XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1901




        Onorevoli Colleghi! - Le nostre Forze armate sono chiamate ad operare sempre più frequentemente in Paesi diversi testimoniando, con l'impegno di pace del nostro popolo, la qualità della nostra componente militare.
        Ma, insieme all'impegno operativo delle truppe nelle diverse operazioni di peace keeping, risulta rilevante quello manageriale dei vertici della struttura militare. Di qui, l'esigenza di utilizzare al meglio quei dirigenti militari dalla ricca esperienza e di indubbie capacità posti ai vertici delle Forze armate. Ne discende la presente proposta di elevare i limiti di età per la cessazione dal servizio per talune posizioni ben individuate.
        Ciò non deve sorprendere ove si osservi che tale richiesta, mentre si pone in linea con i limiti di età previsti per l'alta dirigenza civile, normalizza, superandola, la pratica del trattenimento in servizio oltre gli attuali limiti di età di molti ufficiali collocati in posizioni chiave.
        Peraltro, corre l'obbligo rilevare che, in particolare per gli ufficiali generali dei Corpi tecnici e logistico-amministrativi, attesa la possibilità per loro di svolgere funzioni affidate anche all'alta dirigenza civile, non sussistono valide motivazioni per contrastare l'elevazione dei limiti d'età nella misura prevista per il personale civile.
        In tale ottica, si propone l'innalzamento dei limiti di età di un biennio per gli ufficiali generali che rivestono la carica di:

            Capo di stato maggiore della difesa;

            Segretario generale della difesa;

            Capo di stato maggiore di Forza armata;
            Comandante generale delle Capitanerie di porto;

            Capi di corpo o di ruolo.

        Così operando, si risponderà meglio all'esigenza di assicurare, con una maggiore permanenza, nello svolgimento della particolare funzione, in una posizione inequivoca - quale quella del servizio permanente - una migliore capacità di risposta dello strumento militare alle maggiori richieste operative, logistiche e di sicurezza.
        Passando all'analisi dell'articolato, l'articolo 1 dispone l'innalzamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di talune cariche di vertice nella struttura delle Forze armate. La disposizione si pone in modo tale da essere strumento tecnico idoneo ad ottenere il risultato voluto senza pregiudicare le legittime aspettative dei terzi interessati alla progressione di carriera, attraverso la collocazione in posizione "soprannumeraria" agli organici dei destinatari della norma. La mancata previsione nel testo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza è in dipendenza della già attuale revisione normativa in tal senso contenuta nei decreti legislativi n. 298 del 2000 e n. 69 del 2001, che hanno gia previsto l'aumento di due anni dei preesistenti limiti di età (63 anni) per le due alte cariche in questione.
        Determinata la posizione "soprannumeraria" agli organici (comma 1) degli ufficiali generali, al comma successivo si disciplinano le modalità di riassorbimento delle, peraltro eventuali, eccedenze create rispetto agli organici.
        Il criterio adottato è quello già previsto dal decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 490, relativo al "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali" che, nello specifico, prevede all'articolo 22, comma 1, che determinano vacanze organiche: ... "c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi".

        L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
        Tali oneri, ove misurabili, risultano essere estremamente contenuti, in quanto sono determinati dalla differenza di costi per l'erario tra gli assegni di attività di servizio del dipendente e quelli di quiescenza.




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