XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1902
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
Art. 1.
1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto
fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità
alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti
inviolabili dell'uomo ed ai princìpi del diritto
internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
1. La libertà di coscienza e di religione comprende il
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o
credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di
diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di
esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende
inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono
essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di
religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19
della Costituzione.
Art. 3.
1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né
essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla
propria appartenenza confessionale.
Art. 4.
1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la
propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro
personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del
codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di
età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti
all'esercizio del diritto di libertà religiosa.
Art. 5.
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli
articoli 17 e 18 della Costituzione sono liberamente
esercitati anche per finalità di religione o di culto.
Art. 6.
1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire
liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di
recedere da essa, come anche il diritto di partecipazione,
senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed
all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza
in conformità alle sue regole.
2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo
di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che
abbiano esercitato tali diritti.
Art. 7.
1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami
imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei
diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalità per l'esercizio dell'obiezione di coscienza
nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
1. L'appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato
o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di
cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di
prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà
religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti, sono stabilite le modalità di attuazione
della disposizione di cui al comma 1.
Art. 9.
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono
liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica, in possesso della cittadinanza
italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento
giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica
depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita
certificazione rilasciata dalla confessione di
appartenenza.
Art. 10.
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad
un ministro di culto di una confessione religiosa avente
personalità giuridica devono specificarlo all'ufficiale dello
stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione
prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile.
L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si
oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti
norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve
precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel
comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al
ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di
culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la
certificazione di cui all'articolo 9. Attesta inoltre che
l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i
diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura
degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio,
osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del
codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice
civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso
ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di
matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta
rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio
per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta
dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la
celebrazione all'ufficiale dello stato civile di cui al comma
1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la
trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla
celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai
contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la
regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato,
effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal
ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione
anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto
abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine
prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "culti
ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti:
"confessioni religiose aventi personalità giuridica".
6. Il presente articolo non modifica nè pregiudica le
disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi
stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 11.
1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai
competenti organi della scuola di svolgere, nell'ambito delle
attività di promozione culturale, sociale e civile previste
dall'ordinamento scolastico, libere attività complementari
relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in
conformità ai criteri e con le modalità stabiliti da tale
ordinamento.
Art. 12.
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e
stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate
all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di
culto avvengono liberamente.
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
Art. 13.
1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle
norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di
celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon
costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto;
di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e
delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i
ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia
spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le
proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di
promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni
culturali.
Art. 14.
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la
rappresenta può chiedere di essere riconosciuta come persona
giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato,
ai sensi degli articoli 15 e 16.
Art. 15.
1. La domanda di riconoscimento è presentata al Ministro
dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di
cui all'articolo 16.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa in
considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha
sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di
fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 16.
1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla
domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla
indicazione della denominazione e della sede, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni
elemento utile alla valutazione della stabilità e della base
patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente
esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Il
Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul
carattere confessionale del richiedente, accerta, in
particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento
giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai
diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 17
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro
delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare le
norme di funzionamento ed i poteri degli organi di
rappresentanza della persona giuridica. La confessione o
l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione
nel registro predetto.
Art. 18.
1. Le modificazioni allo statuto della confessione
religiosa o dell'ente esponenziale che abbiano ottenuto la
personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro
dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla
confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il
riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della
personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito
il parere del Consiglio di Stato.
Art. 19.
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro
enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità
giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili
concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 20.
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di
beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore
di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina
urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per
le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi
per la costruzione, il ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del
culto, possono essere applicate alle confessioni religiose
aventi personalità giuridica che abbiano una presenza
organizzata nell'ambito del comune. L'applicazione delle
predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze
religiose della popolazione, sulla base di intese tra le
confessioni interessate e le autorità competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali
o comunali non possono essere sottratti alla loro
destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione
del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto
nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari.
Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono
nulli.
Art. 21.
1. Associazioni e fondazioni con finalità di religione o
di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed i requisiti previsti dal codice
civile. Alle stesse si applicano le norme relative alle
persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attività
di religione o di culto.
Art. 22.
1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito, agli
effetti della imposta sul reddito delle persone fisiche, le
erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1000 euro a
favore delle confessioni religiose aventi personalità
giuridica o del loro ente esponenziale, iscritti in apposito
elenco istituito presso il Ministero dell'interno.
2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta rispettivamente del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate:
a) le condizioni e le modalità per l'iscrizione
nell'elenco, anche con riferimento alla destinazione delle
erogazioni;
b) le modalità della deduzione, delle erogazioni e
dei relativi controlli, con particolare riguardo all'effettiva
acquisizione delle entrate da parte dei beneficiari ed
all'utilizzazione delle somme ricevute.
Art. 23.
1. Agli effetti tributari le confessioni religiose aventi
personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine
di religione, credenza o culto, come anche le attività dirette
a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività
aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività
diverse da quelle di religione, credenza o culto da essi
svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti
tali attività ed al regime tributario previsto per le
medesime.
Art. 24.
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a) attività di religione, credenza o culto, quelle
dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle
anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi
missionari e di diffusione della propria fede ed alla
educazione religiosa;
b) attività diverse da quelle di religione,
credenza o culto, quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività
commerciali o a scopo di lucro.
Art. 25.
1. I ministri di culto delle confessioni religiose che
hanno ottenuto la personalità giuridica, aventi cittadinanza
italiana e che siano residenti in Italia, possono iscriversi
al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973,
n. 903, e successive modificazioni, sulla base delle procedure
e con le modalità previste dalla legge stessa.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE
Art. 26.
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri
statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano,
le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano
regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo
8 della Costituzione, presentano la relativa istanza,
unitamente alla documentazione e agli elementi di cui
all'articolo 16, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 27.
1. Se la richiesta è presentata da una confessione
religiosa non avente personalità giuridica, il Presidente del
Consiglio dei ministri comunica la richiesta al Ministero
dell'interno perché verifichi che lo statuto della confessione
religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.
A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del
Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 16.
Art. 28.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le
necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di
intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a
tal fine, la rappresenta.
Art. 29.
1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato,
segretario dei Consiglio dei ministri, per la conduzione della
trattativa con il rappresentante della confessione
interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle
proposte formulate dalla commissione di studio di cui
all'articolo 30.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con
propria relazione, il progetto di intesa.
Art. 30.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera
i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione
di studio con il compito di predisporre un progetto per le
trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal Capo
del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno e da funzionari delle amministrazioni
interessate con qualifica non inferiore a dirigente generale o
equiparato, nonché da altrettanti esperti, cittadini italiani,
designati dalla confessione religiosa interessata. Il
presidente della commissione è scelto tra le categorie
indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 31.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone il
progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il
Parlamento sui princìpi e sui contenuti del progetto
stesso.
Art. 32.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora si
renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e
agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in
sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di
Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo
quanto previsto dagli articoli 29 e 31.
Art. 33.
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa,
il Presidente del Consiglio dei ministri firma l'intesa stessa
con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 34.
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che
disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato
è presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa
stessa.
Art. 35.
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a
specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle
singole confessioni religiose aventi personalità giuridica, si
provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del
Presidente della Repubblica previa intesa con la confessione
che ne faccia richiesta.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 36.
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto
riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
conservano la personalità giuridica. Ad essi si applicano le
disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi
dell'articolo 17, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 37.
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata
ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159,
sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta
conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato
dalla medesima legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 38.
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche
straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni
sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale
organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi
della presente legge, esse devono presentare domanda di
riconoscimento della personalità giuridica alle condizioni e
secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al
capo II.
Art. 39.
1. Le norme della presente legge non modificano nè
pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o
intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le
disposizioni di cui alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.
Art. 40.
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n. 1159, ed il
regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.