XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1902




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riprendere in chiave positiva e propositiva il lavoro svolto nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3947) in merito al quadro normativo e giuridico della libertà religiosa e che, in considerazione dei mutamenti sociali avvenuti nel nostro Paese, si rivela ormai quale riforma necessaria.
        La riforma della legislazione ecclesiastica articolatasi tra il 1984 e il 1989 nella revisione concordataria, nell'approvazione delle norme sugli enti cattolici e il sostentamento del clero, nonché nella applicazione del procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione per la regolamentazione, sulla base di "intese", dei rapporti tra lo Stato ed alcune confessioni religiose - che hanno segnato la prima, significativa fase di un vasto processo di rinnovamento tutt'oggi in corso - si integra con la presente proposta di legge che intende compiutamente attuare i princìpi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1930 sull'esercizio di quei culti diversi dal cattolico che, con riferimento al concetto di religione dello Stato, venivano allora definiti "ammessi".
        La normativa del 1929-1930 si fonda non solo su princìpi diversi da quelli della Costituzione democratica, ma si palesa, in molte disposizioni, in netto contrasto con il sistema della medesima. D'altra parte, la regola della bilateralità sancita dagli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, non esaurisce il sistema di pluralismo confessionale disegnato dal Costituente, sia con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili anche all'interno delle formazioni sociali "confessionali", sia in relazione ai diritti previsti dagli articoli 17, 18 e 19 della Costituzione ed alla libertà delle associazioni e istituzioni con finalità di religione o di culto, di cui all'articolo 20 della Costituzione, anche operanti, per loro natura o volontà, nel quadro del diritto comune. Non sarebbe possibile, inoltre, riservare alla negoziazione legislativa con le confessioni religiose - di per sé necessariamente settoriali - la regolamentazione di interessi riguardanti la generalità dei cittadini e di materie che non toccano o non si esauriscono nel rapporto Stato-confessioni, e tanto meno l'abrogazione di leggi, come quelle del 1929-1930, valide per tutti i culti liberamente esercitati nello Stato e diversi dal cattolico.
        La presente proposta di legge propone pertanto la abrogazione integrale della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, tenendo conto di esigenze che concernono direttamente profili soggettivi della libertà religiosa, ma anche esplicitando nei termini propri dell'ordinamento giuridico italiano princìpi contenuti nelle numerose convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo ratificate e rafforzandone, in tal modo, l'operatività. Si propone, altresì, di contribuire all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, con riferimento all'autonoma organizzazione dei medesimi - su base statutaria e associativa (articolo 8, secondo comma, e articolo 20 della Costituzione) - senza ovviamente modificare o pregiudicare, in alcun modo, il sistema di regolazione bilaterale dei rapporti Stato-confessioni religiose (articolo 8, terzo comma, della Costituzione), ma agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalità di religione o di culto nella loro libera e peculiare espressione.
        Si propone, poi, di dare formale attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, tenendo conto della riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche delle linee già sperimentate per alcune confessioni religiose negli anni 1984-1987, definendo e regolando le procedure per la stipulazione di intese tra Governo e rappresentanze delle confessioni religiose interessate.
        Il capo I della proposta di legge (articoli 1-12) intende concretare, per una compiuta attuazione, le garanzie costituzionali dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, raccordando, altresì, tali garanzie con le disposizioni in materia contenute nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (Convenzione europea del 1950, Patti internazionali del 1966, Convenzione sulla discriminazione razziale del 1966, eccetera) firmate e ratificate dal nostro Paese, ma spesso non tenute nel dovuto conto nella concretezza dell'esperienza giuridica.
        Pertanto, l'articolo 1 è volto a rendere operativo tale raccordo in conformità all'articolo 10 della Costituzione, lasciando ovviamente "aperto" il riferimento ad eventuali future convenzioni ed anche, più in generale, alle norme del diritto internazionale "generalmente riconosciute".
        L'articolo 2, che si richiama alle prescrizioni contenute nelle ricordate convenzioni internazionali, anche alla luce di atti come la Dichiarazione dell'ONU sulla libertà religiosa del 1981 e l'Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Helsinki, 1975), intende specificare, in coerenza con tali prescrizioni - ma non esaustivamente - i contenuti della libertà di religione e di coscienza, chiarendo che, proprio in conformità al diritto internazionale, le "credenze non religiose" o ateistiche vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza che la proposta di legge si propone di garantire concretamente. E' noto, infatti, che nelle ricordate convenzioni internazionali il termine "credenza" (negli originali in lingua francese "conviction" e in lingua inglese "belief") si riferisce alle convinzioni non religiose o ateistiche che vengono espressamente ricondotte alle fattispecie garantite dalle disposizioni in materia di libertà fondamentali. Viene, inoltre, specificato che tale libertà include il diritto di mutare credenza religiosa, mentre vengono opportunamente richiamati i limiti all'esercizio dei diritti in questione previsti dalla Costituzione (articoli 18 e 19).
