XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1902
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende riprendere in chiave positiva e propositiva il lavoro
svolto nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3947) in
merito al quadro normativo e giuridico della libertà religiosa
e che, in considerazione dei mutamenti sociali avvenuti nel
nostro Paese, si rivela ormai quale riforma necessaria.
La riforma della legislazione ecclesiastica articolatasi
tra il 1984 e il 1989 nella revisione concordataria,
nell'approvazione delle norme sugli enti cattolici e il
sostentamento del clero, nonché nella applicazione del
procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 della
Costituzione per la regolamentazione, sulla base di "intese",
dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose -
che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto
processo di rinnovamento tutt'oggi in corso - si integra con
la presente proposta di legge che intende compiutamente
attuare i princìpi costituzionali in materia di libertà di
coscienza, di religione o credenza e, parallelamente, abrogare
la normativa degli anni 1929-1930 sull'esercizio di quei culti
diversi dal cattolico che, con riferimento al concetto di
religione dello Stato, venivano allora definiti "ammessi".
La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su princìpi
diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si
palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con il
sistema della medesima. D'altra parte, la regola della
bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8,
terzo comma, della Costituzione, non esaurisce il sistema di
pluralismo confessionale disegnato dal Costituente, sia con
riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche
all'interno delle formazioni sociali "confessionali", sia in
relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della
Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni
con finalità di religione o di culto, di cui all'articolo 20
della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà,
nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre,
riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni
religiose - di per sé necessariamente settoriali - la
regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei
cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono
nel rapporto Stato-confessioni, e tanto meno l'abrogazione di
leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti
liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.
La presente proposta di legge propone pertanto la
abrogazione integrale della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e
del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, tenendo conto di
esigenze che concernono direttamente profili soggettivi della
libertà religiosa, ma anche esplicitando nei termini propri
dell'ordinamento giuridico italiano princìpi contenuti nelle
numerose convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo
ratificate e rafforzandone, in tal modo, l'operatività. Si
propone, altresì, di contribuire all'attuazione della tutela
costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con
riferimento all'autonoma organizzazione dei medesimi - su base
statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e
articolo 20 della Costituzione) - senza ovviamente modificare
o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione
bilaterale dei rapporti Stato-confessioni religiose (articolo
8, terzo comma, della Costituzione), ma agevolando la vita di
istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di
religione o di culto nella loro libera e peculiare
espressione.
Si propone, poi, di dare formale attuazione all'articolo
8, terzo comma, della Costituzione, tenendo conto della
riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche
delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose
negli anni 1984-1987, definendo e regolando le procedure per
la stipulazione di intese tra Governo e rappresentanze delle
confessioni religiose interessate.
Il capo I della proposta di legge (articoli 1-12) intende
concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie
costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà
religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le
disposizioni in materia contenute nelle convenzioni
internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea del
1950, Patti internazionali del 1966, Convenzione sulla
discriminazione razziale del 1966, eccetera) firmate e
ratificate dal nostro Paese, ma spesso non tenute nel dovuto
conto nella concretezza dell'esperienza giuridica.
Pertanto, l'articolo 1 è volto a rendere operativo tale
raccordo in conformità all'articolo 10 della Costituzione,
lasciando ovviamente "aperto" il riferimento ad eventuali
future convenzioni ed anche, più in generale, alle norme del
diritto internazionale "generalmente riconosciute".
L'articolo 2, che si richiama alle prescrizioni contenute
nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di
atti come la Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa
del 1981 e l'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende
specificare, in coerenza con tali prescrizioni - ma non
esaustivamente - i contenuti della libertà di religione e di
coscienza, chiarendo che, proprio in conformità al diritto
internazionale, le "credenze non religiose" o ateistiche vanno
ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro
esercizio, alla libertà di coscienza che la proposta di legge
si propone di garantire concretamente. E' noto, infatti, che
nelle ricordate convenzioni internazionali il termine
"credenza" (negli originali in lingua francese
"conviction" e in lingua inglese "belief") si
riferisce alle convinzioni non religiose o ateistiche che
vengono espressamente ricondotte alle fattispecie garantite
dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali. Viene,
inoltre, specificato che tale libertà include il diritto di
mutare credenza religiosa, mentre vengono opportunamente
richiamati i limiti all'esercizio dei diritti in questione
previsti dalla Costituzione (articoli 18 e 19).
