XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1911
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali e dai
sottufficiali dell'Arma del carabinieri nell'ambito delle
sezioni di polizia giudiziaria è equivalente, agli effetti
dello sviluppo della carriera, al periodo di comando nei
rispettivi gradi".
Art. 2.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.