XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1908




        Onorevoli Colleghi! - L'intesa siglata il 14 dicembre 1985 - a seguito del protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense del 1929 - tra il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) ed il Ministro della pubblica istruzione contiene alcune norme importanti in materia di insegnamento della religione cattolica.
        Più specificatamente, è previsto che l'insegnamento della religione cattolica debba essere impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, nominati e revocabili, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
        Limitatamente allo stato giuridico degli insegnanti di religione, è poi specificatamente disposto che gli insegnanti incaricati della religione cattolica facciano parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, pur partecipando (come è logico) alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.
        Lo stato giuridico degli insegnanti di religione è dunque desumibile da un intreccio di normative, rispettivamente riconducibili all'ordinamento canonico e a quello statale, talora con complicati problemi di coordinamento tra le due distinte discipline. E' comunque doveroso ricordare che la Corte costituzionale ha riconosciuto alle clausole concordatarie un vero e proprio valore costituzionale fatto salvo, beninteso, l'eventuale lesione da parte delle stesse dei princìpi supremi dell'ordinamento giuridico statale (sentenze n. 31 del 1971, n. 12 del 1972, n. 18 del 1982, eccetera).
        L'intesa tra il presidente della Conferenza episcopale italiana ed il Ministro della pubblica istruzione sviluppa innegabilmente un basilare principio contenuto nell'accordo del 18 febbraio 1984: ci si riferisce alla dichiarazione secondo cui la Repubblica italiana, consapevole del fatto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, si impegna ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (articolo 9, n. 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984).
        Conseguentemente, le indicazioni che si ricavano dalla suddetta intesa limitatamente allo stato giuridico degli insegnanti di religione non possono che assurgere, se non proprio al rango di norma costituzionale, perlomeno al livello di materia costituzionale secondo la nota distinzione operata dalla dottrina costituzionalistica. Il che significa che il particolare regime che il sistema canonico accorda agli insegnanti di religione (nomina e revoca da parte dell'ordinario diocesano, eccetera) non può implicare un trattamento deteriore tra gli stessi ed il restante corpo docente: non a caso nella stessa intesa è specificatamente previsto che gli insegnanti incaricati di religione cattolica abbiano gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
        Le disposizioni legislative statali antecedenti, nonché quelle emanate successivamente dovrebbero quindi tener conto di queste importanti indicazioni di massima. Invero, allo stato attuale, gli insegnanti di religione non sono in grado di usufruire delle norme giuridiche emanate a favore degli insegnanti di ruolo, dal momento che l'ordinamento li ha assimilati al personale non di ruolo nominato dal provveditore agli studi.
        Il requisito della nomina da parte dell'ordinario diocesano ha dunque indotto gli interpreti a far rientrare gli insegnanti di religione tra il personale in situazione di precariato, dimenticando che l'atto di incarico formulato dall'autorità ecclesiastica non potrebbe essere equiparato a quello di cui sopra (assegnazione da parte del provveditore) in virtù del disposto costituzionale che stabilisce che "lo Stato e la Chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani".
        Il far parte di un ordinamento separato, ma sovrano ed indipendente rispetto a quello statale, perlomeno quanto al potere di nomina e revoca, non può tradursi per un insegnante in un trattamento discriminatorio relativamente alla quantità e qualità delle prestazioni svolte rispetto a quelle rese dal corpo docente che svolge mansioni corrispondenti (ci si riferisce agli insegnanti di ruolo).
        Si pongono, tra l'altro, problemi di compatibilità oltre che con l'articolo 7 della Costituzione anche con i disposti di cui agli articoli 97 e 36 della Costituzione. Invero, in base alla disciplina oggi vigente, gli insegnanti con servizio prestato in qualità di incaricati della religione sono esclusi dai benefìci del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246 (istitutivo delle graduatorie provinciali, poi trasformate in graduatorie nazionali) e dai benefìci di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 (doppio canale).
        Per effetto delle disposizioni citate, i docenti di religione risentono (patendo danni evidenti non solo a livello economico, ma anche sotto il profilo della dignità umana) di tutti gli effetti scaturenti dall'assimilazione al corpo docente in stato di precarietà, risultando destinatari, alla stessa stregua di questi ultimi, delle sole norme di sanatoria di volta in volta contenute nelle leggi speciali (vedasi, ad esempio, l'articolo 15 del citato decreto-legge n. 140 del 1988, che ha consentito il riconoscimento del servizio di incaricati della religione ai fini della speciale riserva prevista per i candidati che hanno partecipato al primo concorso ordinario bandito dopo l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270) e non del trattamento generale accordato agli insegnanti di ruolo.
        In attesa che venga approvato un progetto di legge che ridisegni in modo organico e complessivo lo stato giuridico di questo corpo di docenti, ritengo che sia improrogabile, data l'importanza e la delicatezza della questione, che vengano introdotte alcune norme aventi lo scopo di riportare gli insegnanti di religione in una situazione di parità rispetto al rimanente corpo docente così come auspicato dall'intesa del 1985.
        D'altra parte alcuni passi importanti nella direzione della equiparazione rispetto agli insegnanti di ruolo sono già stati compiuti dalla contrattazione collettiva in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; è stato previsto, infatti, che agli insegnanti di religione con almeno quattro anni di servizio ed orario di cattedra intero sia accordato lo stesso regime di ferie, permessi ed assenze previsto per i docenti di ruolo; agli insegnanti che non abbiano invece maturato l'anzianità di cui sopra o che abbiano invece maturato l'anzianità di cui sopra o che abbiano un orario di insegnamento inferiore alla cattedra è stato riconosciuto il regime di permessi ed assenze che il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, aveva stabilito per gli aventi cattedra, con l'aggiunta di un'ulteriore quota di permessi non retribuiti, in analogia con quanto contrattato per tutto il personale a tempo determinato. Il contratto ha altresì esteso a tale corpo docente lo stesso regime orario, in corrispondenza delle prestazioni lavorative effettuate già previsto per tutti i docenti di ruolo nei vari tipi di scuola, introducendo anche il regime part time.
        In attesa di trovare un punto di incontro per una manovra di ampio respiro verso i docenti di religione, ritengo sia ora da proporre questa proposta di legge, da me già presentata in Senato nel corso della XII legislatura.




Frontespizio Testo articoli