XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1894
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero
il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario,
rilascia allo straniero un documento provvisorio di
identificazione avente validità non superiore a trenta giorni,
dispone che il medesimo si presenti presso la propria
rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il
rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia
sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione
presso la questura o altro ufficio di polizia. Il questore può
disporre che sia applicata la misura della sorveglianza
speciale, con o senza l'obbligo di soggiorno in una
determinata località";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e
specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento,
qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per
l'adozione di tali provvedimenti e le misure di cui al comma 1
non risultino idonee a prevenire tale pericolo, il questore
dispone che il medesimo sia trattenuto presso il centro di
permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
dell'economia e delle finanze";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il questore trasmette gli atti al tribunale
senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-bis.
Nel caso previsto dal comma 1-bis, gli atti sono
trasmessi al tribunale del luogo in cui si trova il
centro";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni
fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la
condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento
lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro
cinque giorni dal provvedimento di convalida tutti gli
accertamenti necessari e, sulla base di quanto emerso nel
corso dell'udienza di convalida, adotta le misure più adeguate
tra quelle previste dai commi 1 e 1-bis per un periodo
massimo di cinque giorni. Decorso tale termine, qualora dagli
accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla
documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che
lo straniero deve essere espulso, il tribunale dispone
l'immediata esecuzione dell'espulsione. Avverso tale
provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni
alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per
l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione
delle misure adottate";
e) il comma 5 è abrogato;
f) il secondo periodo del comma 6 è soppresso.
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quando ritiene
di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque
anni" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non
inferiore a dieci anni".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il
seguente:
"1-bis. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta
del pubblico ministero, può ordinare l'espulsione per un
periodo non inferiore a dieci anni dello straniero detenuto
che debba scontare una pena residua non superiore a cinque
anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel
territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della
pena è revocata".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
"Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione).
- 1. Allo straniero, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis
dell'articolo 14, sono assicurati, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, l'informazione sui
propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la
facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o
comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri
familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i
rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il
recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il
lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto
in condizioni irregolari".
Art. 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono adottate le conseguenti modificazioni al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, con le procedure di cui ai commi 6 e 7
dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.