XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1910
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti locali rimuovono
gli ostacoli che, in ragione del distacco dal continente e
dalle isole maggiori, impediscono agli abitanti delle isole
minori la fruizione di condizioni economiche e sociali pari a
quelle assicurate agli altri cittadini e promuovono azioni
tendenti a salvaguardare la specificità culturale ed a
realizzare lo sviluppo sociale ed economico e la tutela
ambientale delle isole minori.
Art. 2.
1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative
coordinate e programmate per la realizzazione di interventi
che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivi
fiscali e creditizi, con particolare riguardo allo sviluppo
del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura,
dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali,
assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e
congrue di reddito, al fine di arrestare i flussi
migratori.
Art. 3.
1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative
coordinate e programmate per la realizzazione di interventi
nelle isole minori, volti prioritariamente a garantire:
a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo
scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;
b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo
scopo utilizzando anche
apposite navi con impianti per il trattamento ed il
riciclaggio dei medesimi;
c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti
e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;
d) il potenziamento dei servizi di collegamento
tra isole minori e terra ferma o isole maggiori, anche con la
concessione di contributi a compagnie di navigazione che
istituiscano nuovi collegamenti;
e) il recupero ed il potenziamento del patrimonio
abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;
f) la salvaguardia e la valorizzazione
dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei
beni culturali in coerenza con le peculiarità degli
habitat insulari nonché la tutela complessiva della
specificità culturale;
g) la tutela della salute, anche mediante
l'attivazione di presidi sanitari;
h) la salvaguardia del diritto allo studio anche
mediante l'attivazione di strutture scolastiche;
i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture,
della pesca anche attraverso l'istituzione di uffici per
attività formative, di corsi di formazione professionale e di
incentivi all'occupazione.
Art. 4.
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito il "Fondo per il finanziamento degli interventi
nelle isole minori", con una dotazione complessiva di
154.957.070 euro per l'anno 2002 e di 154.957.070 euro per
ciascuno degli anni successivi, da riquantificare annualmente
in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite tra le regioni ed assegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate,
sulla base della superficie, del reddito medio e del numero
degli abitanti e della distanza delle isole minori dalla terra
ferma o dalle isole maggiori.
Art. 5.
1. Le regioni, sentite le amministrazioni locali delle
isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da
aggiornare annualmente e provvedono all'assegnazione delle
disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote
del fondo di cui all'articolo 4, sulla base dei programmi
attuativi presentati dagli enti locali.
Art. 6.
1. Nella predisposizione dei piani attuativi di cui
all'articolo 5, i comuni individuano scelte tecniche che
prevedono, prioritariamente, per l'approvvigionamento
energetico, l'impiego di energie rinnovabili e per
l'approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di
dissalazione delle acque marine nonché di impianti di
captazione e regimentazione delle acque piovane con creazione
di invasi.