XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1904
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le competenze in
materia di edilizia penitenziaria sono attribuite al Ministero
della giustizia.
2. Per le opere di edilizia penitenziaria l'acquisizione
sui progetti dei pareri di cui agli articoli 6, comma 5, e 20,
comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, è facoltativa.
3. Al finanziamento delle opere di edilizia penitenziaria
provvede il Ministero della giustizia con i fondi del proprio
bilancio.