XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1912
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 42-quater dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non
possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il
quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono
rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il
presidente del tribunale può stabilire che determinati giudici
onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di
magistrato soltanto presso la sede principale del tribunale, o
presso una o più sezioni distaccate ovvero presso la sede
principale o una o più sezioni distaccate. In tali casi, per i
giudici onorari che esercitano la professione forense
l'incompatibilità con le funzioni di magistrato è riferita
unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono
svolte le funzioni".
Art. 2.
1. All'articolo 4 delle norme approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta
un'indennità di 154,93 euro per ogni giorno di effettivo
servizio e per ogni udienza civile o penale, anche se tenuta
in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di
un'indennità al giorno.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità
di 154,93 euro per ogni giorno di effettivo servizio e per
ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega di
cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Non può essere
corrisposta più di un'indennità al giorno. Ai vice procuratori
delegati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
72, primo comma, lettera c), dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, nonché di quelle previste dall'articolo 50 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, spetta l'indennità per
ogni giorno impiegato".