XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1906
Onorevoli Colleghi! - La diffusione dell'illuminazione
esterna, tipica dei Paesi economicamente più avanzati, è
indispensabile per la vita negli aggregati urbani, soprattutto
ai fini della sicurezza delle persone e della circolazione
stradale.
L'eccesso di illuminazione e la dispersione dei fasci
luminosi lateralmente e verso l'alto pone tuttavia una serie
di problemi, destinati ad aggravarsi se non si introduce con
urgenza una regolamentazione, atteso che - come dimostrano
studi specifici - il fenomeno aumenta in progressione
geometrica e ad un ritmo sempre crescente.
Gli effetti negativi prodotti sono di diversi ordini:
a) scientifico, a causa della difficoltà che crea
nell'osservazione ottica dei corpi celesti;
b) ecologico, con pesanti effetti sull'ecosistema
naturale, il cui ciclo notte/giorno viene profondamente
alterato, con negative ripercussioni sulla fotosintesi
clorofilliana, sulle deviazioni nelle migrazioni degli uccelli
e sulla microfauna che dalle campagne viene attirata verso le
città;
c) fisico e psicologico: la troppa luce nelle ore
notturne destinate al riposo provoca disturbi della
personalità;
d) della sicurezza: un uso scorretto
dell'illuminazione notturna, che è funzionale soprattutto a
garantire sicurezza, può causare situazioni di pericolo,
soprattutto per la circolazione stradale, attraverso i
fenomeni di abbagliamento (si pensi a lampade orientate in
modo scorretto, o a certa pubblicità luminosa).
Ma ciò che soprattutto emerge è l'enorme e ingiustificato
spreco energetico derivante dalla luce che viene dispersa. E'
stato calcolato che le spese di adeguamento degli impianti
pubblici a sistemi antinquinamento verrebbero ammortizzate in
poco più di due anni, garantendo un consistente risparmio
energetico (con benefici effetti sulla spesa pubblica e sui
conti delle famiglie) negli anni successivi.
Una politica di tal genere, avrebbe inoltre benefìci
immediati sull'inquinamento atmosferico e sull'effetto serra:
determinerebbe, infatti, minori immissioni di anidride
carbonica nell'atmosfera per ben 1,4 milioni di tonnellate, in
quanto si eviterebbe di bruciare 1,5 milioni di tonnellate di
ossigeno, con in più una consistente riduzione del
riscaldamento atmosferico provocato dall'utilizzo di corpi
illuminanti inadeguati.
Riduzione dell'inquinamento luminoso non significa quindi
soltanto migliorare la qualità del cielo, ma anche migliorare
la qualità della vita.
La presente proposta di legge tende a favorire una
politica dell'illuminazione di nuova concezione, più attuale e
moderna.
Essa mira a ridurre i consumi energetici ed a migliorare
l'efficienza luminosa degli impianti; a tutelare l'ambiente,
salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli
animali; a preservare gli equilibri ecologici all'interno e
all'esterno delle aree naturali protette; a ridurre i fenomeni
di abbagliamento e affaticamento visivo provocati
dall'inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza
della circolazione stradale; a tutelare e promuovere, infine,
le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli
osservatori astronomici (articolo 1).
Gli interventi ipotizzati non hanno nessun carattere di
straordinarietà, ma si inquadrano in un'idea generale di uso
razionale ed intelligente delle risorse. In effetti, sarebbe
sufficiente che nella installazione di impianti di
illuminazione esterna (sono interessati soprattutto i comuni e
gli impianti industriali) ci si attenesse ad una serie di
norme tecniche, la cui adozione viene affidata al Governo, che
deve provvedere ad adottare entro dodici mesi
dall'approvazione della legge il regolamento di riduzione e
prevenzione dell'inquinamento luminoso (RPIL), nel quale sono
individuati i criteri generali e le misure minime cui devono
attenersi le normative regionali (articolo 3).
Le regioni adottano un piano di incentivi per
l'adeguamento degli impianti esistenti, individuano gli
osservatori da tutelare, le zone di protezione ad essi
riferiti e le misure da applicare nelle zone di protezione.
Inoltre, determinano le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo
contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali
nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza in
relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione
ricevente a garantire anche in forma associata l'esercizio
delle funzioni, di efficienza ed economicità, di copertura
finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle
funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare
e di responsabilità degli enti locali, nell'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti
(articolo 4).
Sono previste disposizioni a tutela dell'attività degli
osservatori astronomici. La regione deve provvedere entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del RPIL ad
individuare mediante cartografia le zone di protezione degli
osservatori, le quali vengono assoggettate ad una disciplina
più restrittiva rispetto alla generalità del territorio
regionale. Gli stessi osservatori astronomici sono chiamati a
collaborare con gli enti territoriali per una migliore e
puntuale applicazione della legge (articolo 5).
La proposta di legge prevede, infine, un sistema
sanzionatorio i cui proventi sono impiegati nelle attività
necessarie all'applicazione della legge.
Deve essere infine evidenziato che in assenza di una
specifica normativa statale diverse regioni si sono già
attivate dotandosi di apposite leggi che prevedono la
riduzione dell'inquinamento luminoso.