XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1908
Onorevoli Colleghi! - L'intesa siglata il 14 dicembre
1985 - a seguito del protocollo addizionale firmato a Roma il
18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense del
1929 - tra il presidente della Conferenza episcopale italiana
(CEI) ed il Ministro della pubblica istruzione contiene alcune
norme importanti in materia di insegnamento della religione
cattolica.
Più specificatamente, è previsto che l'insegnamento della
religione cattolica debba essere impartito da insegnanti in
possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano,
nominati e revocabili, d'intesa con l'ordinario diocesano,
dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa
statale.
Limitatamente allo stato giuridico degli insegnanti di
religione, è poi specificatamente disposto che gli insegnanti
incaricati della religione cattolica facciano parte della
componente docente negli organi scolastici con gli stessi
diritti e doveri degli altri insegnanti, pur partecipando
(come è logico) alle valutazioni periodiche e finali solo per
gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica.
Lo stato giuridico degli insegnanti di religione è dunque
desumibile da un intreccio di normative, rispettivamente
riconducibili all'ordinamento canonico e a quello statale,
talora con complicati problemi di coordinamento tra le due
distinte discipline. E' comunque doveroso ricordare che la
Corte costituzionale ha riconosciuto alle clausole
concordatarie un vero e proprio valore costituzionale fatto
salvo, beninteso, l'eventuale lesione da parte delle stesse
dei princìpi supremi dell'ordinamento giuridico statale
(sentenze n. 31 del 1971, n. 12 del 1972, n. 18 del 1982,
eccetera).
L'intesa tra il presidente della Conferenza episcopale
italiana ed il Ministro della pubblica istruzione sviluppa
innegabilmente un basilare principio contenuto nell'accordo
del 18 febbraio 1984: ci si riferisce alla dichiarazione
secondo cui la Repubblica italiana, consapevole del fatto che
i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, si impegna ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie
di ogni ordine e grado (articolo 9, n. 2, dell'accordo del 18
febbraio 1984).
Conseguentemente, le indicazioni che si ricavano dalla
suddetta intesa limitatamente allo stato giuridico degli
insegnanti di religione non possono che assurgere, se non
proprio al rango di norma costituzionale, perlomeno al livello
di materia costituzionale secondo la nota distinzione operata
dalla dottrina costituzionalistica. Il che significa che il
particolare regime che il sistema canonico accorda agli
insegnanti di religione (nomina e revoca da parte
dell'ordinario diocesano, eccetera) non può implicare un
trattamento deteriore tra gli stessi ed il restante corpo
docente: non a caso nella stessa intesa è specificatamente
previsto che gli insegnanti incaricati di religione cattolica
abbiano gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Le disposizioni legislative statali antecedenti, nonché
quelle emanate successivamente dovrebbero quindi tener conto
di queste importanti indicazioni di massima. Invero, allo
stato attuale, gli insegnanti di religione non sono in grado
di usufruire delle norme giuridiche emanate a favore degli
insegnanti di ruolo, dal momento che l'ordinamento li ha
assimilati al personale non di ruolo nominato dal provveditore
agli studi.
Il requisito della nomina da parte dell'ordinario
diocesano ha dunque indotto gli interpreti a far rientrare gli
insegnanti di religione tra il personale in situazione di
precariato, dimenticando che l'atto di incarico formulato
dall'autorità ecclesiastica non potrebbe essere equiparato a
quello di cui sopra (assegnazione da parte del provveditore)
in virtù del disposto costituzionale che stabilisce che "lo
Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine
indipendenti e sovrani".
Il far parte di un ordinamento separato, ma sovrano ed
indipendente rispetto a quello statale, perlomeno quanto al
potere di nomina e revoca, non può tradursi per un insegnante
in un trattamento discriminatorio relativamente alla quantità
e qualità delle prestazioni svolte rispetto a quelle rese dal
corpo docente che svolge mansioni corrispondenti (ci si
riferisce agli insegnanti di ruolo).
Si pongono, tra l'altro, problemi di compatibilità oltre
che con l'articolo 7 della Costituzione anche con i disposti
di cui agli articoli 97 e 36 della Costituzione. Invero, in
base alla disciplina oggi vigente, gli insegnanti con servizio
prestato in qualità di incaricati della religione sono esclusi
dai benefìci del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n.
246 (istitutivo delle graduatorie provinciali, poi trasformate
in graduatorie nazionali) e dai benefìci di cui al
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (doppio
canale).
Per effetto delle disposizioni citate, i docenti di
religione risentono (patendo danni evidenti non solo a livello
economico, ma anche sotto il profilo della dignità umana) di
tutti gli effetti scaturenti dall'assimilazione al corpo
docente in stato di precarietà, risultando destinatari, alla
stessa stregua di questi ultimi, delle sole norme di sanatoria
di volta in volta contenute nelle leggi speciali (vedasi, ad
esempio, l'articolo 15 del citato decreto-legge n. 140 del
1988, che ha consentito il riconoscimento del servizio di
incaricati della religione ai fini della speciale riserva
prevista per i candidati che hanno partecipato al primo
concorso ordinario bandito dopo l'entrata in vigore della
legge 20 maggio 1982, n. 270) e non del trattamento generale
accordato agli insegnanti di ruolo.
In attesa che venga approvato un progetto di legge che
ridisegni in modo organico e complessivo lo stato giuridico di
questo corpo di docenti, ritengo che sia improrogabile, data
l'importanza e la delicatezza della questione, che vengano
introdotte alcune norme aventi lo scopo di riportare gli
insegnanti di religione in una situazione di parità rispetto
al rimanente corpo docente così come auspicato dall'intesa del
1985.
D'altra parte alcuni passi importanti nella direzione
della equiparazione rispetto agli insegnanti di ruolo sono già
stati compiuti dalla contrattazione collettiva in attuazione
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è stato
previsto, infatti, che agli insegnanti di religione con almeno
quattro anni di servizio ed orario di cattedra intero sia
accordato lo stesso regime di ferie, permessi ed assenze
previsto per i docenti di ruolo; agli insegnanti che non
abbiano invece maturato l'anzianità di cui sopra o che abbiano
invece maturato l'anzianità di cui sopra o che abbiano un
orario di insegnamento inferiore alla cattedra è stato
riconosciuto il regime di permessi ed assenze che il decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, aveva
stabilito per gli aventi cattedra, con l'aggiunta di
un'ulteriore quota di permessi non retribuiti, in analogia con
quanto contrattato per tutto il personale a tempo determinato.
Il contratto ha altresì esteso a tale corpo docente lo stesso
regime orario, in corrispondenza delle prestazioni lavorative
effettuate già previsto per tutti i docenti di ruolo nei vari
tipi di scuola, introducendo anche il regime part
time.
In attesa di trovare un punto di incontro per una manovra
di ampio respiro verso i docenti di religione, ritengo sia ora
da proporre questa proposta di legge, da me già presentata in
Senato nel corso della XII legislatura.