XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1898
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, il testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ha raccolto tutta la
normativa di riferimento, frammentata in varie leggi, relativa
ai comuni e alle province.
Era questa l'occasione per intervenire non solo con un
coordinamento formale, ma anche per apportare modifiche
sostanziali ad alcuni articoli che nell'applicazione della
realtà quotidiana sono risultati non idonei a tutelare
contrapposti interessi e diritti.
In particolare, l'articolo 64, (corrispondente
all'abrogato articolo 25, della legge n. 81 del 1993)
testualmente prevede che: "La carica di assessore è
incompatibile con la carica di consigliere comunale e
provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa
dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della
nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".
La ratio di detta incompatibilità (che non si
comprende per quale privilegio non coinvolge anche il
consigliere regionale) consiste nella volontà del legislatore
di separare le funzioni del Consiglio, quale organo di
indirizzo politico amministrativo, e quelle della Giunta,
quale organo di esecuzione e gestione.
L'incompatibilità, per il consigliere nominato assessore
si sana mediante dimissione, ossia l'azzeramento totale, per
sempre, di un suo status di diritto che gli deriva da
investitura diretta del popolo, per cinque anni. E' da tenere
presente, inoltre che un forte suffragio spesso esprime la
volontà politico-popolare di indicare l'eletto quale soggetto
di gestione e quindi componente della Giunta.
L'obbligo di rassegnare le dimissioni appare però rimedio
troppo drastico, sproporzionato rispetto alle finalità di
separazione dei ruoli dei due organi che il legislatore ha
inteso perseguire, illegittimo e quasi macchiato di
incostituzionalità, perché pone il consigliere eletto, nel
momento in cui eventualmente opta per l'ingresso in Giunta, in
condizioni diverse, di diritto e psicologiche, rispetto ad un
terzo, non consigliere, il quale per accettare l'incarico
assessorile non deve definitivamente rinunciare al suo
status.
Infatti, nel caso di soggetto non consigliere, per il
quale però sussiste una diversa incompatibilità con l'incarico
assessorile, la disuguaglianza di trattamento in presenza di
un identica fattispecie pare ancora più evidente.
Si consideri, ad esempio, la nomina ad assessore di chi
rientra in varie altre ipotesi di incompatibilità previste
dalla legge (ad esempio, perché capo di polizia, commissario
di governo, prefetto, dipendente pubblico, eccetera): tale
soggetto nell'accettare l'incarico in questione supera
l'incompatibilità mediante il collocamento in aspettativa,
ossia senza "rinunce definitive" ma conservando il diritto a
riprendere le sue funzioni terminato l'incarico
assessorile.
La disuguaglianza di trattamento consiste proprio in
questo: la legge, di fronte ad una stessa esigenza
(incompatibilità di funzioni), ad un cittadino richiede la
"soppressione e cessazione" di un diritto, ad altro la
semplice "sospensione" corrispondente alla durata
dell'incarico.
Se poi si tiene conto che l'incarico assessorile è
revocabile ad nutum da parte del sindaco, e quindi
potenzialmente temporaneo e precario, il sacrificio di cui
sopra, di rinuncia definitiva per dimissioni al diritto di
essere consigliere, appare ancor di più una costrizione
eccessiva ed esagerata.
Premesse queste considerazioni, si ritiene giusto che la
norma sia modificata nel senso che il consigliere comunale o
provinciale nel momento in cui accetta l'incarico assessorile
sia sospeso ex lege e il primo dei non eletti della
stessa lista sia chiamato alla sua supplenza per la durata
della causa di sospensione.
L'incompatibilità, quindi, deve essere eliminata non
mediante cessazione della carica di consigliere per dimissioni
(e quindi con perdita definitiva del diritto) ma per
sospensione ex lege e, di conseguenza, con diritto al
rientro in Consiglio comunale all'atto dell'eventuale revoca
da parte del sindaco o per dimissioni volontarie
dell'assessore.