XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1904
Onorevoli Colleghi! - L'attività edilizia nel settore
penitenziario è demandata al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ad eccezione della progettazione nei casi di
urgenza che può essere svolta dall'Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell'articolo 35 della legge 15
dicembre 1990, n. 395; l'approvazione di tali progetti e la
esecuzione delle opere rimangono comunque di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'azione di tale Ministero (in precedenza del Ministero
dei lavori pubblici) si è rivelata non sempre efficace, per la
lentezza degli adempimenti burocratici nella fase di
progettazione e nell'esecuzione degli interventi. Deve far
riflettere il fatto che per la realizzazione di un nuovo
istituto penitenziario vengono impiegati in media dieci o
dodici anni. Ancora più drammatica è l'attività di
manutenzione dei fabbricati esistenti giacchè alla lentezza
delle procedure si aggiunge, in molti casi, il diniego da
parte dei provveditorati alle opere pubbliche a fornire il
necessario supporto tecnico. In questi casi l'Amministrazione
penitenziaria è stata costretta, anche senza sostegno
normativo, ad assumere in proprio l'esecuzione di molti
interventi, attraverso propri tecnici, ottenendo peraltro
risultati encomiabili sia per qualità delle opere sia,
soprattutto, per i tempi di realizzazione.
Nella situazione attuale, considerata la necessità
d'intervenire massicciamente per realizzare ventuno nuovi
istituti penitenziari in sostituzione di altrettanti strutture
fatiscenti e per adeguare gli istituti esistenti al nuovo
regolamento sull'ordinamento penitenziario (decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230), è
indispensabile, per raggiungere rapidamente risultati
tangibili, alleggerire le funzioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed attribuire le competenze in
materia di edilizia penitenziaria al Ministero della
giustizia. A tal fine è necessario intervenire sugli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sugli
articoli 6, comma 5 e 20, comma 4, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, che disciplinano, rispettivamente le competenze
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'attività
consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.