XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1912




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 42-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il presidente del tribunale può stabilire che determinati giudici onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di magistrato soltanto presso la sede principale del tribunale, o presso una o più sezioni distaccate ovvero presso la sede principale o una o più sezioni distaccate. In tali casi, per i giudici onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità con le funzioni di magistrato è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni".


Art. 2.

        1. All'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di 154,93 euro per ogni giorno di effettivo servizio e per ogni udienza civile o penale, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno.
            2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di 154,93 euro per ogni giorno di effettivo servizio e per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Non può essere corrisposta più di un'indennità al giorno. Ai vice procuratori delegati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 72, primo comma, lettera c), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché di quelle previste dall'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, spetta l'indennità per ogni giorno impiegato".



Frontespizio Relazione