XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1912
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha inserito nel regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 42-quater.
L'articolo 42-quater, al secondo comma, prevede che
gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professione forense dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il
quale svolgono le funzioni giudiziarie.
Tale disposizione doveva entrare in vigore il 19 luglio
1998, ma è subito apparso evidente che sarebbe stato
impossibile reperire avvocati e praticanti avvocati disposti a
sacrificare la professione forense per proseguire nel proprio
incarico di magistrati, e ciò per due motivi:
la natura pressoché gratuita dell'incarico;
la temporaneità della funzione onoraria, che non
assicura a chi opta per la funzione giudiziaria alcuna
prospettiva lavorativa alternativa all'avvocatura al termine
del mandato.
L'entrata in vigore del regime di incompatibilità è stata
pertanto rinviata con una serie di disposizioni di legge,
l'ultima delle quali posta dall'articolo 22, comma
2-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001.
Con tale disposizione si è inteso differire l'entrata in
vigore del regime di incompatibilità alla data di scadenza del
triennio di nomina in corso.
Sennonché, l'attuale trattamento economico dei giudici
onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari continua
ad essere contraddistinto da una sostanziale gratuità; i
magistrati onorari di tribunale hanno diritto esclusivamente
ad un'indennità di lire 150.000 ad udienza (con divieto di
corrispondere più di due indennità al giorno). Un magistrato
onorario che tenga udienza 110 volte in un anno (cioè quanto
un giudice di pace o un giudice di tribunale "togato"),
percepisce, pertanto, la somma annua complessiva di lire
16.500.000 al lordo dell'IRPEF e dei contributi
previdenziali.
Vi è inoltre da rilevare che, quand'anche la retribuzione
fosse elevata a livelli comparabili con quelli del magistrato
"togato" ad inizio di carriera (cioè il giudice di tribunale),
la natura temporanea dell'incarico renderebbe comunque la
funzione onoraria poco interessante, stante la necessità per
il professionista, una volta al termine del mandato triennale
(rinnovabile una sola volta) di ricollocarsi sul mercato della
libera professione senza poter contare su un proprio
avviamento professionale.
Né tali problemi possono essere aggirati dalla limitazione
dell'incompatibilità ai soli uffici compresi nel distretto di
tribunale; un magistrato "pendolare", che ha la sede
principale dei propri interessi lavorativi in un territorio
distante dal luogo ove è preposto alle funzioni giudiziarie,
non garantisce, infatti, un'efficace e continuativa
ottemperanza ai delicati doveri d'ufficio sottesi alle nuove e
più ampie competenze del magistrato di tribunale.
In conclusione il regime di incompatibilità - di per sé
auspicabile perché volto a tutelare l'imparzialità e
l'indipendenza del magistrato di tribunale - deve essere
coordinato con norme che garantiscano retribuzioni
proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato e la
possibilità di trovare nell'attività giudiziaria un lavoro
tendenzialmente stabile, definitivo e alternativo alla libera
professione.
Nell'attesa che tale coordinamento sia disposto con una
legge organica, si pone la necessità urgente e indifferibile
di scongiurare l'abbandono della magistratura onoraria da
parte di chi è attualmente in servizio, stante anche
l'impossibilità di trovare un adeguato numero di candidati
idonei alle funzioni di magistrato onorario di tribunale, al
di fuori delle fila dell'avvocatura, disposti ad assumere
servizio alle attuali condizioni.
Da tali considerazioni emerge la necessità di mitigare il
regime delle incompatibilità al fine di armonizzare l'esigenza
di terzietà ed indipendenza del magistrato onorario con
l'esigenza di prevenire l'abbandono della carica da parte dei
magistrati attualmente in servizio.
A tale esigenza si è data risposta con la novella
introdotta dall'articolo 1 della presente proposta di
legge.
L'articolo 2 rappresenta invece una mera riformulazione
delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità
ai magistrati onorari di tribunale, che non incide
sull'ammontare massimo di essa. Il limite massimo della somma
liquidabile a titolo di indennità rimane fissata in 154,93
euro (pari a lire 300.000) al giorno; ma, onde porre fine alle
inopportune difformità di applicazione della disposizione
preesistente all'odierna novella legislativa (che faceva
riferimento al concetto di seconda indennità), viene stabilito
che tale somma rappresenta altresì il limite minimo da
liquidarsi al magistrato onorario. I presidenti di tribunale e
i procuratori della Repubblica vengono così sollevati dal
problema di individuare i presupposti per il pagamento della
seconda indennità (questione che aveva condotto all'adozione
di soluzioni disparate ed arbitrarie). Lo stesso motivo di
chiarezza e di uniformità di trattamento ha indotto
all'esplicitazione dell'equivalenza, anche ai fini
retributivi, tra il servizio prestato in udienza e le attività
di diversa natura cui i magistrati onorari sono addetti in
base alle leggi vigenti (emissione di decreti penali di
condanna, direzione delle indagini di polizia giudiziaria per
i reati di competenza del giudice di pace, studio dei
procedimenti giurisdizionali propedeutico all'attività di
udienza, eccetera), con conseguente equiparazione tra udienza
e giornata lavorativa effettiva impiegata in altri servizi
giudiziari. Resta inteso che spetterà ai magistrati dirigenti
dell'ufficio vigilare, in virtù degli ordinari poteri di
coordinamento e controllo di cui già sono titolari, sulla
effettività del servizio prestato e sulla rispondenza della
sua durata media agli standard degli altri magistrati,
anche di carriera, addetti al medesimo ufficio.
L'articolo 2, poi, tende a colmare il vuoto normativo
relativo alla determinazione del compenso da corrispondere ai
vice procuratori onorari per l'attività di predisposizione
delle richieste di decreti penali di condanna. L'attuale
formulazione dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario
prevede espressamente la delega di tali funzioni. Si è
ritenuto opportuno disciplinare la fattispecie utilizzando lo
stesso criterio, quello del giorno impiegato, già previsto per
lo svolgimento delle funzioni in materia civile dell'articolo
13, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, dato che si tratta, in entrambi i casi, di ricompensare
un'attività di studio e non di udienza.