XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1908




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il servizio scolastico prestato dagli insegnanti di religione deve essere obbligatoriamente riconosciuto ai fini dell'accesso a tutte le possibilità di carriera esistenti nell'ordinamento scolastico, sempre che gli stessi siano in possesso dei restanti titoli di studio previsti dalla legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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