XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1911




        Onorevoli Colleghi! - Il nuovo codice di procedura penale ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei nuclei e delle squadre di polizia giudiziaria e la contestuale istituzione delle "sezioni" di polizia giudiziaria (composte in misura paritaria da personale dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). Ciò, però, ha determinato una disparità di trattamento tra gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma, e quelli delle altre Forze di polizia in quanto il servizio prestato dagli ufficiali e sottufficiali dell'Arma presso le sezioni, dal 20 dicembre 1989, data d'istituzione delle predette, non è considerato valido ai fini dell'avanzamento di carriera. Conseguentemente, coloro che, alla predetta data, non hanno completato il periodo di "comando", si vedono costretti a chiedere il trasferimento di reparto o di sede per poter aspirare alla promozione al grado superiore.
        Sino al 20 dicembre 1989, invece, a parità di funzioni svolte, il periodo trascorso dalle categorie interessate presso i nuclei e le squadre di polizia giudiziaria dei carabinieri, era considerato come "comando" utile ai fini dell'avanzamento.
        Da ciò deriva una penalizzazione del personale delle sezioni di polizia giudiziaria dei carabinieri, sia rispetto al passato, sia rispetto agli appartenenti alle altre Forze di polizia impiegati nello stesso reparto, per i quali non si richiedono analoghi requisiti ai fini dell'avanzamento ai gradi superiori, sia rispetto ai pari grado in servizio nella stessa Arma dei carabinieri, per incarichi di minore o eguale responsabilità oggettiva o soggettiva (ad esempio, aiutante di sanità, capo officina, disegnatore cartografo, aiuto istruttore di educazione fisica, eccetera).
        Vi sono dei casi in cui già la legge considera il servizio prestato come utile ai fini dell'avanzamento di carriera. Ad esempio l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, considera il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del servizio centrale antidroga, equivalente, agli effetti dello sviluppo di carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, nei corpi di appartenenza. E' certo opportuno, quindi, eliminare la denunziata disparità facendo peraltro decorrere il beneficio dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 271 del 1989.




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