XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1894
Onorevoli Colleghi! - I centri di permanenza temporanea
di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si configurano a tutti gli effetti, al di
là dell'eufemistica denominazione ufficiale, quali luoghi di
privazione della libertà personale, in cui sono trattenute
persone che non hanno commesso alcun reato né sono sottoposte
ad alcun procedimento penale.
Il questore può disporre, infatti, il trattenimento presso
tali centri di immigrati rispetto ai quali devono essere
verificati i presupposti per un'eventuale espulsione, che
peraltro, anche qualora fossero sussistenti, determinerebbero
una mera violazione di carattere amministrativo, dal momento
che l'ingresso e la permanenza non regolari nel territorio
nazionale non costituiscono reato.
Il trattenimento si configura pertanto come una vera e
propria "detenzione amministrativa", una privazione cioè della
libertà personale quale conseguenza (e di fatto quale
sanzione) per un'eventuale, e in molti casi inesistente,
violazione amministrativa, cui sono assoggettabili
esclusivamente gli stranieri extracomunitari.
Il carattere detentivo del trattenimento appare evidente
laddove l'articolo 14, comma 7, attribuisce al questore il
compito di adottare "avvalendosi della forza pubblica (...)
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro" e di provvedere "a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata".
Si viene così a creare, come è stato rilevato da numerosi
giuristi, un vero e proprio "diritto speciale", per il quale
gli stranieri sono sottoposti a disposizioni legislative
specifiche, che derogano alle norme generali sulla libertà
personale. Se non si sono criminalizzati l'ingresso e la
permanenza illegale - ha osservato la dottrina più autorevole
- si è comunque creata la situazione per cui l'immigrato non
in regola o addirittura l'immigrato di cui deve essere
verificata la situazione (e che quindi potrebbe avere i
requisiti per soggiornare in Italia), è assimilata a quella di
chi ha commesso un reato. Lo si è fatto con procedure di
trattenimento nei centri di permanenza temporanea, senza
selezionare i casi sintomatici di pericolosità sociale.
Considerazione, quest'ultima, confermata dai dati relativi
all'attività dei centri, diffusi dal Ministero dell'interno:
nel corso del 2000 si è provveduto al rimpatrio di circa il 30
per cento degli stranieri trattenuti (3.134 su 9.768). Il che
significa che nel 70 per cento dei casi gli extracomunitari
sono stati privati della libertà personale senza che fossero
accertati i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione.
I "centri di permanenza temporanea" sono a tutti gli
effetti luoghi di privazione della libertà personale: il
carattere "senz'altro coattivo" di tali centri è stato
rilevato tra l'altro dalla fondazione Migrantes della
Conferenza episcopale italiana.
Tali considerazioni hanno portato autorevoli giuristi a
dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni
legislative che prevedono i centri di permanenza temporanea,
per violazione, tra l'altro, degli articoli 13 e 24 della
Costituzione.
A tali considerazioni di carattere giuridico si deve
aggiungere la constatazione delle drammatiche condizioni della
maggior parte dei centri esistenti, sia dal punto di vista
igienico-sanitario, sia sotto quello della tutela dei diritti
e delle garanzie delle persone trattenute.
Occorrono pertanto urgenti modifiche legislative, volte a
rimuovere una situazione incompatibile con i princìpi
democratici e di uno Stato di diritto, in modo da contemperare
l'esigenza di rendere effettivi i provvedimenti di espulsione,
quando assolutamente necessari, e quella di garantire il
rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della
persona umana. Non è ulteriormente tollerabile che siano di
fatto "incarcerati" alla stregua di pericolosi criminali - e
per di più in strutture indecorose e fatiscenti - persone che
spesso hanno quale unica "colpa" quella di essere fuggite dal
loro Paese dalla fame, dalla miseria, dalla disperazione,
spesso dalla guerra, per cercare di costruire un'esistenza
dignitosa nel nostro Paese e in altri Paesi europei.
Occorre un radicale mutamento dell'approccio legislativo,
politico e culturale al tema dell'immigrazione. Gli immigrati
non devono e non possono essere considerati come una minaccia
per l'ordine pubblico o per l'occupazione, ma al contrario
devono essere considerati una straordinaria risorsa per il
progresso civile, culturale ed anche economico della nostra
società.