, maturano esperienze rilevanti ma non perdono la
"qualità" di precari, anche se di un certo livello, non
maturano alcuna "anzianità" ai fini previdenziali, non hanno
retribuzione adeguata, non hanno la compiuta dignità del ruolo
potendo nel contempo esercitare la professione di avvocato,
non hanno stimoli sufficienti nonostante l'esperienza a volte
veramente pregevole maturata. Se oggi, di colpo, mancassero i
giudici onorari le udienze si bloccherebbero.
A volte si è pensato ad un inquadramento diverso, idoneo
all'utilizzo proficuo e positivo di tali risorse che spesso
hanno consentito il mantenimento d'immagine alla "Giustizia"
con la maiuscola in forza di un impegno costante, nascosto e
lodevole.
La presente proposta di legge prevede la possibilità di
conferire, anche in via straordinaria e al fine di smaltire la
mole di lavoro accumulato, che poi diventa inevitabilmente
"arretrato", l'incarico di assistente dei giudici
dell'ufficio del tribunale ordinario nonché quello di vice
procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio del pubblico
ministero, di durata quinquennale e rinnovabile, agli avvocati
che abbiano maturato esperienza professionale.
Il numero complessivo degli incarichi è limitato nel
massimo (non può superare la metà di quello dei magistrati di
ruolo).
Lo stipendio ed il trattamento previdenziale ed
assistenziale sono equiparati a quelli degli uditori
giudiziari.
Sono regolamentate la modalità di presentazione della
domanda, la procedura per la definizione della graduatoria,
l'assegnazione delle sedi e le funzioni che gli incaricati
dovranno svolgere.
Si prevedono la cancellazione dall'albo professionale di
appartenenza, la possibilità di reiscrizione (con il computo,
ai fini dell'anzianità, del periodo in cui sono state svolte
le funzioni) e le incompatibilità operanti per i
magistrati.
Si prevede una riserva di posti, pari ad un quinto, nei
concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario. Si
stabilisce, infine, che il servizio prestato è valutato come
titolo nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione.