XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1911




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Arma del carabinieri nell'ambito delle sezioni di polizia giudiziaria è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando nei rispettivi gradi".


Art. 2.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



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