XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1900
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca disposizioni in materia di bilanci dei sindacati e delle
loro associazioni, argomento attualmente non disciplinato da
alcuna norma giuridica. La proposta di legge nasce
dall'esigenza di assicurare piena trasparenza e informazione
ai cittadini relativamente alle attività di interesse comune e
alla gestione dei loro soldi. E' bene ricordare che oltre alla
riscossione dei tesseramenti i sindacati, come riportato da
diversi e noti quotidiani, incassano dallo Stato milioni di
euro per i patronati e si servono di un ente pubblico, quale
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per
riscuotere le quote di adesione anche dai pensionati e dai
lavoratori autonomi. Ovviamente la parte da leone la fanno
CGIL, CISL e UIL, che riscuotono ogni anno contributi
superiori a un milione di euro, tra tesseramenti, attività di
servizi e contributi vari. Dunque, considerata la cospicua
gestione di fondi dei contribuenti da parte delle associazioni
sindacali, riteniamo fondamentale affrontare costruttivamente
la rendicontazione delle attività svolte dalle stesse,
attraverso l'obbligo alla predisposizione del bilancio, al
fine di rendere trasparente e conosciuta una attività che
coinvolge milioni di persone nonché la vita politica,
economica e produttiva dell'intero territorio. Riteniamo che i
cittadini abbiano il diritto di sapere dove vanno a finire i
loro soldi e come vengono amministrati dalle organizzazioni in
oggetto e per fare ciò è importante stabilire regole puntuali
per la redazione dei bilanci in questione, costruendo un
modello di rendicontazione strutturato su quello previsto
dalle direttive comunitarie ed adeguato alla natura propria
non commerciale dei soggetti oggetto della presente proposta
di legge. Al riguardo si ricorda che a seguito del recepimento
nel nostro ordinamento giuridico della IV direttiva e della
VII direttiva CEE in materia societaria, con il decreto
legislativo 3 aprile 1991, n. 127, (rispettivamente direttiva
78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, e direttiva
83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983), il nuovo schema
di bilancio di esercizio è attualmente costituito dai seguenti
documenti contabili:
1) stato patrimoniale;
2) conto economico;
3) nota integrativa. Quest'ultima ha la funzione di
illustrare le voci dello stato patrimoniale e del conto
economico, ed è parte integrante del bilancio di esercizio.
Inoltre, le disposizioni della presente proposta di legge
sono rivolte a costituire una normativa in materia di bilanci
che tenga conto della particolare natura dei soggetti tenuti a
redigerli. Infatti, le norme sono adeguate a quanto previsto,
in merito, dalla disciplina civilistica per le società di
capitali anche se non viene fatto un rinvio esplicito a tale
normativa.
L'obbligo alla redazione del bilancio di esercizio, di cui
all'articolo 1 della presente proposta di legge, è previsto
secondo il modello di cui all'allegato A annesso alla
medesima. Tale modello, peraltro già noto per essere stato
previsto dalla normativa relativa ai partiti politici, si
adegua a quanto disposto dagli articoli 2424 (Contenuto
dello stato patrimoniale) e 2425 (Contenuto del conto
economico) del codice civile, con le necessarie differenze
in alcune voci in considerazione della particolare attività
svolta da questi soggetti.
Le modalità per la redazione del bilancio sono individuate
all'articolo 2. In particolare, il comma 1 prevede che i
rappresentanti legali o i tesorieri, cui per statuto è
affidata la gestione delle attività patrimoniali del sindacato
o delle associazioni di cui all'articolo 1, devono redigere il
bilancio di esercizio. Il comma 2 dispone che il bilancio deve
essere corredato da una relazione del legale rappresentante di
cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del
sindacato o della associazione e sull'andamento della gestione
nel suo complesso, da redigere secondo il modello di cui
all'allegato B, anch'esso strutturato su quello previsto
dall'articolo 2428 del codice civile e anch'esso parzialmente
differente da tale modello per le ragioni sopra esposte. Per
quanto riguarda le disposizioni testé illustrate si fa
presente che il comma 10 prevede che gli obblighi da esse
previste, ossia la redazione del bilancio secondo il modello
dell'allegato A corredato della relazione di cui all'allegato
B, decorrono dal 1^ gennaio 2003 e che i legali rappresentanti
o i tesorieri, di cui al comma 1, sono tenuti a pubblicare
entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su tre quotidiani, di
cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio
corredato della relazione sulla gestione e della nota
integrativa. Inoltre i commi 5, 7 e 8 del medesimo articolo
recano disposizioni in materia di libri obbligatori e
scritture contabili prevedendo che:
a) i rappresentanti legali di cui al comma 1
devono tenere il libro giornale e il libro degli inventari e
conservare ordinatamente gli originali della documentazione
amministrativa e contabile per almeno cinque anni;
b) i libri contabili tenuti dai sindacati e dalle
associazioni, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni
foglio da un notaio il quale deve dichiarare nell'ultima
pagina il numero dei fogli;
c) il libro giornale deve indicare, giorno per
giorno, le operazioni compiute.