L'articolo 3, che si rifà al principio costituzionale di
uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni
riguardanti specificamente l'appartenenza confessionale, non
vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente
e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di
ricerca scientifica.
L'articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), a quella sui
diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione dell'ONU del
1981 (articolo 5) ed al Protocollo addizionale alla
Convenzione europea del 1950 (articolo 2), reso esecutivo ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel garantire il
diritto dei genitori, precisa che l'istruzione e l'educazione
della prole in conformità alle proprie credenze, religiose o
non religiose, devono essere impartite nel rispetto della
personalità e senza pregiudicare la salute dei figli.
Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato
soluzioni disparate sul piano normativo e giurisprudenziale,
al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di
compiere scelte inerenti alla libertà di religione, senza
ovviamente interferire con l'esercizio della potestà dei
genitori regolato dal codice civile.
L'articolo 5 è una utile specificazione della libertà di
riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui
riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della
sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1958.
Con l'articolo 6 si intende garantire la piena libertà di
adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale,
unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di
esso, salvaguardando l'esercizio di tali libertà e diritti da
ogni atto che possa discriminare, molestare o nuocere chi li
eserciti e tutelando, quindi, anche persone particolarmente
esposte, quali minori o incapaci.
La non ingerenza da parte dello Stato riguarda
esclusivamente la partecipazione alla vita e
all'organizzazione delle confessioni religiose, mentre
rimangono integralmente applicabili le disposizioni che
garantiscono i diritti inviolabili, la personalità e
l'integrità psichica e fisica degli aderenti.
L'articolo 7 specifica alcune libertà indicate
all'articolo 2, precisando che il diritto di agire secondo
coscienza, in relazione alle proprie convinzioni religiose o
non religiose, non può comportare la violazione di diritti e
doveri costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti
specifiche materie nelle quali possa avere rilievo l'obiezione
di coscienza per quanto riguarda le modalità relative al
concreto esercizio di tale diritto.
L'articolo 8, invece, si limita a riprodurre negli stessi
termini l'articolo 11, primo comma, del Concordato del 1984,
ripreso anche dall'articolo 6, primo comma, dell'Intesa con le
comunità ebraiche (leggi 25 marzo 1985, n. 121, e 8 marzo
1989, n. 101), riaffermando per tutti una garanzia di libertà
che, se limitata ai soli aderenti ad alcune confessioni,
sarebbe non adeguata al principio costituzionale di
uguaglianza.
Trattasi comunque, come nel caso dell'articolo 7, di una
norma di principio che esige ulteriore attuazione, per i
differenti settori considerati, alla luce delle singole e
particolari esigenze di ciascuno di essi.
L'articolo 9, che concreta, con riferimento ai "ministri
di culto", il principio della libertà di organizzazione
confessionale, stabilisce, diversamente dalla legge n. 1159
del 1929, che prevedeva l'approvazione governativa delle
nomine (articolo 3), che solo quando compiano atti destinati
ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri di culto
debbano depositare certificazione attestante la qualifica
rivestita all'ufficio competente. Tale ufficio dovrà essere
individuato in relazione all'atto da compiere e all'autorità
competente nella specifica materia.
All'articolo 10 si disciplina l'importante argomento del
matrimonio. La normativa, che si ricollega alla precedente
legislazione, si ispira ai princìpi di libertà e di
volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa
su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il
matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il
ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio
appartenga ad una confessione avente personalità giuridica ai
sensi della nuova legge.
La ragione di questo secondo presupposto è semplice:
trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone,
è necessario che il ministro del culto - cui sono demandate
importanti funzioni, anche di rilevanza pubblicistica -
appartenga ad una organizzazione fornita dei requisiti minimi
di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone
giuridiche.
L'articolo 10 delinea gli adempimenti di cui devono farsi
carico i cittadini interessati, il ministro del culto e
l'ufficiale di stato civile. In particolare, è previsto che,
dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi,
l'ufficiale di stato civile rilasci loro un nulla osta in
duplice originale dal quale risulti che non esistono
impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati
spiegati i diritti e i doveri dei coniugi attraverso la
lettura dei relativi articoli del codice civile.
