XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1894




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia. Il questore può disporre che sia applicata la misura della sorveglianza speciale, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località";

                b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tali provvedimenti e le misure di cui al comma 1 non risultino idonee a prevenire tale pericolo, il questore dispone che il medesimo sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze";

                c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il questore trasmette gli atti al tribunale senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1-bis, gli atti sono trasmessi al tribunale del luogo in cui si trova il centro";

                d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro cinque giorni dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida, adotta le misure più adeguate tra quelle previste dai commi 1 e 1-bis per un periodo massimo di cinque giorni. Decorso tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, il tribunale dispone l'immediata esecuzione dell'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate";

                e) il comma 5 è abrogato;

                f) il secondo periodo del comma 6 è soppresso.

Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di cinque anni" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non inferiore a dieci anni".

        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare l'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni dello straniero detenuto che debba scontare una pena residua non superiore a cinque anni. Se durante tale periodo lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale, la sospensione dell'esecuzione della pena è revocata".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

        "Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione). - 1. Allo straniero, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 14, sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari".

Art. 4.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le conseguenti modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



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