XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1901
Onorevoli Colleghi! - Le nostre Forze armate sono
chiamate ad operare sempre più frequentemente in Paesi diversi
testimoniando, con l'impegno di pace del nostro popolo, la
qualità della nostra componente militare.
Ma, insieme all'impegno operativo delle truppe nelle
diverse operazioni di peace keeping, risulta rilevante
quello manageriale dei vertici della struttura militare. Di
qui, l'esigenza di utilizzare al meglio quei dirigenti
militari dalla ricca esperienza e di indubbie capacità posti
ai vertici delle Forze armate. Ne discende la presente
proposta di elevare i limiti di età per la cessazione dal
servizio per talune posizioni ben individuate.
Ciò non deve sorprendere ove si osservi che tale
richiesta, mentre si pone in linea con i limiti di età
previsti per l'alta dirigenza civile, normalizza, superandola,
la pratica del trattenimento in servizio oltre gli attuali
limiti di età di molti ufficiali collocati in posizioni
chiave.
Peraltro, corre l'obbligo rilevare che, in particolare per
gli ufficiali generali dei Corpi tecnici e
logistico-amministrativi, attesa la possibilità per loro di
svolgere funzioni affidate anche all'alta dirigenza civile,
non sussistono valide motivazioni per contrastare l'elevazione
dei limiti d'età nella misura prevista per il personale
civile.
In tale ottica, si propone l'innalzamento dei limiti di
età di un biennio per gli ufficiali generali che rivestono la
carica di:
Capo di stato maggiore della difesa;
Segretario generale della difesa;
Capo di stato maggiore di Forza armata;
Comandante generale delle Capitanerie di porto;
Capi di corpo o di ruolo.
Così operando, si risponderà meglio all'esigenza di
assicurare, con una maggiore permanenza, nello svolgimento
della particolare funzione, in una posizione inequivoca -
quale quella del servizio permanente - una migliore capacità
di risposta dello strumento militare alle maggiori richieste
operative, logistiche e di sicurezza.
Passando all'analisi dell'articolato, l'articolo 1 dispone
l'innalzamento dei limiti di età per il collocamento a riposo
di talune cariche di vertice nella struttura delle Forze
armate. La disposizione si pone in modo tale da essere
strumento tecnico idoneo ad ottenere il risultato voluto senza
pregiudicare le legittime aspettative dei terzi interessati
alla progressione di carriera, attraverso la collocazione in
posizione "soprannumeraria" agli organici dei destinatari
della norma. La mancata previsione nel testo del Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante generale
del Corpo della guardia di finanza è in dipendenza della già
attuale revisione normativa in tal senso contenuta nei decreti
legislativi n. 298 del 2000 e n. 69 del 2001, che hanno gia
previsto l'aumento di due anni dei preesistenti limiti di età
(63 anni) per le due alte cariche in questione.
Determinata la posizione "soprannumeraria" agli organici
(comma 1) degli ufficiali generali, al comma successivo si
disciplinano le modalità di riassorbimento delle, peraltro
eventuali, eccedenze create rispetto agli organici.
Il criterio adottato è quello già previsto dal decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 490, relativo al "Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali" che, nello specifico, prevede all'articolo
22, comma 1, che determinano vacanze organiche: ... "c)
i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in
soprannumero agli organici disposti per legge; e) i
decessi".
L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione della legge.
Tali oneri, ove misurabili, risultano essere estremamente
contenuti, in quanto sono determinati dalla differenza di
costi per l'erario tra gli assegni di attività di servizio del
dipendente e quelli di quiescenza.