Il ministro del culto, dopo avere celebrato il matrimonio,
compila l'atto certificativo in duplice originale e ne
trasmette uno, con allegato il nulla osta sopra indicato,
all'ufficiale di stato civile entro e non oltre cinque giorni
dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal ricevimento
della documentazione, deve farsi luogo alla trascrizione del
matrimonio.
L'articolo 11 si raccorda, rinviando ad essa, alla
normativa in vigore in materia di utilizzo di edifici ed
attrezzature scolastiche per attività che realizzino la
funzione della scuola come centro di promozione culturale e
sociale sulla base dei criteri e delle modalità stabilite
dall'ordinamento scolastico (decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articoli 6 e 12; legge 4
agosto 1977, n. 517, articolo 12).
Con l'articolo 12, infine, si è estesa, in conformità ai
princìpi costituzionali (articoli 3 e 20), una disposizione -
limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che
avvengano all'interno o all'ingresso di luoghi o edifici di
culto - già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e
gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese
con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione.
E' utile chiarire, all'inizio del capo II della presente
proposta di legge, il rapporto tra l'articolo 13 e l'articolo
14, ovvero tra la libertà e i diritti che competono a
qualsiasi confessione religiosa e la condizione giuridica
delle confessioni che chiedono e ottengano la personalità
giuridica agli effetti civili.
Con l'articolo 13 si enuncia in modo espresso e
dettagliato quanto già previsto riassuntivamente dall'articolo
8, primo comma, della Costituzione, laddove si afferma che
"tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge". La garanzia della eguale libertà è riconosciuta
dalla Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per
ciascuna di esse alcun requisito, né formale né sostanziale;
quindi, per il solo fatto di esistere nell'habitat
sociale, ogni confessione religiosa fruisce di un eguale
patrimonio di libertà che non può essere limitato, o messo in
discussione, dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici.
Quindi, per rendere più esplicito il contenuto della citata
disposizione costituzionale, l'articolo 13 prevede che tra i
diritti che competono a tutte le confessioni religiose siano
da ricomprendere i diritti di celebrare i propri riti, aprire
edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e
nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente
atti in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri
appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni e promuovere la
valorizzazione delle proprie esperienze culturali.
Diverso è il valore degli articoli 14 e seguenti, che si
sono fatti carico di un problema sempre più sentito negli
ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni
religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari,
a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei
diversi settori della vita associativa e dei rapporti
patrimoniali.
La legge prevede, quindi, l'iter procedurale per
ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e si
attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli
accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti
costituzionali.
In base all'articolo 14, il riconoscimento della
personalità giuridica della confessione o dell'ente
esponenziale di essa ha luogo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il
parere del Consiglio di Stato.
Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo
statuto della confessione di cui è fatta menzione
nell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione; può
inoltre allegarsi ogni altra documentazione che si riterrà
utile ai fini del riconoscimento stesso (articolo 15, comma
1).
E' stato, in ogni caso, chiarito che l'attribuzione della
personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni
che hanno sede in Italia e che sono rappresentate,
giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente
domicilio in Italia (articolo 15, comma 2); infatti,
l'articolo 38 prevede che le confessioni religiose che siano
persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16
delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano
una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere
riconosciute nell'ordinamento italiano potranno seguire
l'iter previsto dalle norme della presente proposta di
legge.
Come si è accennato, le confessioni religiose che
intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare
lo statuto e quelle indicazioni necessarie alla propria
identificazione normativa e strutturale, ma il parere del
Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere
confessionale dell'organizzazione richiedente e implica
l'accertamento che lo statuto non contrasti con l'ordinamento
giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai
diritti inviolabili dell'uomo (articolo 16). A tali parametri
è dunque ancorata la valutazione ai fini del riconoscimento,
così superandosi quell'ampia discrezionalità della pubblica
amministrazione, tipica della precedente legislazione sui
"culti ammessi".
Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono adempimenti successivi
al riconoscimento della personalità giuridica.
