XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1912




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha inserito nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 42-quater.
        L'articolo 42-quater, al secondo comma, prevede che gli avvocati e i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni giudiziarie.
        Tale disposizione doveva entrare in vigore il 19 luglio 1998, ma è subito apparso evidente che sarebbe stato impossibile reperire avvocati e praticanti avvocati disposti a sacrificare la professione forense per proseguire nel proprio incarico di magistrati, e ciò per due motivi:

            la natura pressoché gratuita dell'incarico;

            la temporaneità della funzione onoraria, che non assicura a chi opta per la funzione giudiziaria alcuna prospettiva lavorativa alternativa all'avvocatura al termine del mandato.

        L'entrata in vigore del regime di incompatibilità è stata pertanto rinviata con una serie di disposizioni di legge, l'ultima delle quali posta dall'articolo 22, comma 2-bis, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001.
        Con tale disposizione si è inteso differire l'entrata in vigore del regime di incompatibilità alla data di scadenza del triennio di nomina in corso.
        Sennonché, l'attuale trattamento economico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari continua ad essere contraddistinto da una sostanziale gratuità; i magistrati onorari di tribunale hanno diritto esclusivamente ad un'indennità di lire 150.000 ad udienza (con divieto di corrispondere più di due indennità al giorno). Un magistrato onorario che tenga udienza 110 volte in un anno (cioè quanto un giudice di pace o un giudice di tribunale "togato"), percepisce, pertanto, la somma annua complessiva di lire 16.500.000 al lordo dell'IRPEF e dei contributi previdenziali.
        Vi è inoltre da rilevare che, quand'anche la retribuzione fosse elevata a livelli comparabili con quelli del magistrato "togato" ad inizio di carriera (cioè il giudice di tribunale), la natura temporanea dell'incarico renderebbe comunque la funzione onoraria poco interessante, stante la necessità per il professionista, una volta al termine del mandato triennale (rinnovabile una sola volta) di ricollocarsi sul mercato della libera professione senza poter contare su un proprio avviamento professionale.
        Né tali problemi possono essere aggirati dalla limitazione dell'incompatibilità ai soli uffici compresi nel distretto di tribunale; un magistrato "pendolare", che ha la sede principale dei propri interessi lavorativi in un territorio distante dal luogo ove è preposto alle funzioni giudiziarie, non garantisce, infatti, un'efficace e continuativa ottemperanza ai delicati doveri d'ufficio sottesi alle nuove e più ampie competenze del magistrato di tribunale.
        In conclusione il regime di incompatibilità - di per sé auspicabile perché volto a tutelare l'imparzialità e l'indipendenza del magistrato di tribunale - deve essere coordinato con norme che garantiscano retribuzioni proporzionate alla quantità e qualità del lavoro prestato e la possibilità di trovare nell'attività giudiziaria un lavoro tendenzialmente stabile, definitivo e alternativo alla libera professione.
        Nell'attesa che tale coordinamento sia disposto con una legge organica, si pone la necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'abbandono della magistratura onoraria da parte di chi è attualmente in servizio, stante anche l'impossibilità di trovare un adeguato numero di candidati idonei alle funzioni di magistrato onorario di tribunale, al di fuori delle fila dell'avvocatura, disposti ad assumere servizio alle attuali condizioni.
        Da tali considerazioni emerge la necessità di mitigare il regime delle incompatibilità al fine di armonizzare l'esigenza di terzietà ed indipendenza del magistrato onorario con l'esigenza di prevenire l'abbandono della carica da parte dei magistrati attualmente in servizio.
        A tale esigenza si è data risposta con la novella introdotta dall'articolo 1 della presente proposta di legge.
        L'articolo 2 rappresenta invece una mera riformulazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità ai magistrati onorari di tribunale, che non incide sull'ammontare massimo di essa. Il limite massimo della somma liquidabile a titolo di indennità rimane fissata in 154,93 euro (pari a lire 300.000) al giorno; ma, onde porre fine alle inopportune difformità di applicazione della disposizione preesistente all'odierna novella legislativa (che faceva riferimento al concetto di seconda indennità), viene stabilito che tale somma rappresenta altresì il limite minimo da liquidarsi al magistrato onorario. I presidenti di tribunale e i procuratori della Repubblica vengono così sollevati dal problema di individuare i presupposti per il pagamento della seconda indennità (questione che aveva condotto all'adozione di soluzioni disparate ed arbitrarie). Lo stesso motivo di chiarezza e di uniformità di trattamento ha indotto all'esplicitazione dell'equivalenza, anche ai fini retributivi, tra il servizio prestato in udienza e le attività di diversa natura cui i magistrati onorari sono addetti in base alle leggi vigenti (emissione di decreti penali di condanna, direzione delle indagini di polizia giudiziaria per i reati di competenza del giudice di pace, studio dei procedimenti giurisdizionali propedeutico all'attività di udienza, eccetera), con conseguente equiparazione tra udienza e giornata lavorativa effettiva impiegata in altri servizi giudiziari. Resta inteso che spetterà ai magistrati dirigenti dell'ufficio vigilare, in virtù degli ordinari poteri di coordinamento e controllo di cui già sono titolari, sulla effettività del servizio prestato e sulla rispondenza della sua durata media agli standard degli altri magistrati, anche di carriera, addetti al medesimo ufficio.
        L'articolo 2, poi, tende a colmare il vuoto normativo relativo alla determinazione del compenso da corrispondere ai vice procuratori onorari per l'attività di predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna. L'attuale formulazione dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario prevede espressamente la delega di tali funzioni. Si è ritenuto opportuno disciplinare la fattispecie utilizzando lo stesso criterio, quello del giorno impiegato, già previsto per lo svolgimento delle funzioni in materia civile dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dato che si tratta, in entrambi i casi, di ricompensare un'attività di studio e non di udienza.




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