        L'articolo 3, che si rifà al principio costituzionale di uguaglianza, garantisce da qualsiasi obbligo di dichiarazioni riguardanti specificamente l'appartenenza confessionale, non vietando, ovviamente, la possibilità di rispondere liberamente e volontariamente a richieste dirette a fini statistici o di ricerca scientifica.
        L'articolo 4, che si rifà invece alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 25), a quella sui diritti del fanciullo (1959), alla Dichiarazione dell'ONU del 1981 (articolo 5) ed al Protocollo addizionale alla Convenzione europea del 1950 (articolo 2), reso esecutivo ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel garantire il diritto dei genitori, precisa che l'istruzione e l'educazione della prole in conformità alle proprie credenze, religiose o non religiose, devono essere impartite nel rispetto della personalità e senza pregiudicare la salute dei figli. Stabilisce, inoltre, risolvendo un problema che ha trovato soluzioni disparate sul piano normativo e giurisprudenziale, al quattordicesimo anno di età la capacità dei minori di compiere scelte inerenti alla libertà di religione, senza ovviamente interferire con l'esercizio della potestà dei genitori regolato dal codice civile.
        L'articolo 5 è una utile specificazione della libertà di riunione e di associazione garantita dalla Costituzione e qui riferita ai fini di religione e di culto anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 1958.
        Con l'articolo 6 si intende garantire la piena libertà di adesione e di recesso da qualsiasi organismo confessionale, unitamente al diritto di partecipare alla vita interna di esso, salvaguardando l'esercizio di tali libertà e diritti da ogni atto che possa discriminare, molestare o nuocere chi li eserciti e tutelando, quindi, anche persone particolarmente esposte, quali minori o incapaci.
        La non ingerenza da parte dello Stato riguarda esclusivamente la partecipazione alla vita e all'organizzazione delle confessioni religiose, mentre rimangono integralmente applicabili le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili, la personalità e l'integrità psichica e fisica degli aderenti.
        L'articolo 7 specifica alcune libertà indicate all'articolo 2, precisando che il diritto di agire secondo coscienza, in relazione alle proprie convinzioni religiose o non religiose, non può comportare la violazione di diritti e doveri costituzionali, e rinviando alle norme riguardanti specifiche materie nelle quali possa avere rilievo l'obiezione di coscienza per quanto riguarda le modalità relative al concreto esercizio di tale diritto.
        L'articolo 8, invece, si limita a riprodurre negli stessi termini l'articolo 11, primo comma, del Concordato del 1984, ripreso anche dall'articolo 6, primo comma, dell'Intesa con le comunità ebraiche (leggi 25 marzo 1985, n. 121, e 8 marzo 1989, n. 101), riaffermando per tutti una garanzia di libertà che, se limitata ai soli aderenti ad alcune confessioni, sarebbe non adeguata al principio costituzionale di uguaglianza.
        Trattasi comunque, come nel caso dell'articolo 7, di una norma di principio che esige ulteriore attuazione, per i differenti settori considerati, alla luce delle singole e particolari esigenze di ciascuno di essi.
        L'articolo 9, che concreta, con riferimento ai "ministri di culto", il principio della libertà di organizzazione confessionale, stabilisce, diversamente dalla legge n. 1159 del 1929, che prevedeva l'approvazione governativa delle nomine (articolo 3), che solo quando compiano atti destinati ad avere rilevanza giuridica nello Stato, i ministri di culto debbano depositare certificazione attestante la qualifica rivestita all'ufficio competente. Tale ufficio dovrà essere individuato in relazione all'atto da compiere e all'autorità competente nella specifica materia.
        All'articolo 10 si disciplina l'importante argomento del matrimonio. La normativa, che si ricollega alla precedente legislazione, si ispira ai princìpi di libertà e di volontarietà della nuova legislazione ecclesiastica, e si basa su due presupposti: che sia il cittadino a voler celebrare il matrimonio con effetti civili in forma religiosa; che il ministro di culto presso cui si celebra il matrimonio appartenga ad una confessione avente personalità giuridica ai sensi della nuova legge.
        La ragione di questo secondo presupposto è semplice: trattandosi di questione che attiene allo stato delle persone, è necessario che il ministro del culto - cui sono demandate importanti funzioni, anche di rilevanza pubblicistica - appartenga ad una organizzazione fornita dei requisiti minimi di stabilità e di certezza, propri, appunto, delle persone giuridiche.
