XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1913
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, può conferire agli
avvocati che esercitino la professione da almeno 10 anni, o
che abbiano svolto le funzioni di giudici onorari di tribunale
o di vice procuratori onorari per due trienni, incarichi a
tempo determinato in qualità di assistente del giudice
dell'ufficio del tribunale ordinario ovvero di vice
procuratore addetto ai magistrati dell'ufficio del pubblico
ministero. L'incarico ha durata di cinque anni e può essere
rinnovato una sola volta.
2. Il Ministro della giustizia può sempre revocare gli
incarichi di cui al comma 1 con provvedimento motivato,
sentito il Consiglio superiore della magistratura. 3. Il
numero degli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale
ordinario, nonché quello dei vice procuratori addetti ai
magistrati dell'ufficio del pubblico ministero non potrà
essere superiore alla metà di quello dei magistrati di ruolo
previsti in organico per l'ufficio interessato.
4. Al personale di cui al presente articolo è corrisposto
lo stipendio e il trattamento previdenziale ed assistenziale
spettante agli uditori giudiziari con tutte le indennità
previste a favore del personale dell'amministrazione
giudiziaria e con tutti i successivi miglioramenti.
Art. 2.
1. Per il conferimento dell'incarico a tempo determinato
gli interessati devono presentare, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda
indirizzata al Ministro della giustizia, inoltrandola per il
tramite della procura della Repubblica del luogo di
residenza.
2. Ai fini del conferimento dell'incarico, costituiscono
titoli di preferenza, nell'ordine:
a) l'anzianità di esercizio delle funzioni
giudiziarie svolte ai sensi degli articoli 32, 34, 71 e 72,
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni, unitamente
alle informazioni raccolte sulle attitudini allo svolgimento
delle funzioni giudiziarie, sulle capacità e sulla condotta
dell'aspirante durante l'esercizio delle funzioni di
magistrato onorario;
b) la disponibilità a prestare servizio presso le
sedi dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica
definite disagiate o a rischio.
Art. 3.
1. Una apposita commissione, nominata dal Ministro della
giustizia, entro un mese dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui all'articolo 2, redige
entro i successivi tre mesi, graduatorie nominative separate
per gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale
ordinario e per i vice procuratori addetti ai magistrati
dell'ufficio del pubblico ministero. Tali graduatorie sono dal
Ministro della giustizia trasmesse al Consiglio superiore
della magistratura. Il Ministro, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, può procedere al
conferimento dell'incarico.
2. L'assegnazione alle sedi avviene entro e non oltre un
mese dalla nomina.
Art. 4.
1. Gli assistenti dei giudici dell'ufficio del tribunale
ordinario coadiuvano i componenti del tribunale in
composizione sia monocratica sia collegiale in tutte le
funzioni ad essi attribuite dall'ordinamento giudiziario e
dalle altre leggi; in caso di mancanza o impedimento del
giudice monocratico nonché di qualcuno dei giudici necessari
per costituire il collegio giudicante li sostituiscono con
provvedimento emanato dal presidente del tribunale; svolgono
il lavoro giudiziario a loro assegnato dal presidente del
tribunale.
Art. 5.
1. I vice procuratori addetti ai magistrati dell'ufficio
del pubblico ministero presso il tribunale ordinario
coadiuvano i medesimi nello svolgimento delle funzioni
attribuite dall'ordinamento giudiziario nonché dal codice di
procedura penale e dalle altre leggi.
2. I vice procuratori sono designati dal procuratore della
Repubblica a svolgere le funzioni di pubblico ministero:
a) nelle indagini, nell'udienza preliminare nonché
nell'udienza dibattimentale per i reati per i quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, sia per quelli
per i quali procede con citazione diretta sia per quelli per i
quali procede con udienza preliminare;
b) nell'udienza di convalida dell'arresto o del
fermo e nel giudizio direttissimo;
c) nella richiesta di emissione di decreto penale
di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del
codice di procedura penale;
d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei
procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui
all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice e nei
procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero
di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e
traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio
1980, n. 319;
e) nei procedimenti civili.
3. Il vice procuratore designato svolge le funzioni di
pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito
solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.
Art. 6.
1. Gli avvocati devono essere cancellati dall'albo
professionale di appartenenza all'atto del conferimento
dell'incarico di cui all'articolo 1, alla cessazione del
quale, a domanda e in presenza dei previsti requisiti, sono
nuovamente iscritti computandosi, ai fini pensionistici, il
periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico.
Art. 7.
1. Agli assistenti dei giudici dell'ufficio di tribunale
ordinario ed ai vice procuratori addetti all'ufficio del
pubblico ministero si applicano le norme sulle incompatibilità
previste per i magistrati ordinari dagli articoli 16, 17, 18 e
19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. Nei concorsi ordinari per la nomina a uditore
giudiziario un quinto dei posti è riservato, senza alcun
limite di età, agli assistenti dei giudici dell'ufficio del
tribunale ordinario nonché ai vice procuratori addetti ai
magistrati dell'ufficio del pubblico ministero. Tali soggetti
sono esonerati dal sostenere la prova preliminare prevista
dall'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
Art. 9.
1. Il servizio prestato a norma dell'articolo 1, nonché
quello svolto a norma degli articoli 32, 34, 71 e 72
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è valutato
come titolo nei concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni.