XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1906
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. La presente legge prescrive misure per la riduzione
dell'inquinamento luminoso sul territorio nazionale al fine
di:
a) favorire la riduzione e l'eliminazione
dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più
generale razionalizzazione del servizio di illuminazione
pubblica, con particolare attenzione alla riduzione dei
consumi energetici e al miglioramento dell'efficienza luminosa
degli impianti;
b) tutelare e migliorare l'ambiente,
salvaguardando i bioritmi naturali delle piante e degli
animali;
c) preservare gli equilibri ecologici all'interno
e all'esterno delle aree naturali protette;
d) ridurre i fenomeni di abbagliamento e
affaticamento visivo provocati dall'inquinamento ottico, al
fine di migliorare la sicurezza della circolazione
stradale;
e) tutelare i siti in cui sono ubicate le stazioni
astronomiche e le attività di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici.
2. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) inquinamento luminoso, ogni forma di
irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui
essa è funzionalmente dedicata ed in particolare verso la
volta celeste;
b) inquinamento ottico, qualsiasi illuminamento
diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su soggetti o
oggetti che non è richiesto illuminare.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano:
a) alle installazioni di impianti e strutture
pubbliche, civili e militari, la cui progettazione,
realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme
statali;
b) agli impianti privati di illuminazione esterna
costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso
luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500
lumen.
Art. 2.
(Requisiti degli impianti
di illuminazione esterna).
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova
realizzazione o in rifacimento, devono essere adeguati alle
norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i
requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree
esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento
luminoso.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, i centri luminosi, la cui progettazione sia ancora
da affidare o comunque non abbia superato la fase preliminare,
devono contenere entro il tre per cento, rispetto al flusso
luminoso emesso dalle lampade, il flusso luminoso che viene
inviato nell'emisfero superiore.
3. I capitolati relativi all'illuminazione pubblica e
privata devono essere conformi alle finalità della presente
legge.
Art. 3.
(Compiti dello Stato).
1. Sono compiti dello Stato:
a) la funzione d'indirizzo generale delle attività
di progettazione, produzione, installazione ed uso degli
impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,
esistenti sul territorio nazionale;
b) la funzione di diffusione delle problematiche
oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il
profilo promozionale, con altri enti competenti in materia di
produzione energetica, di ricerca o di produzione di
illuminazione;
c) il controllo notturno del territorio nazionale
con cadenza annuale per monitorare l'andamento del fenomeno
dell'inquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione
della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento
luminoso, di seguito, denominato "RPIL" con il quale sono
definiti:
a) le tipologie degli impianti di illuminazione
esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a
scopo pubblicitario;
b) le norme tecniche per la progettazione,
l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione
esterna, pubblici e privati;
c) i criteri per l'individuazione delle zone di
particolare protezione degli osservatori astronomici e
astrofisici di cui all'articolo 5;
d) le misure minime da applicare nelle zone di
protezione di cui all'articolo 5;
e) le misure minime da applicare nelle aree
naturali protette.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono demandate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che può
svolgerle di concerto con altri Ministeri o enti.
Art. 4.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni, in coerenza con la normativa in materia di
efficienza energetica, con la presente legge ed il RPIL,
divulgano a livello regionale le problematiche relative
all'inquinamento luminoso e ottico ed incentivano
l'adeguamento alle norme antinquinamento degli impianti di
illuminazione esterna esistenti.
2. Le regioni individuano entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli osservatori
astrofisici professionali, nonché gli osservatori astronomici
e astrofisici non professionali da tutelare.
3. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del RPIL, individuano le zone di protezione degli
osservatori astrofisici professionali, nonché gli osservatori
astronomici e astrofisici non professionali di cui
all'articolo 5 e adottano:
a) le misure da applicare nelle zone di
protezione;
b) le misure da applicare nelle aree naturali
protette;
c) le modalità e i termini per l'adeguamento degli
impianti esistenti alle norme tecniche di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere a) e b).
4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del RPIL, determinano, in conformità al proprio
ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono
l'unitario esercizio regionale, provvedendo contestualmente a
conferire le altre funzioni agli enti locali nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà, di adeguatezza in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a
garantire, anche in forma associata l'esercizio delle funzioni
medesime, di efficienza ed economicità, di copertura
finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle
funzioni conferite, di autonomia organizzativa e regolamentare
e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
5. Il Governo, qualora le regioni non esercitino nei
termini fissati le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 richiede
l'adempimento, ponendo un termine non inferiore a due mesi.
Decorso inutilmente tale termine provvede il Governo, in via
sostitutiva, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. Tale provvedimento perde efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa regionale.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali di riforma economica e
sociale contenute nella presente legge secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di osservatori
astronomici e astrofisici).
1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori
astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non
professionali di rilevanza regionale o provinciale che
svolgono attività di ricerca scientifica o di divulgazione.
2. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del RPIL, individuano mediante cartografia in scala
adeguata le zone di particolare protezione degli osservatori
astrofisici professionali, nonché degli osservatori
astronomici e astrofisici non professionali di cui
all'articolo 4, comma 2, inviando ai comuni territorialmente
interessati copia della documentazione cartografica.
3. L'elenco degli osservatori di cui all'articolo 4, comma
2, è aggiornato annualmente, anche su proposta della Società
astronomica italiana e dell'Unione astrofili italiani, con
apposito provvedimento ed è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della regione.
4. Gli osservatori astronomici:
a) segnalano alle autorità territoriali competenti
le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della
presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse
vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai
criteri stabiliti;
b) collaborano con gli enti territoriali per una
migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo
le loro specifiche competenze.
Art. 6.
(Sanzioni amministrative).
1. In caso di installazione o di modifica degli impianti
di illuminazione esterna in violazione delle relative norme
tecniche ed in caso di mancato adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna esistenti nei termini e secondo le
modalità indicate dagli articoli 3 e 4, sono applicate
sanzioni amministrative i cui proventi sono impiegati nelle
attività necessarie all'applicazione della presente legge.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 2001, di
258.229 euro per il 2002 e di 258.229 euro per il 2003.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.