XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1898
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, resta
sospeso dalla carica di consigliere dal momento
dell'accettazione della nomina ad assessore per tutto il
periodo della sua durata; il consiglio, nella prima adunanza
successiva all'accettazione della nomina, procede alla sua
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio
delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. La
supplenza ha termine con la cessazione della carica, sia che
essa avvenga per revoca da parte del sindaco che per
dimissioni volontarie".
2. La presente legge si applica anche ai consiglieri
comunali o provinciali già divenuti assessori, purché ancora
in carica alla data della sua entrata in vigore.