XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1910




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti locali rimuovono gli ostacoli che, in ragione del distacco dal continente e dalle isole maggiori, impediscono agli abitanti delle isole minori la fruizione di condizioni economiche e sociali pari a quelle assicurate agli altri cittadini e promuovono azioni tendenti a salvaguardare la specificità culturale ed a realizzare lo sviluppo sociale ed economico e la tutela ambientale delle isole minori.


Art. 2.

        1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi che, attraverso la prestazione di servizi reali e di incentivi fiscali e creditizi, con particolare riguardo allo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, dell'agricoltura, dell'agriturismo, della pesca e delle attività tradizionali, assicurino alle popolazioni delle isole minori fonti stabili e congrue di reddito, al fine di arrestare i flussi migratori.


Art. 3.

        1. Le regioni e gli altri enti locali adottano iniziative coordinate e programmate per la realizzazione di interventi nelle isole minori, volti prioritariamente a garantire:

            a) l'approvvigionamento idrico ed energetico, allo scopo prevedendo l'impiego anche di energie rinnovabili;

            b) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo utilizzando anche apposite navi con impianti per il trattamento ed il riciclaggio dei medesimi;

            c) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature di porti, aeroporti ed eliporti;

            d) il potenziamento dei servizi di collegamento tra isole minori e terra ferma o isole maggiori, anche con la concessione di contributi a compagnie di navigazione che istituiscano nuovi collegamenti;

            e) il recupero ed il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle diverse tipologie;

            f) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, del paesaggio e dei beni culturali in coerenza con le peculiarità degli habitat insulari nonché la tutela complessiva della specificità culturale;

            g) la tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari;

            h) la salvaguardia del diritto allo studio anche mediante l'attivazione di strutture scolastiche;

            i) lo sviluppo dell'artigianato, delle colture, della pesca anche attraverso l'istituzione di uffici per attività formative, di corsi di formazione professionale e di incentivi all'occupazione.


Art. 4.

        1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori", con una dotazione complessiva di 154.957.070 euro per l'anno 2002 e di 154.957.070 euro per ciascuno degli anni successivi, da riquantificare annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni ed assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sulla base della superficie, del reddito medio e del numero degli abitanti e della distanza delle isole minori dalla terra ferma o dalle isole maggiori.


Art. 5.

        1. Le regioni, sentite le amministrazioni locali delle isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da aggiornare annualmente e provvedono all'assegnazione delle disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote del fondo di cui all'articolo 4, sulla base dei programmi attuativi presentati dagli enti locali.


Art. 6.

        1. Nella predisposizione dei piani attuativi di cui all'articolo 5, i comuni individuano scelte tecniche che prevedono, prioritariamente, per l'approvvigionamento energetico, l'impiego di energie rinnovabili e per l'approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di dissalazione delle acque marine nonché di impianti di captazione e regimentazione delle acque piovane con creazione di invasi.



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