        L'articolo 10 delinea gli adempimenti di cui devono farsi carico i cittadini interessati, il ministro del culto e l'ufficiale di stato civile. In particolare, è previsto che, dopo la richiesta delle pubblicazioni da parte dei nubendi, l'ufficiale di stato civile rilasci loro un nulla osta in duplice originale dal quale risulti che non esistono impedimenti al matrimonio e che agli stessi nubendi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
        Il ministro del culto, dopo avere celebrato il matrimonio, compila l'atto certificativo in duplice originale e ne trasmette uno, con allegato il nulla osta sopra indicato, all'ufficiale di stato civile entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione. Entro ventiquattro ore dal ricevimento della documentazione, deve farsi luogo alla trascrizione del matrimonio.
        L'articolo 11 si raccorda, rinviando ad essa, alla normativa in vigore in materia di utilizzo di edifici ed attrezzature scolastiche per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e sociale sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'ordinamento scolastico (decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articoli 6 e 12; legge 4 agosto 1977, n. 517, articolo 12).
        Con l'articolo 12, infine, si è estesa, in conformità ai princìpi costituzionali (articoli 3 e 20), una disposizione - limitata alle affissioni e distribuzioni di stampati che avvengano all'interno o all'ingresso di luoghi o edifici di culto - già vigente per quanto riguarda i fedeli cattolici e gli appartenenti alle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
        E' utile chiarire, all'inizio del capo II della presente proposta di legge, il rapporto tra l'articolo 13 e l'articolo 14, ovvero tra la libertà e i diritti che competono a qualsiasi confessione religiosa e la condizione giuridica delle confessioni che chiedono e ottengano la personalità giuridica agli effetti civili.
        Con l'articolo 13 si enuncia in modo espresso e dettagliato quanto già previsto riassuntivamente dall'articolo 8, primo comma, della Costituzione, laddove si afferma che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge". La garanzia della eguale libertà è riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni senza richiedere per ciascuna di esse alcun requisito, né formale né sostanziale; quindi, per il solo fatto di esistere nell'habitat sociale, ogni confessione religiosa fruisce di un eguale patrimonio di libertà che non può essere limitato, o messo in discussione, dal legislatore ordinario o dai poteri pubblici. Quindi, per rendere più esplicito il contenuto della citata disposizione costituzionale, l'articolo 13 prevede che tra i diritti che competono a tutte le confessioni religiose siano da ricomprendere i diritti di celebrare i propri riti, aprire edifici di culto, diffondere la propria fede, formare e nominare liberamente i ministri di culto, emanare liberamente atti in materia spirituale, assistere spiritualmente i propri appartenenti, comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni e promuovere la valorizzazione delle proprie esperienze culturali.
        Diverso è il valore degli articoli 14 e seguenti, che si sono fatti carico di un problema sempre più sentito negli ordinamenti contemporanei: quello di fornire alle confessioni religiose che lo desiderano gli strumenti giuridici necessari, a cominciare dalla personalità giuridica, per potere agire nei diversi settori della vita associativa e dei rapporti patrimoniali.
        La legge prevede, quindi, l'iter procedurale per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e si attiene ad un criterio di snellezza che mantenga gli accertamenti e le verifiche negli stretti ambiti costituzionali.
        In base all'articolo 14, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione o dell'ente esponenziale di essa ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
        Alla domanda di riconoscimento deve essere allegato lo statuto della confessione di cui è fatta menzione nell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione; può inoltre allegarsi ogni altra documentazione che si riterrà utile ai fini del riconoscimento stesso (articolo 15, comma 1).
        E' stato, in ogni caso, chiarito che l'attribuzione della personalità giuridica è possibile solo per quelle confessioni che hanno sede in Italia e che sono rappresentate, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia (articolo 15, comma 2); infatti, l'articolo 38 prevede che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale; ove, però, abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute nell'ordinamento italiano potranno seguire l'iter previsto dalle norme della presente proposta di legge.
        Come si è accennato, le confessioni religiose che intendono ottenere la personalità giuridica devono presentare lo statuto e quelle indicazioni necessarie alla propria identificazione normativa e strutturale, ma il parere del Consiglio di Stato verte essenzialmente sul carattere confessionale dell'organizzazione richiedente e implica l'accertamento che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo (articolo 16). A tali parametri è dunque ancorata la valutazione ai fini del riconoscimento, così superandosi quell'ampia discrezionalità della pubblica amministrazione, tipica della precedente legislazione sui "culti ammessi".
        Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono adempimenti successivi al riconoscimento della personalità giuridica.
        L'articolo 17 prescrive che la confessione riconosciuta si iscriva nel registro delle persone giuridiche; l'articolo 18 prevede la comunicazione al Ministero dell'interno delle eventuali modificazioni dello statuto e dell'organizzazione e insieme la revoca del riconoscimento qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso è stato concesso.
        Infine, l'articolo 19 richiama, per gli acquisti, le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche. Si tratta di disposizioni che rispondono a princìpi generali e che già esistono per tutte le confessioni che abbiano già stipulato accordi o intese con lo Stato.
        In relazione agli articoli citati (13-19) è necessaria una precisazione.
        Come si è accennato, il riconoscimento della personalità giuridica è previsto per la confessione religiosa o per l'ente esponenziale che la rappresenta. Ciò è dovuto al fatto che alcune confessioni religiose non intendono - per motivi teologici, dottrinali, o di altra natura - chiedere il riconoscimento in quanto tali, mentre preferiscono che acquisti la personalità giuridica un proprio ente esponenziale che ne assume la rappresentanza in ambito civile.
        L'ordinamento giuridico, di conseguenza, recepisce un'esigenza confessionale e prevede che sia la confessione stessa a scegliere se chiedere direttamente il riconoscimento della personalità giuridica o se farlo richiedere al proprio ente esponenziale. E' evidente che qualunque sia la scelta, le conseguenze sono le stesse: è sempre la confessione religiosa che o direttamente o per il tramite del proprio ente esponenziale, può agire nell'ordinamento civile fruendo della condizione giuridica prefigurata dalla legge.
        Di tali norme, infatti, non possono usufruire, secondo le disposizioni vigenti, se non le confessioni che regolino bilateralmente i rapporti con lo Stato, con conseguente limitazione del principio dell'uguale libertà delle confessioni (articolo 8 della Costituzione).
        L'articolo 20 stabilisce l'applicabilità a tutte le confessioni religiose aventi personalità giuridica delle norme statali vigenti in tema di concessioni e locazioni di beni dello Stato ad enti ecclesiastici e per la disciplina urbanistica dei servizi religiosi.
        Si garantisce inoltre sotto questo profilo la libertà religiosa ed il diritto di tutti i cittadini a servizi religiosi in conformità alla loro credenza ed appartenenza, commisurando interventi e servizi alle situazioni che rendono necessario l'intervento sulla base di esigenze oggettive, vale a dire in funzione di una presenza organizzata nel territorio, tenendo, quindi, conto delle esigenze religiose della popolazione.
        Anche nella applicazione di queste norme statali viene ad estendersi il riferimento al principio di bilateralità, prefigurando intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Si stabilisce comunque una salvaguardia, riferita alla destinazione del bene, per gli edifici di culto costruiti con contributi regionali e comunali.
        L'articolo 21, stabilendo che associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto possano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità e i requisiti previsti dal codice civile, costituisce una specifica applicazione dell'articolo 20 della Costituzione ed attribuisce concretezza, anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e della capacità, al divieto di trattamenti discriminatori (rispetto ad ogni altra) per le associazioni ed istituzioni di carattere ecclesiastico o con finalità di religione o di culto. La stessa norma, inoltre, affianca al rinvio al diritto comune la garanzia della loro specificità per quanto attiene alle attività di religione o di culto.
        L'articolo 22 estende alle confessioni religiose con personalità giuridica o al loro ente esponenziale che persegue finalità di religione, credenza o culto senza alcun fine di lucro, princìpi non estranei alla logica del vigente sistema fiscale, relativi al trattamento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), del contribuente che liberamente intenda concorrere a sostenere finanziariamente le attività di una confessione religiosa, ovvero attività di rilevante valore culturale o sociale svolte senza fine di lucro.
        Agli stessi criteri oggettivi si ispira la norma proposta, che fissa in 1000 euro il limite di deducibilità, prevede la iscrizione in apposito elenco, evidentemente a richiesta della confessione o dell'ente interessato, come condizione per essere destinatario delle erogazioni; stabilisce inoltre princìpi applicativi che rendono rilevanti i profili oggettivi delle modalità della deduzione delle erogazioni e dei relativi controlli rimessi poi ad apposita regolamentazione da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        I profili fiscali sono completati dagli articoli 23 e 24 che, distinguendo le attività di religione, credenza o culto dalle altre attività e specificando quali si considerano comunque appartenenti all'una o all'altra categoria, ribadiscono princìpi che hanno già trovato incontroversa espressione nella legislazione ecclesiastica.