L'articolo 17 prescrive che la confessione riconosciuta si
iscriva nel registro delle persone giuridiche; l'articolo 18
prevede la comunicazione al Ministero dell'interno delle
eventuali modificazioni dello statuto e dell'organizzazione e
insieme la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno
dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso è
stato concesso.
Infine, l'articolo 19 richiama, per gli acquisti, le
disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle
persone giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a
princìpi generali e che già esistono per tutte le confessioni
che abbiano già stipulato accordi o intese con lo Stato.
In relazione agli articoli citati (13-19) è necessaria una
precisazione.
Come si è accennato, il riconoscimento della personalità
giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l'ente
esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che
alcune confessioni religiose non intendono - per motivi
teologici, dottrinali, o di altra natura - chiedere il
riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che
acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale
che ne assume la rappresentanza in ambito civile.
L'ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce
un'esigenza confessionale e prevede che sia la confessione
stessa a scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento
della personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio
ente esponenziale. E' evidente che qualunque sia la scelta, le
conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa
che o direttamente o per il tramite del proprio ente
esponenziale, può agire nell'ordinamento civile fruendo della
condizione giuridica prefigurata dalla legge.
Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le
disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino
bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente
limitazione del principio dell'uguale libertà delle
confessioni (articolo 8 della Costituzione).
L'articolo 20 stabilisce l'applicabilità a tutte le
confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme
statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni
dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina
urbanistica dei servizi religiosi.
Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà
religiosa ed il diritto di tutti i cittadini a servizi
religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza,
commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono
necessario l'intervento sulla base di esigenze oggettive, vale
a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio,
tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della
popolazione.
Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad
estendersi il riferimento al principio di bilateralità,
prefigurando intese tra le confessioni interessate e le
autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia,
riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto
costruiti con contributi regionali e comunali.
L'articolo 21, stabilendo che associazioni e fondazioni
con finalità di religione o di culto possano ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i
requisiti previsti dal codice civile, costituisce una
specifica applicazione dell'articolo 20 della Costituzione ed
attribuisce concretezza, anche ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica e della capacità, al divieto di
trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni altra) per le
associazioni ed istituzioni di carattere ecclesiastico o con
finalità di religione o di culto. La stessa norma, inoltre,
affianca al rinvio al diritto comune la garanzia della loro
specificità per quanto attiene alle attività di religione o di
culto.
L'articolo 22 estende alle confessioni religiose con
personalità giuridica o al loro ente esponenziale che persegue
finalità di religione, credenza o culto senza alcun fine di
lucro, princìpi non estranei alla logica del vigente sistema
fiscale, relativi al trattamento, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), del contribuente che
liberamente intenda concorrere a sostenere finanziariamente le
attività di una confessione religiosa, ovvero attività di
rilevante valore culturale o sociale svolte senza fine di
lucro.
Agli stessi criteri oggettivi si ispira la norma proposta,
che fissa in 1000 euro il limite di deducibilità, prevede la
iscrizione in apposito elenco, evidentemente a richiesta della
confessione o dell'ente interessato, come condizione per
essere destinatario delle erogazioni; stabilisce inoltre
princìpi applicativi che rendono rilevanti i profili oggettivi
delle modalità della deduzione delle erogazioni e dei relativi
controlli rimessi poi ad apposita regolamentazione da
adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
I profili fiscali sono completati dagli articoli 23 e 24
che, distinguendo le attività di religione, credenza o culto
dalle altre attività e specificando quali si considerano
comunque appartenenti all'una o all'altra categoria,
ribadiscono princìpi che hanno già trovato incontroversa
espressione nella legislazione ecclesiastica.
L'articolo 25 salvaguarda, in conformità ad indirizzi
legislativi vigenti e consolidati, la possibilità e le
modalità di iscrizione dei ministri di culto all'apposito
fondo previdenziale.
Il capo III della proposta di legge definisce il
procedimento per la stipulazione delle intese tra Stato e
confessioni diverse dalla cattolica previste dall'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione. Un procedimento che, nella
prima fase di attuazione di tale norma e prima dell'emanazione
della legge che disciplina l'attività di Governo e
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri
(legge 23 agosto 1988, n. 400), era stato avviato in via
sperimentale onde verificare nella pratica i modi idonei a
realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione
della Costituzione.
