XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1904




        Onorevoli Colleghi! - L'attività edilizia nel settore penitenziario è demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione della progettazione nei casi di urgenza che può essere svolta dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; l'approvazione di tali progetti e la esecuzione delle opere rimangono comunque di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        L'azione di tale Ministero (in precedenza del Ministero dei lavori pubblici) si è rivelata non sempre efficace, per la lentezza degli adempimenti burocratici nella fase di progettazione e nell'esecuzione degli interventi. Deve far riflettere il fatto che per la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario vengono impiegati in media dieci o dodici anni. Ancora più drammatica è l'attività di manutenzione dei fabbricati esistenti giacchè alla lentezza delle procedure si aggiunge, in molti casi, il diniego da parte dei provveditorati alle opere pubbliche a fornire il necessario supporto tecnico. In questi casi l'Amministrazione penitenziaria è stata costretta, anche senza sostegno normativo, ad assumere in proprio l'esecuzione di molti interventi, attraverso propri tecnici, ottenendo peraltro risultati encomiabili sia per qualità delle opere sia, soprattutto, per i tempi di realizzazione.
        Nella situazione attuale, considerata la necessità d'intervenire massicciamente per realizzare ventuno nuovi istituti penitenziari in sostituzione di altrettanti strutture fatiscenti e per adeguare gli istituti esistenti al nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230), è indispensabile, per raggiungere rapidamente risultati tangibili, alleggerire le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed attribuire le competenze in materia di edilizia penitenziaria al Ministero della giustizia. A tal fine è necessario intervenire sugli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sugli articoli 6, comma 5 e 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che disciplinano, rispettivamente le competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'attività consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.




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