XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1908
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il servizio scolastico prestato dagli insegnanti di
religione deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai fini
dell'accesso a tutte le possibilità di carriera esistenti
nell'ordinamento scolastico, sempre che gli stessi siano in
possesso dei restanti titoli di studio previsti dalla
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.