XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1900
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obbligo di redazione del bilancio).
1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori
sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque
costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da
parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che
sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla
redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione
nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2.
Art. 2.
(Modalità di redazione del bilancio).
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto
è affidata autonomamente la gestione delle attività
patrimoniali del sindacato o delle associazioni di cui
all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio secondo
il modello di cui all'allegato A annesso alla presente
legge.
2. Il bilancio deve essere corredato da una relazione del
rappresentante legale o del tesoriere di cui al comma 1 sulla
situazione economico-patrimoniale e sull'andamento della
gestione nel suo complesso. La relazione deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato B annesso alla presente
legge.
3. Il bilancio deve essere, altresì, corredato da una nota
integrativa secondo il modello di cui all'allegato C annesso
alla presente legge.
4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma
1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma
1 deve conservare ordinatamente, in originale o in copia, per
almeno cinque anni, tutta la documentazione che ha natura
amministrativa e contabile.
6. I libri contabili tenuti dai sindacati e dalle
associazioni di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare
nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo
compongono.
7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni compiute.
8. L'inventario deve essere redatto ogni anno e deve
contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e
delle passività. L'inventario deve essere sottoscritto dal
rappresentante legale e dal tesoriere del sindacato o
dell'associazione di cui al comma 1 entro un mese dalla
presentazione del bilancio agli organi statutariamente
competenti.
9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco,
interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare
abrasioni e, se è necessario effettuare cancellazioni, queste
devono essere eseguite in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1^ gennaio 2003. Il rappresentante
legale o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare
entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di
cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio
corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e
della nota integrativa.
11. Il bilancio di esercizio, corredato da una sintesi
della relazione sulla gestione e della nota integrativa,
sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del
sindacato o dell'associazione, dalla relazione dei revisori
dei conti, da essi sottoscritta, nonché dalle copie dei
quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal
rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno
di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui agli
articoli 1 e 2, il tribunale competente, su ricorso di un
cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune,
assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto,
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
25.823 euro a 51.646 euro.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono disposte
la redazione e la pubblicazione del bilancio di esercizio
secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, con spese a
carico del sindacato o dell'associazione inadempiente ed a
cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E'
disposta, altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 1,
la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o
dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli
obblighi di cui ai citati articoli 1 e 2.
Art. 4.
(Ricorribilità).
1. Contro il decreto di cui all'articolo 3 è ammesso il
solo ricorso per Cassazione per violazione di legge.
Art. 5.
(Trattenute sindacali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale,
anche se derivante da contratto di lavoro.
2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da
parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso
diretto versamento volontario.
3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
Allegato A
(articolo 2, comma 1)
MODELLO PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEI SINDACATI
E DELLE LORO ASSOCIAZIONI
STATO PATRIMONIALE
Attività.
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di
comunicazione;
costi di impianto e di ampliamento.
Immobilizzazioni materiali nette:
terreni e fabbricati;
impianti e attrezzature tecnici;
macchine per ufficio;
mobili e arredi;
automezzi;
altri beni.
Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi
rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i
crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo):
partecipazioni in imprese;
crediti finanziari;
altri titoli.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con
separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo):
crediti per servizi resi a beni ceduti;
crediti verso locatari;
crediti per contribuzione volontaria e permute;
crediti verso imprese partecipate;
crediti diversi.
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni,
eccetera).
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali;
denaro e valori in cassa.
Ratei attivi e risconti attivi.
Passività.
Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale;
disavanzo patrimoniale;
avanzo dell'esercizio;
disavanzo dell'esercizio.
Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili;
altri fondi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
debiti verso banche;
debiti verso altri finanziatori;
debiti verso fornitori;
debiti rappresentati da titoli di credito;
debiti verso imprese partecipate;
debiti tributari;
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
altri debiti.
Ratei passivi e risconti passivi.
Conti d'ordine:
beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli
autorità pubblica;
fideiussione a/da terzi;
avalli a/da terzi;
fideiussioni a/da imprese partecipate;
avalli a/da imprese partecipate;
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.
CONTO ECONOMICO
A) Proventi gestione caratteristica:
1) quote associative annuali;
2) contributi dello Stato o di enti pubblici;
3) contributi provenienti dall'estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o
internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
4) altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche;
b) contribuzioni da persone giuridiche;
c) contribuzioni da partiti o movimenti
politici;
5) proventi da attività editoriali, manifestazioni,
altre attività;
Totale proventi gestione caratteristica;
B) oneri della gestione caratteristica:
1) per acquisti di beni (incluse rimanenze);
2) per servizi;
3) per godimento di beni di terzi;
4) per il personale:
a) stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
5) ammortamenti e svalutazioni;
6) accantonamenti per rischi;
7) altri accantonamenti;
8) oneri diversi di gestione;
9) contributi ad associazioni, partiti o movimenti
politici;
totale oneri gestione caratteristica;
risultato economico della gestione caratteristica (A-B);
C) proventi e oneri finanziari:
1) proventi da partecipazioni;
2) altri proventi finanziari;
3) interessi e altri oneri finanziari;
totale proventi e oneri finanziari;
D) rettifiche di valore di attività finanziarie:
1) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle
immobilizzazioni;
2) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie;
c) di titoli non iscritti nelle
immobilizzazioni;
totale rettifiche di valore di attività finanziarie;
E) proventi e oneri straordinari:
1) proventi:
plusvalenza da alienazioni;
varie;
2) oneri:
minusvalenze da alienazioni;
varie.
Totale delle partite straordinarie.
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio.
Allegato B
(articolo 2, comma 2)
CONTENUTO DELLA RELAZIONE
Devono essere indicati:
1) le attività culturali, di informazione e
comunicazione;
2) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite
di società fiduciarie o per interposta persona, con
l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e
delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e
delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività
economiche e finanziarie;
3) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura
dell'esercizio;
4) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Allegato C
(articolo 2, comma 3)
CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA
Devono essere indicati:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del
rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale
nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti
da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni
possedute fiduciariamente da terzi;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di
ampliamento" e "costi editoriali, di informazione e
comunicazione", nonché le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni
e gli accantonamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, in imprese partecipate, indicando per
ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del
patrimonio netto, l'utile e la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello
stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della associazione,
specificando quelli relativi a imprese partecipate;
10) la composizione delle voci "proventi straordinari"
e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro
ammontare sia apprezzabile;
11) il numero dei dipendenti, ripartito per
categoria.