XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1913




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può conferire agli avvocati che esercitino la professione da almeno 10 anni, o che abbiano svolto le funzioni di giudici onorari di tribunale o di vice procuratori onorari per due trienni, incarichi a tempo determinato in qualità di assistente del giudice dell'ufficio del tribunale ordinario ovvero di vice procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. L'incarico ha durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.
        2. Il Ministro della giustizia può sempre revocare gli incarichi di cui al comma 1 con provvedimento motivato, sentito il Consiglio superiore della magistratura. 3. Il numero degli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario, nonché quello dei vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero non potrà essere superiore alla metà di quello dei magistrati di ruolo previsti in organico per l'ufficio interessato.
        4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto lo stipendio e il trattamento previdenziale ed assistenziale spettante agli uditori giudiziari con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e con tutti i successivi miglioramenti.


Art. 2.

        1. Per il conferimento dell'incarico a tempo determinato gli interessati devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda indirizzata al Ministro della giustizia, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica del luogo di residenza.
        2. Ai fini del conferimento dell'incarico, costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

                a) l'anzianità di esercizio delle funzioni giudiziarie svolte ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, unitamente alle informazioni raccolte sulle attitudini allo svolgimento delle funzioni giudiziarie, sulle capacità e sulla condotta dell'aspirante durante l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

                b) la disponibilità a prestare servizio presso le sedi dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica definite disagiate o a rischio.


Art. 3.

        1. Una apposita commissione, nominata dal Ministro della giustizia, entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, redige entro i successivi tre mesi, graduatorie nominative separate per gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario e per i vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. Tali graduatorie sono dal Ministro della giustizia trasmesse al Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, può procedere al conferimento dell'incarico.
        2. L'assegnazione alle sedi avviene entro e non oltre un mese dalla nomina.


Art. 4.

        1. Gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario coadiuvano i componenti del tribunale in composizione sia monocratica sia collegiale in tutte le funzioni ad essi attribuite dall'ordinamento giudiziario e dalle altre leggi; in caso di mancanza o impedimento del giudice monocratico nonché di qualcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante li sostituiscono con provvedimento emanato dal presidente del tribunale; svolgono il lavoro giudiziario a loro assegnato dal presidente del tribunale.


Art. 5.

        1. I vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario coadiuvano i medesimi nello svolgimento delle funzioni attribuite dall'ordinamento giudiziario nonché dal codice di procedura penale e dalle altre leggi.
        2. I vice procuratori sono designati dal procuratore della Repubblica a svolgere le funzioni di pubblico ministero:

                a) nelle indagini, nell'udienza preliminare nonché nell'udienza dibattimentale per i reati per i quali il tribunale giudica in composizione monocratica, sia per quelli per i quali procede con citazione diretta sia per quelli per i quali procede con udienza preliminare;

                b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e nel giudizio direttissimo;

                c) nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale;

                d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

                e) nei procedimenti civili.

        3. Il vice procuratore designato svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.

Art. 6.

        1. Gli avvocati devono essere cancellati dall'albo professionale di appartenenza all'atto del conferimento dell'incarico di cui all'articolo 1, alla cessazione del quale, a domanda e in presenza dei previsti requisiti, sono nuovamente iscritti computandosi, ai fini pensionistici, il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico.


Art. 7.

        1. Agli assistenti dei giudici dell'ufficio di tribunale ordinario ed ai vice procuratori addetti all'ufficio del pubblico ministero si applicano le norme sulle incompatibilità previste per i magistrati ordinari dagli articoli 16, 17, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 8.

        1. Nei concorsi ordinari per la nomina a uditore giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun limite di età, agli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale ordinario nonché ai vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. Tali soggetti sono esonerati dal sostenere la prova preliminare prevista dall'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.


Art. 9.

        1. Il servizio prestato a norma dell'articolo 1, nonché quello svolto a norma degli articoli 32, 34, 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è valutato come titolo nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.



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