XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1910
Onorevoli Colleghi! - Il quadro della realtà sociale,
economica ed ambientale delle isole minori che contornano il
nostro Paese, presenta, come è noto, aspetti notevolmente
articolati e variegati.
Benché nel corso degli anni un impegno pubblico più
incisivo, che però ha privilegiato lo sviluppo del turismo e
di talune attività produttive, abbia determinato una
importante svolta, rispetto ad una storica condizione di
abbandono e di marginalità, sussistono ancora forti elementi
di discriminazione, sul piano sostanziale, nei confronti della
condizione delle collettività delle isole minori rispetto a
quella delle isole maggiori e del continente che, se non
rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tali realtà.
I punti critici che si propongono con maggiore frequenza
sono ben noti: i trasporti, l'approvvigionamento idrico,
l'assistenza sanitaria, l'istruzione, un contesto economico
precario o squilibrato, le condizioni abitative, lo
smaltimento dei rifiuti.
Se, dunque, si vuole arrestare un processo di progressiva
erosione delle comunità isolane, e la trasformazione delle
isole in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi
estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di
antiche tradizioni attraverso un processo migratorio
stri-sciante, ma non per questo meno forzoso ed ingiusto,
occorre attrezzare l'intervento pubblico dello Stato, delle
regioni, degli enti locali, con strumenti qualitativamente e
quantitativamente adeguati e incentivare l'intervento privato
per le stesse finalità.
La presente proposta di legge intende approntare una
soluzione organica rispetto a tali esigenze.
La proposta, in primo luogo, afferma il dovere della
Repubblica di operare al fine di rimuovere gli ostacoli,
connessi all'insularità, che creano una condizione
svantaggiata per le comunità locali, nel campo dello sviluppo
economico e dei servizi.
In relazione a tale dovere si definiscono i compiti
spettanti alle regioni ed agli altri enti pubblici locali.
Si viene così a sancire una sorta di "Carta" dei diritti
delle comunità isolane.
In secondo luogo, la presente proposta di legge stabilisce
che l'intervento pubblico occorrente per il conseguimento
degli obiettivi di sviluppo economico e sociale debba essere
attuato in base a programmi triennali, da aggiornare
annualmente, formulati dalle regioni con il concorso delle
amministrazioni locali interessate e che debba tenere conto
della esigenza di salvaguardia del patrimonio culturale,
ambientale ed archeologico.
Si intende, così, correggere la più grave delle deficienze
che hanno caratterizzato fin qui l'intervento pubblico, e cioè
quella derivante dal suo carattere frammentario, settoriale ed
episodico e valorizzare, invece, l'autonomia delle regioni e
degli enti locali.
Il programma degli interventi da operare nel triennio non
viene peraltro "paracadutato dall'alto", ma è il risultato
dell'elaborazione delle scelte delle comunità locali.
La realizzazione dei programmi triennali dovrebbe essere
finanziata, secondo il progetto, sia con le risorse che le
regioni autonomamente intendono destinare al settore, sia con
la disponibilità di un Fondo per il finanziamento per gli
interventi nelle isole minori, al quale è attribuita una
dotazione di circa 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2002.
Per la ripartizione del fondo fra le regioni (le quali a
loro volta dovranno distribuire le disponibilità tra gli enti
locali in base ai programmi) si fa riferimento ad alcuni
criteri obiettivi: il reddito ed il numero degli abitanti, la
superficie delle isole e la distanza dalla terraferma.
In definitiva, è certamente opportuno prevedere un
intervento dello Stato nonché delle regioni e degli altri enti
locali tendente alla tutela delle specificità culturali,
ambientali e sociali mediante apposite
iniziative prioritariamente volte a garantire:
a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo
scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;
b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo
scopo utilizzando anche apposite navi con impianti per il
relativo trattamento e riciclaggio;
c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti
e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;
d) il potenziamento dei servizi di collegamento
tra isole e terra ferma o isole maggiori, anche con la
concessione di contributi a compagnie di navigazione che
istituiscano nuovi collegamenti;
e) il recupero ed il potenziamento del patrimonio
abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;
f) la salvaguardia e la valorizzazione
dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei
beni culturali in coerenza con le peculiarità degli
habitat insulari nonché per la tutela complessiva della
specificità culturale;
g) la tutela della salute, anche mediante
l'attivazione di presìdi sanitari;
h) la salvaguardia del diritto allo studio, anche
mediante l'attivazione di strutture scolastiche;
i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture,
della pesca anche attraverso l'istituzione di uffici per
attività formative, di corsi di formazione professionale e di
incentivi all'occupazione.