XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1904




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le competenze in materia di edilizia penitenziaria sono attribuite al Ministero della giustizia.
        2. Per le opere di edilizia penitenziaria l'acquisizione sui progetti dei pareri di cui agli articoli 6, comma 5, e 20, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è facoltativa.
        3. Al finanziamento delle opere di edilizia penitenziaria provvede il Ministero della giustizia con i fondi del proprio bilancio.



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