XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1911
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo codice di procedura
penale ha previsto, tra l'altro, la soppressione dei nuclei e
delle squadre di polizia giudiziaria e la contestuale
istituzione delle "sezioni" di polizia giudiziaria (composte
in misura paritaria da personale dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). Ciò, però,
ha determinato una disparità di trattamento tra gli ufficiali
e i sottufficiali dell'Arma, e quelli delle altre Forze di
polizia in quanto il servizio prestato dagli ufficiali e
sottufficiali dell'Arma presso le sezioni, dal 20 dicembre
1989, data d'istituzione delle predette, non è considerato
valido ai fini dell'avanzamento di carriera. Conseguentemente,
coloro che, alla predetta data, non hanno completato il
periodo di "comando", si vedono costretti a chiedere il
trasferimento di reparto o di sede per poter aspirare alla
promozione al grado superiore.
Sino al 20 dicembre 1989, invece, a parità di funzioni
svolte, il periodo trascorso dalle categorie interessate
presso i nuclei e le squadre di polizia giudiziaria dei
carabinieri, era considerato come "comando" utile ai fini
dell'avanzamento.
Da ciò deriva una penalizzazione del personale delle
sezioni di polizia giudiziaria dei carabinieri, sia rispetto
al passato, sia rispetto agli appartenenti alle altre Forze di
polizia impiegati nello stesso reparto, per i quali non si
richiedono analoghi requisiti ai fini dell'avanzamento ai
gradi superiori, sia rispetto ai pari grado in servizio nella
stessa Arma dei carabinieri, per incarichi di minore o eguale
responsabilità oggettiva o soggettiva (ad esempio, aiutante di
sanità, capo officina, disegnatore cartografo, aiuto
istruttore di educazione fisica, eccetera).
Vi sono dei casi in cui già la legge considera il servizio
prestato come utile ai fini dell'avanzamento di carriera. Ad
esempio l'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia
di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
considera il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nell'ambito
del servizio centrale antidroga, equivalente, agli effetti
dello sviluppo di carriera, al periodo di comando, nei
rispettivi gradi, nei corpi di appartenenza. E' certo
opportuno, quindi, eliminare la denunziata disparità facendo
peraltro decorrere il beneficio dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 271 del 1989.