XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1906




        Onorevoli Colleghi! - La diffusione dell'illuminazione esterna, tipica dei Paesi economicamente più avanzati, è indispensabile per la vita negli aggregati urbani, soprattutto ai fini della sicurezza delle persone e della circolazione stradale.
        L'eccesso di illuminazione e la dispersione dei fasci luminosi lateralmente e verso l'alto pone tuttavia una serie di problemi, destinati ad aggravarsi se non si introduce con urgenza una regolamentazione, atteso che - come dimostrano studi specifici - il fenomeno aumenta in progressione geometrica e ad un ritmo sempre crescente.
        Gli effetti negativi prodotti sono di diversi ordini:

                a) scientifico, a causa della difficoltà che crea nell'osservazione ottica dei corpi celesti;

                b) ecologico, con pesanti effetti sull'ecosistema naturale, il cui ciclo notte/giorno viene profondamente alterato, con negative ripercussioni sulla fotosintesi clorofilliana, sulle deviazioni nelle migrazioni degli uccelli e sulla microfauna che dalle campagne viene attirata verso le città;

                c) fisico e psicologico: la troppa luce nelle ore notturne destinate al riposo provoca disturbi della personalità;

                d) della sicurezza: un uso scorretto dell'illuminazione notturna, che è funzionale soprattutto a garantire sicurezza, può causare situazioni di pericolo, soprattutto per la circolazione stradale, attraverso i fenomeni di abbagliamento (si pensi a lampade orientate in modo scorretto, o a certa pubblicità luminosa).

        Ma ciò che soprattutto emerge è l'enorme e ingiustificato spreco energetico derivante dalla luce che viene dispersa. E' stato calcolato che le spese di adeguamento degli impianti pubblici a sistemi antinquinamento verrebbero ammortizzate in poco più di due anni, garantendo un consistente risparmio energetico (con benefici effetti sulla spesa pubblica e sui conti delle famiglie) negli anni successivi.
        Una politica di tal genere, avrebbe inoltre benefìci immediati sull'inquinamento atmosferico e sull'effetto serra: determinerebbe, infatti, minori immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera per ben 1,4 milioni di tonnellate, in quanto si eviterebbe di bruciare 1,5 milioni di tonnellate di ossigeno, con in più una consistente riduzione del riscaldamento atmosferico provocato dall'utilizzo di corpi illuminanti inadeguati.
        Riduzione dell'inquinamento luminoso non significa quindi soltanto migliorare la qualità del cielo, ma anche migliorare la qualità della vita.
        La presente proposta di legge tende a favorire una politica dell'illuminazione di nuova concezione, più attuale e moderna.
        Essa mira a ridurre i consumi energetici ed a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti; a tutelare l'ambiente, salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli animali; a preservare gli equilibri ecologici all'interno e all'esterno delle aree naturali protette; a ridurre i fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale; a tutelare e promuovere, infine, le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici (articolo 1).
        Gli interventi ipotizzati non hanno nessun carattere di straordinarietà, ma si inquadrano in un'idea generale di uso razionale ed intelligente delle risorse. In effetti, sarebbe sufficiente che nella installazione di impianti di illuminazione esterna (sono interessati soprattutto i comuni e gli impianti industriali) ci si attenesse ad una serie di norme tecniche, la cui adozione viene affidata al Governo, che deve provvedere ad adottare entro dodici mesi dall'approvazione della legge il regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso (RPIL), nel quale sono individuati i criteri generali e le misure minime cui devono attenersi le normative regionali (articolo 3).
        Le regioni adottano un piano di incentivi per l'adeguamento degli impianti esistenti, individuano gli osservatori da tutelare, le zone di protezione ad essi riferiti e le misure da applicare nelle zone di protezione. Inoltre, determinano le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire anche in forma associata l'esercizio delle funzioni, di efficienza ed economicità, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti (articolo 4).
        Sono previste disposizioni a tutela dell'attività degli osservatori astronomici. La regione deve provvedere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL ad individuare mediante cartografia le zone di protezione degli osservatori, le quali vengono assoggettate ad una disciplina più restrittiva rispetto alla generalità del territorio regionale. Gli stessi osservatori astronomici sono chiamati a collaborare con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge (articolo 5).
        La proposta di legge prevede, infine, un sistema sanzionatorio i cui proventi sono impiegati nelle attività necessarie all'applicazione della legge.
        Deve essere infine evidenziato che in assenza di una specifica normativa statale diverse regioni si sono già attivate dotandosi di apposite leggi che prevedono la riduzione dell'inquinamento luminoso.




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