Il comma 9 dispone che tutte le scritture debbano essere
tenute secondo le norme di ordinaria contabilità, senza parti
in bianco, interlinee e trasporti in margine, che non vi si
possono fare abrasioni e che, ove fosse necessaria una
qualsiasi cancellazione, questa debba essere eseguita in modo
che le parole cancellate siano leggibili.
Infine, il comma 3 prevede che il bilancio debba essere
corredato da una nota integrativa secondo il modello di cui
all'allegato C, anch'esso strutturato su quello di cui
all'articolo 2427 del codice civile e anch'esso adeguato,
peraltro, alla particolare natura dei sindacati e delle
associazioni come definite dall'articolo 1.
Al fine di rendere effettivo il rispetto dell'obbligo
previsto dalla previsione normativa, all'articolo 3 si
prevedono le relative sanzioni, consistenti, in caso di
inottemperanza agli obblighi suddetti, previo ricorso di un
cittadino iscritto alle liste elettorali di un comune, in una
sanzione amministrativa che va da 25.823 euro a 51.646
euro.
Il modello per la redazione dei bilanci dei sindacati e
delle associazioni di cui all'articolo 1, il contenuto della
relazione e il contenuto della nota integrativa sono definiti
rispettivamente dagli allegati A, B e C annessi alla legge. Si
rileva che tali modelli sono strutturati su quelli previsti
dalla normativa civilistica per la redazione di bilancio delle
società di capitali adeguati alla natura propria non
commerciale di questi soggetti.
Infine, con l'articolo 5 si vieta ogni forma di trattenuta
sindacale. In merito, la volontà popolare si è sostanzialmente
espressa attraverso l'approvazione del referendum
indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11
aprile 1995. Tale esito ha portato all'abrogazione del secondo
e terzo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n.
300, che autorizzava le associazioni sindacali dei lavoratori
a percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle
prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i
contributi sindacali dei lavoratori. Tuttavia tale abrogazione
non ha di fatto ostacolato il prelievo, in quanto la prassi
della delega al datore di lavoro, dapprima recepita
nell'ambito della contrattazione articolata, come previsto
dalla norma citata, è stata progressivamente inserita, a
decorrere dagli anni sessanta, anche nei contratti collettivi
nazionali, ove ha trovato collocazione in clausole contenute
nella parte normativa dei contratti stessi. Pertanto,
attualmente l'esito referendario risulta di fatto non
rispettato. Il comma 1, quindi, ha quale obiettivo, in
conformità a quanto affermato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 13 del 12 gennaio 1995, quello di eliminare
la base legale del diritto di riscossione riconosciuto alle
associazioni sindacali, restituendo interamente la materia
all'autonomia contrattuale delle parti.
Con il comma 3 si prevede l'abrogazione della legge 4
giugno 1973, n. 311, che permette all'INPS e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
di riscuotere per conto delle associazioni sindacali e di
categoria, e sulla base di convenzioni, i contributi
associativi dei lavoratori autonomi iscritti alle predette
associazioni. In alcuni casi, come per gli artigiani, i
contributi sono pagati mediante emissione di ruolo
esattoriale. Con tale sistema le associazioni di categoria dei
lavoratori autonomi si assicurano gli introiti associativi,
attraverso l'intervento di enti ai quali andrebbero versati
solo i contributi obbligatori per legge. Si crea in tal modo
confusione fra quanto può essere versato per libera volontà di
appartenere ad una associazione che si riconosce come
rappresentativa dei propri interessi e il versamento dei
contributi sociali che la legge impone ai cittadini in quanto
datori di lavoro. Ciò ha rideterminato nel tempo un numero
impressionante di abusi, impedendo soprattutto al lavoratore
autonomo associato la facoltà di recedere dall'associazione.
Questa norma è pertanto contraria al principio di libertà di
associazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che
in nessun caso può divenire coercizione ad associarsi
attraverso l'intermediazione di organismi pubblici.
L'abrogazione, quindi, pone fine al regime privilegiato di cui
godono le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e
restituisce ai lavoratori stessi il corretto esercizio della
libertà di aderire a quelle associazioni che essi ritengano
capaci di tutelare i propri interessi di categoria.
Concludendo, come evidenziato precedentemente, lo scopo
principale della presente proposta di legge è quello di
prevedere l'obbligo di redazione dei bilanci anche per i
sindacati e per le loro associazioni, e ciò attraverso la
puntuale individuazione delle modalità di redazione dei
bilanci medesimi al fine sia di corrispondere pienamente ai
princìpi di unicità e di integrità del bilancio sia di
garantire la trasparenza e la pubblicità dello stesso, nonché
il divieto di operare qualsiasi forma di trattenuta sindacale
diretta. Riteniamo che i cittadini hanno diritto di conoscere
i documenti contabili dei sindacati, in considerazione della
loro particolare posizione all'interno del tessuto sociale e
delle delicate funzioni da essi stessi svolte, e diritto di
erogare i contributi sociali volontariamente e individualmente
senza alcuna forma "coercitiva".