XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1901




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali generali che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, Segretario generale della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale delle Capitanerie di porto, Capo di corpo o di ruolo di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che rivesta il grado di tenente generale o corrispondente, conferito ai sensi dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dall'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
        2. Gli ufficiali generali di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, in soprannumero agli organici dei rispettivi ruoli di appartenenza.
        3 Le eventuali eccedenze che dovessero verificarsi saranno riassorbite unicamente con le vacanze di cui all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.330 euro per il 2002 e in 15.494 euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



TABELLA A
(v. articolo 1, comma 1)


LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
PERMANENTE DEGLI UFFICIALI GENERALI CHE RICOPRONO
LE CARICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1.


... (omissis) ...



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