Grazie all'esperienza delle prime intese ed alla luce
della citata legge n. 400 del 1988 si è, pertanto, definito,
nelle sue diverse fasi, il sistema di predisposizione delle
intese stesse, riservando, ai sensi degli articoli 2, comma 3,
lettera i), e 5, comma 2, lettera b) della legge
23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
ministri la rappresentanza del Governo e la stipulazione, e
delegando al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei Ministri,
la conduzione delle trattative con il rappresentante della
confessione religiosa interessata onde garantire la
bilateralità della negoziazione.
Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a
tale negoziazione, è prevista (articoli 29 e 30)
l'istituzione, per ogni singola intesa, di una commissione di
studio costituita pariteticamente da dirigenti generali delle
amministrazioni statali interessate o equiparati in relazione
ai temi da trattare e da altrettanti esperti designati dalla
confessione religiosa. Il presidente di tale commissione verrà
scelto tra le categorie indicate dalla citata legge n. 400 del
1988.
La proposta di legge prevede che l'istanza diretta alla
stipulazione di un'intesa possa essere presentata sia da
confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica,
sia da confessioni che non l'abbiano acquisita. In tal caso il
Ministero dell'interno, acquisendo il relativo parere del
Consiglio di Stato, verificherà che lo statuto della
confessione non contrasti con l'ordinamento giuridico, come
previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione
(articoli 26 e 27), restando al Presidente del Consiglio dei
ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni
acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a
designare il proprio rappresentante (articolo 28).
Gli articoli 31 e 32 regolano le fasi successive alla
conclusione della trattativa di cui all'articolo 29:
deliberazione del Consiglio dei ministri e informazione
preventiva al Parlamento, ancor prima che inizi il
procedimento legislativo di approvazione.
Anche a tal fine si prevede (articolo 32) che in caso di
osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano in sede di
Consiglio dei ministri o nella fase di informazione al
Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri rimetta
il testo al Sottosegretario perchè riprenda la trattativa con
la confessione interessata onde apportare le eventuali
opportune modifiche al testo.
Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine alla firma
dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri
e del rappresentante della confessione e alla presentazione al
Parlamento della legge che, sulla base dell'intesa, regolerà i
rapporti della confessione stessa con lo Stato.
L'articolo 35, infine, rifacendosi alle esperienze
normative affermatesi in materia di assicurazione contro le
malattie e di previdenza del clero cattolico e dei ministri
delle altre confessioni religiose (leggi 28 luglio 1967, n.
669; 22 dicembre 1973, n. 903, articolo 5; legge 6 dicembre
1971, n. 1055; decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160),
prevede che leggi relative a specifiche materie che
coinvolgano rapporti tra Stato e confessioni religiose aventi
personalità giuridica possano contemplare la possibilità di
applicazione di disposizioni in esse contenute con decreti del
Presidente della Repubblica, sulla base di previa
concertazione (intesa) con la confessione religiosa
interessata che lo richieda. Un procedimento, giova
sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del
Fondo di previdenza per i ministri di culto.
Le disposizioni finali e transitorie (articoli 36-40) sono
dirette, da un lato, a non privare della personalità giuridica
le confessioni e gli istituti riconosciuti in base alle
disposizioni del 1929-1930 sull'esercizio dei "culti ammessi
nello Stato", salvaguardando altresì il regime giuridico e
previdenziale riservato ai ministri di culto che hanno
ottenuto la prevista "approvazione governativa"; dall'altro a
specificare che le confessioni religiose che siano persone
giuridiche straniere continuano ad essere regolate, come già
ricordato, dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una
presenza sociale organizzata, di essere riconosciute alle
condizioni indicate dalla presente proposta di legge.
Gli articoli 39 e 40, infine, nel disporre l'abrogazione
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28
febbraio 1930, n. 289, delimitano l'applicazione della
normativa contenuta nella proposta di legge, facendo in ogni
caso integralmente salve le disposizioni di origine negoziale
emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi
degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della
Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale
quale, ad esempio, la legge n. 654 del 1975, come modificata
dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.