        L'articolo 25 salvaguarda, in conformità ad indirizzi legislativi vigenti e consolidati, la possibilità e le modalità di iscrizione dei ministri di culto all'apposito fondo previdenziale.
        Il capo III della proposta di legge definisce il procedimento per la stipulazione delle intese tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica previste dall'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Un procedimento che, nella prima fase di attuazione di tale norma e prima dell'emanazione della legge che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400), era stato avviato in via sperimentale onde verificare nella pratica i modi idonei a realizzare, dopo un lungo periodo di stasi, la previsione della Costituzione.
        Grazie all'esperienza delle prime intese ed alla luce della citata legge n. 400 del 1988 si è, pertanto, definito, nelle sue diverse fasi, il sistema di predisposizione delle intese stesse, riservando, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 2, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei ministri la rappresentanza del Governo e la stipulazione, e delegando al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei Ministri, la conduzione delle trattative con il rappresentante della confessione religiosa interessata onde garantire la bilateralità della negoziazione.
        Per assicurare, inoltre, il necessario supporto tecnico a tale negoziazione, è prevista (articoli 29 e 30) l'istituzione, per ogni singola intesa, di una commissione di studio costituita pariteticamente da dirigenti generali delle amministrazioni statali interessate o equiparati in relazione ai temi da trattare e da altrettanti esperti designati dalla confessione religiosa. Il presidente di tale commissione verrà scelto tra le categorie indicate dalla citata legge n. 400 del 1988.
        La proposta di legge prevede che l'istanza diretta alla stipulazione di un'intesa possa essere presentata sia da confessioni che abbiano già ottenuto la personalità giuridica, sia da confessioni che non l'abbiano acquisita. In tal caso il Ministero dell'interno, acquisendo il relativo parere del Consiglio di Stato, verificherà che lo statuto della confessione non contrasti con l'ordinamento giuridico, come previsto dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione (articoli 26 e 27), restando al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di avviare, alla luce delle valutazioni acquisite, le procedure negoziali, invitando la confessione a designare il proprio rappresentante (articolo 28).
        Gli articoli 31 e 32 regolano le fasi successive alla conclusione della trattativa di cui all'articolo 29: deliberazione del Consiglio dei ministri e informazione preventiva al Parlamento, ancor prima che inizi il procedimento legislativo di approvazione.
        Anche a tal fine si prevede (articolo 32) che in caso di osservazioni, rilievi e indirizzi che emergano in sede di Consiglio dei ministri o nella fase di informazione al Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri rimetta il testo al Sottosegretario perchè riprenda la trattativa con la confessione interessata onde apportare le eventuali opportune modifiche al testo.
        Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine alla firma dell'intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione e alla presentazione al Parlamento della legge che, sulla base dell'intesa, regolerà i rapporti della confessione stessa con lo Stato.
        L'articolo 35, infine, rifacendosi alle esperienze normative affermatesi in materia di assicurazione contro le malattie e di previdenza del clero cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (leggi 28 luglio 1967, n. 669; 22 dicembre 1973, n. 903, articolo 5; legge 6 dicembre 1971, n. 1055; decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), prevede che leggi relative a specifiche materie che coinvolgano rapporti tra Stato e confessioni religiose aventi personalità giuridica possano contemplare la possibilità di applicazione di disposizioni in esse contenute con decreti del Presidente della Repubblica, sulla base di previa concertazione (intesa) con la confessione religiosa interessata che lo richieda. Un procedimento, giova sottolinearlo, già contemplato dalla legge istitutiva del Fondo di previdenza per i ministri di culto.
        Le disposizioni finali e transitorie (articoli 36-40) sono dirette, da un lato, a non privare della personalità giuridica le confessioni e gli istituti riconosciuti in base alle disposizioni del 1929-1930 sull'esercizio dei "culti ammessi nello Stato", salvaguardando altresì il regime giuridico e previdenziale riservato ai ministri di culto che hanno ottenuto la prevista "approvazione governativa"; dall'altro a specificare che le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere continuano ad essere regolate, come già ricordato, dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, pur potendo richiedere, ove abbiano in Italia una presenza sociale organizzata, di essere riconosciute alle condizioni indicate dalla presente proposta di legge.
        Gli articoli 39 e 40, infine, nel disporre l'abrogazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, delimitano l'applicazione della normativa contenuta nella proposta di legge, facendo in ogni caso integralmente salve le disposizioni di origine negoziale emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 8, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di derivazione internazionale quale, ad esempio, la legge n. 654 del 1975, come modificata dal decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993.




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