XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1894




        Onorevoli Colleghi! - I centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si configurano a tutti gli effetti, al di là dell'eufemistica denominazione ufficiale, quali luoghi di privazione della libertà personale, in cui sono trattenute persone che non hanno commesso alcun reato né sono sottoposte ad alcun procedimento penale.
        Il questore può disporre, infatti, il trattenimento presso tali centri di immigrati rispetto ai quali devono essere verificati i presupposti per un'eventuale espulsione, che peraltro, anche qualora fossero sussistenti, determinerebbero una mera violazione di carattere amministrativo, dal momento che l'ingresso e la permanenza non regolari nel territorio nazionale non costituiscono reato.
        Il trattenimento si configura pertanto come una vera e propria "detenzione amministrativa", una privazione cioè della libertà personale quale conseguenza (e di fatto quale sanzione) per un'eventuale, e in molti casi inesistente, violazione amministrativa, cui sono assoggettabili esclusivamente gli stranieri extracomunitari.
        Il carattere detentivo del trattenimento appare evidente laddove l'articolo 14, comma 7, attribuisce al questore il compito di adottare "avvalendosi della forza pubblica (...) efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro" e di provvedere "a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata".
        Si viene così a creare, come è stato rilevato da numerosi giuristi, un vero e proprio "diritto speciale", per il quale gli stranieri sono sottoposti a disposizioni legislative specifiche, che derogano alle norme generali sulla libertà personale. Se non si sono criminalizzati l'ingresso e la permanenza illegale - ha osservato la dottrina più autorevole - si è comunque creata la situazione per cui l'immigrato non in regola o addirittura l'immigrato di cui deve essere verificata la situazione (e che quindi potrebbe avere i requisiti per soggiornare in Italia), è assimilata a quella di chi ha commesso un reato. Lo si è fatto con procedure di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, senza selezionare i casi sintomatici di pericolosità sociale. Considerazione, quest'ultima, confermata dai dati relativi all'attività dei centri, diffusi dal Ministero dell'interno: nel corso del 2000 si è provveduto al rimpatrio di circa il 30 per cento degli stranieri trattenuti (3.134 su 9.768). Il che significa che nel 70 per cento dei casi gli extracomunitari sono stati privati della libertà personale senza che fossero accertati i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione.
        I "centri di permanenza temporanea" sono a tutti gli effetti luoghi di privazione della libertà personale: il carattere "senz'altro coattivo" di tali centri è stato rilevato tra l'altro dalla fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana.
        Tali considerazioni hanno portato autorevoli giuristi a dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che prevedono i centri di permanenza temporanea, per violazione, tra l'altro, degli articoli 13 e 24 della Costituzione.
        A tali considerazioni di carattere giuridico si deve aggiungere la constatazione delle drammatiche condizioni della maggior parte dei centri esistenti, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia sotto quello della tutela dei diritti e delle garanzie delle persone trattenute.
        Occorrono pertanto urgenti modifiche legislative, volte a rimuovere una situazione incompatibile con i princìpi democratici e di uno Stato di diritto, in modo da contemperare l'esigenza di rendere effettivi i provvedimenti di espulsione, quando assolutamente necessari, e quella di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana. Non è ulteriormente tollerabile che siano di fatto "incarcerati" alla stregua di pericolosi criminali - e per di più in strutture indecorose e fatiscenti - persone che spesso hanno quale unica "colpa" quella di essere fuggite dal loro Paese dalla fame, dalla miseria, dalla disperazione, spesso dalla guerra, per cercare di costruire un'esistenza dignitosa nel nostro Paese e in altri Paesi europei.
        Occorre un radicale mutamento dell'approccio legislativo, politico e culturale al tema dell'immigrazione. Gli immigrati non devono e non possono essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico o per l'occupazione, ma al contrario devono essere considerati una straordinaria risorsa per il progresso civile, culturale ed anche economico della nostra società.




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