XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1901
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio
permanente degli ufficiali generali che ricoprono la carica di
Capo di stato maggiore della difesa, Segretario generale della
difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, Comandante
generale delle Capitanerie di porto, Capo di corpo o di ruolo
di cui all'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.
556, che rivesta il grado di tenente generale o
corrispondente, conferito ai sensi dell'articolo 30-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto
dall'articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli ufficiali generali di cui al comma 1 sono
considerati, a tutti gli effetti, in soprannumero agli
organici dei rispettivi ruoli di appartenenza.
3 Le eventuali eccedenze che dovessero verificarsi saranno
riassorbite unicamente con le vacanze di cui all'articolo 22,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10.330 euro per il 2002 e in 15.494 euro a
decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
TABELLA A
(v. articolo 1, comma 1)
LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
PERMANENTE DEGLI UFFICIALI GENERALI CHE RICOPRONO
LE CARICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1.
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